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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 60/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 02.12.1983, elettivamente domiciliata in Siderno (RC), alla Via Cesare Battisti n. 128 presso lo studio dell'avv. Antonio Sotira, il quale la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Sergio Mediati, giusta procura allegata alla nota del 25.2.2025,
-Appellante-
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Bovalino alla Via Dromo II, 62 presso lo studio dell'avv. Giulio Pollifrone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-Appellata-
NONCHE'
(C.F.: ), residente a Siderno (RC), CP_2 C.F._2 alla Via Circonvallazione Nord n.121;
(C.F.: ), residente a Controparte_3 C.F._3
Siderno (RC), alla Via Circonvallazione Nord n.121;
-Appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 533/2022 emessa in data 15.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri – lesione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 5.06.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza:
- per parte appellante: “Voglia l'IIl.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata sentenza, statuire e dichiarare: 1) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 11.10.2017 alla sig.ra
per come in premessa descritto, sia da ascrivere Parte_1 interamente al sig. quale conducente dell'autovettura Controparte_3 mod. Ford Focus C-Max targataDD537JF, assicurata presso la CP_4 con polizza n. 2017/225507, di proprietà della IG.ra ;
[...] CP_2
2) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni occorsi alla persona della sig.ra per l'ammontare Parte_1 di € 4.980,00 e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado per come quantificata nella consulenza medico legale oltre interessi rivalutazione come per legge;
3) Condannare, gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi, ex art 93 c.p.c, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre IVA e CA e rimborso forfettario come per legge.”
2 - per parte appellata: “Voglia il Giudice del Tribunale di Locri, in qualità di giudice di appello, contrariis reiectis: Rigettare i motivi di appello proposti da in quanto infondati in fatto ed in diritto con Parte_1 conseguenziale integrale conferma della sentenza n. 533/2022 del Giudice di Pace di Locri. Con vittoria degli onorari del giudizio a favore dell'appellata ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 533/2022 emessa il Parte_1
15.6.2022 dal Giudice di Pace di Locri con la quale era stata rigettata la domanda da questi spiegata ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 209/2005, per assenza di prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza impugnata adducendo l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado e del compendio documentale in atti, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, previa ammissione della CTU medico-legale.
Invero, secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), la deducente in data 11.10.2017, alle ore 12:00 circa, si trovava sul marciapiede lato mare del lungomare delle Palme nel comune di Siderno (RC) nei pressi del ristorante “La Giara” e si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali al fine di raggiungere il lato opposto allorquando, dopo aver fatto pochi passi, veniva attinta da un'autovettura, mod. Ford Focus C-Max targata DD537JF, di proprietà di e condotta, nell'occasione, da CP_2 Controparte_3 il quale nell'effettuare la manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza della che, in conseguenza dell'urto veniva scaraventata a Pt_1 terra. Ha esposto che a seguito dell'urto e della caduta riportava delle lesioni a causa delle quali, in un primo momento si recava presso il proprio medico curante, e successivamente, persistendo la sintomatologia algica si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri, dove, dopo aver effettuato gli esami e le indagini del caso, veniva dimessa con la diagnosi di frattura della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo spinale (frattura lievemente scomposta V vertebra sacrale). Prognosi giorni 15 s.c..
3 I.
2- Instaurato il contraddittorio, e CP_2 Controparte_3 rispettivamente proprietaria e conducente, rimanevano contumaci, pur se regolarmente citati, così come nel giudizio di primo grado mentre si è costituita la Compagnia di assicurazione indicata in epigrafe, la quale ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata in data 9.08.2023 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, accolta l'istanza di parte appellante di ammissione della consulenza medico-legale con ordinanza dell'11.01.2024, riassegnato il presente procedimento allo scrivente giudice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 05.06.2025, da svolgersi in modalità cartolare. In punto di svolgimento del processo si deve espungere la 'memoria di replica' depositata dalla Compagnia afferente ad altro procedimento.
II.- Orbene, si passa ad esaminare congiuntamente – per comodità espositiva – i motivi di gravame precisando che la sentenza di primo grado va riformata nei termini che seguono.
II.
1- Invero, si osserva che nessun dubbio si pone in merito alla circostanza che l'odierna appellante sia stata investita nel corso di una manovra in retromarcia effettuata da alla guida del veicolo Ford Controparte_3
Focus Max.
