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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3467/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in C.SO VENEZIA N. 24 20121 MILANO presso lo studio P.IV_1 dell'avv. BLASI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
DECIO LUIGI ( VIA CORRIDONI 11 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA G.A. CESAREO, 26 00137 ROMA;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 Controparte_1 P.IV_2
MILANO presso lo studio dell'avv. BETTI FIORENZA, che lo rappresenta e difende come da delega pagina 1 di 19 in atti, unitamente all'avv. DAMENO TIZIANO ( ) Via Freguglia, 8 20122 C.F._3
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MI, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata
(anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese), accertare e dichiarare che, per tutto quanto sopra esposto, all'esito Parte_1 dell'escussione delle polizze UR 0605682, UR 0602127, UR 0602128 e UR 0602129 e dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario , va creditrice nei confronti Parte_3 Parte_4
(C.F. – P.IV ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IV_2
Crema, via Carlo Urbino n. 9/11, dell'importo di € 11.189.883,56 o della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia;
per l'effetto, condannare la stessa (C.F. – P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del menzionato importo di € Pt_1
11.189.883,56 o del diverso importo che verrà ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali dalla data dei versamenti in favore del MI (occorsi nelle date del 19.4.2016 e del 17.2.2017) sino Parte_3 all'effettivo soddisfo – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
condannare le Avv.sse Nadia Restivo e Fiorenza Betti (dichiaratesi e riconosciute nella sentenza appellata come antistatarie ai sensi dell'art. 93 cpc con riferimento alle spese legali liquidate in favore di a restituire quanto corrisponderà provvisoriamente a titolo di oneri di _1 Pt_1 soccombenza per il Giudizio di I° grado (oltre interessi dal pagamento da parte della NI sino all'effettivo soddisfo) - cioè: € 11.960,00 relativamente all'Avv. Nadia Restivo ed € 23.477,48 relativamente all'Avv. Fiorenza Betti;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IV e CPA per entrambi i gradi di Giudizio. pagina 2 di 19 Per _1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: respingersi l'appello proposto dall'appellante Parte_1 nei confronti della sentenza n. 8461/2023 – R.G. 50724/2021 emessa dal
[...]
Tribunale di MI in data 27/10/2023 e notificata in data 10/11/2023 riconfermandola in ogni sua parte e per l'effetto respingersi le domande tutte proposte dall'appellante
[...] nei confronti dell'appellata in quanto infondate in fatto ed Parte_1 _1 in diritto.
Con il favore delle spese e del compenso professionale sia del primo grado di giudizio e del procedimento di mediazione che del presente grado di appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. (“ ) ha convenuto in giudizio, Parte_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale di MI ) chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 _1 dell'importo di € 11.619.477,14, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al soddisfo, previo accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta per effetto dell'escussione delle polizze
UR 0605682, UR 0602127, UR 0602128 e UR 0602129 e dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario . Parte_3
In particolare, l'attrice a fondamento della propria pretesa ha allegato:
- che, con atto a rogito del Notaio del 15/11/2006, il ha Persona_1 Parte_3 sottoscritto, con le società e, 'in solido tra loro', con le società Parte_5 [...]
e la Convenzione urbanistica attuativa del Programma Controparte_2 Controparte_3 integrato di intervento P.I.I. denominato “Adriano - Marelli / Cascina San Giuseppe” di rilevanza regionale ed in Variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 92 L.R.
12/2005;
pagina 3 di 19 - che, in conformità a quanto previsto dall'art. 25.1 e come attestato dall'art. 25.4 della
Convenzione, le società hanno richiesto ad Parte_6 Pt_1 nell'interesse proprio e/o di eventuali futuri 'successori od aventi causa' ed a beneficio del
, il rilascio di quattro polizze fidejussorie a garanzia della realizzazione delle Parte_3 opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella Convenzione;
- di avere rilasciato le seguenti polizze fideiussorie: - n. UR 0605682 per l'importo di €
6.463.067,29 a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.I.I., Ambito B, di cui agli artt. 11.4 e 13.2 della Convenzione - tra cui, come già evidenziato, il Parco pubblico per un costo complessivo di €. 3.693.697,48; - n. UR 0602127 per l'importo di € 11.362.480,00 a garanzia della realizzazione della R.S.A. e servizi annessi di cui all'art.
9.3 lett. c) della Convenzione;
- n. UR 0602128 per l'importo di € 826.511,00 a garanzia della realizzazione del recupero della di cui all'art 9.3 Parte_7 lett. d) della Convenzione;
- n. UR 0602129 per l'importo di € 6.825.000,00 a garanzia della realizzazione della residenza convenzionata per studenti universitari (RSU) di cui all'art.
9.3 lett. e) della Convenzione;
- che, tra il mese di maggio 2014 e l'ottobre 2014, in ragione dell'inadempimento degli obblighi convenzionali relativi alla realizzazione del Parco pubblico previsto quale opera di urbanizzazione e delle 3 attrezzature di interesse generale (RSA, RSU e Cascina), il Parte_3
, beneficiario delle polizze fideiussorie sopra richiamate, ha escusso le garanzie,
[...] notificando ad quattro ingiunzioni di pagamento avverso le quali veniva proposta Pt_1 opposizione e nelle more del contenzioso le soc. e sono state CP_3 Controparte_2 dichiarate fallite dal Tribunale di MI, rispettivamente con sentenze n. 1035/2014 e
1064/2014;
- di avere provveduto, nei mesi di aprile 2016 e gennaio 2017 al pagamento, a favore della
Tesoreria Civica Comunale della somma complessiva di € 17.429.215,70;
- che con atto di compravendita in data 24.01.19, ha acquistato dal Fallimento della _1
Città Verde srl in Liquidazione vari terreni e fabbricati, il diritto di superficie sull'area di CP_4 sedime e di pertinenza destinata alla realizzazione della Residenza per Studenti (RSU), nonché il sedime dove sorgevano i fabbricati (poi demoliti) costituenti la Cascina San Giuseppe da restaurare, divenendo, in tal modo, Soggetto Attuatore del PII “Adriano Marelli/Cascina San
Giuseppe” – Ambito B;
pagina 4 di 19 - che, con nota del 6.11.19, ha chiesto al Comune di MI di prorogare il termine _1 previsto dalla Convenzione e successive proroghe ex lege per portare a termine la realizzazione degli interventi previsti nella convenzione attuativa del PII '… allo scopo di veder perseguito
l'obiettivo di pubblico interesse costituito dalla realizzazione dello standard qualitativo, in particolare la Residenza Convenzionata per Studenti da parte della Scrivente Società…' ;
- che in qualità di avente causa dell'originario sottoscrittore della Convenzione _1 CP_3
ha assunto, in solido con gli altri aventi causa degli originari sottoscrittori e
[...] conseguentemente attuatori del PII, tutte le corrispettive obbligazioni sorgenti dalla
Convenzione e gli oneri conseguenti;
- che le quattro polizze fidejussorie escusse dal erano state rilasciate Parte_3 nell'interesse degli originari soggetti sottoscrittori e nonché dei CP_3 Controparte_2 loro “successori od aventi causa”, proprio a garanzia della regolare ed integrale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella Convenzione.
