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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri ONsigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 374/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena n. 816/2023 pubblicata in data 22 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 giugno 2023 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Modena piazza Mazzini n.51 presso e nello studio dell'avv. Giacomo Morselli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
ONtroparte_1
in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.ON la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione
1 proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
2021/CONT/155/20.
In tale opposizione depositata in data 31 maggio 2021 chiedeva Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione sostenendo che fosse nulla/illegittima per mancanza di motivazione ex art. 18 della legge n. 689/1981.
Deduceva, poi, che vi fosse la decadenza di cui all'art. 14 della legge n.689/1981
e contestava, comunque, nel merito la sussistenza delle violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. ON Si costituiva chiedendo in via preliminare che venisse verificata la tempestività del ricorso a pena di inammissibilità.
Sosteneva, poi, che fosse infondata l'eccezione di violazione dell'obbligo di motivazione e l'eccezione di decadenza.
Deduceva, quindi, la fondatezza nel merito dell'ordinanza opposta
Il Tribunale di Modena decideva nei termini di cui sopra.
2. Proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata.
ON il primo motivo di appello impugnava il capo della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di motivazione sostenendo l'ammissibilità della motivazione per relationem, deducendo che il giudice aveva travisato l'eccezione che non metteva in discussione la possibilità di motivazione per relationem, ma la mancata menzione nell'ordinanza ingiunzione delle difese svolte dallo stesso.
ON il secondo motivo di appello censurava la sentenza in relazione al capo della sentenza in cui aveva rigettato l'eccezione di violazione del termine di cui all'art. ON 14 co 2 della legge n.681/1981 sostenendo che l' non avesse protratto le ON indagini ispettive oltre il ragionevole. Deduceva, infatti, che a fronte di richieste di intervento in data 12/07/2016 era rimasta inerte fino al 20/09/2019 giorno del primo accesso ispettivo.
ON il terzo motivo di appello impugnava anche i capi della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto inattendibili i testi e e irrilevante la Tes_1 Tes_2
deposizione di in quanto de relato. Testimone_3
ON il quarto motivo impugnava il capo della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva fossero state confermate in Per_ maniera univoca dai lavoratori escussi e, cioè, da , Parte_2 Persona_1
2 Per_
, e sostenendo che ciò non fosse condivisibile. Persona_3 Per_4
ON il quinto motivo di appello lamentava la mancata audizione di cinque dei dieci presunti lavoratori chiedendo in subordine l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione circa le sanzioni relative a denunce non confermate in udienza oltre alla riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
ONcludeva chiedendo che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione, in subordine che fosse dichiarata nulla o annullata parzialmente con esclusione di ogni sanzione relativamente ai presunti lavoratori , Persona_5 Per_6
, , e e la
[...] Persona_7 ONtroparte_3 Persona_8
riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
ON Si costituiva con memoria depositata in data 19 febbraio 2024 l' contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 23 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
Si richiama, innanzitutto, la motivazione del giudice di primo grado che si condivide.
Nella stessa si legge: “L'eccezione di difetto di motivazione è infondata. È principio consolidato in giurisprudenza (cit. peraltro dalla stessa difesa di parte ricorrente) che la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa a conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 18 L. n. 689/1981 possa essere anche molto sintetica o effettuata per relationem con il richiamo ai precedenti atti amministrativi, purché sia indicata con esattezza la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (cfr., tra molte, Cass. civile, sez.
II, 1230/2012). Ciò che rileva è, in sintesi, che non risulti menomato il diritto di difesa;
nel caso di specie, l'ordinanza-ing. opposta contiene esplicito richiamo al verbale di accertamento prot. n. 13826 del 11/12/2019, notificato al ricorrente in data 24/12/2019 – a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione - e indica le violazioni addebitate (sub lett. a-i), così che l'eccezione di illegittimità dell'ord. ing. opposta per difetto di motivazione è infondata. La difesa di parte ricorrente eccepisce altresì la nullità/illegittimità dell'ordinanza- ing. opposta per essere stata disattesa "la duplice istanza del ricorrente (doc. 8)
3 di audizione personale e di rinnovo delle convocazioni per i tentativi di conciliazione monocratica" (così testualmente a pag. 4 del ricorso introduttivo), ma non risulta dai documenti prodotti in giudizio che il ricorrente abbia effettivamente fatto richiesta di audizione personale (il doc. n. 8 cit. è il verbale di ispezione n. 28 redatto in data 14/02/2018 da ispettori fitosanitari della
Regione Emilia Romagna). Risulta invece in atti che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato interregionale per i Rapporti
Co di Lavoro, che con provvedimento n. 474 del 30/09/2020 (doc. 23 ) ha respinto il ricorso In ogni caso, si rileva che è principio ormai consolidato in giurisprudenza che "in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale" (Cass. civile sez. VI,
07/08/2019, n. 21146; Cassazione civile sez. un., 28/01/2010, n.1786).