L'attività istruttoria espletata ed i documenti ritualmente acquisiti in primo grado consentono di ritenere raggiunta la prova che la sia stata Pt_1 investita dal veicolo di proprietà di e condotto da CP_2 CP_3 mentre quest'ultimo stava eseguendo una manovra in retromarcia,
[...] di modo che la responsabilità del conducente è presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.
Inoltre, i testi e , escussi in primo grado, Testimone_1 Testimone_2 da ritenersi attendibili, hanno fornito una versione univoca dei fatti conforme alla descrizione di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado tenuto conto anche dei differenti punti di vista. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure l'attendibilità del primo, si osserva che le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado confermano in modo univoco la dinamica del sinistro così come prospettata dall'odierna appellante, nonché il luogo di verificazione dell'evento, individuato nel lungomare del Comune di Siderno;
invero, le argomentazioni spese sul punto dal Giudice di Pace circa la non attendibilità del teste (“Il primo teste descriveva genericamente la Tes_1 caduta dell'attrice a seguito dell'impatto con l'autovettura, senza specificarne le modalità. Inoltre, riferiva che l'attrice presentava dolori alla
4 schiena e alla gamba destra. Ciò risulta in contraddizione con quanto riferito dall'altro teste che, descrivendo la caduta, riferiva che la signora si riversava in avanti e che rialzandosi da terra era in grado di camminare autonomamente, presentando solo dolori sulla parte destra del corpo. Inoltre, con riferimento al soccorso prestato, il primo teste riferiva che la signora veniva aiutata dai medesimo e da altri suoi amici residenti attualmente in Australia, senza fare menzione al teste Testimone_2
(residente in [...]) che, al contrario, riferiva di avere soccorso la signora con . Dunque, le contraddizioni emerse comportano Testimone_1
l'irrilevanza delle testimonianze rese, ai fini della prova della dell'accadimento del sinistro, per come descritto in citazione.”) non si ritiene di confermarle atteso che entrambi i testi escussi hanno reso dichiarazioni coerenti e convergenti, riferendo di aver assistito direttamente all'accaduto. Con maggiore impegno esplicativo, i testi escussi hanno descritto la presenza di due veicoli regolarmente parcheggiati lungo la carreggiata: una Ford di colore grigio e un'altra autovettura di colore rosso. È stato, altresì, precisato che la Ford, nel tentativo di effettuare una manovra di retromarcia, ha urtato la sig.ra la quale in quel momento Pt_1 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in posizione perfettamente visibile e conforme alle norme del Codice della Strada.
Allo stesso modo, entrambi i testi hanno confermato che l'impatto è avvenuto con la parte posteriore del veicolo, che ha colpito la Pt_1 provocandone la caduta al suolo. I medesimi hanno dichiarato di essersi immediatamente prodigati nel prestare soccorso alla persona investita, aiutandola a rialzarsi e verificando le sue condizioni fisiche nell'immediatezza del fatto (cfr. verbali di udienza del 23.6.2021 e 01.12.2021).
È stato inoltre riferito che, pur in assenza di lesioni visibilmente rilevabili o di sanguinamenti esterni, la lamentava dolori localizzati nella parte Pt_1 destra del corpo, compatibili con un trauma da impatto e caduta. Tali dichiarazioni, rese in sede testimoniale, appaiono attendibili, coerenti tra loro e prive di elementi di contraddizione, e pertanto devono ritenersi pienamente idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo Ford e per tali ragioni, si ritiene di doversi discostare dalla sentenza appellata per la parte in cui ha escluso che l'evento si sia verificato secondo la dinamica riferita dall'attrice.
Pertanto, deve ritenersi esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa che, nell'intraprendere la manovra di retromarcia non si Controparte_3
è avveduto del sopraggiungere della nello spazio retrostante Pt_1 urtandola. La circostanza non giustifica lo stesso, ma conclama la sua colpa esclusiva, stante che non è consentito effettuare una manovra di retromarcia senza la sicurezza che nella parte retrostante del veicolo non vi siano
5 persone e/o altri automezzi (v., Cass., 12 gennaio 2011, n. 524, a mente della quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo).
Nel caso di specie, peraltro, i convenuti – essendo rimasti contumaci in entrambi i gradi del giudizio -, non hanno dimostrato la realizzazione da parte del pedone di una condotta assolutamente imprevedibile ovvero del tutto straordinaria mentre le contestazioni mosse dalla appaiono CP_5 generiche e destituite di fondamento (in specie, con riferimento ai rilievi mossi all'omesso intervento sul posto del sinistro delle Autorità)
Per tali ragioni, va riformata la sentenza impugnata.
