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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA IN, nella causa iscritta al N. 15027/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LICATA GABRIELE Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
e , in Controparte_1 Controparte_2
persona del rispettivo legale rappresentate pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 184
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
e condanna il al pagamento in favore
[...] Controparte_1
del ricorrente della speciale elargizione in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, in relazione all'accertata invalidità complessiva nella misura del 28%, nonché dell'assegno mensile vitalizio ex art. 5 comma 3 l. n.
206/04 di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 1 della L.
407/1998 di € 500,00, con perequazione automatica, al netto di quanto già eventualmente percepito, oltre gli accessori di legge.
Condanna il alla rifusione in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LICATA GABRIELE, antistatario.
Compensa fra tutte le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con il . Controparte_2
Pone definitivamente a carico le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
deducendo: “Il ricorrente è un ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in congedo e già, riconosciuto vittima del dovere. In particolare, il signor , in qualità di Agente della Pt_1
PS, in data 22 maggio 1985, durante un'azione di repressione della criminalità organizzata, veniva raggiunto da colpi di arma da fuoco e colpito alla gamba destra ed alla clavicola sn. In data, 04 giugno 1985, il DMML di Catanzaro, giudicava le patologie sofferte “sì” dipendenti da causa di servizio ed in data 03 novembre 1987, la CMO di Palermo giudicava le stesse infermità ascrivibili ai fini di equo indennizzo alla tabella “B” misura massima. In data 08 maggio 2008, la CMO del DMML di Palermo, lo sottoponeva a visita e lo giudicava affetto da: “Esiti a discreta incidenza funzionale di frattura della tibia destra al terzo medio distale, consolidata con dismorfismo dei segmenti e trattata con osteosintesi (viti metalliche) ancora in situ e con in atto sofferenza neurogena cronica dei muscoli dipendenti del nervo spe di destra, dei muscoli pretibiali (peroneo lungo e tibiale anteriore) e con totale denervazione del pedidio, ed esiti ben consolidati di frattura della clavicola sinistra a discreta incidenza funzionale, conseguente in entrambi i casi a ferite da arma da fuoco”, quantificando (ai fini di vittima della criminalità) la menomazione, intesa come “diminuzione della capacità lavorativa generica”, nella misura del
15% [All. 2].
Ebbene il sig. con PEC del 22 agosto 2022, chiedeva, la revisione della Pt_1
percentuale già riconosciuta al , e lo stesso riscontrando la Controparte_1 CP_1
richiesta del ricorrente, con lettera prot. 0005452 del 20 febbraio 2023, invitava il Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Messina a voler esprimere il valore percentuale di invalidità riscontrata al militare [All. 3]. Il sig. , pertanto, era invitato in data 20 aprile Pt_1
2023, presso la CMO del DMML di Messina dove veniva sottoposto a nuova visita ed in tale data la Commissione Medica, giudicava l'invalidità complessiva, intesa come la somma di DB
+ DM + (IP – DB), pari al 23% [All. 1].
Tuttavia, la quantificazione dell'invalidità complessiva espressa dalla CMO di Messina in data
20 aprile 2023, risulta essere errata, contro legge, restrittiva non condivisibile. In data 14 novembre 2023, a seguito di istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente, l'Amministrazione convenuta dava riscontro alla suindicata istanza fornendo la documentazione richiesta allo stato del procedimento”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Previa disapplicazione/annullamento del verbale
BL/G n° ME123002396 del 20 aprile 2023 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e di ogni atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale, antecedente o susseguente, nel merito accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità complessiva come quantificata CP_1
nella perizia medico legale di parte nella misura del 30%, con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (salvo gravame) da stabilirsi ai sensi del DPR 181/2009 anche a mezzo di CTU che sin da ora s'invoca; per l'effetto condannare il alla concessione di tutti i benefici connessi e derivanti Controparte_1
dallo status di Vittima del dovere in virtù della citata normativa, nessuno escluso, tra i quali, in particolare: a) Speciale elargizione per intero (combinato disposto art. 3 L. 466/80 - art. 1, c.
5 L. 302/90); b) assegno vitalizio di euro 500,00 mensili rivalutabili;
c) assegno di euro
1.033,00 mensili rivalutabili;
Con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, ovviamente al netto di quanto percepito, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione (data di stabilizzazione) dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo”.
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo, in via preliminare, il CP_3
difetto di titolarità passiva del atteso che l'odierno Controparte_2
ricorrente prestò servizio nei ranghi della Polizia di Stato, autorità di Pubblica
Sicurezza riconducibile all'ordinamento civile e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , posto che chiamato a contraddire Controparte_2
sulle domande del ricorrente è il , Controparte_1
amministrazione di appartenenza.
Orbene, come è noto, il comma 563 della l. n 266/2005 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Dispone poi il comma 565 che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”
In attuazione di quanto stabilito dal citato comma 565, con D.P.R. n. 243/2006,
è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: “a) per benefici e provvidenze: le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del
1990, 407 del 1998 e 206 del 2004; b) per missioni di qualunque natura: le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative: le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel tempo, la giurisprudenza ha chiarito che la norma di cui al comma 564 – contrariamente al comma 563 sopra richiamato - non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Invero, per la Suprema Corte “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative particolari, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ., sez. lav., n. 24592/2018). Ed ancora: “quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”
(Cass. civ., sez. lav., n. 29819/2022).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 6214/2022 hanno confermato questa impostazione, così argomentando: “4.1. Questa Corte di legittimità in svariate occasioni ha avuto modo di affermare (da ultimo Cass. 31 luglio 2020, n. 16571;
Cass. 17 luglio 2019, n. 19266) che la I. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla I. 13 agosto 1980, n.
466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
e) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; all'art. 1, del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata I. n. 266/2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla I. 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
e) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
4.2. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere (sul punto v. più specificamente infra), con due diverse disposizioni della
I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
4.3. È dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal citato d.P.R. n. 243/2006 (art. 1, lett. c), nel senso che rilevano «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».”.
Premesso il superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame parte ricorrente – a cui già è stato riconosciuto lo status di vittima della criminalità
- contesta la percentuale di invalidità riconosciuta in sede di revisione (23%).
Il consulente tecnico d'ufficio, con la sua consulenza che per la logicità e la correttezza deve integralmente condividersi, ha concluso che il ricorrente è affetto da “esiti di frattura di tibia destra trattata con osteosintesi (mezzi di sintesi in situ) con sofferenza neurogena dello SPE a modesta incidenza funzionale;
esiti della clavicola sinistra” e che tali infermità sono valutabili ai sensi del DPR 181/2009 nella misura del 28%.
Accertata, quindi, una percentuale di invalidità in misura superiore al 25%, al ricorrente, quale vittima del dovere, va riconosciuta l'erogazione della speciale elargizione ex art. 5 della L. 206/2004 comma 1 di € 2.000,00 per punto di invalidità (cfr. art. 5 della L. 206/2004 comma 1, esteso alle vittime del dovere ex art. 34 d.l. 159/07, conv. in l. n. 222/07: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000 euro per ogni punto percentuale”).
Va, altresi, riconosciuto al ricorrente il diritto alla prestazione dell'assegno vitalizio ex art. 5 della L. 206/2004 comma 3 di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 407/98 (cfr. art. 5 della L. 206/2004 comma 3, esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. n. 244/07: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”; art. 2, comma 1 della L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere ex art. 1 comma 1 e 4 dpr n.
243/06: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n.302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”).
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto come in parte dispositiva, con la condanna del al pagamento delle somme ivi indicate, al netto di quanto CP_1
già eventualmente percepito.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva e le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico del
[...]
secondo il principio di soccombenza. Vanno, poi, compensate CP_1
fra tutte le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con il
MINISTERO DELLA DIFESA.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 8/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
LA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA IN, nella causa iscritta al N. 15027/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LICATA GABRIELE Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
e , in Controparte_1 Controparte_2
persona del rispettivo legale rappresentate pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 184
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
e condanna il al pagamento in favore
[...] Controparte_1
del ricorrente della speciale elargizione in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, in relazione all'accertata invalidità complessiva nella misura del 28%, nonché dell'assegno mensile vitalizio ex art. 5 comma 3 l. n.
206/04 di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 1 della L.
407/1998 di € 500,00, con perequazione automatica, al netto di quanto già eventualmente percepito, oltre gli accessori di legge.
Condanna il alla rifusione in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LICATA GABRIELE, antistatario.
Compensa fra tutte le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con il . Controparte_2
Pone definitivamente a carico le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
deducendo: “Il ricorrente è un ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in congedo e già, riconosciuto vittima del dovere. In particolare, il signor , in qualità di Agente della Pt_1
PS, in data 22 maggio 1985, durante un'azione di repressione della criminalità organizzata, veniva raggiunto da colpi di arma da fuoco e colpito alla gamba destra ed alla clavicola sn. In data, 04 giugno 1985, il DMML di Catanzaro, giudicava le patologie sofferte “sì” dipendenti da causa di servizio ed in data 03 novembre 1987, la CMO di Palermo giudicava le stesse infermità ascrivibili ai fini di equo indennizzo alla tabella “B” misura massima. In data 08 maggio 2008, la CMO del DMML di Palermo, lo sottoponeva a visita e lo giudicava affetto da: “Esiti a discreta incidenza funzionale di frattura della tibia destra al terzo medio distale, consolidata con dismorfismo dei segmenti e trattata con osteosintesi (viti metalliche) ancora in situ e con in atto sofferenza neurogena cronica dei muscoli dipendenti del nervo spe di destra, dei muscoli pretibiali (peroneo lungo e tibiale anteriore) e con totale denervazione del pedidio, ed esiti ben consolidati di frattura della clavicola sinistra a discreta incidenza funzionale, conseguente in entrambi i casi a ferite da arma da fuoco”, quantificando (ai fini di vittima della criminalità) la menomazione, intesa come “diminuzione della capacità lavorativa generica”, nella misura del
15% [All. 2].
Ebbene il sig. con PEC del 22 agosto 2022, chiedeva, la revisione della Pt_1
percentuale già riconosciuta al , e lo stesso riscontrando la Controparte_1 CP_1
richiesta del ricorrente, con lettera prot. 0005452 del 20 febbraio 2023, invitava il Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Messina a voler esprimere il valore percentuale di invalidità riscontrata al militare [All. 3]. Il sig. , pertanto, era invitato in data 20 aprile Pt_1
2023, presso la CMO del DMML di Messina dove veniva sottoposto a nuova visita ed in tale data la Commissione Medica, giudicava l'invalidità complessiva, intesa come la somma di DB
+ DM + (IP – DB), pari al 23% [All. 1].
Tuttavia, la quantificazione dell'invalidità complessiva espressa dalla CMO di Messina in data
20 aprile 2023, risulta essere errata, contro legge, restrittiva non condivisibile. In data 14 novembre 2023, a seguito di istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente, l'Amministrazione convenuta dava riscontro alla suindicata istanza fornendo la documentazione richiesta allo stato del procedimento”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Previa disapplicazione/annullamento del verbale
BL/G n° ME123002396 del 20 aprile 2023 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e di ogni atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale, antecedente o susseguente, nel merito accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità complessiva come quantificata CP_1
nella perizia medico legale di parte nella misura del 30%, con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (salvo gravame) da stabilirsi ai sensi del DPR 181/2009 anche a mezzo di CTU che sin da ora s'invoca; per l'effetto condannare il alla concessione di tutti i benefici connessi e derivanti Controparte_1
dallo status di Vittima del dovere in virtù della citata normativa, nessuno escluso, tra i quali, in particolare: a) Speciale elargizione per intero (combinato disposto art. 3 L. 466/80 - art. 1, c.