Deve, dunque, escludersi la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per non Co avere l' proceduto all'audizione dell'interessato”
Detta motivazione va integrata in relazione alla censura di mancata indicazione nella motivazione di aver tenuto conto degli scritti difensivi.
Tale censura è, infondata, in quanto, come risulta dagli atti e dai documenti,
ON l'appellante non ha presentato scritti difensivi all' di Modena.
Né, ai fini per cui è causa, si può ritenere equipollente agli scritti difensivi il ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 proposto al Comitato interregionale per i
Rapporti di Lavoro.
Si evidenzia, inoltre, che, comunque, seppure la Suprema Corte richieda che venga indicato nella motivazione che sono stati esaminati gli scritti difensivi, tuttavia, non ritiene che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate comporti nullità.
La Suprema Corte (Cass. lav n. 16316/2020), infatti, ha affermato che:
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento
4 giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” e (Cass. lav n.
12503/2018, Cass S.U. n. 1786/2010) “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.”
Tale motivo di appello va, quindi, rigettato.
In relazione al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo di appello da esaminare congiuntamente si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981 che così stabilisce: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”
Orbene, come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. e multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
5 “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ( Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività di CP_1
verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile, il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
ON Tanto precisato occorre verificare se nel caso di specie l' abbia arbitrariamente ritardato l'accertamento.
Orbene risulta documentalmente che l'accertamento ispettivo a cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione è scaturito da una pluralità di richieste di intervento di cui cinque del 12 luglio 2016, tre del 1 dicembre 2017, una del 18 marzo 2018.
Si legge, infatti, nel verbale di accertamento e notificazione: “Il presente accertamento scaturisce dalle seguenti richieste di intervento presentate dai lavoratori nei confronti della Ditta a seguito delle Parte_3
predette segnalazioni e dei tentativi di conciliazione monocratica con esito
6 negativo gli ispettori dell' un accesso ispettivo in data ONtroparte_4
20/09/2019 presso la residenza del Sig. trovando nessuno…” Parte_4
Come risulta dallo stesso verbale unico di accertamento in relazione alle cinque richieste di intervento del 12 luglio 2016 il datore di lavoro è stato convocato in data 5 ottobre 2016 per la conciliazione che non ha avuto buon fine in quanto il datore di lavoro non si è presentato.
Dal verbale di accertamento risulta, poi, che non è più stata effettuata alcuna
ON attività istruttoria successiva a tale mancata conciliazione da sino all'accesso ispettivo del 20 settembre 2019 e che successivamente l'attività istruttoria è consistita nella convocazione ed audizione a sommarie informazioni dei lavoratori denuncianti, nell'acquisizione della visura camerale e di documentazione dal commercialista e nell'audizione di ed il Parte_1
verbale di accertamento e notificazione è stato redatto in data 11 dicembre 2019.
Il decorso di quasi tre anni dalla mancata conciliazione, senza lo svolgimento di alcuna attività, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria, poi, svolta che si è conclusa in meno di tre mesi in mancanza di giustificazioni puntuali da parte di
ON
deve considerarsi eccessivo con la conseguenza che sussiste in relazione ai lavoratori che hanno presentato richiesta di intervento il 12 luglio 2016 l'eccepita decadenza.
ONsiderato l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, nel caso di specie non
è possibile tener conto ai fini del decorso dei 90 giorni del criterio formale costituito dalla formale chiusura dell'attività ispettiva con l'ultimo atto di accertamento del 24 ottobre 2019, in quanto il decorso di tre anni senza alcuna attività istruttoria e senza alcuna specifica motivazione in merito al suo decorso
è eccessivo e si risolve evidentemente in un aggiramento della norma.
