TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 964/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/05/2025 da:
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ) nata il [...] in [...] residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. KADRIMI SHPRESA, presso cui è elettivamente domiciliata in Gallarate, via Tiro a Segno, 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e nato a [...] il [...] e Controparte_1 (C.F.: Codice Fiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Daverio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, c. Montea, 40, giudta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"Pronunciare la separazione dei coniugi Controparte_1 nato a [...] il
C.F. 3 e [...]01.07.1985, residente in [...], C.F.
Pt_1 nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Domodossola di C.F. 1
provvedere alle annotazioni di legge il relazione al matrimonio contratto in Durazzo (Albania) il 9.01.2015, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
- il figlio minore Persona_1 viene affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre, dato che il minore viene tenuto e accuduto dallo stesso, ora disoccupato, e dai nonni
-
paterni per circa la metà della settimana, si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1, la somma di € 250,00 mensili non appena avrà reperito e avrà ripreso un'attività lavorativa a tempo pieno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
_le spese straordinarie per il figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, etc.) saranno a carico della madre e poi divise al 50% tra i genitori una volta che il sig. Pt_1 avrà reperito un lavoro, previa consultazione e accordo tra gli stessi, salvo urgenze;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì a fine scuola fino alla domenica sera ore 21:00, oltre due pomeriggi a settimana dalle 16.30 alle 21.00 e una notte a settimana con impegno di portare il figlio a scuola la mattina successiva;
- nulla in relazione all'assegnazione della casa familiare in quanto il sig. Controparte_1 vive nell'abitazione di proprietà dei propri genitori e la sig.ra vive in un appartamento in Parte_1
locazione;
- i coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese a titolo di assegno di mantenimento o divorzile;
a riprendere il proprio cognome da nubile "Per_2", con- autorizzare la sig.ra Parte_1 conseguente modifica di tutti i documenti di identità e del codice fiscale.
Tanto premesso i sottoscritti coniugi
Pt_2
che l'ill.mo Tribunale di Verbania voglia
1) autorizzare anche per la prosecuzione la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti e decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti che espressamente lo richiedono, preso atto della espressa volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
2) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra Controparte_1 e Parte_1
celebrato in data 09.01.2015 nel Comune di Durazzo (Albania) con le annotazioni di (nata Per_2
legge"
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso, depositato il 02/05/2025, Parte_1 e Controparte_1 premesso di avere
contratto matrimonio nel Comune di Durazzo (Albania), matrimonio regolarmente trascritto in Italia, il 09/01/2015, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, non è stata svolta alcuna domanda posto che il marito vive nell'abitazione di proprietà dei propri genitori e la moglie Parte_1Controparte_1 vive in un appartamento in locazione;
i coniugi, inoltre, hanno dichiarato di non avere reciproche pretese a titolo di assegno di mantenimento;
e sono d'accordo a che la moglie Parte_1 riprenda il proprio cognome da nubile "Per_2, con conseguente modifica di tutti i documenti di identità e del codice fiscale.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis. 19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede: Parte_1 e Controparte_1 unitidichiara la separazione personale tra i coniugi in matrimonio in Durazzo (Albania) il 09/01/2015; affida il figlio minore Persona_1 in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a weekend alternati, dal venerdì a fine scuola fino alla domenica sera ore 21:00, oltre due pomeriggi a settimana dalle 16.30 alle 21.00 e una notte a settimana con impegno di portare il figlio a scuola la mattina successiva;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di € 250,00 mensili non appena avrà reperito e avrà ripreso un'attività lavorativa a tempo pieno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, etc.), nella misura del 50% ciascuno, una volta che il sig.
Pt_1 avrà reperito un lavoro, previa consultazione e accordo tra gli stessi, salvo urgenze.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/05/2025 da:
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ) nata il [...] in [...] residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. KADRIMI SHPRESA, presso cui è elettivamente domiciliata in Gallarate, via Tiro a Segno, 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e nato a [...] il [...] e Controparte_1 (C.F.: Codice Fiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Daverio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, c. Montea, 40, giudta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"Pronunciare la separazione dei coniugi Controparte_1 nato a [...] il
C.F. 3 e [...]01.07.1985, residente in [...], C.F.
Pt_1 nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Domodossola di C.F. 1
provvedere alle annotazioni di legge il relazione al matrimonio contratto in Durazzo (Albania) il 9.01.2015, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
- il figlio minore Persona_1 viene affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre, dato che il minore viene tenuto e accuduto dallo stesso, ora disoccupato, e dai nonni
-
paterni per circa la metà della settimana, si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1, la somma di € 250,00 mensili non appena avrà reperito e avrà ripreso un'attività lavorativa a tempo pieno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
_le spese straordinarie per il figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, etc.) saranno a carico della madre e poi divise al 50% tra i genitori una volta che il sig. Pt_1 avrà reperito un lavoro, previa consultazione e accordo tra gli stessi, salvo urgenze;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì a fine scuola fino alla domenica sera ore 21:00, oltre due pomeriggi a settimana dalle 16.30 alle 21.00 e una notte a settimana con impegno di portare il figlio a scuola la mattina successiva;
- nulla in relazione all'assegnazione della casa familiare in quanto il sig. Controparte_1 vive nell'abitazione di proprietà dei propri genitori e la sig.ra vive in un appartamento in Parte_1
locazione;
- i coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese a titolo di assegno di mantenimento o divorzile;
a riprendere il proprio cognome da nubile "Per_2", con- autorizzare la sig.ra Parte_1 conseguente modifica di tutti i documenti di identità e del codice fiscale.
Tanto premesso i sottoscritti coniugi
Pt_2
che l'ill.mo Tribunale di Verbania voglia
1) autorizzare anche per la prosecuzione la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti e decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti che espressamente lo richiedono, preso atto della espressa volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
2) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra Controparte_1 e Parte_1
celebrato in data 09.01.2015 nel Comune di Durazzo (Albania) con le annotazioni di (nata Per_2
legge"
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso, depositato il 02/05/2025, Parte_1 e Controparte_1 premesso di avere
contratto matrimonio nel Comune di Durazzo (Albania), matrimonio regolarmente trascritto in Italia, il 09/01/2015, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, non è stata svolta alcuna domanda posto che il marito vive nell'abitazione di proprietà dei propri genitori e la moglie Parte_1Controparte_1 vive in un appartamento in locazione;
i coniugi, inoltre, hanno dichiarato di non avere reciproche pretese a titolo di assegno di mantenimento;
e sono d'accordo a che la moglie Parte_1 riprenda il proprio cognome da nubile "Per_2, con conseguente modifica di tutti i documenti di identità e del codice fiscale.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis. 19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede: Parte_1 e Controparte_1 unitidichiara la separazione personale tra i coniugi in matrimonio in Durazzo (Albania) il 09/01/2015; affida il figlio minore Persona_1 in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a weekend alternati, dal venerdì a fine scuola fino alla domenica sera ore 21:00, oltre due pomeriggi a settimana dalle 16.30 alle 21.00 e una notte a settimana con impegno di portare il figlio a scuola la mattina successiva;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di € 250,00 mensili non appena avrà reperito e avrà ripreso un'attività lavorativa a tempo pieno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, etc.), nella misura del 50% ciascuno, una volta che il sig.
Pt_1 avrà reperito un lavoro, previa consultazione e accordo tra gli stessi, salvo urgenze.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO