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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5361 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
numero 4506/2019, pubblicata il 02 maggio 2019 e vertente tra
, in persona del suo liquidatore e legale Parte_1
rappresentante p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Rotoli e P.IVA_1
Sabrina Rotoli, ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169 presso il loro studio, in virtù di mandato in atti
appellante
e
( P.IVA ), in persona del suo liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2
1
c/ est. P.IVA_3 Parte_2 CP_1 Controparte_2 rappresentante sig. , con sede in Napoli alla Via Caserta al Bravo 184, Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo
( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ( pec CodiceFiscale_1
) Email_1
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5881/2016 del 5 settembre 2016, la
[...]
, ingiungeva alla il pagamento della somma di Euro Parte_1 CP_1
178.982,02, oltre interessi moratori, spese e competenze processuali.
A fondamento della propria pretesa la produceva assegno bancario n. Parte_1
3020719369/05 tratto sulla BNL, rilasciato dalla il 30.12.2015, quale corrispettivo per i CP_1
lavori edili effettuati presso il cantiere di Carsoli (AQ).
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo fra altre cose la nullità CP_1
del contratto di appalto e, comunque, l'inadempimento della appaltatrice .
Si costituiva la società opposta che chiedeva respingersi l'opposizione e confermarsi l'impugnato decreto ingiuntivio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4506/2019 del 02.05.2019, , accoglieva l'opposizione relativamente al motivo, considerato assorbente, della nullità del contratto di appalto intercorso tra le parti per violazione delle norme imperative contenute nel D.P.R. 380/2001.
Con atto di citazione notificato In data 29 novembre 2019, la ha proposto Parte_1
appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “ in riforma dell'impugnata sentenza, confermare il
decreto ingiuntivo n. 5881/16, ovvero dichiarare l'inadempimento contrattuale della società appellata
e condannarla, per l'effetto, al pagamento degli importi richiesti, ovvero, in subordine, di quella
maggiore o minore somma ritenuta congrua in base al dettato contrattuale ed alle risultanze
istruttorie; - in subordine, condannare la al pagamento dell'indennizzo derivante CP_1
dall'ingiustificato arricchimento ai danni della , con valutazione equitativa.” Pt_1
2
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 Si è costituita in giudizio la in liquidazione, ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conseguente conferma della gravata sentenza.
All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce tre motivi di impugnazione:
1. ERROR IN IUDICANDO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN FATTO DECISIVO PER LA
RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R.
380/2001- DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE IN ESAME –DIFFORMITÀ
PARZIALE.
2. ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
ENUNCIATO NELLA SENT. 2187/11 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DIVERSA
FATTISPECIE.
3. ERROR IN IUDICANDO – AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ENUNCIATO
NELLA SENTENZA A SEZIONI UNITE N. 26128/2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
***********
1. ERROR IN IUDICANDO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN FATTO DECISIVO PER LA
RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R.
380/2001- DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE IN ESAME –DIFFORMITÀ
PARZIALE.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità del contratto di appalto stipulato inter partes l'11
dicembre 2016, avente ad oggetto “lavori di costruzione palazzina per abitazioni presso il Comune
di Carsoli " per violazione delle norme imperative contenute nel D.P.R. 380/2001, così motivando :
“Tale difformità emerge in modo chiaro dall'ordinanza prot. 7497 del 14/08/2013 con cui il servizio
3
CP_ 5361/2019 c/ srl est. Parte_2 Controparte_2 Urbanistico del Comune di Carsoli ordinava la sospensione dei lavori concernenti il predetto
immobile sito in via Prato della Terra. Più precisamente, da tale provvedimento risulta che i lavori
erano stati effettuati “in palese difformità sia rispetto al permesso di costruire n. 24 del 17.10.2006
che rispetto a quanto rappresentato e dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla pratica
edilizia prot. 10195 del 21.10.2010” nonché in violazione della normativa ambientale ed antisismica.