Ne consegue pertanto che stante la decadenza di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 le sanzioni relative ai lavoratori , Per_4 Persona_9 Pt_2
e devono essere annullate
[...] Persona_5 Per_6
Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che, anche diversamente opinando, in relazione all'eccepita decadenza, comunque, non sono provate le violazioni contestate in relazione ai suddetti lavoratori.
Le richieste di intervento di tali lavoratori e le loro dichiarazioni integrative
ON dattiloscritte depositate tutte presso l' in data 1 dicembre 2016, se lette con Pers attenzione, sono confliggenti tra loro e incongruenti e le deposizioni dei testi
7 e non hanno corroborato dette dichiarazioni. Per_4 Per_6
In particolare, ai fini della prova delle violazioni contestate in relazione a tali lavoratori, non può avere alcun valore la deposizione della teste che Per_4
ha dichiarato di parlare poco la lingua italiana e di non capire quanto le veniva letto e, cioè, le sue dichiarazioni in data 12 luglio 2016 e 1 dicembre 2016, aggiungendo che era stato il figlio a tradurre in italiano quanto dichiarato agli ispettori del lavoro dalla stessa.
La deposizione della stessa, oltre che generica e imprecisa, è risultata anche in contrasto con le precedenti dichiarazioni rese in sede ispettiva.
In sede testimoniale ha, infatti, detto di essere stata pagata 8 euro all'ora e di aver lavorato per tre mesi da luglio fino a settembre e per pochi giorni a ottobre, per sei giorni alla settimana, qualche volta anche la domenica, mentre nella richiesta di intervento ha dichiarato di aver lavorato 41 giorni e di aver ricevuto solo 100 euro in contanti.
Nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva del 24 ottobre 2019 la stessa, poi, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso da Medici.
E' chiaro che, stante la genericità, la scarsa conoscenza della lingua e queste contraddizioni, la deposizione della stessa non può essere idonea a fornire la
ON prova delle violazioni contestate dall' in relazione alla stessa e agli altri lavoratori. sentito come teste ha confermato le dichiarazioni rese in data 12 luglio Per_6
2016 e 1 dicembre 2016 ma, poi, alla domanda successiva relativa al periodo in cui aveva lavorato ha risposto: “Sono passati un po' di anni e non ricordo”.
Tale risposta confligge evidentemente con la precedente conferma della richiesta di intervento in cui il periodo era specificato.
La sua deposizione è, quindi, quantomeno molto generica.
Peraltro lo stesso nella richiesta di intervento ha dichiarato di aver lavorato dal
4 agosto 2015 al 16 settembre 2015 e nelle dichiarazioni ispettive del 24 ottobre
2019 ha detto di aver lavorato dal 29 luglio 2015 al 17 agosto 2015.
E' vero che è trascorso un notevole lasso di tempo, tuttavia, è altrettanto vero ON che deve provare in modo rigoroso le proprie contestazioni e non tramite deposizioni imprecise e contraddittorie.
Si osserva, poi, che la prova del lavoro in nero per un periodo prima della formale assunzione di , , e del rapporto di lavoro Per_4 Persona_9 Parte_2
8 in nero di e in difetto di adeguate prove testimoniali non Per_6 Persona_5
si può neppure trarre da quanto acquisito in sede ispettiva. ON Le dichiarazioni dattiloscritte dei lavoratori consegnate all' il 1 dicembre
2016 contengono, infatti, contraddizioni sia al loro interno sia se confrontate con quelle degli altri.
Ad esempio curiosamente tutti i lavoratori in tali dichiarazioni dichiarano di essersi recati il primo giorno di lavoro in bicicletta in via Fossetta Ovest 23 insieme ad altri, ma i giorni non coincidono e le dichiarazioni sono contraddittorie sulle tempistiche e sulle presenze.
afferma: “ Mi sono recata presso via Fossetta Ovest 23 il giorno 04 Per_4
agosto 2015 insieme a e tutti in bicicletta. Sono Parte_2 CP_5 arrivata e ho cominciato subito a lavorare…”
La stessa, tuttavia, nel prosieguo dichiara di aver lavorato a partire dal 23 luglio
2015.
nella dichiarazione del 1 dicembre 2016 sostiene che sua madre Per_6 lavorasse prima di lui da e, poi, dice : “Mi sono recato presso via Pt_1
Fossetta Ovest 23 il giorno 04 agosto 2015 insieme a e Parte_2 Per_4
tutti in bicicletta”. La madre, tuttavia, non riporta la sua presenza CP_5
il 4 agosto 2015.
a sua volta scrive: “Mi sono recato presso via Fossetta Ovest 23 Parte_2
Per_ insieme ad , a sua madre e a suo cugino il giorno 23 Luglio Persona_9
2015 tutti in bicicletta” Tuttavia , come indicato dallo stesso, ha Per_6
iniziato a lavorare il 4 agosto 2015.
a sua volta afferma: “Mi sono recato presso via Fossetta Ovest Persona_9
23 il giorno 23 luglio 2015 insieme a e tutti in bicicletta”, Parte_2 Per_4
ma parla del 4 agosto 2015. Per_4
E' vero che, poi, tutti dicono che andavano in bicicletta insieme al lavoro, però, non si può non rilevare la contraddittorietà di queste dichiarazioni già predisposte.
Stanti queste contraddizioni non è possibile ritenere idonee dette dichiarazioni a
ON provare le contestazioni di .
Si osserva, poi, che come prova dell'asserito rapporto di lavoro di Persona_10
c'è una richiesta di intervento poco dettagliata che, tenuto conto di
[...]
quanto sopra esposto, non può essere atta in mancanza di altri precisi elementi
9 probatori a provare il suddetto rapporto di lavoro.
Orbene considerati i principi in materia di onere della prova e che, quindi, ON incombe su la dimostrazione delle violazioni contestate non si può ritenere che tale onere sia soddisfatto dalla scarna e poco concludente istruttoria svolta in giudizio e dalla documentazione prodotta che presenta contraddizioni e che avrebbe potuto essere emendata e chiarita solo tramite adeguata escussione testimoniale.
Si reputa, poi, che sussista l'eccepita decadenza anche in relazione alle tre richieste di intervento del 1 dicembre 2017 fatte da Persona_1 Persona_3
ON e in quanto nessun tipo di istruttoria è stata fatta da dalla data Persona_7
ON della richiesta di intervento al 20 settembre 2019 e nulla ha spiegato in relazione al motivo per cui è decorso tale notevole lasso di tempo senza che venisse effettuata alcuna istruttoria.
Si osserva, peraltro, che, ove si volesse opinare diversamente in merito alla ritenuta decadenza, le sanzioni relative ai suddetti lavoratori sarebbero, comunque, da annullare in quanto non risultano provate le violazioni contestate.
I lavoratori e , sentiti come testi, hanno confermato Persona_1 Persona_3
le richieste di intervento rese in cui risulta come periodo di lavoro il periodo dal
20/07/2017 al 17/09/2017 e il lavoratore non è nemmeno stato Persona_7
sentito in giudizio.
La deposizione di detti lavoratori, però, non è atta a supportare l'ordinanza ingiunzione in cui viene contestato il periodo dal 20/07/2016 al 17/09/2016 indicato a rettifica nelle sommarie informazioni rese dal legale che li seguiva.
La conferma in udienza di dichiarazioni errate in relazione al periodo di svolgimento del lavoro fa sì che non sia possibile ritenere provata la
ON contestazione effettuata da .
Anche in relazione alla richiesta di intervento di si ONtroparte_3
reputa che vi sia stata decadenza non essendo stato fatto alcun atto istruttorio per circa un anno e mezzo senza alcuna valida giustificazione e, comunque, anche diversamente opinando non vi è adeguata prova della contestazione non essendovi alcuna prova testimoniale a supporto, come sarebbe stato necessario, considerato che le risultanze del verbale ispettivo sono state contestate dall'appellante.
Ne consegue, quindi, che devono essere annullate le sanzioni relative allo stesso.
10 Per quanto riguarda, infine, le violazioni contestate relativamente alla posizione di che non aveva presentato in precedenza alcuna richiesta Persona_8 di intervento ed in relazione al quale l'accertamento delle violazioni scaturisce dalle dichiarazioni rese dallo medesimo in data 8 novembre 2019, si reputa che
ON
non le abbia adeguatamente provate come sarebbe stato suo onere non potendo all'uopo bastare le mere risultanze del verbale ispettivo stanti le puntuali contestazioni dell'appellante.
Da quanto sopra esposto deriva che, per i motivi sopra indicati, l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
ONsiderato il complessivo andamento del processo sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 374/2023 RGL così provvede:
1) In accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza ingiunzione opposta
2) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 23 gennaio 2025
Il ONsigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri ONsigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 374/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena n. 816/2023 pubblicata in data 22 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 giugno 2023 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Modena piazza Mazzini n.51 presso e nello studio dell'avv. Giacomo Morselli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
ONtroparte_1
in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.ON la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione
1 proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
2021/CONT/155/20.
