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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5357/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F. ) , nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Quarto (Na) alla Via Santa Maria nr.108 presso lo studio dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni : come da note depositate scritte depositate dall'attrice in data
13.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
1 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il , in persona del Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta verificatasi in data 4.11.2020, alle ore 15:20 circa in Quarto alla Via Brindisi , nei pressi del sottopasso della linea della ferrovia.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'odierna istante rovinava al suolo a causa di una buca posta sulla sede stradale ricolma di acqua , posta quasi alla fine del suddetto sottopasso, non segnalata e non delimitata. Veniva quindi soccorsa ed accompagnata, all'Ospedale di Pronto Soccorso Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ove le venivano prestate le prime cure e ove le veniva diagnosticata la “frattura del malleolo esterno dx e frattura trimalleolare dx” con prognosi di 30 giorni e immediato ricovero in ospedale. .
Così concludeva l'attrice: “accertare quanto descritto in premessa e dichiarare la responsabilità dell'accadimento in capo al convenuto ex artt.2043 Controparte_1
e 2051 c.c. in quanto Ente obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale , in particolare quella di pubblico passaggio a piedi;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni , in favore dell'istante , sulla base dei parametri di cui alla nuove Tabelle del Tribunale di NO , riconosciute dal
Tribunale di Napoli, nella misura complessiva di euro 73.786,60 di cui euro
31.500,00 per danno biologico pari al 15% per 49 anni di età, euro 9765,00 a titolo di incremento per sofferenza, nella misura del 31% , euro 8910,00 gg.90 di I.T.T., euro 2227,50 per gg.30 di I.T.P. al 75%, euro 1485,00 per gg.30 di I.T.P: al 50%, euro 742,50 per gg.30 di I.T.P. al 25%, 18156,60 a titolo di incremento per Pt_2
ulteriore danno non patrimoniale, euro 1.000,00 a titolo di spese sostenute documentate e forfettarie, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo oppure alla valutazione che emergerà , anche in seguito alla espletando ctu che sin d'ora si richiede , dal prudente apprezzamento del Giudice adito;
condannare il convenuto
2 alla rifusione delle spese e competenze del giudizio nonché spese Controparte_1
di ctu con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 4.07.22 veniva escusso il teste di parte attrice Testimone_1
Indi, veniva disposta ctu medico-legale . Di poi, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14.03.25 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
La domanda è proponibile e procedibile.
Invero, in atti sono state depositate le richieste di risarcimento inviate al CP_1
a mezzo pec , tutte rimaste senza riscontro.
[...]
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nel dettaglio, il teste , figlio dell'attrice, presente al momento del Testimone_1
sinistro, e della cui attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del
4.07.22 , nel confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito:“Conosco i fatti di causa perché era presente al momento del sinistro….é vero, riconosco le foto che mi vengono mostrate dal Giudice e raffiguranti il luogo del sinistro. In particolare preciso che mia madre è caduta nella seconda buca posta in fondo, all'uscita del sottopasso…..é vero, non c'erano recinzioni né segnali…. È vero preciso che mia madre ha ancora difficoltà di deambulazione ed avverte dolori al piede destro e alla caviglia destra”
Il teste escusso ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quanto dedotto dalla attrice nel proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha confermato Parte_1
con chiarezza e coerenza il luogo teatro dell'accaduto e l'orario, così come puntualmente indicato nella narrativa dell'attrice. Ha altresì confermato la causa della caduta e, cioè, la presenza di una buca posta nei pressi dell'uscita del sottopasso la 3 cui pericolosità era evidente e non adeguatamente segnalata.
Occorre inoltre rilevare che anche dalla documentazione fotografica depositata agli atti dalla attrice in allegato all'atto di citazione, emerge con chiarezza la presenza di una evidente buca sul manto stradale, caratterizzata da irregolarità tali da costituire un pericolo per l'incolumità dei pedoni. Ciò, come risulta dalle suddette immagini, non risulta essere stata in alcun modo segnalata né adeguatamente evidenziata mediante apposita segnaletica o misure di sicurezza.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Orbene, va da sé che, essendo il custode colui che detiene la res e che ha, perciò, potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, per quanto visto sopra, va, di certo, fatto ricadere sul convenuto l'onere di porre in essere tutte quelle attività di CP_1
manutenzione, vigilanza e controllo atte a scongiurare pericoli ai danni di terzi.
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass.