Il carattere abusivo dei lavori eseguiti da parte opposta emerge, altresì, con evidenzia dalla
consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio di espropriazione immobiliare 38/2016 del R.G.E.
e la cui acquisizione è stata richiesta a codesto Giudice da entrambe le parti. Il ctu che ha redatto
tale documento rileva quanto segue: "Nell'esecuzione dei lavori la ha realizzato delle Controparte_4
opere in difformità e/o non previste dal citato Permesso di Costruire, tra cui: - Variazione del piano
d'imposta dell'edificio rispetto a quello previsto, prevedendo comunque il rinterro di tutte le parti
emergenti. - Variazione della sagoma dell'edificio nel lato nord-est con eliminazione delle rientranze
e realizzazione di unico allineamento. - Variazione degli aggetti di alcuni balconi. - Realizzazione di
tre abbaini nel solaio di copertura a tetto - Realizzazione di n. 5 finestre tipo "Velux" nel solaio del
tetto. - Eliminazione di porzione della falda del tetto nel lato nord-est. - Diversa distribuzione interna
degli appartamenti. - Diversa distribuzione interna di alcune unità immobiliari nel piano seminterrato.
- Vano ascensore in muratura anziché a vetro. - Eliminazione del vano scala di accesso al piano
seminterrato. - Realizzazione del vano ascensore fino al quarto piano. - Realizzazione di una scala
esterna di collegamento del piano seminterrato con l'esterno nel lato sud". In particolare, la
variazione della sagoma dell'edificio nel lato nord-est e la realizzazione di tre abbaini nel solaio di
copertura a tetto, risultanti dalla sopracitata consulenza tecnica, hanno determinato un aumento
della volumetria evidentemente non suscettibile di eliminazione e, dunque, una difformità totale
dell'opera edilizia rispetto al permesso a costruire per la stessa rilasciato. “
L'appellante ha censurato la decisione sostenendo che il giudice di prime cure, nell'attribuire valore probatorio all'ordinanza prot. 7497 del 14/08/2013 del servizio Urbanistico del Comune di Carsoli
che aveva ordinato la sospensione dei lavori concernenti l'immobile sito in via Prato della Terra, non
4
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 aveva considerato che la predetta ordinanza era stata impugnata innanzi al TAR e poi successivamente innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 16/06/16, aveva imposto al
Comune di Carsoli di adottare i provvedimenti opportuni sulla verifica urbanistica delle opere.
L'appellato ha chiesto respingersi il motivo d'appello assumendo l'inconferenza dei detti provvedimenti sulla declamata nullità del contratto d'appalto.
Il motivo è infondato
La sentenza del Consiglio di Stato del 16 giugno 2016, dall'appellante invocata, non ha per oggetto
l'ordinanza prot. 7497 del 14/08/2013 del servizio Urbanistico del Comune di Carsoli di
sospensione dei lavori ma, il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di
sanatoria ( rectius accertamento di conformità) delle opere abusive oggetto del contratto d'appalto.
Con la sentenza di cui si discute, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del silenzio, invitando il Comune di Carsoli ad adottare un provvedimento espresso.
Non ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei lavori , né ha dichiarato il diritto dell ad ottenere la sanatoria delle costruzioni abusive. CP_1
D'altro canto, anche se dovesse sopraggiungere la sanatoria delle opere abusive, il contratto d'appalto oggetto di causa sarebbe comunque nullo, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche
se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri.
“ Trattandosi di un contratto nullo, ex articoli 1346 e 1418 del Cc, avendo un oggetto illecito per
violazione delle norme imperative di cui agli articoli 31 e 41 della legge 1150/1942 e 10 e 13 della
legge 765/1967, la nullità permane ancorché sopraggiunga a esso condono edilizio, in quanto la
nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto
di produrre gli effetti suoi propri” (Cassazione civile sez. II, 27/04/2018, n.10173)
B. SULLA DIFFORMITA' DELL'OPERA EDILIZIA.
Parte appellante si duole altresì che il Tribunale abbia “erroneamente dedotto” dalla Consulenza
Tecnica redatta nel corso del giudizio di espropriazione immobiliare relativo agli immobili in parola,
promosso innanzi al Tribunale di Avezzano, da istituti di credito nei confronti della nel quale CP_1
5
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 non era parte, il carattere irreversibile della violazione e la conseguente “difformità totale” dell'opera
edilizia rispetto al permesso di costruire.”
Anche tale motivo è infondato.
In ambito civile, non vi è un numerus clausus delle prove e, quindi, sono ammissibili anche le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.
In particolare, la giurisprudenza ritiene che costituisca prova atipica la consulenza tecnica d'ufficio resa in altro procedimento civilistico (cfr. Cass. n. 22384/2014; Cass. n. 9843/2014; Cass.
n.15714/2010; Cass. n. 15169/2010; Cass. n. 2904/2009; Cass. n. 28855/2008).
A tale orientamento ha aderito, con tutta evidenza, il giudice di primo grado.
L'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire, però, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione.
Nel caso in esame, l'acquisizione della CTU, era stata richiesta al Giudice di prime cure da entrambe le parti, e nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Il CTU, chiamato a verificare la regolarità urbanistica degli immobili, aveva dichiarato che
“Nell'esecuzione dei lavori la aveva realizzato delle opere in difformità e/o Controparte_4
non previste dal citato Permesso di Costruire….. “Variazione del piano d'imposta dell'edificio
rispetto a quello previsto..- Variazione della sagoma dell'edificio nel lato nord-est con
eliminazione delle rientranze. Realizzazione di tre abbaini nel solaio di copertura a tetto……- Diversa
distribuzione interna degli appartamenti.”
Il CTU aveva inoltre accertato che l'immobile era stato edificato in violazione del vincolo idrogeologico.
In altri termini, i lavori avevano riguardato un'opera che per conformazione, volumi e sagoma risultavano diversi da quelli previsti dall'atto di concessione.
Peraltro, le difformità sostanziali dell'opera edilizia in questione, rispetto al permesso di costruire,
6
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 si evincono già dall'ordinanza n. 8/2013 di sospensione dei lavori nella quale viene espressamente affermato che i lavori sono stati effettuati “ in palese difformità sia rispetto al permesso di
costruire n.24 del 17 ottobre 2006, che rispetto a quanto rappresentato e dichiarato alla
pratica edilizia prot.10195 del 21.10.2010” .
Nell'ordinanza in parola, il Comune di Carsoli aveva richiamato espressamente l'art. 31 del DPR
380/2001 che riguarda gli “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali”, che in base al dettato legislativo sono quegli “interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.”
Sempre nell'ordinanza in parola veniva pure dedotta la violazione della normativa urbanistico ambientale, e la normativa antisismica e idrogeologica ( RD 523 del 25 luglio 1904 art. 96)
“Si ha variante essenziale quando le modifiche al progetto assentito riguardano la sagoma, la
superficie coperta, la struttura interna e la destinazione dell'edificio' (Con. St. 22/01/2003 n. 249).
Tali abusi determinano la radicale nullità del relativo contratto di appalto, con conseguente
inesigibilità, da parte dell'appaltatrice, del corrispettivo pattuito (ex multis Cassazione civile sez. Il,
31/01/2011, n.2187, Cassazione civile, sez. I, 20/04/2016, n. 7961).
In conclusione, il motivo di appello è infondato.
3. SULLA DOMANDA DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.
La si duole che il giudice di prime cure abbia disatteso la subordinata Parte_1
domanda di condanna della al pagamento dell'indennizzo derivante dall'ingiustificato CP_1
arricchimento .
Anche tale motivo è infondato.
Dispone l'art.2041 Codice Civile che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
7
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa
diminuzione patrimoniale”
Ciò significa che l'indennizzo non deve essere maggiore nè dell'arricchimento, nè del depauperamento.
Questa conclusione è coerente con la funzione dell'azione di arricchimento senza causa, la quale è
ammessa per ottenere, nei limiti dell'arricchimento, il giusto prezzo della prestazione o dell'attività
eseguita che, “non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per
la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e,
quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto
autore, al netto della percentuale di guadagno". (Cass. civ., Sez. IV, Sent. 18/03/2024, n. 7178).
Quindi, non può essere accolta la domanda dell'appellante ex art. 2041 c.c. per la somma di €
178.982,02, corrispondente all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo, quale corrispettivo per i lavori appaltati, senza fare alcun riferimento alla diminuzione patrimoniale subita, né, può essere accolta la domanda di condanna all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., con valutazione da farsi in via equitativa.
E' l'impossibilità di quantificare un danno che rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
Il secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., è che : “l'impossibilità (o la rilevante
difficoltà) nella stima esatta del danno sia: (a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non
meramente supposta;
(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere
della prova. “( CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
Nel caso di specie, parte appellante si è limitata a reclamare l'indennizzo da liquidarsi in via equitativa senza null'altro addure.
E', pertanto esclusa in iure l'applicabilità dell'art.1226 c.c.
In conclusione il motivo d'appello è rigettato.
4. RIPROPOSIZIONE DELLE DIFESE NON ESAMINATE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
La conferma della sentenza di primo grado che vede accolta l'opposizione spiegata dalla
8
P 5361/2019 est. Parte_2 CP_5 Controparte_6 per nullità del contratto di appalto, rende ultroneo l'esame delle ulteriori difese sul merito
[...]
della controversia.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della lite, e dell'attività svolta dalle parti, Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
4506/2019, pubblicata il 02 maggio 2019 , proposto da Parte_1
in persona del commissario liquidatore p.t, nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del commissario liquidatore p.t., così dispone:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna in persona del commissario Parte_1
liquidatore p.t , alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della
, in persona del commissario liquidatore p.t., liquidate in € 7.200,00, Controparte_1
oltre al 15% per rimborso forfettario della spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo , dichiaratosi antistatario.
3 ) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione principale.
9
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 Così deciso il,17.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
10
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5361 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
numero 4506/2019, pubblicata il 02 maggio 2019 e vertente tra
, in persona del suo liquidatore e legale Parte_1
rappresentante p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Rotoli e P.IVA_1
Sabrina Rotoli, ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169 presso il loro studio, in virtù di mandato in atti
appellante
e
( P.IVA ), in persona del suo liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2
1
c/ est. P.IVA_3 Parte_2 CP_1 Controparte_2 rappresentante sig. , con sede in Napoli alla Via Caserta al Bravo 184, Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo
( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ( pec CodiceFiscale_1
) Email_1
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5881/2016 del 5 settembre 2016, la
[...]
, ingiungeva alla il pagamento della somma di Euro Parte_1 CP_1
178.982,02, oltre interessi moratori, spese e competenze processuali.
A fondamento della propria pretesa la produceva assegno bancario n. Parte_1
3020719369/05 tratto sulla BNL, rilasciato dalla il 30.12.2015, quale corrispettivo per i CP_1
lavori edili effettuati presso il cantiere di Carsoli (AQ).
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo fra altre cose la nullità CP_1
del contratto di appalto e, comunque, l'inadempimento della appaltatrice .
Si costituiva la società opposta che chiedeva respingersi l'opposizione e confermarsi l'impugnato decreto ingiuntivio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4506/2019 del 02.05.2019, , accoglieva l'opposizione relativamente al motivo, considerato assorbente, della nullità del contratto di appalto intercorso tra le parti per violazione delle norme imperative contenute nel D.P.R. 380/2001.
Con atto di citazione notificato In data 29 novembre 2019, la ha proposto Parte_1
appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “ in riforma dell'impugnata sentenza, confermare il
decreto ingiuntivo n. 5881/16, ovvero dichiarare l'inadempimento contrattuale della società appellata
e condannarla, per l'effetto, al pagamento degli importi richiesti, ovvero, in subordine, di quella
maggiore o minore somma ritenuta congrua in base al dettato contrattuale ed alle risultanze
istruttorie; - in subordine, condannare la al pagamento dell'indennizzo derivante CP_1
dall'ingiustificato arricchimento ai danni della , con valutazione equitativa.” Pt_1
2
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 Si è costituita in giudizio la in liquidazione, ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conseguente conferma della gravata sentenza.
All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce tre motivi di impugnazione:
1. ERROR IN IUDICANDO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN FATTO DECISIVO PER LA
RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R.
380/2001- DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE IN ESAME –DIFFORMITÀ
PARZIALE.
2. ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
ENUNCIATO NELLA SENT. 2187/11 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DIVERSA
FATTISPECIE.
3. ERROR IN IUDICANDO – AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ENUNCIATO
NELLA SENTENZA A SEZIONI UNITE N. 26128/2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
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1. ERROR IN IUDICANDO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN FATTO DECISIVO PER LA
RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R.
380/2001- DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE IN ESAME –DIFFORMITÀ
PARZIALE.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità del contratto di appalto stipulato inter partes l'11
dicembre 2016, avente ad oggetto “lavori di costruzione palazzina per abitazioni presso il Comune
di Carsoli " per violazione delle norme imperative contenute nel D.P.R. 380/2001, così motivando :
“Tale difformità emerge in modo chiaro dall'ordinanza prot. 7497 del 14/08/2013 con cui il servizio
3
CP_ 5361/2019 c/ srl est. Parte_2 Controparte_2 Urbanistico del Comune di Carsoli ordinava la sospensione dei lavori concernenti il predetto
immobile sito in via Prato della Terra. Più precisamente, da tale provvedimento risulta che i lavori
erano stati effettuati “in palese difformità sia rispetto al permesso di costruire n. 24 del 17.10.2006
che rispetto a quanto rappresentato e dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla pratica
edilizia prot. 10195 del 21.10.2010” nonché in violazione della normativa ambientale ed antisismica.
Il carattere abusivo dei lavori eseguiti da parte opposta emerge, altresì, con evidenzia dalla
consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio di espropriazione immobiliare 38/2016 del R.G.E.
e la cui acquisizione è stata richiesta a codesto Giudice da entrambe le parti. Il ctu che ha redatto
tale documento rileva quanto segue: "Nell'esecuzione dei lavori la ha realizzato delle Controparte_4
opere in difformità e/o non previste dal citato Permesso di Costruire, tra cui: - Variazione del piano
d'imposta dell'edificio rispetto a quello previsto, prevedendo comunque il rinterro di tutte le parti
emergenti. - Variazione della sagoma dell'edificio nel lato nord-est con eliminazione delle rientranze
e realizzazione di unico allineamento. - Variazione degli aggetti di alcuni balconi. - Realizzazione di
tre abbaini nel solaio di copertura a tetto - Realizzazione di n. 5 finestre tipo "Velux" nel solaio del
tetto. - Eliminazione di porzione della falda del tetto nel lato nord-est. - Diversa distribuzione interna
degli appartamenti. - Diversa distribuzione interna di alcune unità immobiliari nel piano seminterrato.
- Vano ascensore in muratura anziché a vetro. - Eliminazione del vano scala di accesso al piano
seminterrato. - Realizzazione del vano ascensore fino al quarto piano. - Realizzazione di una scala
esterna di collegamento del piano seminterrato con l'esterno nel lato sud". In particolare, la
variazione della sagoma dell'edificio nel lato nord-est e la realizzazione di tre abbaini nel solaio di
copertura a tetto, risultanti dalla sopracitata consulenza tecnica, hanno determinato un aumento
della volumetria evidentemente non suscettibile di eliminazione e, dunque, una difformità totale
dell'opera edilizia rispetto al permesso a costruire per la stessa rilasciato. “
L'appellante ha censurato la decisione sostenendo che il giudice di prime cure, nell'attribuire valore probatorio all'ordinanza prot. 7497 del 14/08/2013 del servizio Urbanistico del Comune di Carsoli
che aveva ordinato la sospensione dei lavori concernenti l'immobile sito in via Prato della Terra, non
4
5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 aveva considerato che la predetta ordinanza era stata impugnata innanzi al TAR e poi successivamente innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 16/06/16, aveva imposto al
Comune di Carsoli di adottare i provvedimenti opportuni sulla verifica urbanistica delle opere.
L'appellato ha chiesto respingersi il motivo d'appello assumendo l'inconferenza dei detti provvedimenti sulla declamata nullità del contratto d'appalto.
Il motivo è infondato
La sentenza del Consiglio di Stato del 16 giugno 2016, dall'appellante invocata, non ha per oggetto
l'ordinanza prot. 7497 del 14/08/2013 del servizio Urbanistico del Comune di Carsoli di
sospensione dei lavori ma, il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di
sanatoria ( rectius accertamento di conformità) delle opere abusive oggetto del contratto d'appalto.
Con la sentenza di cui si discute, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del silenzio, invitando il Comune di Carsoli ad adottare un provvedimento espresso.
Non ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei lavori , né ha dichiarato il diritto dell ad ottenere la sanatoria delle costruzioni abusive. CP_1
D'altro canto, anche se dovesse sopraggiungere la sanatoria delle opere abusive, il contratto d'appalto oggetto di causa sarebbe comunque nullo, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche
se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri.
“ Trattandosi di un contratto nullo, ex articoli 1346 e 1418 del Cc, avendo un oggetto illecito per
violazione delle norme imperative di cui agli articoli 31 e 41 della legge 1150/1942 e 10 e 13 della
legge 765/1967, la nullità permane ancorché sopraggiunga a esso condono edilizio, in quanto la
nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto
di produrre gli effetti suoi propri” (Cassazione civile sez. II, 27/04/2018, n.10173)
B. SULLA DIFFORMITA' DELL'OPERA EDILIZIA.
Parte appellante si duole altresì che il Tribunale abbia “erroneamente dedotto” dalla Consulenza
Tecnica redatta nel corso del giudizio di espropriazione immobiliare relativo agli immobili in parola,
promosso innanzi al Tribunale di Avezzano, da istituti di credito nei confronti della nel quale CP_1
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5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 non era parte, il carattere irreversibile della violazione e la conseguente “difformità totale” dell'opera
edilizia rispetto al permesso di costruire.”
Anche tale motivo è infondato.
In ambito civile, non vi è un numerus clausus delle prove e, quindi, sono ammissibili anche le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.
In particolare, la giurisprudenza ritiene che costituisca prova atipica la consulenza tecnica d'ufficio resa in altro procedimento civilistico (cfr. Cass. n. 22384/2014; Cass. n. 9843/2014; Cass.
n.15714/2010; Cass. n. 15169/2010; Cass. n. 2904/2009; Cass. n. 28855/2008).
A tale orientamento ha aderito, con tutta evidenza, il giudice di primo grado.
L'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire, però, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione.
Nel caso in esame, l'acquisizione della CTU, era stata richiesta al Giudice di prime cure da entrambe le parti, e nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Il CTU, chiamato a verificare la regolarità urbanistica degli immobili, aveva dichiarato che
“Nell'esecuzione dei lavori la aveva realizzato delle opere in difformità e/o Controparte_4
non previste dal citato Permesso di Costruire….. “Variazione del piano d'imposta dell'edificio
rispetto a quello previsto..- Variazione della sagoma dell'edificio nel lato nord-est con
eliminazione delle rientranze. Realizzazione di tre abbaini nel solaio di copertura a tetto……- Diversa
distribuzione interna degli appartamenti.”
Il CTU aveva inoltre accertato che l'immobile era stato edificato in violazione del vincolo idrogeologico.
In altri termini, i lavori avevano riguardato un'opera che per conformazione, volumi e sagoma risultavano diversi da quelli previsti dall'atto di concessione.
Peraltro, le difformità sostanziali dell'opera edilizia in questione, rispetto al permesso di costruire,
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5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 si evincono già dall'ordinanza n. 8/2013 di sospensione dei lavori nella quale viene espressamente affermato che i lavori sono stati effettuati “ in palese difformità sia rispetto al permesso di
costruire n.24 del 17 ottobre 2006, che rispetto a quanto rappresentato e dichiarato alla
pratica edilizia prot.10195 del 21.10.2010” .
Nell'ordinanza in parola, il Comune di Carsoli aveva richiamato espressamente l'art. 31 del DPR
380/2001 che riguarda gli “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali”, che in base al dettato legislativo sono quegli “interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.”
Sempre nell'ordinanza in parola veniva pure dedotta la violazione della normativa urbanistico ambientale, e la normativa antisismica e idrogeologica ( RD 523 del 25 luglio 1904 art. 96)
“Si ha variante essenziale quando le modifiche al progetto assentito riguardano la sagoma, la
superficie coperta, la struttura interna e la destinazione dell'edificio' (Con. St. 22/01/2003 n. 249).
Tali abusi determinano la radicale nullità del relativo contratto di appalto, con conseguente
inesigibilità, da parte dell'appaltatrice, del corrispettivo pattuito (ex multis Cassazione civile sez. Il,
31/01/2011, n.2187, Cassazione civile, sez. I, 20/04/2016, n. 7961).
In conclusione, il motivo di appello è infondato.
3. SULLA DOMANDA DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.
La si duole che il giudice di prime cure abbia disatteso la subordinata Parte_1
domanda di condanna della al pagamento dell'indennizzo derivante dall'ingiustificato CP_1
arricchimento .
Anche tale motivo è infondato.
Dispone l'art.2041 Codice Civile che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
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5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa
diminuzione patrimoniale”
Ciò significa che l'indennizzo non deve essere maggiore nè dell'arricchimento, nè del depauperamento.
Questa conclusione è coerente con la funzione dell'azione di arricchimento senza causa, la quale è
ammessa per ottenere, nei limiti dell'arricchimento, il giusto prezzo della prestazione o dell'attività
eseguita che, “non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per
la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e,
quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto
autore, al netto della percentuale di guadagno". (Cass. civ., Sez. IV, Sent. 18/03/2024, n. 7178).
Quindi, non può essere accolta la domanda dell'appellante ex art. 2041 c.c. per la somma di €
178.982,02, corrispondente all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo, quale corrispettivo per i lavori appaltati, senza fare alcun riferimento alla diminuzione patrimoniale subita, né, può essere accolta la domanda di condanna all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., con valutazione da farsi in via equitativa.
E' l'impossibilità di quantificare un danno che rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
Il secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., è che : “l'impossibilità (o la rilevante
difficoltà) nella stima esatta del danno sia: (a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non
meramente supposta;
(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere
della prova. “( CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
Nel caso di specie, parte appellante si è limitata a reclamare l'indennizzo da liquidarsi in via equitativa senza null'altro addure.
E', pertanto esclusa in iure l'applicabilità dell'art.1226 c.c.
In conclusione il motivo d'appello è rigettato.
4. RIPROPOSIZIONE DELLE DIFESE NON ESAMINATE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
La conferma della sentenza di primo grado che vede accolta l'opposizione spiegata dalla
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P 5361/2019 est. Parte_2 CP_5 Controparte_6 per nullità del contratto di appalto, rende ultroneo l'esame delle ulteriori difese sul merito
[...]
della controversia.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della lite, e dell'attività svolta dalle parti, Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
4506/2019, pubblicata il 02 maggio 2019 , proposto da Parte_1
in persona del commissario liquidatore p.t, nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del commissario liquidatore p.t., così dispone:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna in persona del commissario Parte_1
liquidatore p.t , alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della
, in persona del commissario liquidatore p.t., liquidate in € 7.200,00, Controparte_1
oltre al 15% per rimborso forfettario della spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo , dichiaratosi antistatario.
3 ) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione principale.
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5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2 Così deciso il,17.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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5361/2019 c/ est. Parte_2 CP_1 Controparte_2