L'attrice ha dedotto dunque di agire surrogandosi, ai sensi degli artt. 1203, III comma, c.c., e 1949 c.c., nei diritti vantati dal creditore, e di agire in regresso contro i debitori principali ai sensi degli artt. 1950
e 1951 c.c., affermando la propria legittimazione ad agire in via restitutoria nei confronti della convenuta, avente causa dalla società contraente di polizza, la quale, per effetto del contratto di compravendita, aveva assunto in solido con gli altri attuatori le obbligazioni convenzionali previste dalla convenzione, aventi natura di obbligazioni “propter rem”.
I.
2. Si è costituita la società preliminarmente eccependo l'inammissibilità del cumulo tra _1
l'azione di surroga e l'azione di regresso, che si fondano su presupposti differenti. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per carenza dei presupposti applicativi degli artt. 1203, n. 3, e
1949 c.c. (surroga) e dell'art. 1950 c.c. (regresso) in quanto le pretese attoree erano ricondotte alle asserite polizze fideiussorie che i soggetti attuatori avevano contratto con che hanno Pt_1 pacificamente la qualifica non di fideiussioni ma di contratti autonomi di garanzia. Inoltre, la convenuta ha sostenuto che le previsioni normative contenute nella convenzione urbanistica ed in particolare gli artt. 15.5, 24, 25 e 26 ponevano in capo alle “società e Parte_5 Controparte_2 [...]
l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria, senza che sia stata prevista l'estensione di CP_3 obblighi ed effetti ad eventuali successori o aventi causa. Inoltre, l'atto di acquisto non contiene alcuna pagina 5 di 19 clausola che attesti in modo chiaro, né in modo sottinteso, che le polizze di cui trattasi possano esplicare effetto alcuno nei confronti del soggetto acquirente.
All'esito del giudizio, il Tribunale di MI ha respinto tutte le domande proposte da Pt_1 condannandola al pagamento delle spese di lite.
L'iter motivazionale del primo giudice è così sintetizzabile:
- l'azione di regresso era fondata da sul disposto dell'art. 27.2 della Convenzione e Pt_1 dell'art. 3 lett. d) del contratto di compravendita;
- posto che l'atto di compravendita stipulato da con il non _1 Parte_8 esplicita nulla sul punto, l'art. 27.2 della Convenzione rimette all'autonomia negoziale delle parti la scelta se trasferire in capo all'acquirente le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori: il primo comma dello stesso art. 27.2. prevede che le obbligazioni “potranno essere trasferite” e non prevede, invece, che “sono trasferite” per il solo fatto che è stato stipulato un contratto di compravendita;
- inoltre, nelle premesse dell'atto di compravendita stipulato dalla convenuta era espressamente indicato che l'alienante non aveva mai realizzato nulla di quanto previsto nella Convenzione stipulata con il Comune di MI, richiamata nelle premesse, “facendo in modo che la stessa scadesse e provocando la perdita di ogni valore economico degli immobili” che, infatti, venivano aggiudicati al prezzo di € 20.000,00: la mancata realizzazione delle opere non comportava, quindi, l'assunzione degli obblighi convenzionali in capo all'acquirente;
- il fatto stesso che con nota del 6.11.2019, si fosse proposta di attuare la “porzione _1 immobiliare compresa nell'ambito B) del PII Adriano Marelli- Cascina San Giuseppe”, dimostrava quanto sopra: nessun significato potrebbe attribuirsi alla manifestazione di interesse di se, come sostenuto da il subingresso nelle obbligazioni assunte con la _1 Pt_1
Convenzione fosse stato un effetto automatico della stipula del contratto di compravendita. La sarebbe stata in quel caso obbligata a compiere le opere indicate nella Convenzione, e _1 sarebbe stata superflua una manifestazione di interesse, peraltro limitata alla realizzazione soltanto di una specifica opera, “Cascina San Giuseppe”, sebbene dalla determina dirigenziale emergesse che le opere non eseguite dalla società fossero anche altre ( Parco Lotto CP_3
2, RSA, Residenza per Studenti);
- quanto all'art. 3 lett. d) del contratto di compravendita, nella parte in cui fa riferimento agli
“oneri comunali pendenti”, l'interpretazione offerta da risultava in contrasto con le Pt_1
pagina 6 di 19 altre previsioni contrattuali, se si considera che, come sopra osservato, nelle premesse della compravendita viene dato atto della scadenza della Convenzione per non essere stato realizzato nulla di quanto in essa previsto dalla società . Doveva conseguirne che gli “oneri CP_3 comunali pendenti” non potessero essere intesi come oneri di urbanizzazione previsti nella
Convenzione, quanto piuttosto i diversi oneri connessi alle aree oggetto di cessione gratuita a favore del – elencate nelle premesse dell'atto di compravendita- quali a titolo Pt_3 esemplificativo “gli oneri di guardiania, il servizio di pulizia e manutenzione, gestione delle valutazioni per le bonifiche dei terreni” che attengono all'uso dei terreni e non certo alla realizzazione di opere di urbanizzazione che non risultano essere state realizzate da CP_3 prima del fallimento.
- quanto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato da per cui Pt_1
l'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione “costituisce un'obbligazione <> e comporta che dette opere debbano essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia (. (Cass. Civ. sez. II - 28/06/2013 – n. 16401; conf. Cass. Civ. sez. III 15 maggio 2007 – n. 11196; Cass. Civ. 22 dicembre 2005 - n. 28492;
Cass. Civ. 27 agosto 2002 - n. 12571)”, doveva comunque considerarsi la peculiarità della fattispecie, dato che “nella vendita coattiva mediante aggiudicazione dal fallimento non sono stati specificamente riportati gli obblighi “previsti dalla presente convenzione in cui
l'acquirente subentra” a cui fa riferimento l'art. 27.2 della convenzione unitamente alla circostanza che emerge dall'atto di compravendita (doc. n. 15 fascicolo attoreo) della mancata realizzazione delle opere, a cui erano correlati gli obblighi di urbanizzazione, da parte del soggetto attuatore, poi fallito”;
- poi, individuava nella società un “avente causa” del contraente della Pt_1 _1
“polizza cauzionale a garanzia del pagamento e degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione”, nei confronti del quale poter agire in regresso ai sensi dell'art. 6 della polizza stessa, ma per “avente causa” si doveva intendere un soggetto subentrato “a qualsiasi titolo” nelle obbligazioni del contraente la polizza, e non qualsiasi avente causa dal contraente;
- infondata era, infine, la domanda ex art. 2041 c.c., atteso che non aveva dimostrato il Pt_1 verificarsi di un arricchimento senza causa in suo danno. Invero, la stessa aveva adempiuto al proprio obbligo contrattuale di pagare il beneficiario delle polizze Parte_3 cauzionali, senza che ciò possa qualificarsi come danno, giacché il pagamento dell'indennità ha pagina 7 di 19 trovato la sua ragione giustificatrice nel contratto stipulato tra i soggetti attuatori e l'istituto assicuratore a beneficio del . Parte_3
II. L'appello.
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a sette motivi -e sub motivi- Pt_1 che si riportano così come testualmente rubricati nel “sommario” contenuto nelle premesse dell'atto:
- motivo 1: sulla erronea statuizione con cui è stato escluso il subentro di nelle _1 obbligazioni convenzionali in ragione di una errata e parziale interpretazione dell'art. 3 lett. d) dell'atto di compravendita del 24.1.19 e dell'art. 27.2 della Convenzione del 15.11.06 nonchè della totale obliterazione degli art. 28.2 e 28.3 della stessa Convenzione;
- motivo 1.1: sulla parziale lettura e sull'errata interpretazione della clausola 3 lett. d) del contratto di compravendita del 14.1.19 operata dal Giudice di prime cure;
- motivo 1.2: sulla errata motivazione con cui è stato ritenuto che l'indicazione delle obbligazioni convenzionali inserita nell'atto di compravendita del 24.1.19 sarebbe inidonea al trasferimento dei relativi oneri in capo a – violazione di norma di Legge (art. 30/3 bis D.L. _1
69/13 convertito con L. 98/13) e dell'art. 116 cpc;
- motivo 1.3: sulla parziale lettura e l'errata interpretazione dell'art. 27.2 operata dal Giudice, il quale ha completamente obliterato il comma II della suddetta disposizione convenzionale, nonché sulla totale obliterazione degli artt. 28.2 e 28.3 della Convenzione – violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1363
c.c.;
- motivo 2: sulla parziale incomprensibilità della motivazione sottesa alla sentenza – violazione dell'art. 132 co. II n. 4 c.p.c.;
- motivo 2.1: sulla illegittimità del capo della sentenza nel quale (secondo una libera interpretazione della scrivente Difesa) si è ritenuto il mancato subingresso di nelle _1 obbligazioni convenzionali per il fatto che le opere garantite sarebbero state asseritamente completate parzialmente dal e/o che non potrebbe attuare le aree fondiarie ed i diritti Pt_3 _1 volumetrici;
- motivo 3: sulla illegittimità del capo della sentenza nel quale è stata erroneamente esclusa la rilevanza probatoria dell'atto con il quale ha chiesto al la proroga della _1 Parte_3
Convenzione del 15.11.06 - violazione dell'art. 116 c.p.c.;
pagina 8 di 19 - motivo 4: sulla illegittimità del capo della sentenza nel quale è stata erroneamente rigettata l'azione restitutoria nei confronti di legittimamente fondata sulla natura ambulatoria o _1
“propter rem, in conseguenza dell'intervenuto acquisto, da parte di delle aree edificabili cui _1 sono correlate le obbligazioni convenzionali garantite da Pt_1
- motivo 5: sulla illegittimità del punto della sentenza nel quale è stata erroneamente rigettata l'azione a titolo di regresso e surroga legittimamente intrapresa da nei confronti di e Pt_1 _1 ciò sulla scorta di un errata interpretazione, da parte del Tribunale, della clausola n. 6 delle garanzie azionate;
- motivo 6: sull'illegittimo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata;
- motivo 7: sulla mancata pronuncia in ordine al trasferimento delle obbligazioni garantite in capo a in ragione dell'acquisizione da parte di quest'ultima dei diritti edificatori già spettanti _1 alla dante causa – violazione dell'art. 112 cpc. CP_3
II.2 Sintesi dei motivi
Motivo 1 (1.1-1.2-1.3)
A detta dell'appellante, il Tribunale ha operato una lettura solo parziale all'atto di compravendita.
La lettera d) dell'art. 3 del contratto precisa che ha assunto “a proprio carico tutti i costi e gli _1 oneri relativi agli immobili ceduti”, ivi compresi espressamente “gli oneri comunali pendenti (…), manlevando espressamente la parte alienante per eventuali richieste”. Alla lettera a) dello stesso articolo 3 della compravendita, si dà espressamente atto che "quanto in oggetto viene trasferito ad acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come ad oggi posseduto dalla
Parte Alienante e suoi danti causa con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive".
All'art. 5 si attesta poi espressamente che “Quanto dedotto in contratto pervenne alla Parte Alienante in forza del titolo in premessa citato. A detto atto, a tutti i patti, condizioni, oneri e servitù ivi previsti o anche solo richiamati si fa pieno ed espresso riferimento;
in particolare la Parte Acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta del contenuto della Convenzione e dell'atto modificativo della stessa in premessa citati”.
Il titolo d'acquisto di contiene dunque un richiamo puntuale ed integrale alla Convenzione _1
Urbanistica del 2006. Del resto, ed anche di questo il Tribunale non avrebbe tenuto conto, il subentro di nella Convenzione, e la sua responsabilità in solido con l'attuatore, erano stati ammessi in più _1 punti della comparsa di costituzione avversaria.
pagina 9 di 19 Non era poi dato comprendere, dalla motivazione della sentenza, il nesso che collegherebbe la mancata realizzazione delle opere al mancato trasferimento degli obblighi convenzionali, a fortiori dato che l'art. 27.2 consente espressamente (rectius: impone) all'acquirente di subentrare al soggetto attuatore a seguito della sola acquisizione delle aree, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla realizzazione delle opere.
Il Tribunale aveva ritenuto peraltro che la Convenzione, all'atto della compravendita, fosse scaduta, ma ciò era errato, tant'è che il Comune aveva potuto, per la parte in cui aveva dimostrato _1 interesse a subentrare, prorogarla con apposita determina (“proroga di tre anni, ai sensi dell'art. 93, comma 1-ter, lett. a) della L.R. n.12 del 2005, introdotto dall'art. 26 della L.R. n.15 del 2017, dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dalla Convenzione di cui in premesse, sottoscritta in data
15.11.2006 come modificata con atto integrativo e modificativo sottoscritto in data 27.01.2009 e la cui validità si intende prorogata sino al 15 Novembre 2022”). Tale determina dimostrava, sulla base di precisi riferimenti a norme di legge che il giudice non aveva minimamente tenuto in considerazione, che la Convenzione era valida, efficace e pienamente vigente al momento dell'acquisto del 24 gennaio
2019 da parte di _1
Il riferimento -contenuto nella clausola pattizia ex art. 3 lett. d) dell'atto di compravendita- agli oneri di guardiania, al servizio di pulizia e manutenzione, alla gestione delle valutazioni per le bonifiche dei terreni nonché alla “gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, riguardava: (i) gli oneri di custodia e manutenzione relativi all'area di cui al foglio 85, mapp. 45 (art. 1 lett. c. dell'atto di compravendita) rimasta in proprietà al e in Pt_3 relazione a cui ha acquistato il diritto di superficie quarantennale per l'edificazione dello _1
, nonché (ii) i medesimi oneri di custodia e manutentivi relativi alle aree di cui al foglio 85, Parte_9 mapp. 1, 7, 15 e 25 asservite ad uso pubblico perpetuo a favore del in forza dell'art.
8.3 della Pt_3
Convenzione urbanistica del 2006 e in relazione alla quale ha acquistato, in forza della _1 predetta Compravendita, i diritti volumetrici per la ricostruzione di un fabbricato con funzioni di ristoro al servizio dell'adiacente Parco Pubblico.
Ancora il Tribunale aveva prestato “cieca fede”, venendo meno al suo dovere di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c., ad assunti inveritieri contenuti nelle premesse dell'atto di compravendita, così ritenendo che gli originari attuatori non avessero realizzato nulla di quanto previsto nella Convenzione, atteso che, al contrario, e avevano realizzato tutte le opere di CP_3 Controparte_2
pagina 10 di 19 urbanizzazione primaria e una quota di quelle di urbanizzazione secondaria. Di certo non avrebbe avuto senso che acquistasse aree “edificabili”, se il titolo a costruire fosse stato in realtà perento. _1
Aveva poi errato il Tribunale nel dare rilievo alla mancata elencazione nell'atto di compravendita delle obbligazioni della Convenzione cedute, giacché, se l'art. 27.2 prevede: “le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori con la presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, potranno essere trasferite in capo al soggetto acquirente; i soggetti attuatori si impegnano a riportare specificamente negli atti di alienazione, debitamente registrati e trascritti, gli obblighi previsti dalla presente convenzione in cui l'acquirente subentra”, il comma successivo recita “in mancanza [delle predette menzioni negli atti di trasferimento delle aree edificabili] e/o comunque con riferimento agli obblighi non espressamente trasferiti, i soggetti attuatori, per quanto di rispettiva competenza, resteranno solidalmente responsabili con l'acquirente per l'adempimento degli obblighi convenzionali.
Contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia impugnata, quindi, l'art. 27.2 prevede espressamente l'automatico trasferimento all'acquirente delle obbligazioni convenzionali, in solido con l'alienante.
Il primo giudice aveva anche mancato di valutare e tenere in debita considerazione che gli artt. 28.2 e
28.3 della richiamata Convenzione - con una clausola di chiusura che non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta - prevedono ulteriormente che: “In ogni caso, gli eventuali successori o aventi causa, a qualsiasi titolo, delle suddette società subentreranno alle medesime negli obblighi derivanti dalle predette pattuizioni”.
Motivo 2 (e 2.1)
L'appellante lamenta che la motivazione della sentenza presenti in parte una motivazione non intelligibile. In particolare, fa richiamo testuale alla parte della motivazione in cui il Tribunale afferma
“a conferma del mancato subingresso, per effetto della aggiudicazione, di al soggetto _1 attuatore nell'assunzione degli obblighi derivanti dalla convenzione con il vi è la Pt_3
Determinazione Dirigenziale del 15.11.2019 (doc. n. 17 fascicolo attoreo) da cui emerge che dopo il fallimento della società , le opere pubbliche dell'ambito B erano state Parte_10 Parte_11 realizzate ed in parte completate a cura e spese del e la curatela del fallimento con nota del Pt_3
2.7.2019 aveva comunicato al di MI che i beni ancora di proprietà di erano Pt_3 CP_3 stati ceduti, fra gli altri, a che avrebbe proceduto alla conclusione degli interventi Controparte_1 previsti dal P.I.I. per cui, non essendo state completate alcune opere pubbliche afferenti all'<> ”.
pagina 11 di 19 Tale periodo monco, incompleto, non consente di percepire il ragionamento del Tribunale. Ove, osserva l'appellante, si volesse ritenere che il Tribunale avesse inteso ritenere il mancato subingresso di nelle obbligazioni convenzionali, ed il conseguente difetto di legittimazione passiva della _1 società appellata alle azioni promosse da in ragione del fatto che le opere garantite Pt_1 sarebbero state asseritamente completate (parzialmente) dal una volta che il Programma Pt_3
Integrato di Intervento era venuto a scadere per decorrenza del termine di validità decennale, allora il
Tribunale avrebbe errato, perché “non emerge alcuna relazione di causa ed effetto tra l'asserita esecuzione delle opere da parte del e l'esclusione della legittimazione passiva di . Pt_3 _1
Motivo 3.
Si duole l'appellante del fatto che il Tribunale non abbia considerato che la manifestazione di interesse del 06/11/2019, inviata da alla competente Area-Settore territoriale del di MI, _1 Pt_3 non aveva soltanto lo scopo di dare notizia all'Ente di essere divenuta proprietaria di una porzione delle aree fondiarie ricomprese nell'Ambito B del PII disciplinato dalla Convenzione del 2006, ma, soprattutto, quello di ottenere, da parte dei competenti Uffici ed Organi, la proroga dei termini di validità della Convenzione, senza la quale si sarebbe evidentemente esposta ad un _1 inadempimento. Pertanto, il documento provava che si considerava vincolata alle _1 obbligazioni convenzionali trasferite a seguito dell'acquisto delle aree anche successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita.
Motivo 4.
Con questo motivo l'appellante rileva di aver chiarito in primo grado che la propria azione Pt_1 recuperatoria a titolo di rivalsa nei confronti di traeva legittimità anche dalla natura _1 ambulatoria delle obbligazioni garantite: il trasferimento della proprietà delle aree edificabili ha comportato il conseguente trasferimento di diritto delle correlate obbligazioni in capo all'acquirente. era divenuta il soggetto obbligato a provvedere alla realizzazione delle opere previste dalla _1
Convenzione, per la mancata realizzazione delle quali il Comune di MI ha escusso le polizze, né la motivazione con cui il Tribunale aveva escluso la rilevanza di tale aspetto appariva soddisfacente. Ed invero, con sentenza n. 1299/2020, pubblicata in data 28 maggio 2020, la Corte d'Appello di MI ha già inequivocabilmente statuito che: “il trasferimento dei fondi in relazione ai quali è stata stipulata
pagina 12 di 19 una convenzione edilizia non [ha]estin[to], dunque, l'obbligazione originaria(...)" ma ha
"determina[to], al contrario, l'estensione della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pattuite in capo all'avente causa, ferma restando la responsabilità dell'originario stipulante”.
Motivo 5.