11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Si ricorda inoltre che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U, Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso
4 causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso in esame, la legittimazione passiva del è pacifica atteso Controparte_1
che la Via Brindisi è strada che si trova all'interno del territorio comunale e al
è delegata la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria. CP_1
Inoltre, quando all'eccepita impossibilità per l'ente di esercitare in concreto la custodia di tutte le strade stante l'estensione delle stesse, giova rammentare una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli con la quale viene stabilito che in tema di responsabilità civile della P.A. l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Così come, sempre in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada, non esime la P.A. medesima nel valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'14 del Codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'osservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Corte d'Appello di
Napoli IV sez. civ. 4179/2024).
5 A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dalla attrice.
Il dott. a pagina 8 della propria relazione così afferma: “…nel caso Controparte_3
in esame , per il nesso di causalità per la dinamica con cui si è svolto l'incidente , appare adeguato al danno riscontrato nell'attrice, riportandosi anche alle prove testimoniali , per quanto riguarda il criterio cronologico lo stesso risulta coincidente
( l'evento riportato in citazione non era antecedente o successivo alle lesioni riportate) ; topografico( l'interessamento fratturativo della tibia e perone di destra, sono compatibili con la tipologia dell'evento traumatico descritto in citazione).
Criterio della continuità fenomenica ulteriormente soddisfatto. Criterio d'esclusione risulta soddisfatto. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico ”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in CP_3
ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 10% (dieci per cento) e sono così suddivisibili: una ITT di gg. 30, una ITP al 75% per giorni 30 (trenta); una ITP al 50 % per giorni
40 (quaranta); una ITP al 25% per giorni 60 (sessanta).
6 Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (49 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 10%, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di NO ( non potendo applicarsi quelle previste dal D.lgs.vo 209/2005 posto che non vengono in rilievo nel caso in esame danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli), il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 35.375,50 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 25016,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
euro 3450,00 per i 30 gg. di ITT, € 2587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; € 2300,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 1725,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% euro
297,00 a titolo di spese documentate.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
7 La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non risulta, invece, risarcibile l'ulteriore danno non patrimoniale richiesto nella misura del 48% atteso che lo stesso è rimasto del tutto sfornito di prova.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore di
[...] Pt_1
che liquida nella misura complessiva di € 35.375,50 oltre interessi al tasso
[...]
legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 786,00 per spese ed euro € 3809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Girolamo Carandente Giarrusso;
-condanna il al pagamento delle spese di CTU come da decreto di CP_1 CP_1
liquidazione in atti.
Così deciso in Napoli il 4.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5357/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F. ) , nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Quarto (Na) alla Via Santa Maria nr.108 presso lo studio dell'avv. Girolamo Carandente Giarrusso che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni : come da note depositate scritte depositate dall'attrice in data
13.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
1 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il , in persona del Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta verificatasi in data 4.11.2020, alle ore 15:20 circa in Quarto alla Via Brindisi , nei pressi del sottopasso della linea della ferrovia.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'odierna istante rovinava al suolo a causa di una buca posta sulla sede stradale ricolma di acqua , posta quasi alla fine del suddetto sottopasso, non segnalata e non delimitata. Veniva quindi soccorsa ed accompagnata, all'Ospedale di Pronto Soccorso Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ove le venivano prestate le prime cure e ove le veniva diagnosticata la “frattura del malleolo esterno dx e frattura trimalleolare dx” con prognosi di 30 giorni e immediato ricovero in ospedale. .
Così concludeva l'attrice: “accertare quanto descritto in premessa e dichiarare la responsabilità dell'accadimento in capo al convenuto ex artt.2043 Controparte_1
e 2051 c.c. in quanto Ente obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale , in particolare quella di pubblico passaggio a piedi;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni , in favore dell'istante , sulla base dei parametri di cui alla nuove Tabelle del Tribunale di NO , riconosciute dal
Tribunale di Napoli, nella misura complessiva di euro 73.786,60 di cui euro
31.500,00 per danno biologico pari al 15% per 49 anni di età, euro 9765,00 a titolo di incremento per sofferenza, nella misura del 31% , euro 8910,00 gg.90 di I.T.T., euro 2227,50 per gg.30 di I.T.P. al 75%, euro 1485,00 per gg.30 di I.T.P: al 50%, euro 742,50 per gg.30 di I.T.P. al 25%, 18156,60 a titolo di incremento per Pt_2
ulteriore danno non patrimoniale, euro 1.000,00 a titolo di spese sostenute documentate e forfettarie, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo oppure alla valutazione che emergerà , anche in seguito alla espletando ctu che sin d'ora si richiede , dal prudente apprezzamento del Giudice adito;
condannare il convenuto
2 alla rifusione delle spese e competenze del giudizio nonché spese Controparte_1
di ctu con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 4.07.22 veniva escusso il teste di parte attrice Testimone_1
Indi, veniva disposta ctu medico-legale . Di poi, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14.03.25 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
La domanda è proponibile e procedibile.