In tale opposizione depositata in data 31 maggio 2021 chiedeva Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione sostenendo che fosse nulla/illegittima per mancanza di motivazione ex art. 18 della legge n. 689/1981.
Deduceva, poi, che vi fosse la decadenza di cui all'art. 14 della legge n.689/1981
e contestava, comunque, nel merito la sussistenza delle violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. ON Si costituiva chiedendo in via preliminare che venisse verificata la tempestività del ricorso a pena di inammissibilità.
Sosteneva, poi, che fosse infondata l'eccezione di violazione dell'obbligo di motivazione e l'eccezione di decadenza.
Deduceva, quindi, la fondatezza nel merito dell'ordinanza opposta
Il Tribunale di Modena decideva nei termini di cui sopra.
2. Proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata.
ON il primo motivo di appello impugnava il capo della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di motivazione sostenendo l'ammissibilità della motivazione per relationem, deducendo che il giudice aveva travisato l'eccezione che non metteva in discussione la possibilità di motivazione per relationem, ma la mancata menzione nell'ordinanza ingiunzione delle difese svolte dallo stesso.
ON il secondo motivo di appello censurava la sentenza in relazione al capo della sentenza in cui aveva rigettato l'eccezione di violazione del termine di cui all'art. ON 14 co 2 della legge n.681/1981 sostenendo che l' non avesse protratto le ON indagini ispettive oltre il ragionevole. Deduceva, infatti, che a fronte di richieste di intervento in data 12/07/2016 era rimasta inerte fino al 20/09/2019 giorno del primo accesso ispettivo.
ON il terzo motivo di appello impugnava anche i capi della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto inattendibili i testi e e irrilevante la Tes_1 Tes_2
deposizione di in quanto de relato. Testimone_3
ON il quarto motivo impugnava il capo della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva fossero state confermate in Per_ maniera univoca dai lavoratori escussi e, cioè, da , Parte_2 Persona_1
2 Per_
, e sostenendo che ciò non fosse condivisibile. Persona_3 Per_4
ON il quinto motivo di appello lamentava la mancata audizione di cinque dei dieci presunti lavoratori chiedendo in subordine l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione circa le sanzioni relative a denunce non confermate in udienza oltre alla riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
ONcludeva chiedendo che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione, in subordine che fosse dichiarata nulla o annullata parzialmente con esclusione di ogni sanzione relativamente ai presunti lavoratori , Persona_5 Per_6
, , e e la
[...] Persona_7 ONtroparte_3 Persona_8
riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
ON Si costituiva con memoria depositata in data 19 febbraio 2024 l' contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 23 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
Si richiama, innanzitutto, la motivazione del giudice di primo grado che si condivide.
Nella stessa si legge: “L'eccezione di difetto di motivazione è infondata. È principio consolidato in giurisprudenza (cit. peraltro dalla stessa difesa di parte ricorrente) che la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa a conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 18 L. n. 689/1981 possa essere anche molto sintetica o effettuata per relationem con il richiamo ai precedenti atti amministrativi, purché sia indicata con esattezza la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (cfr., tra molte, Cass. civile, sez.
II, 1230/2012). Ciò che rileva è, in sintesi, che non risulti menomato il diritto di difesa;
nel caso di specie, l'ordinanza-ing. opposta contiene esplicito richiamo al verbale di accertamento prot. n. 13826 del 11/12/2019, notificato al ricorrente in data 24/12/2019 – a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione - e indica le violazioni addebitate (sub lett. a-i), così che l'eccezione di illegittimità dell'ord. ing. opposta per difetto di motivazione è infondata. La difesa di parte ricorrente eccepisce altresì la nullità/illegittimità dell'ordinanza- ing. opposta per essere stata disattesa "la duplice istanza del ricorrente (doc. 8)
3 di audizione personale e di rinnovo delle convocazioni per i tentativi di conciliazione monocratica" (così testualmente a pag. 4 del ricorso introduttivo), ma non risulta dai documenti prodotti in giudizio che il ricorrente abbia effettivamente fatto richiesta di audizione personale (il doc. n. 8 cit. è il verbale di ispezione n. 28 redatto in data 14/02/2018 da ispettori fitosanitari della
Regione Emilia Romagna). Risulta invece in atti che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato interregionale per i Rapporti
Co di Lavoro, che con provvedimento n. 474 del 30/09/2020 (doc. 23 ) ha respinto il ricorso In ogni caso, si rileva che è principio ormai consolidato in giurisprudenza che "in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale" (Cass. civile sez. VI,
07/08/2019, n. 21146; Cassazione civile sez. un., 28/01/2010, n.1786).
Deve, dunque, escludersi la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per non Co avere l' proceduto all'audizione dell'interessato”
Detta motivazione va integrata in relazione alla censura di mancata indicazione nella motivazione di aver tenuto conto degli scritti difensivi.
Tale censura è, infondata, in quanto, come risulta dagli atti e dai documenti,
ON l'appellante non ha presentato scritti difensivi all' di Modena.
Né, ai fini per cui è causa, si può ritenere equipollente agli scritti difensivi il ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 proposto al Comitato interregionale per i
Rapporti di Lavoro.
Si evidenzia, inoltre, che, comunque, seppure la Suprema Corte richieda che venga indicato nella motivazione che sono stati esaminati gli scritti difensivi, tuttavia, non ritiene che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate comporti nullità.
La Suprema Corte (Cass. lav n. 16316/2020), infatti, ha affermato che:
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento
4 giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” e (Cass. lav n.
12503/2018, Cass S.U. n. 1786/2010) “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.”
Tale motivo di appello va, quindi, rigettato.
In relazione al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo di appello da esaminare congiuntamente si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981 che così stabilisce: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”
Orbene, come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. e multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
5 “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ( Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività di CP_1
verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile, il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
ON Tanto precisato occorre verificare se nel caso di specie l' abbia arbitrariamente ritardato l'accertamento.
Orbene risulta documentalmente che l'accertamento ispettivo a cui si riferisce l'ordinanza ingiunzione è scaturito da una pluralità di richieste di intervento di cui cinque del 12 luglio 2016, tre del 1 dicembre 2017, una del 18 marzo 2018.
Si legge, infatti, nel verbale di accertamento e notificazione: “Il presente accertamento scaturisce dalle seguenti richieste di intervento presentate dai lavoratori nei confronti della Ditta a seguito delle Parte_3
predette segnalazioni e dei tentativi di conciliazione monocratica con esito
6 negativo gli ispettori dell' un accesso ispettivo in data ONtroparte_4
20/09/2019 presso la residenza del Sig. trovando nessuno…” Parte_4
Come risulta dallo stesso verbale unico di accertamento in relazione alle cinque richieste di intervento del 12 luglio 2016 il datore di lavoro è stato convocato in data 5 ottobre 2016 per la conciliazione che non ha avuto buon fine in quanto il datore di lavoro non si è presentato.
Dal verbale di accertamento risulta, poi, che non è più stata effettuata alcuna
ON attività istruttoria successiva a tale mancata conciliazione da sino all'accesso ispettivo del 20 settembre 2019 e che successivamente l'attività istruttoria è consistita nella convocazione ed audizione a sommarie informazioni dei lavoratori denuncianti, nell'acquisizione della visura camerale e di documentazione dal commercialista e nell'audizione di ed il Parte_1
verbale di accertamento e notificazione è stato redatto in data 11 dicembre 2019.
Il decorso di quasi tre anni dalla mancata conciliazione, senza lo svolgimento di alcuna attività, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria, poi, svolta che si è conclusa in meno di tre mesi in mancanza di giustificazioni puntuali da parte di
ON
deve considerarsi eccessivo con la conseguenza che sussiste in relazione ai lavoratori che hanno presentato richiesta di intervento il 12 luglio 2016 l'eccepita decadenza.
ONsiderato l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, nel caso di specie non
è possibile tener conto ai fini del decorso dei 90 giorni del criterio formale costituito dalla formale chiusura dell'attività ispettiva con l'ultimo atto di accertamento del 24 ottobre 2019, in quanto il decorso di tre anni senza alcuna attività istruttoria e senza alcuna specifica motivazione in merito al suo decorso
è eccessivo e si risolve evidentemente in un aggiramento della norma.
Ne consegue pertanto che stante la decadenza di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 le sanzioni relative ai lavoratori , Per_4 Persona_9 Pt_2
e devono essere annullate
[...] Persona_5 Per_6
Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che, anche diversamente opinando, in relazione all'eccepita decadenza, comunque, non sono provate le violazioni contestate in relazione ai suddetti lavoratori.
Le richieste di intervento di tali lavoratori e le loro dichiarazioni integrative
ON dattiloscritte depositate tutte presso l' in data 1 dicembre 2016, se lette con Pers attenzione, sono confliggenti tra loro e incongruenti e le deposizioni dei testi
7 e non hanno corroborato dette dichiarazioni. Per_4 Per_6
In particolare, ai fini della prova delle violazioni contestate in relazione a tali lavoratori, non può avere alcun valore la deposizione della teste che Per_4
ha dichiarato di parlare poco la lingua italiana e di non capire quanto le veniva letto e, cioè, le sue dichiarazioni in data 12 luglio 2016 e 1 dicembre 2016, aggiungendo che era stato il figlio a tradurre in italiano quanto dichiarato agli ispettori del lavoro dalla stessa.
La deposizione della stessa, oltre che generica e imprecisa, è risultata anche in contrasto con le precedenti dichiarazioni rese in sede ispettiva.
In sede testimoniale ha, infatti, detto di essere stata pagata 8 euro all'ora e di aver lavorato per tre mesi da luglio fino a settembre e per pochi giorni a ottobre, per sei giorni alla settimana, qualche volta anche la domenica, mentre nella richiesta di intervento ha dichiarato di aver lavorato 41 giorni e di aver ricevuto solo 100 euro in contanti.
Nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva del 24 ottobre 2019 la stessa, poi, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso da Medici.
E' chiaro che, stante la genericità, la scarsa conoscenza della lingua e queste contraddizioni, la deposizione della stessa non può essere idonea a fornire la
ON prova delle violazioni contestate dall' in relazione alla stessa e agli altri lavoratori. sentito come teste ha confermato le dichiarazioni rese in data 12 luglio Per_6
2016 e 1 dicembre 2016 ma, poi, alla domanda successiva relativa al periodo in cui aveva lavorato ha risposto: “Sono passati un po' di anni e non ricordo”.
Tale risposta confligge evidentemente con la precedente conferma della richiesta di intervento in cui il periodo era specificato.
La sua deposizione è, quindi, quantomeno molto generica.
Peraltro lo stesso nella richiesta di intervento ha dichiarato di aver lavorato dal
4 agosto 2015 al 16 settembre 2015 e nelle dichiarazioni ispettive del 24 ottobre
2019 ha detto di aver lavorato dal 29 luglio 2015 al 17 agosto 2015.
E' vero che è trascorso un notevole lasso di tempo, tuttavia, è altrettanto vero ON che deve provare in modo rigoroso le proprie contestazioni e non tramite deposizioni imprecise e contraddittorie.
Si osserva, poi, che la prova del lavoro in nero per un periodo prima della formale assunzione di , , e del rapporto di lavoro Per_4 Persona_9 Parte_2
8 in nero di e in difetto di adeguate prove testimoniali non Per_6 Persona_5
si può neppure trarre da quanto acquisito in sede ispettiva. ON Le dichiarazioni dattiloscritte dei lavoratori consegnate all' il 1 dicembre
2016 contengono, infatti, contraddizioni sia al loro interno sia se confrontate con quelle degli altri.
Ad esempio curiosamente tutti i lavoratori in tali dichiarazioni dichiarano di essersi recati il primo giorno di lavoro in bicicletta in via Fossetta Ovest 23 insieme ad altri, ma i giorni non coincidono e le dichiarazioni sono contraddittorie sulle tempistiche e sulle presenze.
afferma: “ Mi sono recata presso via Fossetta Ovest 23 il giorno 04 Per_4
agosto 2015 insieme a e tutti in bicicletta. Sono Parte_2 CP_5 arrivata e ho cominciato subito a lavorare…”
La stessa, tuttavia, nel prosieguo dichiara di aver lavorato a partire dal 23 luglio
2015.
nella dichiarazione del 1 dicembre 2016 sostiene che sua madre Per_6 lavorasse prima di lui da e, poi, dice : “Mi sono recato presso via Pt_1
Fossetta Ovest 23 il giorno 04 agosto 2015 insieme a e Parte_2 Per_4
tutti in bicicletta”. La madre, tuttavia, non riporta la sua presenza CP_5
il 4 agosto 2015.