Osserva l'appellante che l'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione relative alle polizze cauzionali escusse dal rubricato RIVLSA-SURROGAZIONE, prevede Parte_3 espressamente che: “La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al beneficiario, in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che: “per <> si deve intendere un soggetto che è subentrato <> nelle obbligazioni del contraente la polizza e non un qualsiasi avente causa dal contraente”. Qui il Tribunale avrebbe travisato l'indicazione contrattuale “a qualsiasi titolo” con la tutt'affatto diversa espressione “in qualsiasi titolo”. L'appellante afferma “Ed invero, nel primo caso – che è quello contemplato nelle garanzie oggetto di causa - è riconosciuto come avente causa il soggetto che abbia acquistato la titolarità di un diritto in forza di qualsivoglia atto idoneo al trasferimento. Nella diversa ipotesi del subentro “in qualsiasi titolo”, invece, il soggetto è chiamato ad una successione universale”. Nel presente caso, era subentrata a titolo particolare e nessun _1 dubbio potrebbe sussistere sull'applicabilità alla stessa della previsione dell'art. 6 delle condizioni di polizza. In ogni caso, era ulteriormente errata l'affermazione “ (…) di certo non è subentrato _1 negli obblighi assunti da con la polizza fideiussoria”, essendosi chiarito che è CP_3 _1 subentrata nelle obbligazioni convenzionali.
Motivo 6.
Con questo motivo la appellante insiste nell'affermare che la società appellata ha ottenuto un arricchimento ingiustificato, “essendosi avvalsa (od intendendo avvalersi) dei titoli edificatori già spettanti alla sua dante causa senza essersi fatta carico dei relativi oneri urbanistici e CP_3 senza corrispettivamente rispondere per la mancata puntuale ed integrale realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard, andando indenne dagli obblighi conseguenti al proprio subentro in qualità di soggetto attuatore”, e, a confutazione delle osservazioni del Tribunale circa il fatto che l'escussione delle polizze aveva costituito normale esito del contratto stipulato da con il Pt_1
rileva “ non ha lamentato di essere intervenuta in qualità di garante, ma ha Pt_3 Pt_1
pagina 13 di 19 contestato a di essersi giovata dell'intervento di senza rispondere per la mancata _1 Pt_1 realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard correlati agli interventi privati”.
Motivo 7.
Il motivo denuncia mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine al trasferimento a _1 degli obblighi di realizzazione delle opere garantite e in ordine al conseguente diritto di surroga di
Pt_1
L'appellante testualmente lamenta: ha osservato che l'obbligo di provvedere alla Pt_1 realizzazione delle opere garantite (Parco, RSA, RSU e recupero ) spetta, in ogni Parte_7 caso, a atteso che la stessa è subentrata nella Convenzione e, comunque, intende realizzare _1 la parte di edilizia privata avvalendosi dei diritti edificatori cui erano (e sono) sinallagmaticamente collegati gli obblighi di realizzazione delle predette opere garantite dell'odierna appellante. Il
Tribunale si è completamente astenuto dal pronunciarsi sulle suddette argomentazioni, sebbene costituissero motivi autonomi di contestazione - così come ha del tutto omesso di considerare e pronunciarsi sul diritto di surroga che, incontrovertibilmente, spetta alla garante solvens nella posizione e nei diritti del creditore soddisfatto (nella specie: il ). Parte_3
Sarebbe, per la appellante, “incontrovertibile”: che gravi in capo a l'obbligo di realizzazione, _1 in favore del Comune di MI, delle opere previste in Convenzione e garantite da , per cui la Pt_1 stessa deve rispondere del relativo inadempimento;
che, in forza dei diritti di surroga (nei _1 diritti e nella posizione del e di regresso (verso tutti gli obbligati principali) spettanti alla Pt_3 garante solvens ex artt. 1203 comma 3, 1949 e 1950 cc, quale soggetto attuatore e comunque _1
“debitore principale”, è legittimata passiva rispetto all'azione di regresso della garante solvens ed è quindi tenuta agli obblighi restitutori azionati da in giudizio. Pt_1
II.
3. Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di appello e domandando, con _1 riproposizione degli argomenti difensivi del primo grado, la conferma della sentenza impugnata.
II.
4. All'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle memorie conclusionali previamente depositate.
pagina 14 di 19 III. Le osservazioni della Corte
III.
1. I motivi dal primo al terzo, che si trattano congiuntamente perché tutti attinenti al subentro di nella Convenzione, sono fondati, risultando assorbiti il quarto, il sesto ed il settimo. Si _1 tratterà a parte il quinto motivo, che attiene specificamente alla polizza fideiussoria.
III.
2. L'interpretazione offerta dal primo giudice dell'articolo 27.2 della convenzione del 2006 non è condivisibile.
Nello specifico, il primo giudice ha affermato: “Nell'atto di compravendita stipulato a seguito dell'aggiudicazione non sono stati riportati gli 'obblighi previsti dalla presente convenzione in cui
l'acquirente subentra' cui fa riferimento l'articolo 27.2, per cui non si può ritenere, come sostiene parte attrice, che per effetto dell'alienazione dei terreni con riferimento ai quali era stata stipulata la convenzione con il l'acquirente sia subentrato a tutti gli obblighi assunti con la convenzione. Pt_3
L'articolo 27.2 della convenzione rimette all'autonomia negoziale delle parti la scelta se trasferire in capo all'acquirente le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori che, come recita il primo comma dell'articolo 27.2 della convenzione che prevede che: 'potranno essere trasferite' e non prevede, invece, che 'sono trasferite' di diritto per il solo fatto che è stato stipulato un contratto di compravendita, come prospettato da parte attrice” (testuale).
La Corte ritiene, invece, che la locuzione “potranno essere trasferite” debba intendersi quale esplicita affermazione della possibilità, per gli attuatori, di alienare gli immobili oggetto della Convenzione nel corso dell'attuazione della stessa, trasferendo così a terzi gli obblighi convenzionali. Tale possibilità, appunto affermata dall'incipit dell'articolo 27.2 della convenzione, è difatti subito dopo regolamentata in tal modo “….a tal fine il soggetto attuatore cedente, ai fini dell'articolo 1406 c.c., dovrà comunicare al Comune di MI la propria volontà di procedere all'alienazione, indicando il nominativo dell'acquirente”, prevedendosi la corrispettiva possibilità per il Comune di opporsi all'alienazione, in modo motivato, per ragioni inerenti alle caratteristiche soggettive del cessionario. Proprio tale facoltà di opposizione del dimostra che all'alienazione dei beni consegue il subentro negli obblighi Pt_3 convenzionali. La successiva parte della clausola, del resto, per la quale la mancata specifica, nell'atto di alienazione dei beni, degli obblighi convenzionali contestualmente trasferiti, implica la responsabilità solidale del cedente per l'adempimento dei medesimi, chiaramente presuppone che, anche in caso di mancata menzione nell'atto di alienazione degli obblighi convenzionali, l'acquirente subentri in essi, solo così venendo in essere una situazione di coobbligazione solidale.
pagina 15 di 19 Peraltro, a diversamente ritenere, le parti avrebbero previsto la possibilità di trasferire gli immobili ma non gli obblighi (solo omettendo di specificare questi ultimi nell'atto di compravendita), in modo difficilmente compatibile con la successiva attuazione della convenzione. Infine, è l'espresso richiamo alla successione nel contratto, ex articolo 1406 c.c., ad indicare come le parti abbiano considerato l'alienazione degli immobili quale ipotesi di subentro dei terzi nella convenzione (con l'approvazione del . Pt_3
Detto ciò, occorre rilevare che è addivenuta all'acquisto dei terreni dal _1 Parte_12
nella certa consapevolezza non solo dell'esistenza, bensì dello specifico tenore della
[...]
Convenzione, come dichiarato nell'atto di compravendita all'articolo 5: “… la Parte Acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta del contenuto della Convenzione e dell'atto modificativo della stessa in premessa citati”.
Successivamente, la stessa ha avanzato formale istanza al per la proroga della _1 Pt_3
Convenzione, sul presupposto di avere interesse a procedere alla realizzazione di alcune delle opere in essa previste e non realizzate dalla dante causa.
Proprio questa manifestazione di interesse, unitamente all'istanza di proroga, da un lato dimostrano che non ebbe affatto a ritenere che la convenzione fosse scaduta -come pure impropriamente _1 affermato nelle premesse in fatto dell'atto di compravendita- dato che in quel caso non ne sarebbero state possibili la proroga e la prosecuzione, dall'altro che intese proprio subentrare in essa quale nuovo attuatore, sia pure per la realizzazione di opere specifiche.
E' emerso peraltro, con certezza, che al momento dell'acquisto dei terreni e fabbricati il termine decennale della Convenzione non era scaduto, perché, come si legge proprio nella determina del la L. 98/2013 aveva prorogato le convenzioni di lottizzazione per tre anni (articolo 30 comma Pt_3
3-bis “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”) e dunque l'originaria durata 15.11.2006 - 15.11.2016 della Convenzione era stata prorogata ex lege sino al 15.11.2019. In quella stessa data, il l'ha poi ulteriormente Pt_3 prorogata su istanza di _1
In conclusione, quest'ultima è senz'altro, per sua espressa volontà, subentrata nella Convenzione, e, quindi, nei suoi obblighi.
pagina 16 di 19 III.
2. Il quinto motivo di appello è parimenti insuscettibile di accoglimento.
La appellante censura l'interpretazione offerta dal primo giudice dell'articolo 6 delle condizioni di polizza, il quale prevede che essa “è surrogata nei limiti delle somme pagate al beneficiario in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Il Tribunale ha in proposito affermato: “per 'avente causa' si deve intendere un soggetto che è subentrato 'a qualsiasi titolo' nelle obbligazioni del contraente la polizza e non qualsiasi avente causa dal contraente come nel caso dell'acquirente che di certo non è subentrato negli obblighi _1 assunti da con la polizza fideiussoria”. Ha altresì aggiunto che nella dizione di “oneri CP_3 comunali pendenti”, di cui all'art. 3 lett. d) dell'atto di compravendita, non potessero intendersi gli oneri di urbanizzazione, proprio perché, a suo dire, non era subentrata nella Convenzione: _1 dunque, i suddetti oneri erano solo quelli “che attengono all'uso dei terreni”, quali, a titolo esemplificativo, “gli oneri di guardiania, il servizio di pulizia e manutenzione, gestione delle valutazioni per le bonifiche dei terreni”.
Ebbene, partendo dal secondo profilo, già si sono esposte le ragioni per le quali deve ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che sia volontariamente subentrata nella _1
Convenzione, e, quindi, in tutti i suoi obblighi, compresi certamente quelli di urbanizzazione primaria e secondaria. Del resto, può aggiuntivamente osservarsi che l'atto di compravendita del 24.01.2019 ha previsto, all'art. 3 lett. c), l'obbligo di di attuare, a proprie spese, l'identificazione e voltura _1 catastale al Comune delle aree già cedute gratuitamente da , per l'esecuzione delle opere di CP_3 urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le prescrizioni della Convenzione: aree estranee alla compravendita, rispetto alle quali è dunque ancor più evidente il volontario subentro di nella _1
Convenzione, atteso che quello di identificazione e voltura catastale di tali aree era uno degli obblighi assunti da , da assolvere “successivamente al collaudo delle opere previste e comunque CP_3 entro il termine di scadenza della Convenzione” (cfr. atto di compravendita, pag.2, quinto capoverso).
Detto ciò, l'art. 6 delle condizioni di polizza prevede chiaramente che sia surrogata al Pt_1 beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, dovendosi tra questi ultimi annoverare certamente in quanto acquirente dei terreni e subentrante nella Convenzione. Peraltro, certamente la _1 stessa allorché ha manifestato interesse e chiesto al la proroga della Convenzione, _1 Pt_3 era perfettamente consapevole dell'esistenza delle polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione delle opere dell'ambito B (richiamate e precisamente individuate nelle premesse della determina di pagina 17 di 19 proroga). Di conseguenza, era prospettabile che il subentro negli obblighi convenzionali comportasse anche il subentro nella posizione del contraente esposto, a norma di polizza, alla surroga del garante nei diritti del beneficiario. D'altronde, se da un lato con la compravendita, ha acquisito la _1 possibilità, poi realizzatasi, di divenire attuatore della Convenzione, per la realizzazione di opere residenziali specifiche, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria pressocché già interamente realizzate, e del cui costo, dunque, non avrebbe più dovuto farsi carico, dall'altro l'acquisto di fabbricati e di terreni per la maggior parte edificabili, a un prezzo che può certamente ritenersi vile
(20.000 euro complessivi), trova una spiegazione anche nella prospettiva del suddetto oneroso subentro.
III.
3. In definitiva, dunque, la pretesa di si rivela fondata. La stessa ha documentato1 di avere Pt_1
effettuato versamenti al di MI, nelle date del 19.04.2016 e del 17.02.2017, per complessivi Pt_3 euro 17.429.215,70. Di questo complessivo importo, ha allegato di avere recuperato quello di Pt_1 euro 5.809.738,56 da alcuni condebitori solidali e quello di euro 429.593,58 dal Parte_8 in sede di riparto finale. Di conseguenza, l'odierna appellata ha domandato la condanna di al _1 pagamento dell'importo residuo, per sorte capitale, di euro 11.189.883,56, oltre interessi.
