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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 777/2024
Il Giudice del Lavoro, TO AR, a seguito dell'udienza svolta in data
30.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Diego Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, contumace
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le Parte_1 causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del
in qualità di collaboratore scolastico in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
e, per l'effetto, condannare il a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.086,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.04.2024, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla a favore del in qualità di Controparte_1 assistente amministrativo (collaboratore scolastico) in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) e, conseguentemente, condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di
1.086,00 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere stipulato con il Controparte_1
due contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e
[...]
2021/2022- dal 09.10.2020 al 10.06.2021 e dal 04.10.2021 al 10.06.2022 - in qualità di assistente amministrativo, inquadrata nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A, profilo collaboratore scolastico. La ricorrente, in riferimento al biennio sopra indicato, lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro il compenso individuale accessorio (CIA), pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 66,90 per l'area A/AS (€ 2,23 al giorno) con orario settimanale completo.
Pag. 2 di 7 3. Il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale, secondo parte ricorrente, andava a violare il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In particolare, veniva evidenziato che l'art. 25 del CCNL Scuola del 31.08.1999, che istituiva il CIA, escludeva detto compenso per i dipendenti assunti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze temporanee, riconoscendolo, invece, per i dipendenti assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile nonché per supplenze sino al termine delle attività didattiche. Le medesime disposizioni venivano confermate dall'art. 82 del CCNL Scuola 2006/2009, sottoscritto in data 29.11.2007. Parte ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento del “compenso individuale accessorio” per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
4. Non si costituiva il , nonostante il Controparte_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Ne veniva dichiarata la contumacia già all'udienza del 27.03.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 30.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, stabilisce: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del
Pag. 3 di 7 pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
8. Tale disposizione esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. In merito la Corte di
Giustizia ha affermato come tale norma sia incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e tale da costituire, pertanto, una norma self executing (causa C-268/06, Impact).
9. Va, dunque, riconosciuta alla clausola analizzata una portata generale, “tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione”; la stessa, in quanto espressiva di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa C-307/05, Del Ce. Al.).
10. Sempre la Corte di Giustizia ha evidenziato che la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi di tale clausola “dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo” e che “la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo
Pag. 4 di 7 perseguito e sia necessaria a tal fine”, precisando altresì che “i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C- 177/14, Regojo Da.; in tal Contr senso anche C-677/16, Mo.
11. Ciò premesso, il mancato riconoscimento del “compenso individuale accessorio” a causa della tipula di contratti di supplenza breve e saltuaria rappresenta un caso di discriminazione sia rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato. Risulta provato che la ricorrente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo dal mese di ottobre fino al mese di giugno in riferimento a ciascun anno scolastico oggetto di richiesta.
12. Va dunque ritenuto che l'attività svolta dalla ricorrente durante i periodi di supplenza nel corso del biennio dal 2020 al 2022 è equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri assistenti amministrativi immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
13. Inoltre, la negazione dell'emolumento risponde ad una finalità di mero risparmio della spesa pubblica è del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui sopra.
Non vi sono, infatti, elementi che rivelano ragioni oggettive di esclusione.
14. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dalla ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato fino a 1.100 euro, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
Pag. 5 di 7 16. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
17. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Parte_1 compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di assistente Controparte_1 amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_2
l'importo di 1.086,00 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
592,25 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Diego Vaccaro, dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 di 7 Pisa, 04.11.2025
Il Giudice del Lavoro
TO AR
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 777/2024
Il Giudice del Lavoro, TO AR, a seguito dell'udienza svolta in data
30.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Diego Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, contumace
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le Parte_1 causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del
in qualità di collaboratore scolastico in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
e, per l'effetto, condannare il a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.086,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.04.2024, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla a favore del in qualità di Controparte_1 assistente amministrativo (collaboratore scolastico) in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) e, conseguentemente, condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di
1.086,00 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere stipulato con il Controparte_1
due contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e
[...]
2021/2022- dal 09.10.2020 al 10.06.2021 e dal 04.10.2021 al 10.06.2022 - in qualità di assistente amministrativo, inquadrata nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A, profilo collaboratore scolastico. La ricorrente, in riferimento al biennio sopra indicato, lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro il compenso individuale accessorio (CIA), pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 66,90 per l'area A/AS (€ 2,23 al giorno) con orario settimanale completo.
Pag. 2 di 7 3. Il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale, secondo parte ricorrente, andava a violare il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In particolare, veniva evidenziato che l'art. 25 del CCNL Scuola del 31.08.1999, che istituiva il CIA, escludeva detto compenso per i dipendenti assunti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze temporanee, riconoscendolo, invece, per i dipendenti assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile nonché per supplenze sino al termine delle attività didattiche. Le medesime disposizioni venivano confermate dall'art. 82 del CCNL Scuola 2006/2009, sottoscritto in data 29.11.2007. Parte ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento del “compenso individuale accessorio” per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
4. Non si costituiva il , nonostante il Controparte_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Ne veniva dichiarata la contumacia già all'udienza del 27.03.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 30.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, stabilisce: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del
Pag. 3 di 7 pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
8. Tale disposizione esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. In merito la Corte di
Giustizia ha affermato come tale norma sia incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e tale da costituire, pertanto, una norma self executing (causa C-268/06, Impact).
9. Va, dunque, riconosciuta alla clausola analizzata una portata generale, “tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione”; la stessa, in quanto espressiva di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa C-307/05, Del Ce. Al.).
10. Sempre la Corte di Giustizia ha evidenziato che la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi di tale clausola “dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo” e che “la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo
Pag. 4 di 7 perseguito e sia necessaria a tal fine”, precisando altresì che “i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C- 177/14, Regojo Da.; in tal Contr senso anche C-677/16, Mo.
11. Ciò premesso, il mancato riconoscimento del “compenso individuale accessorio” a causa della tipula di contratti di supplenza breve e saltuaria rappresenta un caso di discriminazione sia rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato. Risulta provato che la ricorrente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo dal mese di ottobre fino al mese di giugno in riferimento a ciascun anno scolastico oggetto di richiesta.
12. Va dunque ritenuto che l'attività svolta dalla ricorrente durante i periodi di supplenza nel corso del biennio dal 2020 al 2022 è equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri assistenti amministrativi immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
13. Inoltre, la negazione dell'emolumento risponde ad una finalità di mero risparmio della spesa pubblica è del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui sopra.
Non vi sono, infatti, elementi che rivelano ragioni oggettive di esclusione.
14. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dalla ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato fino a 1.100 euro, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
Pag. 5 di 7 16. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
17. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Parte_1 compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di assistente Controparte_1 amministrativo in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_2
l'importo di 1.086,00 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
592,25 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Diego Vaccaro, dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 di 7 Pisa, 04.11.2025
Il Giudice del Lavoro
TO AR
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