Invero, in atti sono state depositate le richieste di risarcimento inviate al CP_1
a mezzo pec , tutte rimaste senza riscontro.
[...]
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nel dettaglio, il teste , figlio dell'attrice, presente al momento del Testimone_1
sinistro, e della cui attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del
4.07.22 , nel confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito:“Conosco i fatti di causa perché era presente al momento del sinistro….é vero, riconosco le foto che mi vengono mostrate dal Giudice e raffiguranti il luogo del sinistro. In particolare preciso che mia madre è caduta nella seconda buca posta in fondo, all'uscita del sottopasso…..é vero, non c'erano recinzioni né segnali…. È vero preciso che mia madre ha ancora difficoltà di deambulazione ed avverte dolori al piede destro e alla caviglia destra”
Il teste escusso ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quanto dedotto dalla attrice nel proprio atto introduttivo. In particolare, egli ha confermato Parte_1
con chiarezza e coerenza il luogo teatro dell'accaduto e l'orario, così come puntualmente indicato nella narrativa dell'attrice. Ha altresì confermato la causa della caduta e, cioè, la presenza di una buca posta nei pressi dell'uscita del sottopasso la 3 cui pericolosità era evidente e non adeguatamente segnalata.
Occorre inoltre rilevare che anche dalla documentazione fotografica depositata agli atti dalla attrice in allegato all'atto di citazione, emerge con chiarezza la presenza di una evidente buca sul manto stradale, caratterizzata da irregolarità tali da costituire un pericolo per l'incolumità dei pedoni. Ciò, come risulta dalle suddette immagini, non risulta essere stata in alcun modo segnalata né adeguatamente evidenziata mediante apposita segnaletica o misure di sicurezza.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Orbene, va da sé che, essendo il custode colui che detiene la res e che ha, perciò, potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, per quanto visto sopra, va, di certo, fatto ricadere sul convenuto l'onere di porre in essere tutte quelle attività di CP_1
manutenzione, vigilanza e controllo atte a scongiurare pericoli ai danni di terzi.
L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass.
11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Si ricorda inoltre che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U, Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso
4 causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso in esame, la legittimazione passiva del è pacifica atteso Controparte_1
che la Via Brindisi è strada che si trova all'interno del territorio comunale e al
è delegata la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria. CP_1
Inoltre, quando all'eccepita impossibilità per l'ente di esercitare in concreto la custodia di tutte le strade stante l'estensione delle stesse, giova rammentare una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli con la quale viene stabilito che in tema di responsabilità civile della P.A. l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Così come, sempre in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada, non esime la P.A. medesima nel valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'14 del Codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'osservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Corte d'Appello di
Napoli IV sez. civ. 4179/2024).
5 A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dalla attrice.
Il dott. a pagina 8 della propria relazione così afferma: “…nel caso Controparte_3
in esame , per il nesso di causalità per la dinamica con cui si è svolto l'incidente , appare adeguato al danno riscontrato nell'attrice, riportandosi anche alle prove testimoniali , per quanto riguarda il criterio cronologico lo stesso risulta coincidente
( l'evento riportato in citazione non era antecedente o successivo alle lesioni riportate) ; topografico( l'interessamento fratturativo della tibia e perone di destra, sono compatibili con la tipologia dell'evento traumatico descritto in citazione).
Criterio della continuità fenomenica ulteriormente soddisfatto. Criterio d'esclusione risulta soddisfatto. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico ”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in CP_3
ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base allo studio della documentazione sanitaria esibita e la raccolta dell'anamnesi traumatologica, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 10% (dieci per cento) e sono così suddivisibili: una ITT di gg. 30, una ITP al 75% per giorni 30 (trenta); una ITP al 50 % per giorni
40 (quaranta); una ITP al 25% per giorni 60 (sessanta).
6 Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (49 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 10%, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di NO ( non potendo applicarsi quelle previste dal D.lgs.vo 209/2005 posto che non vengono in rilievo nel caso in esame danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli), il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 35.375,50 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 25016,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
euro 3450,00 per i 30 gg. di ITT, € 2587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; € 2300,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 1725,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% euro
297,00 a titolo di spese documentate.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
7 La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non risulta, invece, risarcibile l'ulteriore danno non patrimoniale richiesto nella misura del 48% atteso che lo stesso è rimasto del tutto sfornito di prova.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore di
[...] Pt_1
che liquida nella misura complessiva di € 35.375,50 oltre interessi al tasso
[...]
legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 786,00 per spese ed euro € 3809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Girolamo Carandente Giarrusso;
-condanna il al pagamento delle spese di CTU come da decreto di CP_1 CP_1
liquidazione in atti.
Così deciso in Napoli il 4.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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