II.
2- Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni, patrimoniali e non subiti. Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva quanto appresso. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che l'odierna appellante, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni consistenti in “esiti di pregressa frattura scomposta v vertebra sacrale consolidata.” (cfr. pag. 7 della relazione del CTU, dott. risultanti compatibili con il sinistro. Le Per_1 conclusioni indicate, in quanto frutto di accurate indagini e scevre da vizi
6 logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Il danno biologico patito dalla è stato stimato nella misura del 4%, Pt_1 con i.t.a. per 15 giorni, con i.t.p. al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 45 giorni.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd.
“danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi all'appellante, in considerazione dell'età al momento in cui è stato dichiarato guarito con stabilizzazione dei postumi (34 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (4%) una somma pari a € 4.334,84 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 828,60 a titolo di inabilità assoluta per giorni 15, € 828,60 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 30) ed € 621,45 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 45 per un totale di € 2.278,65.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente.
Ebbene, in considerazione delle allegazioni di parte attrice si si ritiene che non vi siano i presupposti per una maggiore personalizzazione del danno in considerazione dell'entità delle lesioni accertate.
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 6.613,49, (euro 4.334,84 + € 2.278,65).
II.
3- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 80,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
II.
3- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e lesioni non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. In favore dell'appellante
7 non possono essere riconosciuti gli interessi "compensativi" in quanto questi non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
III.- Stante la riforma integrale della sentenza, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 in misura inferiore ai medi tariffari avuto riguardo - ai fini dello scaglione di valore - al decisum e all'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Atteso l'esito del giudizio (e stante la rilevanza della ammissione della ctu tecnica ai fini della quantificazione del danno) le spese di ctu – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - vanno poste in via definitiva a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 533/2022 emessa il 15.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 6.613,49, a titolo di danni non patrimoniali e di euro 80,00 per spese mediche per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.283,00 per il primo grado (euro 237,00 per esborsi ed euro 1.046,00 per compensi professionali) e per la presente fase in euro 2.712,00 (euro 172,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU come liquidate con separato decreto emesso in pari data a carico degli appellati in solido tra loro.
Locri, 30.6.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 60/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 02.12.1983, elettivamente domiciliata in Siderno (RC), alla Via Cesare Battisti n. 128 presso lo studio dell'avv. Antonio Sotira, il quale la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Sergio Mediati, giusta procura allegata alla nota del 25.2.2025,
-Appellante-
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Bovalino alla Via Dromo II, 62 presso lo studio dell'avv. Giulio Pollifrone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-Appellata-
NONCHE'
(C.F.: ), residente a Siderno (RC), CP_2 C.F._2 alla Via Circonvallazione Nord n.121;
(C.F.: ), residente a Controparte_3 C.F._3
Siderno (RC), alla Via Circonvallazione Nord n.121;
-Appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 533/2022 emessa in data 15.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri – lesione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 5.06.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza:
- per parte appellante: “Voglia l'IIl.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata sentenza, statuire e dichiarare: 1) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 11.10.2017 alla sig.ra
per come in premessa descritto, sia da ascrivere Parte_1 interamente al sig. quale conducente dell'autovettura Controparte_3 mod. Ford Focus C-Max targataDD537JF, assicurata presso la CP_4 con polizza n. 2017/225507, di proprietà della IG.ra ;
[...] CP_2
2) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni occorsi alla persona della sig.ra per l'ammontare Parte_1 di € 4.980,00 e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado per come quantificata nella consulenza medico legale oltre interessi rivalutazione come per legge;
3) Condannare, gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi, ex art 93 c.p.c, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre IVA e CA e rimborso forfettario come per legge.”
2 - per parte appellata: “Voglia il Giudice del Tribunale di Locri, in qualità di giudice di appello, contrariis reiectis: Rigettare i motivi di appello proposti da in quanto infondati in fatto ed in diritto con Parte_1 conseguenziale integrale conferma della sentenza n. 533/2022 del Giudice di Pace di Locri. Con vittoria degli onorari del giudizio a favore dell'appellata ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 533/2022 emessa il Parte_1
15.6.2022 dal Giudice di Pace di Locri con la quale era stata rigettata la domanda da questi spiegata ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 209/2005, per assenza di prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza impugnata adducendo l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado e del compendio documentale in atti, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, previa ammissione della CTU medico-legale.
Invero, secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), la deducente in data 11.10.2017, alle ore 12:00 circa, si trovava sul marciapiede lato mare del lungomare delle Palme nel comune di Siderno (RC) nei pressi del ristorante “La Giara” e si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali al fine di raggiungere il lato opposto allorquando, dopo aver fatto pochi passi, veniva attinta da un'autovettura, mod. Ford Focus C-Max targata DD537JF, di proprietà di e condotta, nell'occasione, da CP_2 Controparte_3 il quale nell'effettuare la manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza della che, in conseguenza dell'urto veniva scaraventata a Pt_1 terra. Ha esposto che a seguito dell'urto e della caduta riportava delle lesioni a causa delle quali, in un primo momento si recava presso il proprio medico curante, e successivamente, persistendo la sintomatologia algica si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri, dove, dopo aver effettuato gli esami e le indagini del caso, veniva dimessa con la diagnosi di frattura della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo spinale (frattura lievemente scomposta V vertebra sacrale). Prognosi giorni 15 s.c..
3 I.
2- Instaurato il contraddittorio, e CP_2 Controparte_3 rispettivamente proprietaria e conducente, rimanevano contumaci, pur se regolarmente citati, così come nel giudizio di primo grado mentre si è costituita la Compagnia di assicurazione indicata in epigrafe, la quale ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata in data 9.08.2023 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, accolta l'istanza di parte appellante di ammissione della consulenza medico-legale con ordinanza dell'11.01.2024, riassegnato il presente procedimento allo scrivente giudice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 05.06.2025, da svolgersi in modalità cartolare. In punto di svolgimento del processo si deve espungere la 'memoria di replica' depositata dalla Compagnia afferente ad altro procedimento.
II.- Orbene, si passa ad esaminare congiuntamente – per comodità espositiva – i motivi di gravame precisando che la sentenza di primo grado va riformata nei termini che seguono.
II.
1- Invero, si osserva che nessun dubbio si pone in merito alla circostanza che l'odierna appellante sia stata investita nel corso di una manovra in retromarcia effettuata da alla guida del veicolo Ford Controparte_3
Focus Max.
L'attività istruttoria espletata ed i documenti ritualmente acquisiti in primo grado consentono di ritenere raggiunta la prova che la sia stata Pt_1 investita dal veicolo di proprietà di e condotto da CP_2 CP_3 mentre quest'ultimo stava eseguendo una manovra in retromarcia,
[...] di modo che la responsabilità del conducente è presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.
Inoltre, i testi e , escussi in primo grado, Testimone_1 Testimone_2 da ritenersi attendibili, hanno fornito una versione univoca dei fatti conforme alla descrizione di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado tenuto conto anche dei differenti punti di vista. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure l'attendibilità del primo, si osserva che le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado confermano in modo univoco la dinamica del sinistro così come prospettata dall'odierna appellante, nonché il luogo di verificazione dell'evento, individuato nel lungomare del Comune di Siderno;
invero, le argomentazioni spese sul punto dal Giudice di Pace circa la non attendibilità del teste (“Il primo teste descriveva genericamente la Tes_1 caduta dell'attrice a seguito dell'impatto con l'autovettura, senza specificarne le modalità. Inoltre, riferiva che l'attrice presentava dolori alla
4 schiena e alla gamba destra. Ciò risulta in contraddizione con quanto riferito dall'altro teste che, descrivendo la caduta, riferiva che la signora si riversava in avanti e che rialzandosi da terra era in grado di camminare autonomamente, presentando solo dolori sulla parte destra del corpo. Inoltre, con riferimento al soccorso prestato, il primo teste riferiva che la signora veniva aiutata dai medesimo e da altri suoi amici residenti attualmente in Australia, senza fare menzione al teste Testimone_2
(residente in [...]) che, al contrario, riferiva di avere soccorso la signora con . Dunque, le contraddizioni emerse comportano Testimone_1
l'irrilevanza delle testimonianze rese, ai fini della prova della dell'accadimento del sinistro, per come descritto in citazione.”) non si ritiene di confermarle atteso che entrambi i testi escussi hanno reso dichiarazioni coerenti e convergenti, riferendo di aver assistito direttamente all'accaduto. Con maggiore impegno esplicativo, i testi escussi hanno descritto la presenza di due veicoli regolarmente parcheggiati lungo la carreggiata: una Ford di colore grigio e un'altra autovettura di colore rosso. È stato, altresì, precisato che la Ford, nel tentativo di effettuare una manovra di retromarcia, ha urtato la sig.ra la quale in quel momento Pt_1 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in posizione perfettamente visibile e conforme alle norme del Codice della Strada.
Allo stesso modo, entrambi i testi hanno confermato che l'impatto è avvenuto con la parte posteriore del veicolo, che ha colpito la Pt_1 provocandone la caduta al suolo. I medesimi hanno dichiarato di essersi immediatamente prodigati nel prestare soccorso alla persona investita, aiutandola a rialzarsi e verificando le sue condizioni fisiche nell'immediatezza del fatto (cfr. verbali di udienza del 23.6.2021 e 01.12.2021).
È stato inoltre riferito che, pur in assenza di lesioni visibilmente rilevabili o di sanguinamenti esterni, la lamentava dolori localizzati nella parte Pt_1 destra del corpo, compatibili con un trauma da impatto e caduta. Tali dichiarazioni, rese in sede testimoniale, appaiono attendibili, coerenti tra loro e prive di elementi di contraddizione, e pertanto devono ritenersi pienamente idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo Ford e per tali ragioni, si ritiene di doversi discostare dalla sentenza appellata per la parte in cui ha escluso che l'evento si sia verificato secondo la dinamica riferita dall'attrice.
Pertanto, deve ritenersi esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa che, nell'intraprendere la manovra di retromarcia non si Controparte_3
è avveduto del sopraggiungere della nello spazio retrostante Pt_1 urtandola. La circostanza non giustifica lo stesso, ma conclama la sua colpa esclusiva, stante che non è consentito effettuare una manovra di retromarcia senza la sicurezza che nella parte retrostante del veicolo non vi siano
5 persone e/o altri automezzi (v., Cass., 12 gennaio 2011, n. 524, a mente della quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo).
Nel caso di specie, peraltro, i convenuti – essendo rimasti contumaci in entrambi i gradi del giudizio -, non hanno dimostrato la realizzazione da parte del pedone di una condotta assolutamente imprevedibile ovvero del tutto straordinaria mentre le contestazioni mosse dalla appaiono CP_5 generiche e destituite di fondamento (in specie, con riferimento ai rilievi mossi all'omesso intervento sul posto del sinistro delle Autorità)
Per tali ragioni, va riformata la sentenza impugnata.
II.
2- Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni, patrimoniali e non subiti. Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva quanto appresso. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede. In particolare, è emerso che l'odierna appellante, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni consistenti in “esiti di pregressa frattura scomposta v vertebra sacrale consolidata.” (cfr. pag. 7 della relazione del CTU, dott. risultanti compatibili con il sinistro. Le Per_1 conclusioni indicate, in quanto frutto di accurate indagini e scevre da vizi
6 logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Il danno biologico patito dalla è stato stimato nella misura del 4%, Pt_1 con i.t.a. per 15 giorni, con i.t.p. al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 45 giorni.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd.
“danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi all'appellante, in considerazione dell'età al momento in cui è stato dichiarato guarito con stabilizzazione dei postumi (34 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (4%) una somma pari a € 4.334,84 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 828,60 a titolo di inabilità assoluta per giorni 15, € 828,60 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 30) ed € 621,45 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 45 per un totale di € 2.278,65.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente.
Ebbene, in considerazione delle allegazioni di parte attrice si si ritiene che non vi siano i presupposti per una maggiore personalizzazione del danno in considerazione dell'entità delle lesioni accertate.
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 6.613,49, (euro 4.334,84 + € 2.278,65).
II.
3- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 80,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
II.
3- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e lesioni non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. In favore dell'appellante
7 non possono essere riconosciuti gli interessi "compensativi" in quanto questi non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
III.- Stante la riforma integrale della sentenza, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 in misura inferiore ai medi tariffari avuto riguardo - ai fini dello scaglione di valore - al decisum e all'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Atteso l'esito del giudizio (e stante la rilevanza della ammissione della ctu tecnica ai fini della quantificazione del danno) le spese di ctu – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - vanno poste in via definitiva a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 533/2022 emessa il 15.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 6.613,49, a titolo di danni non patrimoniali e di euro 80,00 per spese mediche per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.283,00 per il primo grado (euro 237,00 per esborsi ed euro 1.046,00 per compensi professionali) e per la presente fase in euro 2.712,00 (euro 172,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU come liquidate con separato decreto emesso in pari data a carico degli appellati in solido tra loro.
Locri, 30.6.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
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