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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3089/2022 avente ad oggetto: “opposizione a precetto”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Felicino Perillo e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Amato Grosso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, indirizzi di p.e.c. ed Email_1 Email_2
opponente
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Vietri, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, indirizzo di p.e.c. Email_3
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 27.7.2022, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 12.7.2022 col quale in qualità di Controparte_1
genitore presso il quale erano collocati i figli, e , gli intimava il pagamento CP_2 CP_3 di € 11.748,00, per differenze e residui per assegni di mantenimento in favore dei figli, e di €
2.000,00 oltre accessori per spese legali, in forza della sentenza n. 379/2017 del Tribunale di
Avellino, oltre onorari e spese di precetto, e così di complessivi € 14.409,10.
L'opponente lamentava: 1) l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda per parcellazione del credito, abuso del diritto;
2) l'inesistenza del titolo e del diritto a poter richiedere il pagamento delle spese legali liquidate al difensore anticipatario;
3) l'inesattezza degli importi precettati.
L'opponente, quindi, citava la dinanzi al Tribunale di Avellino al fine di sentir CP_1
accogliere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opposizione proposta e, per l'effetto, far dichiarare che l'opposta non avesse diritto di procedere alla preannunciata esecuzione forzata, con condanna alle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio, resistendo all'avversa opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto. In via subordinata, chiedeva di rideterminare l'importo del credito intimato con condanna dell'opponente al pagamento, e con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice disponeva la sospensione del titolo limitatamente all'importo relativo alle spese legali.
La causa veniva istruita attraverso acquisizioni documentali ed all'udienza del 26.11.2024
trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Con il primo motivo, l'opponente eccepisce l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda per parcellizzazione del credito ed abuso del diritto.
L'opponente lamenta la notifica, in pari data, di due distinti atti di precetto: 1) atto di precetto su sentenza n. 1645/2011 del Tribunale di Lecce, col quale era stato intimato l'importo di € 4.041,46;
2) atto di precetto, su sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Avellino, col quale era stato intimato l'importo di € 14.409,10. L'opponente sostiene che, avviando due distinte azioni giudiziarie,
l'opposta avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, incorrendo in un abuso del processo, in quanto ha frazionato un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, con aggravamento ingiustificato della posizione del debitore.
Ha pregio la difesa dell'opposta, che ha evidenziato come i due distinti atti di precetto non riguardano un unico rapporto obbligatorio, bensì sono fondati su due distinti titoli esecutivi.
Non si configura l'invocata parcellizzazione del credito, in quanto i due atti di precetto riguardano contributi di mantenimento maturati in diverse annualità.
Dall'attenta disamina della documentazione in atti, si evince che l'atto di precetto per l'importo di €
4.041,46, fondato sulla sentenza n. 1645/2011 del Tribunale di Lecce, concerne gli assegni di mantenimento per il periodo da maggio 2020 a giugno 2022. L'atto di precetto per l'importo complessivo di € 14.409,10 si fonda, invece, sulla sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Avellino
che, in accoglimento dell'opposizione ad atto di precetto intimato sulla base della sentenza n.
1645/2011 del Tribunale di Lecce, rideterminava l'importo dovuto a titolo di assegni di mantenimento per annualità precedenti.
Non vi è stata la parcellizzazione del credito: ciascun atto di precetto si fonda su titoli diversi.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inesistenza del titolo e del diritto al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza a favore del difensore anticipatario.
L'opponente lamenta che l'unico soggetto legittimato a chiederne il pagamento sia il difensore antistatario.
Sul punto, va chiarito, come rilevato dall'opposta, che il precetto è stato intimato anche dal difensore antistatario per la somma relativa alle spese di lite.
Infatti, si legge nel precetto quanto segue: “La signora […] nella sua qualità Controparte_1
di esercente la potestà genitoriale sui figli […] rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
ALTAVILLA […] avvocato che agisce anche in proprio per le spese e competenze legali spettanti
come da titolo esecutivo”. Occorre, a questo punto, evidenziare che l'avv. non è stato evocato nel presente CP_4
giudizio, per cui il motivo di opposizione relativo alla parte del precetto opposto in cui è intimato il pagamento delle spese legali di cui era distrattario, è anche inammissibile.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inesattezza degli importi precettati. L'opponente lamenta genericamente di aver già corrisposto complessivi € 15.374,05,
chiedendone decurtazione dalla somma precettata, e produce une serie di ricevute.
Va evidenziato che alcune delle ricevute depositate dall'opponente riguardano pagamenti effettuati a favore di soggetti diversi dall'opposta; altre ricevute, invece, non sono riconducibili alle somme accertate con la sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Avellino.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori minimi, attesa la semplicità del giudizio di natura documentale, previsti nello scaglione da €
5.200,00 ad € 26.000,00 di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione a precetto;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in
€ 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3089/2022 avente ad oggetto: “opposizione a precetto”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Felicino Perillo e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Amato Grosso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, indirizzi di p.e.c. ed Email_1 Email_2
opponente
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Vietri, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, indirizzo di p.e.c. Email_3
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 27.7.2022, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 12.7.2022 col quale in qualità di Controparte_1
genitore presso il quale erano collocati i figli, e , gli intimava il pagamento CP_2 CP_3 di € 11.748,00, per differenze e residui per assegni di mantenimento in favore dei figli, e di €
2.000,00 oltre accessori per spese legali, in forza della sentenza n. 379/2017 del Tribunale di
Avellino, oltre onorari e spese di precetto, e così di complessivi € 14.409,10.
L'opponente lamentava: 1) l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda per parcellazione del credito, abuso del diritto;
2) l'inesistenza del titolo e del diritto a poter richiedere il pagamento delle spese legali liquidate al difensore anticipatario;
3) l'inesattezza degli importi precettati.
L'opponente, quindi, citava la dinanzi al Tribunale di Avellino al fine di sentir CP_1
accogliere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opposizione proposta e, per l'effetto, far dichiarare che l'opposta non avesse diritto di procedere alla preannunciata esecuzione forzata, con condanna alle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio, resistendo all'avversa opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto. In via subordinata, chiedeva di rideterminare l'importo del credito intimato con condanna dell'opponente al pagamento, e con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice disponeva la sospensione del titolo limitatamente all'importo relativo alle spese legali.
La causa veniva istruita attraverso acquisizioni documentali ed all'udienza del 26.11.2024
trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Con il primo motivo, l'opponente eccepisce l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda per parcellizzazione del credito ed abuso del diritto.
L'opponente lamenta la notifica, in pari data, di due distinti atti di precetto: 1) atto di precetto su sentenza n. 1645/2011 del Tribunale di Lecce, col quale era stato intimato l'importo di € 4.041,46;
2) atto di precetto, su sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Avellino, col quale era stato intimato l'importo di € 14.409,10. L'opponente sostiene che, avviando due distinte azioni giudiziarie,
l'opposta avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, incorrendo in un abuso del processo, in quanto ha frazionato un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, con aggravamento ingiustificato della posizione del debitore.
Ha pregio la difesa dell'opposta, che ha evidenziato come i due distinti atti di precetto non riguardano un unico rapporto obbligatorio, bensì sono fondati su due distinti titoli esecutivi.
Non si configura l'invocata parcellizzazione del credito, in quanto i due atti di precetto riguardano contributi di mantenimento maturati in diverse annualità.
Dall'attenta disamina della documentazione in atti, si evince che l'atto di precetto per l'importo di €
4.041,46, fondato sulla sentenza n. 1645/2011 del Tribunale di Lecce, concerne gli assegni di mantenimento per il periodo da maggio 2020 a giugno 2022. L'atto di precetto per l'importo complessivo di € 14.409,10 si fonda, invece, sulla sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Avellino
che, in accoglimento dell'opposizione ad atto di precetto intimato sulla base della sentenza n.
1645/2011 del Tribunale di Lecce, rideterminava l'importo dovuto a titolo di assegni di mantenimento per annualità precedenti.
Non vi è stata la parcellizzazione del credito: ciascun atto di precetto si fonda su titoli diversi.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inesistenza del titolo e del diritto al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza a favore del difensore anticipatario.
L'opponente lamenta che l'unico soggetto legittimato a chiederne il pagamento sia il difensore antistatario.
Sul punto, va chiarito, come rilevato dall'opposta, che il precetto è stato intimato anche dal difensore antistatario per la somma relativa alle spese di lite.
Infatti, si legge nel precetto quanto segue: “La signora […] nella sua qualità Controparte_1
di esercente la potestà genitoriale sui figli […] rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
ALTAVILLA […] avvocato che agisce anche in proprio per le spese e competenze legali spettanti
come da titolo esecutivo”. Occorre, a questo punto, evidenziare che l'avv. non è stato evocato nel presente CP_4
giudizio, per cui il motivo di opposizione relativo alla parte del precetto opposto in cui è intimato il pagamento delle spese legali di cui era distrattario, è anche inammissibile.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inesattezza degli importi precettati. L'opponente lamenta genericamente di aver già corrisposto complessivi € 15.374,05,
chiedendone decurtazione dalla somma precettata, e produce une serie di ricevute.
Va evidenziato che alcune delle ricevute depositate dall'opponente riguardano pagamenti effettuati a favore di soggetti diversi dall'opposta; altre ricevute, invece, non sono riconducibili alle somme accertate con la sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Avellino.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori minimi, attesa la semplicità del giudizio di natura documentale, previsti nello scaglione da €
5.200,00 ad € 26.000,00 di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione a precetto;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in
€ 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli