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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 352/20 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 novembre 2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRIA CLAUDIO Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliato in VIA SERADINA 11/E CORTE FRANCA presso responsabilità il difensore avv. CALABRIA CLAUDIO, come da procura allegata all'atto di Extracontrattuale non citazione d'appello ricomprese nelle altre
materie
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentato e difeso dall'avv. CARRERA CP_1
CRISTIANA e dall'avv. FACCOLI MATTEO ( ) VIA C.F._1
VILLATICO 12 CHIARI;
elettivamente domiciliato in VIA VILLATICO 12
25124 CHIARI presso il difensore avv. CARRERA CRISTIANA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RE ( Prima Sezione Civile n.
3325/19).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità, ex art. 185 c.p. ed ex art.
2043 c.c., del sig. nella causazione dei danni sopra esposti CP_1
(così come indicati nell'atto di citazione di cui al primo grado di giudizio)
condannare la stesso all'integrale risarcimento dei danni patiti ivi
quantificati:
- Danno biologico: I.T. al 18% € 50.870,00;
- Danno morale: personalizzazione al 41 % € 38.152,00.
Il tutto per € 89.022,00, a cui vanno decurtati € 15.000,00 e, quindi, per un
totale pari a € 74.022,00 o alla diversa maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo e rivalutazione
monetaria; che la sentenza di prime cure venga riformata anche in punto di pagina 2 di 11 spese con la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e, in ogni caso,
riconoscendo il rimborso di spese legali superiori rispetto a quello individuato
al giudice dal prime cure. IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le richieste
istruttorie, pertanto assolutamente non rinunciate formulate da tale difesa
nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. IN PUNTO DI SPESE: con
refusione delle spese di primo come di secondo grado di giudizio”
Dell'appellato
“ In via principale: Rigettare le domande tutte formulate dal SI Pt_1
nei confronti del SI , per i titoli e le causali dedotte
[...] CP_1
nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e nel giudizio primo
grado, in quanto destituite di fondamento sia in fatto sia in diritto, per tutte le
ragioni esposte nella narrativa degli scritti difensivi depositati nel primo
grado di giudizio nell'interesse del SI , nella narrativa CP_1
della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2020, negli
scritti difensivi tutti depositati nel presente grado di giudizio e, in ogni caso,
in quanto non provate. In via incidentale: in accoglimento del promosso
appello incidentale, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio,
per le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e
risposta depositata in data 26.11.2020, con ogni conseguente statuizione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 novembre 2011 il Giudice per l'udienza preliminare del pagina 3 di 11 Tribunale di RE condannava a mesi otto di reclusione ed CP_1
euro 6.000 di multa per avere, nella sua qualità di datore di lavoro, in violazione dell'art. 609 bis, comma 2, c.p., compiuto atti sessuali con Pt_1
all'epoca dei fatti di anni 17, in cambio di denaro;
[...] CP_1
veniva altresì condannato a pagare in favore di costituitosi Parte_1
parte civile, a titolo di provvisionale, la somma di euro 15.000.
Con sentenza n. 3325/19 il Tribunale di RE accoglieva la domanda di di condanna di al risarcimento del danno non Parte_1 CP_1
patrimoniale subito in conseguenza dei fatti già accertati dal giudice penale,
quantificato in via equitativa nella somma complessiva di euro 20.000, e,
tenuto conto della provvisionale già concessa, condannava il convenuto a pagare la somma di euro 5.000.
La sentenza è stata gravata da che ha censurato la Parte_1
quantificazione del danno non patrimoniale liquidato.
ha proposto appello incidentale chiedendo la compensazione CP_1
delle spese di lite in ragione del rigetto della domanda proposta dall'attore/appellante principale ex art. 96 c.p.c.
In questo grado di giudizio veniva disposta consulenza medico legale;
indi,
con ordinanza pronunciata in sede di reclamo veniva autorizzato Parte_1
a sottoporre a sequestro conservativo i beni immobili, mobili e i crediti di sino alla concorrenza di euro 100.000. La causa veniva, quindi CP_1
pagina 4 di 11 rimessa sul ruolo, con provvedimento del 21 febbraio 2024 in quanto CP_1
, costituendosi in giudizio, aveva sollevato eccezione di inosservanza
[...]
del termine per comparire.
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa è stata, definitivamente, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove il primo giudice aveva ritenuto che la documentazione prodotta non era idonea giustificare l'espletamento di una consulenza medico legale, assumendo che in giudizio era stata prodotta una consulenza di parte che documentava l'esistenza del danno psichico sofferto.
Censura altresì la sentenza nella parte in cui il danno non patrimoniale era stato contenuto nella somma di euro 20.000 in ragione del consenso prestato all'atto sessuale, senza aver considerato che il consenso era stato dato perché
era stato minacciato di perdere il lavoro.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. nonostante la difesa ostruzionistica posta in essere dall'appellato e la pretestuosità delle eccezioni sollevate.
--------------------
Preliminarmente deve stabilirsi se ha inteso impugnare, CP_1
pagina 5 di 11 unicamente, la sua condanna alle rifusione delle spese di lite in favore di statuizione espressamente oggetto di appello incidentale, o Parte_1
anche quella relativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'appellante principale, conseguente ai fatti accertati dal giudice penale.
Com'è noto la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione.
Nel caso di specie, la difesa di deduceva che: “ In punto di CP_1
quantificazione del danno, questa difesa rileva che parte appellante,
erroneamente, crede di poter considerare provata l'esistenza del preteso
danno subito per effetto del passaggio in giudicato della sentenza penale di
condanna pronunciata nei confronti del SI ” lasciando CP_1
intendere che la censura fosse rivolta alla sola quantificazione del danno tant'è
che, in sede di conclusioni, si limitava a chiedere, in via incidentale, la riforma della sola statuizione relativa alla sua condanna alle spese.
Tuttavia, il complessivo tenore dell'atto, evidenzia la volontà di ottenere la riforma della sentenza laddove si deduce:“…in punto di onere della prova, i
sottoscritti difensori osservano che se è vero che la sentenza penale di
condanna fa stato nel giudizio civile in ordine alla prova dell'illecito, grava
comunque in via esclusiva sul presunto danneggiato l'onere di provare
pagina 6 di 11 l'esistenza di un danno risarcibile dal punto di vista civilistico, quale
conseguenza dell'illecito penale” .
Ciò premesso, si osserva che, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. (Cass. 4318/2019).
L'esistenza di un danno psichico è stata, in particolare, contestata dall'appellante incidentale sul presupposto che , sino ad ora, ha Parte_1
condotto una vita simile a quella di tanti altri ragazzi, senza palesare particolari problematiche di natura psichica.
Il Ctu, nominato in questo grado di giudizio, ha accertato che è Parte_1
affetto da “ Disturbo post traumatico da stress, di grado moderato, cronico”
quantificato tra il 16% e il 20%; diagnosi sulla quale hanno convenuto anche i consulenti di parte.
Tale patologia, ha spiegato il Ctu, è perfettamente compatibile con una vita “
pagina 7 di 11 normale e ben integrata” in quanto il Disturbo da stress post traumatico non esclude la presenza di alcune aree sane che consentono al soggetto di mantenere un adeguato funzionamento in talune situazioni della vita quotidiana mentre è nelle situazioni che possono rievocare l'evento traumatico che emergono le difficoltà che impediscono al sig. di avere un Pt_1
funzionamento sereno.
Così, per esempio in ambito lavorativo, quando si trova a doversi relazionare con responsabili più anziani o durante i rapporti sessuali con le ragazze,
situazioni nelle quali mantiene un atteggiamento difensivo e Parte_1
rievoca le immagini del grave fatto accadutogli.
L'appellante incidentale ha altresì contestato la riconducibilità del danno accertato alla violenza subita, essendo emersa, nel corso della consulenza tecnica, la vulnerabilità psichica di manifestata già in occasione Parte_1
della morte del padre in conseguenza della quale aveva ricevuto un supporto psicologico.
La contestazione è priva di pregio.
Benchè gli accertamenti peritali espletati non hanno dimostrato con certezza ,
sotto il profilo eziologico, che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, lo stato di vulnerabilità psichica si sarebbe comunque evoluto,
anche in assenza dell'evento di danno, in senso patologico-invalidante, in sede di quantificazione del danno, non si deve procedere ad alcuna diminuzione pagina 8 di 11 del "quantum debeatur", posto che, diversamente, si darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già
per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più
vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta
"normalità”( Cass. 20836/2018).
Tenuto conto dei postumi permanenti accertati, nella misura tra il 16% e il
20%, si reputa equo liquidare, in favore di , la somma di euro Parte_1
59.124 – corrispondente al 18% di invalidità - , a titolo di danno biologico dalla quale va detratta la somma di euro 15.000, riconosciuta a titolo di provvisionale, e così euro 44.124.
Sulla somma predetta, devalutata all'epoca del fatto e via via rivalutata anno per anno, dovranno essere corrisposti gli interessi legali.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, in difetto di allegazioni sulla sua esistenza.
Il terzo motivo dell'appello principale va rigettato.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, l'attore/appellante principale non allegava alcunchè a fondamento della domanda sicchè la statuizione di rigetto di detta domanda va confermata.
L'appello incidentale proposto da è infondato. CP_1
Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
( Cass. 20317/2022).
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere le spese di CP_1
lite in favore di di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, in Parte_1
base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 5.810 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro
1.826 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettario
15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di CP_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a pagare a CP_1
a titolo di danno psichico, la somma di euro 44.124, oltre Parte_1
interessi legali da calcolarsi come in parte motiva e conferma nel resto la sentenza gravata;
respinge l'appello incidentale;
condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di l'onere CP_1
del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 352/20 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 novembre 2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRIA CLAUDIO Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliato in VIA SERADINA 11/E CORTE FRANCA presso responsabilità il difensore avv. CALABRIA CLAUDIO, come da procura allegata all'atto di Extracontrattuale non citazione d'appello ricomprese nelle altre
materie
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentato e difeso dall'avv. CARRERA CP_1
CRISTIANA e dall'avv. FACCOLI MATTEO ( ) VIA C.F._1
VILLATICO 12 CHIARI;
elettivamente domiciliato in VIA VILLATICO 12
25124 CHIARI presso il difensore avv. CARRERA CRISTIANA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RE ( Prima Sezione Civile n.
3325/19).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità, ex art. 185 c.p. ed ex art.
2043 c.c., del sig. nella causazione dei danni sopra esposti CP_1
(così come indicati nell'atto di citazione di cui al primo grado di giudizio)
condannare la stesso all'integrale risarcimento dei danni patiti ivi
quantificati:
- Danno biologico: I.T. al 18% € 50.870,00;
- Danno morale: personalizzazione al 41 % € 38.152,00.
Il tutto per € 89.022,00, a cui vanno decurtati € 15.000,00 e, quindi, per un
totale pari a € 74.022,00 o alla diversa maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo e rivalutazione
monetaria; che la sentenza di prime cure venga riformata anche in punto di pagina 2 di 11 spese con la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e, in ogni caso,
riconoscendo il rimborso di spese legali superiori rispetto a quello individuato
al giudice dal prime cure. IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le richieste
istruttorie, pertanto assolutamente non rinunciate formulate da tale difesa
nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. IN PUNTO DI SPESE: con
refusione delle spese di primo come di secondo grado di giudizio”
Dell'appellato
“ In via principale: Rigettare le domande tutte formulate dal SI Pt_1
nei confronti del SI , per i titoli e le causali dedotte
[...] CP_1
nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e nel giudizio primo
grado, in quanto destituite di fondamento sia in fatto sia in diritto, per tutte le
ragioni esposte nella narrativa degli scritti difensivi depositati nel primo
grado di giudizio nell'interesse del SI , nella narrativa CP_1
della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2020, negli
scritti difensivi tutti depositati nel presente grado di giudizio e, in ogni caso,
in quanto non provate. In via incidentale: in accoglimento del promosso
appello incidentale, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio,
per le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e
risposta depositata in data 26.11.2020, con ogni conseguente statuizione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 novembre 2011 il Giudice per l'udienza preliminare del pagina 3 di 11 Tribunale di RE condannava a mesi otto di reclusione ed CP_1
euro 6.000 di multa per avere, nella sua qualità di datore di lavoro, in violazione dell'art. 609 bis, comma 2, c.p., compiuto atti sessuali con Pt_1
all'epoca dei fatti di anni 17, in cambio di denaro;
[...] CP_1
veniva altresì condannato a pagare in favore di costituitosi Parte_1
parte civile, a titolo di provvisionale, la somma di euro 15.000.
Con sentenza n. 3325/19 il Tribunale di RE accoglieva la domanda di di condanna di al risarcimento del danno non Parte_1 CP_1
patrimoniale subito in conseguenza dei fatti già accertati dal giudice penale,
quantificato in via equitativa nella somma complessiva di euro 20.000, e,
tenuto conto della provvisionale già concessa, condannava il convenuto a pagare la somma di euro 5.000.
La sentenza è stata gravata da che ha censurato la Parte_1
quantificazione del danno non patrimoniale liquidato.
ha proposto appello incidentale chiedendo la compensazione CP_1
delle spese di lite in ragione del rigetto della domanda proposta dall'attore/appellante principale ex art. 96 c.p.c.
In questo grado di giudizio veniva disposta consulenza medico legale;
indi,
con ordinanza pronunciata in sede di reclamo veniva autorizzato Parte_1
a sottoporre a sequestro conservativo i beni immobili, mobili e i crediti di sino alla concorrenza di euro 100.000. La causa veniva, quindi CP_1
pagina 4 di 11 rimessa sul ruolo, con provvedimento del 21 febbraio 2024 in quanto CP_1
, costituendosi in giudizio, aveva sollevato eccezione di inosservanza
[...]
del termine per comparire.
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa è stata, definitivamente, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove il primo giudice aveva ritenuto che la documentazione prodotta non era idonea giustificare l'espletamento di una consulenza medico legale, assumendo che in giudizio era stata prodotta una consulenza di parte che documentava l'esistenza del danno psichico sofferto.
Censura altresì la sentenza nella parte in cui il danno non patrimoniale era stato contenuto nella somma di euro 20.000 in ragione del consenso prestato all'atto sessuale, senza aver considerato che il consenso era stato dato perché
era stato minacciato di perdere il lavoro.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. nonostante la difesa ostruzionistica posta in essere dall'appellato e la pretestuosità delle eccezioni sollevate.
--------------------
Preliminarmente deve stabilirsi se ha inteso impugnare, CP_1
pagina 5 di 11 unicamente, la sua condanna alle rifusione delle spese di lite in favore di statuizione espressamente oggetto di appello incidentale, o Parte_1
anche quella relativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'appellante principale, conseguente ai fatti accertati dal giudice penale.
Com'è noto la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione.
Nel caso di specie, la difesa di deduceva che: “ In punto di CP_1
quantificazione del danno, questa difesa rileva che parte appellante,
erroneamente, crede di poter considerare provata l'esistenza del preteso
danno subito per effetto del passaggio in giudicato della sentenza penale di
condanna pronunciata nei confronti del SI ” lasciando CP_1
intendere che la censura fosse rivolta alla sola quantificazione del danno tant'è
che, in sede di conclusioni, si limitava a chiedere, in via incidentale, la riforma della sola statuizione relativa alla sua condanna alle spese.
Tuttavia, il complessivo tenore dell'atto, evidenzia la volontà di ottenere la riforma della sentenza laddove si deduce:“…in punto di onere della prova, i
sottoscritti difensori osservano che se è vero che la sentenza penale di
condanna fa stato nel giudizio civile in ordine alla prova dell'illecito, grava
comunque in via esclusiva sul presunto danneggiato l'onere di provare
pagina 6 di 11 l'esistenza di un danno risarcibile dal punto di vista civilistico, quale
conseguenza dell'illecito penale” .
Ciò premesso, si osserva che, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. (Cass. 4318/2019).
L'esistenza di un danno psichico è stata, in particolare, contestata dall'appellante incidentale sul presupposto che , sino ad ora, ha Parte_1
condotto una vita simile a quella di tanti altri ragazzi, senza palesare particolari problematiche di natura psichica.
Il Ctu, nominato in questo grado di giudizio, ha accertato che è Parte_1
affetto da “ Disturbo post traumatico da stress, di grado moderato, cronico”
quantificato tra il 16% e il 20%; diagnosi sulla quale hanno convenuto anche i consulenti di parte.
Tale patologia, ha spiegato il Ctu, è perfettamente compatibile con una vita “
pagina 7 di 11 normale e ben integrata” in quanto il Disturbo da stress post traumatico non esclude la presenza di alcune aree sane che consentono al soggetto di mantenere un adeguato funzionamento in talune situazioni della vita quotidiana mentre è nelle situazioni che possono rievocare l'evento traumatico che emergono le difficoltà che impediscono al sig. di avere un Pt_1
funzionamento sereno.
Così, per esempio in ambito lavorativo, quando si trova a doversi relazionare con responsabili più anziani o durante i rapporti sessuali con le ragazze,
situazioni nelle quali mantiene un atteggiamento difensivo e Parte_1
rievoca le immagini del grave fatto accadutogli.
L'appellante incidentale ha altresì contestato la riconducibilità del danno accertato alla violenza subita, essendo emersa, nel corso della consulenza tecnica, la vulnerabilità psichica di manifestata già in occasione Parte_1
della morte del padre in conseguenza della quale aveva ricevuto un supporto psicologico.
La contestazione è priva di pregio.
Benchè gli accertamenti peritali espletati non hanno dimostrato con certezza ,
sotto il profilo eziologico, che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, lo stato di vulnerabilità psichica si sarebbe comunque evoluto,
anche in assenza dell'evento di danno, in senso patologico-invalidante, in sede di quantificazione del danno, non si deve procedere ad alcuna diminuzione pagina 8 di 11 del "quantum debeatur", posto che, diversamente, si darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già
per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più
vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta
"normalità”( Cass. 20836/2018).
Tenuto conto dei postumi permanenti accertati, nella misura tra il 16% e il
20%, si reputa equo liquidare, in favore di , la somma di euro Parte_1
59.124 – corrispondente al 18% di invalidità - , a titolo di danno biologico dalla quale va detratta la somma di euro 15.000, riconosciuta a titolo di provvisionale, e così euro 44.124.
Sulla somma predetta, devalutata all'epoca del fatto e via via rivalutata anno per anno, dovranno essere corrisposti gli interessi legali.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, in difetto di allegazioni sulla sua esistenza.
Il terzo motivo dell'appello principale va rigettato.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, l'attore/appellante principale non allegava alcunchè a fondamento della domanda sicchè la statuizione di rigetto di detta domanda va confermata.
L'appello incidentale proposto da è infondato. CP_1
Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
( Cass. 20317/2022).
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere le spese di CP_1
lite in favore di di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, in Parte_1
base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 5.810 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro
1.826 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettario
15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di CP_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo pagato.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a pagare a CP_1
a titolo di danno psichico, la somma di euro 44.124, oltre Parte_1
interessi legali da calcolarsi come in parte motiva e conferma nel resto la sentenza gravata;
respinge l'appello incidentale;
condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di l'onere CP_1
del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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