Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla all'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2020 R.G.
fra
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Singetta ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il di lui studio in Potenza via Plebiscito 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
e
Controparte_1
[...] Controparte_2
” (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
, presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, come per legge;
- - RESISTENTI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 414 c.p.c., depositato il 6.2.2020 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe, adivano il Giudice del lavoro per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento/disapplicazione dei decreti n.031 del 9.9.2019 e n. 035 del 18.9.2019 del
, e accertare il diritto dei ricorrenti al compenso previsto dal Controparte_1
Regolamento della Regione Basilicata approvato del Del. di G.R. nn. 971/01, 672/11 e 419/15, da liquidarsi in base all'importo lordo dei lavori oltre l'importo delle varianti e l'importo delle riserve regolarmente iscritte (calcolato alla data dell'ultima visita di collaudo in corso d'opera effettuata in data 18/7/2019, in misura di €. 65.417,05 per parte. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
I ricorrenti, premesso l'interpello di cui alla nota numero 124625/10 AE In data 09/06/2015, con il quale il dirigente dell'ufficio di gabinetto e del presidente della Regione, inviata a tutti i dipendenti regionali richiesta di manifestazioni di interesse alla formazione di un elenco da cui estrarre 5 nominativi esperti in area tecnica e 5 esperti in area amministrativa ai fini della nomina da parte del commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento schema idrico Basento tronco Pt_3
di distribuzione terzo lotto virgola di due membri della commissione di collaudo in corso CP_2
d'opera, all'esito della valutazione delle domande e dei curricula, la nomina dell'ingegner e Per_1
successivamente quella dell'ingegner , evidenziavano che nel decreto di nomina si dava atto Parte_1 espressamente “ai collaudatori nominati sarà corrisposto l'incentivo previsto dall'articolo numero
92 DLGS 163 del 2006 e che per la ripartizione dello stesso sarà applicato il regolamento dell'ente irrigazione approvato con DC 1049 del 23.12.2010 e DC n. 1345 del 3.8.2011”. Richiamavano il contenuto del decreto n.024 del 30.11.2015 Voi nel quale si stabiliva” verificato che il regolamento dell'ente irrigazione per la ripartizione dell'incentivo dell'articolo numero 120 del DLgs 163 del 2006
è inapplicabile per l'esecuzione dell'attività di collaudo in quanto non solo porta la determinazione di un incentivo irrisorio rispetto alla complessità e all'importo delle prestazioni da rendere…. Ma non garantisce l'uniformità di trattamento economico ai tre componenti creando un'illegittima diversificazione. Atteso che due dei tre componenti che andranno a costituire la commissione di collaudo sono dipendenti della regione che la stessa, quale stazione appaltante, adottato con le delibere di G.R. nn. 971/02 , 672/11 e 419/15, Il regolamento per la ripartizione dell'incentivo dell'articolo numero 120 del DLGS numero 163 del 2006, per la liquidazione dello stesso incentivo si farà riferimento al regolamento citato…ai collaudatori sarà corrisposto l'incentivo previsto dall'art. n. 93 del D.Lgs 163/06; per la ripartizione dello stesso sarà applicato il Regolamento della
Regione Basilicata approvato con Delibere di G.R. nn. 971/01, 2896/04, 672/11 e 419/15”. Pertanto, applicando quanto sopra per il calcolo dell'incentivo per il collaudo tecnico amministrativo e per il collaudo statico determinavano le somme oggetto di rivendicazione con il presente ricorso. Rappresentavano che l'attività di collaudo aveva preso in considerazione anche i lavori in variante e le riserve riconosciute dalla commissione e che nel maggio 2016 il ministero delle politiche agricole inviava all'autorità nazionale anticorruzione la relazione della struttura tecnica di approvazione del progetto segnalando criticità nella conduzione dell'appalto; in particolare con delibera 583 del
27/06/2018 sollevava censure relative alla fase di progettazione e a quella di esecuzione delle opere affermando che per la liquidazione dei compensi al membro interno della commissione di collaudo andava applicato il regolamento EIPLI approvato con DC n. 715 del 17.1.2008. Nessun rilievo veniva mosso nei confronti dei due ricorrenti sia per l'operato che per il compenso previsto. Il commissario straordinario provvedeva a liquidare due anticipazioni del compenso ai ricorrenti e tuttavia in data
10/04/2019 ometteva di provvedere alla liquidazione adottando in data 11/09/2019 il decreto numero
0 31/19 con il quale richiamando la delibera ANAC, applicava a tutta la commissione la percentuale cui fare riferimento per la liquidazione del compenso, ovvero il 7,50% con sensibile riduzione dell'incentivo e quindi del compenso spettante ai ricorrenti. Ritenendo erroneo sia l'operato dell' e quanto riguarda la determinazione della percentuale di coefficiente per il collaudo, che CP_3
l'operato del , i ricorrenti adivano in un primo momento il TAR per la Controparte_1
Basilicata che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario nelle more veniva adottato un nuovo decreto commissariale, numero 35 del 18919 a rettifica delle tabelle di calcolo numero 678 allegati al precedente D.C. 31 del 2019 con ulteriore riduzione del compenso previsto per i due ricorrenti. I ricorrenti deducono contraddittorietà tra i decreti e l'errata interpretazione della delibera ANAC numero 583 del 27/06/2018 nonché la violazione del regolamento della regione di cui alla delibera di giunta regionale nn. 971 del 2001, 2806 del 2004, 672 del 2011, 419 del 2015, la violazione dell'articolo 93 del D.Lgs 163 del 2006 e dell'articolo 238 del DPR 207 del 2010 virgola e la violazione dell'articolo 240 del D. Lgs 163/2006.