5 L. 302/90); b) assegno vitalizio di euro 500,00 mensili rivalutabili;
c) assegno di euro
1.033,00 mensili rivalutabili;
Con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, ovviamente al netto di quanto percepito, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione (data di stabilizzazione) dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo”.
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo, in via preliminare, il CP_3
difetto di titolarità passiva del atteso che l'odierno Controparte_2
ricorrente prestò servizio nei ranghi della Polizia di Stato, autorità di Pubblica
Sicurezza riconducibile all'ordinamento civile e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , posto che chiamato a contraddire Controparte_2
sulle domande del ricorrente è il , Controparte_1
amministrazione di appartenenza.
Orbene, come è noto, il comma 563 della l. n 266/2005 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Dispone poi il comma 565 che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”
In attuazione di quanto stabilito dal citato comma 565, con D.P.R. n. 243/2006,
è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: “a) per benefici e provvidenze: le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del
1990, 407 del 1998 e 206 del 2004; b) per missioni di qualunque natura: le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative: le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel tempo, la giurisprudenza ha chiarito che la norma di cui al comma 564 – contrariamente al comma 563 sopra richiamato - non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Invero, per la Suprema Corte “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative particolari, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ., sez. lav., n. 24592/2018). Ed ancora: “quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”
(Cass. civ., sez. lav., n. 29819/2022).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 6214/2022 hanno confermato questa impostazione, così argomentando: “4.1. Questa Corte di legittimità in svariate occasioni ha avuto modo di affermare (da ultimo Cass. 31 luglio 2020, n. 16571;
Cass. 17 luglio 2019, n. 19266) che la I. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla I. 13 agosto 1980, n.
466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
e) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; all'art. 1, del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata I. n. 266/2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla I. 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
e) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
4.2. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere (sul punto v. più specificamente infra), con due diverse disposizioni della
I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
4.3. È dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal citato d.P.R. n. 243/2006 (art. 1, lett. c), nel senso che rilevano «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».”.
Premesso il superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame parte ricorrente – a cui già è stato riconosciuto lo status di vittima della criminalità
- contesta la percentuale di invalidità riconosciuta in sede di revisione (23%).
Il consulente tecnico d'ufficio, con la sua consulenza che per la logicità e la correttezza deve integralmente condividersi, ha concluso che il ricorrente è affetto da “esiti di frattura di tibia destra trattata con osteosintesi (mezzi di sintesi in situ) con sofferenza neurogena dello SPE a modesta incidenza funzionale;
esiti della clavicola sinistra” e che tali infermità sono valutabili ai sensi del DPR 181/2009 nella misura del 28%.
Accertata, quindi, una percentuale di invalidità in misura superiore al 25%, al ricorrente, quale vittima del dovere, va riconosciuta l'erogazione della speciale elargizione ex art. 5 della L. 206/2004 comma 1 di € 2.000,00 per punto di invalidità (cfr. art. 5 della L. 206/2004 comma 1, esteso alle vittime del dovere ex art. 34 d.l. 159/07, conv. in l. n. 222/07: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000 euro per ogni punto percentuale”).
Va, altresi, riconosciuto al ricorrente il diritto alla prestazione dell'assegno vitalizio ex art. 5 della L. 206/2004 comma 3 di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 407/98 (cfr. art. 5 della L. 206/2004 comma 3, esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. n. 244/07: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”; art. 2, comma 1 della L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere ex art. 1 comma 1 e 4 dpr n.
243/06: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n.302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”).
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto come in parte dispositiva, con la condanna del al pagamento delle somme ivi indicate, al netto di quanto CP_1
già eventualmente percepito.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva e le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico del
[...]
secondo il principio di soccombenza. Vanno, poi, compensate CP_1
fra tutte le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con il
MINISTERO DELLA DIFESA.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 8/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
LA IN