a sua volta scrive: “Mi sono recato presso via Fossetta Ovest 23 Parte_2
Per_ insieme ad , a sua madre e a suo cugino il giorno 23 Luglio Persona_9
2015 tutti in bicicletta” Tuttavia , come indicato dallo stesso, ha Per_6
iniziato a lavorare il 4 agosto 2015.
a sua volta afferma: “Mi sono recato presso via Fossetta Ovest Persona_9
23 il giorno 23 luglio 2015 insieme a e tutti in bicicletta”, Parte_2 Per_4
ma parla del 4 agosto 2015. Per_4
E' vero che, poi, tutti dicono che andavano in bicicletta insieme al lavoro, però, non si può non rilevare la contraddittorietà di queste dichiarazioni già predisposte.
Stanti queste contraddizioni non è possibile ritenere idonee dette dichiarazioni a
ON provare le contestazioni di .
Si osserva, poi, che come prova dell'asserito rapporto di lavoro di Persona_10
c'è una richiesta di intervento poco dettagliata che, tenuto conto di
[...]
quanto sopra esposto, non può essere atta in mancanza di altri precisi elementi
9 probatori a provare il suddetto rapporto di lavoro.
Orbene considerati i principi in materia di onere della prova e che, quindi, ON incombe su la dimostrazione delle violazioni contestate non si può ritenere che tale onere sia soddisfatto dalla scarna e poco concludente istruttoria svolta in giudizio e dalla documentazione prodotta che presenta contraddizioni e che avrebbe potuto essere emendata e chiarita solo tramite adeguata escussione testimoniale.
Si reputa, poi, che sussista l'eccepita decadenza anche in relazione alle tre richieste di intervento del 1 dicembre 2017 fatte da Persona_1 Persona_3
ON e in quanto nessun tipo di istruttoria è stata fatta da dalla data Persona_7
ON della richiesta di intervento al 20 settembre 2019 e nulla ha spiegato in relazione al motivo per cui è decorso tale notevole lasso di tempo senza che venisse effettuata alcuna istruttoria.
Si osserva, peraltro, che, ove si volesse opinare diversamente in merito alla ritenuta decadenza, le sanzioni relative ai suddetti lavoratori sarebbero, comunque, da annullare in quanto non risultano provate le violazioni contestate.
I lavoratori e , sentiti come testi, hanno confermato Persona_1 Persona_3
le richieste di intervento rese in cui risulta come periodo di lavoro il periodo dal
20/07/2017 al 17/09/2017 e il lavoratore non è nemmeno stato Persona_7
sentito in giudizio.
La deposizione di detti lavoratori, però, non è atta a supportare l'ordinanza ingiunzione in cui viene contestato il periodo dal 20/07/2016 al 17/09/2016 indicato a rettifica nelle sommarie informazioni rese dal legale che li seguiva.
La conferma in udienza di dichiarazioni errate in relazione al periodo di svolgimento del lavoro fa sì che non sia possibile ritenere provata la
ON contestazione effettuata da .
Anche in relazione alla richiesta di intervento di si ONtroparte_3
reputa che vi sia stata decadenza non essendo stato fatto alcun atto istruttorio per circa un anno e mezzo senza alcuna valida giustificazione e, comunque, anche diversamente opinando non vi è adeguata prova della contestazione non essendovi alcuna prova testimoniale a supporto, come sarebbe stato necessario, considerato che le risultanze del verbale ispettivo sono state contestate dall'appellante.
Ne consegue, quindi, che devono essere annullate le sanzioni relative allo stesso.
10 Per quanto riguarda, infine, le violazioni contestate relativamente alla posizione di che non aveva presentato in precedenza alcuna richiesta Persona_8 di intervento ed in relazione al quale l'accertamento delle violazioni scaturisce dalle dichiarazioni rese dallo medesimo in data 8 novembre 2019, si reputa che
ON
non le abbia adeguatamente provate come sarebbe stato suo onere non potendo all'uopo bastare le mere risultanze del verbale ispettivo stanti le puntuali contestazioni dell'appellante.
Da quanto sopra esposto deriva che, per i motivi sopra indicati, l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
ONsiderato il complessivo andamento del processo sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 374/2023 RGL così provvede:
1) In accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza ingiunzione opposta
2) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 23 gennaio 2025
Il ONsigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Presidente
Dott. Marcella Angelini
11