Si costituivano in giudizio la il per Controparte_1 Controparte_1
la realizzazione dell'intervento “SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO
[...]
3° LOTTO, e domandavano il rigetto della domanda, con vittoria Controparte_2
di spese, allegando la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e dopo alcuni rinvii, all'odierna udienza, sulle conclusioni ex art. 127 ter cpc delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento. Premessa la ricostruzione dei fatti come in premessa sintetizzati, deve rilevarsi che la delibera n. 583 del 27.7.2018 dell' al punto 4 – Costo per il personale del Commissario e compenso dei CP_3
collaudatori, ultimo periodo, stabilisce “... che la somma di tutte le suddette percentuali corrisponda al 100% dell'aliquota stabilita per legge;
Tali percentuali non possono variare assumendo per alcune figure aliquote superiori riferite alle riparazioni effettuate in altre Amministrazioni”.
La delibera A.N.A.C. risulta applicata correttamente con determinazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006, così come si evince dalle tabelle n. 5 “Incentivi alla progettazione nei LL.PP. ai sensi dell'art 92 del D.Lgs. n 163/2006 e s. m. e i. Applicazione
Regolamento adottato dal Commissario EIPLI approvato con Decreto n 95 del 30.01.2002 Lavori eseguiti prima del D.L. n 90 del 24.06.2014 Incentivi alla progettazione nel LL.PP.” e n. 6 “Incentivi alla progettazione nel LL.PP. ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n^ 163/2006 e s. m. e I. Applicazione
Regolamento adottato dal Commissario Straordinario dell'opera approvato con Decreto n^ 95 del
30.01.2002 Lavori eseguiti dopo il O.L. n 90 del 24.06.2014”, allegate al Decreto Commissariale n.
31, oggetto d'impugnativa. L'art. 238 del D.P.R. n. 207/2010 – compenso spettante ai collaudatori non è invocabile nel caso che occupa in quanto al comma 1, statuisce che “Per gli incarichi affidati
a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante ... possono essere utilizzate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti ...”, e poiché i ricorrenti hanno partecipato a un interpello per la manifestazione di interesse quali dipendenti della Regione Basilicata, a loro spettava l'incentivo calcolato ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 163/2006, con la ripartizione di cui al
Regolamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia,
Lucania ed Irpinia del 2010. Il discrimine sembra doversi cogliere proprio nell'essere i ricorrenti non soggetti esterni alla P.A ma dipendenti da amministrazioni aggiudicatrici e quindi con impossibilità di applicare l'art. 238 del D.P.R. n. 207/2010, e a loro spetta l'incentivo previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006, e non un compenso derivante dall'applicazione delle “tariffe professionali degli ingegneri e architetti”, come da nota n. 47 del 27.5.2015 del Commissario alla
Regione Basilicata (“Ai collaudatori incaricati sarà corrisposto l'incentivo previsto dall'art. 92 del
Decreto Legislativo n. 163/2006; per la ripartizione dello stesso sarà applicato il Regolamento dell'Ente Irrigazione approvato con D.C. n. 1049 del 23.12.2010 e D.C. n. 1345 del 03.08.2011”).
Che si trattasse di incentivo e non di compenso si evince dal Decreto Commissariale n. 12 del
3.8.2015 di nomina della commissione di collaudo in corso d'opera. L'art. 238 del D.P.R. n.
207/2010 si applica a professionisti esterni mentre i collaudatori ricorrenti sono, invece, dipendenti
Regionali che hanno partecipato a un interpello riservato solo ai dipendenti regionali, ai quali, pertanto, non può che essere riconosciuto solo ed esclusivamente l'incentivo. Per tali motivi il ricorso è infondato e va rigettato.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in considerazione dell'oggetto, del valore e delle fasi di causa con aumento ex art. 4 co. 2;
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con ricorso depositato il 6.2.2020, ogni Parte_1 Controparte_4
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna i ricorrenti in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 8.700,00 a titolo di spese, in favore dei resistenti, oltre IVA e CPA come per legge.
Potenza, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla