Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6983/2024 +1 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv.to Antonino Internicola in virtù di mandato in atti;
ricorrenti
E
; Controparte_1
contumace conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Le domande sono fondate e vanno accolte nei sensi in dispositivo.
I ricorrenti agiscono per la condanna del convenuto con CP_1
riferimento al mancato riconoscimento della prestazione in oggetto.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento qui condiviso, ha individuato connotazioni e limiti del diritto rivendicato distinguendo le ipotesi di adempimento specifico da quelle risarcitorie e specificando i differenti termini prescrizionali con relativo dies a quo (Cass. n. 29961 del 2023).
In particolare, sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
2 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, avuto riguardo alla documentazione prodotta ed alla posizione processuale del convenuto, competono a CP_1
parte ricorrente gli importi di cui al dispositivo, oltre accessori ex l.724 del 1994. Da ciò la relativa condanna del . CP_1
Spese secondo soccombenza per la metà, liquidate come in dispositivo. Per la restante metà vanno compensate tra le parti tenuto conto della complessità della questione trattata e che l'arresto nomofilattico della Cassazione è intervenuto solo nell'anno 2023 (Cass. n. 29961 del 2023).
Per la liquidazione si applicano le maggiorazioni dovute per la difesa di più parti nella medesima posizione processuale.
3
PQM
A) accoglie la domanda nei sensi che seguono e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 1.500,00 oltre accessori Parte_1
(annualità di riferimento: 2022/23, 2023/2024 e 2024/25) ed in favore di dell'importo di € 1.500,00 oltre Parte_2
accessori (annualità di riferimento: 2022/23, 2023/24 e 2024/25);
B) condanna altresì il convenuto al pagamento in favore CP_1
delle ricorrenti delle spese di lite nella misura di € 900,00 con attribuzione.
Torre Annunziata, 14.6.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
4