La appellata, in riforma della sentenza di primo grado, deve dunque essere condannata al pagamento del suddetto importo, maggiorato degli interessi legali, che, in assenza della documentazione di una previa messa in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale, al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.. Alla riforma della sentenza impugnata, come da domanda, segue la condanna del difensore di avv. Fiorenza Betti alla restituzione dell'importo a suo tempo ricevuto a titolo di _1 rifusione delle spese di lite del primo grado in qualità di distrattaria (non, in questa sede, la condanna dell'avv. Nadia Restivo, la quale, non più difensore, non ha partecipato al presente giudizio).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicato l'art. 6 del DM cit., nei valori minimi per lo scaglione di valore della causa
(€8.000.001-€16.000.000), avuto riguardo all'attività concretamente prestata. La appellante non ha depositato nota spesa. 1 Doc. 14 Pt_1 pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di MI n. 8461/2023 pubblicata il 27.10.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di euro Parte_1
11.189.883,56, oltre interessi come da motivazione.
2. Condanna la appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.215,00 per contributo unificato e complessivi euro 68.126,00 per compensi (di cui euro 41.691,00 con riferimento al primo grado ed euro 26.435,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Condanna l'Avv. Fiorenza Betti alla restituzione, in favore della appellante, dell'importo ricevuto quale distrattaria a titolo di refusione delle spese di lite del primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3467/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in C.SO VENEZIA N. 24 20121 MILANO presso lo studio P.IV_1 dell'avv. BLASI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
DECIO LUIGI ( VIA CORRIDONI 11 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA G.A. CESAREO, 26 00137 ROMA;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 Controparte_1 P.IV_2
MILANO presso lo studio dell'avv. BETTI FIORENZA, che lo rappresenta e difende come da delega pagina 1 di 19 in atti, unitamente all'avv. DAMENO TIZIANO ( ) Via Freguglia, 8 20122 C.F._3
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MI, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata
(anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese), accertare e dichiarare che, per tutto quanto sopra esposto, all'esito Parte_1 dell'escussione delle polizze UR 0605682, UR 0602127, UR 0602128 e UR 0602129 e dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario , va creditrice nei confronti Parte_3 Parte_4
(C.F. – P.IV ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IV_2
Crema, via Carlo Urbino n. 9/11, dell'importo di € 11.189.883,56 o della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia;
per l'effetto, condannare la stessa (C.F. – P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del menzionato importo di € Pt_1
11.189.883,56 o del diverso importo che verrà ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali dalla data dei versamenti in favore del MI (occorsi nelle date del 19.4.2016 e del 17.2.2017) sino Parte_3 all'effettivo soddisfo – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
condannare le Avv.sse Nadia Restivo e Fiorenza Betti (dichiaratesi e riconosciute nella sentenza appellata come antistatarie ai sensi dell'art. 93 cpc con riferimento alle spese legali liquidate in favore di a restituire quanto corrisponderà provvisoriamente a titolo di oneri di _1 Pt_1 soccombenza per il Giudizio di I° grado (oltre interessi dal pagamento da parte della NI sino all'effettivo soddisfo) - cioè: € 11.960,00 relativamente all'Avv. Nadia Restivo ed € 23.477,48 relativamente all'Avv. Fiorenza Betti;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IV e CPA per entrambi i gradi di Giudizio. pagina 2 di 19 Per _1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: respingersi l'appello proposto dall'appellante Parte_1 nei confronti della sentenza n. 8461/2023 – R.G. 50724/2021 emessa dal
[...]
Tribunale di MI in data 27/10/2023 e notificata in data 10/11/2023 riconfermandola in ogni sua parte e per l'effetto respingersi le domande tutte proposte dall'appellante
[...] nei confronti dell'appellata in quanto infondate in fatto ed Parte_1 _1 in diritto.
Con il favore delle spese e del compenso professionale sia del primo grado di giudizio e del procedimento di mediazione che del presente grado di appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. (“ ) ha convenuto in giudizio, Parte_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale di MI ) chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 _1 dell'importo di € 11.619.477,14, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al soddisfo, previo accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta per effetto dell'escussione delle polizze
UR 0605682, UR 0602127, UR 0602128 e UR 0602129 e dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario . Parte_3
In particolare, l'attrice a fondamento della propria pretesa ha allegato:
- che, con atto a rogito del Notaio del 15/11/2006, il ha Persona_1 Parte_3 sottoscritto, con le società e, 'in solido tra loro', con le società Parte_5 [...]
e la Convenzione urbanistica attuativa del Programma Controparte_2 Controparte_3 integrato di intervento P.I.I. denominato “Adriano - Marelli / Cascina San Giuseppe” di rilevanza regionale ed in Variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 92 L.R.
12/2005;
pagina 3 di 19 - che, in conformità a quanto previsto dall'art. 25.1 e come attestato dall'art. 25.4 della
Convenzione, le società hanno richiesto ad Parte_6 Pt_1 nell'interesse proprio e/o di eventuali futuri 'successori od aventi causa' ed a beneficio del
, il rilascio di quattro polizze fidejussorie a garanzia della realizzazione delle Parte_3 opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella Convenzione;
- di avere rilasciato le seguenti polizze fideiussorie: - n. UR 0605682 per l'importo di €
6.463.067,29 a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.I.I., Ambito B, di cui agli artt. 11.4 e 13.2 della Convenzione - tra cui, come già evidenziato, il Parco pubblico per un costo complessivo di €. 3.693.697,48; - n. UR 0602127 per l'importo di € 11.362.480,00 a garanzia della realizzazione della R.S.A. e servizi annessi di cui all'art.
9.3 lett. c) della Convenzione;
- n. UR 0602128 per l'importo di € 826.511,00 a garanzia della realizzazione del recupero della di cui all'art 9.3 Parte_7 lett. d) della Convenzione;
- n. UR 0602129 per l'importo di € 6.825.000,00 a garanzia della realizzazione della residenza convenzionata per studenti universitari (RSU) di cui all'art.
9.3 lett. e) della Convenzione;
- che, tra il mese di maggio 2014 e l'ottobre 2014, in ragione dell'inadempimento degli obblighi convenzionali relativi alla realizzazione del Parco pubblico previsto quale opera di urbanizzazione e delle 3 attrezzature di interesse generale (RSA, RSU e Cascina), il Parte_3
, beneficiario delle polizze fideiussorie sopra richiamate, ha escusso le garanzie,
[...] notificando ad quattro ingiunzioni di pagamento avverso le quali veniva proposta Pt_1 opposizione e nelle more del contenzioso le soc. e sono state CP_3 Controparte_2 dichiarate fallite dal Tribunale di MI, rispettivamente con sentenze n. 1035/2014 e
1064/2014;
- di avere provveduto, nei mesi di aprile 2016 e gennaio 2017 al pagamento, a favore della
Tesoreria Civica Comunale della somma complessiva di € 17.429.215,70;
- che con atto di compravendita in data 24.01.19, ha acquistato dal Fallimento della _1
Città Verde srl in Liquidazione vari terreni e fabbricati, il diritto di superficie sull'area di CP_4 sedime e di pertinenza destinata alla realizzazione della Residenza per Studenti (RSU), nonché il sedime dove sorgevano i fabbricati (poi demoliti) costituenti la Cascina San Giuseppe da restaurare, divenendo, in tal modo, Soggetto Attuatore del PII “Adriano Marelli/Cascina San
Giuseppe” – Ambito B;
pagina 4 di 19 - che, con nota del 6.11.19, ha chiesto al Comune di MI di prorogare il termine _1 previsto dalla Convenzione e successive proroghe ex lege per portare a termine la realizzazione degli interventi previsti nella convenzione attuativa del PII '… allo scopo di veder perseguito
l'obiettivo di pubblico interesse costituito dalla realizzazione dello standard qualitativo, in particolare la Residenza Convenzionata per Studenti da parte della Scrivente Società…' ;
- che in qualità di avente causa dell'originario sottoscrittore della Convenzione _1 CP_3
ha assunto, in solido con gli altri aventi causa degli originari sottoscrittori e
[...] conseguentemente attuatori del PII, tutte le corrispettive obbligazioni sorgenti dalla
Convenzione e gli oneri conseguenti;
- che le quattro polizze fidejussorie escusse dal erano state rilasciate Parte_3 nell'interesse degli originari soggetti sottoscrittori e nonché dei CP_3 Controparte_2 loro “successori od aventi causa”, proprio a garanzia della regolare ed integrale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella Convenzione.
L'attrice ha dedotto dunque di agire surrogandosi, ai sensi degli artt. 1203, III comma, c.c., e 1949 c.c., nei diritti vantati dal creditore, e di agire in regresso contro i debitori principali ai sensi degli artt. 1950
e 1951 c.c., affermando la propria legittimazione ad agire in via restitutoria nei confronti della convenuta, avente causa dalla società contraente di polizza, la quale, per effetto del contratto di compravendita, aveva assunto in solido con gli altri attuatori le obbligazioni convenzionali previste dalla convenzione, aventi natura di obbligazioni “propter rem”.
I.
2. Si è costituita la società preliminarmente eccependo l'inammissibilità del cumulo tra _1
l'azione di surroga e l'azione di regresso, che si fondano su presupposti differenti. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per carenza dei presupposti applicativi degli artt. 1203, n. 3, e
1949 c.c. (surroga) e dell'art. 1950 c.c. (regresso) in quanto le pretese attoree erano ricondotte alle asserite polizze fideiussorie che i soggetti attuatori avevano contratto con che hanno Pt_1 pacificamente la qualifica non di fideiussioni ma di contratti autonomi di garanzia. Inoltre, la convenuta ha sostenuto che le previsioni normative contenute nella convenzione urbanistica ed in particolare gli artt. 15.5, 24, 25 e 26 ponevano in capo alle “società e Parte_5 Controparte_2 [...]
l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria, senza che sia stata prevista l'estensione di CP_3 obblighi ed effetti ad eventuali successori o aventi causa. Inoltre, l'atto di acquisto non contiene alcuna pagina 5 di 19 clausola che attesti in modo chiaro, né in modo sottinteso, che le polizze di cui trattasi possano esplicare effetto alcuno nei confronti del soggetto acquirente.
All'esito del giudizio, il Tribunale di MI ha respinto tutte le domande proposte da Pt_1 condannandola al pagamento delle spese di lite.
L'iter motivazionale del primo giudice è così sintetizzabile:
- l'azione di regresso era fondata da sul disposto dell'art. 27.2 della Convenzione e Pt_1 dell'art. 3 lett. d) del contratto di compravendita;
- posto che l'atto di compravendita stipulato da con il non _1 Parte_8 esplicita nulla sul punto, l'art. 27.2 della Convenzione rimette all'autonomia negoziale delle parti la scelta se trasferire in capo all'acquirente le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori: il primo comma dello stesso art. 27.2. prevede che le obbligazioni “potranno essere trasferite” e non prevede, invece, che “sono trasferite” per il solo fatto che è stato stipulato un contratto di compravendita;
- inoltre, nelle premesse dell'atto di compravendita stipulato dalla convenuta era espressamente indicato che l'alienante non aveva mai realizzato nulla di quanto previsto nella Convenzione stipulata con il Comune di MI, richiamata nelle premesse, “facendo in modo che la stessa scadesse e provocando la perdita di ogni valore economico degli immobili” che, infatti, venivano aggiudicati al prezzo di € 20.000,00: la mancata realizzazione delle opere non comportava, quindi, l'assunzione degli obblighi convenzionali in capo all'acquirente;
- il fatto stesso che con nota del 6.11.2019, si fosse proposta di attuare la “porzione _1 immobiliare compresa nell'ambito B) del PII Adriano Marelli- Cascina San Giuseppe”, dimostrava quanto sopra: nessun significato potrebbe attribuirsi alla manifestazione di interesse di se, come sostenuto da il subingresso nelle obbligazioni assunte con la _1 Pt_1
Convenzione fosse stato un effetto automatico della stipula del contratto di compravendita. La sarebbe stata in quel caso obbligata a compiere le opere indicate nella Convenzione, e _1 sarebbe stata superflua una manifestazione di interesse, peraltro limitata alla realizzazione soltanto di una specifica opera, “Cascina San Giuseppe”, sebbene dalla determina dirigenziale emergesse che le opere non eseguite dalla società fossero anche altre ( Parco Lotto CP_3
2, RSA, Residenza per Studenti);
- quanto all'art. 3 lett. d) del contratto di compravendita, nella parte in cui fa riferimento agli
“oneri comunali pendenti”, l'interpretazione offerta da risultava in contrasto con le Pt_1
pagina 6 di 19 altre previsioni contrattuali, se si considera che, come sopra osservato, nelle premesse della compravendita viene dato atto della scadenza della Convenzione per non essere stato realizzato nulla di quanto in essa previsto dalla società . Doveva conseguirne che gli “oneri CP_3 comunali pendenti” non potessero essere intesi come oneri di urbanizzazione previsti nella
Convenzione, quanto piuttosto i diversi oneri connessi alle aree oggetto di cessione gratuita a favore del – elencate nelle premesse dell'atto di compravendita- quali a titolo Pt_3 esemplificativo “gli oneri di guardiania, il servizio di pulizia e manutenzione, gestione delle valutazioni per le bonifiche dei terreni” che attengono all'uso dei terreni e non certo alla realizzazione di opere di urbanizzazione che non risultano essere state realizzate da CP_3 prima del fallimento.
- quanto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato da per cui Pt_1
l'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione “costituisce un'obbligazione <
Cass. Civ. 27 agosto 2002 - n. 12571)”, doveva comunque considerarsi la peculiarità della fattispecie, dato che “nella vendita coattiva mediante aggiudicazione dal fallimento non sono stati specificamente riportati gli obblighi “previsti dalla presente convenzione in cui
l'acquirente subentra” a cui fa riferimento l'art. 27.2 della convenzione unitamente alla circostanza che emerge dall'atto di compravendita (doc. n. 15 fascicolo attoreo) della mancata realizzazione delle opere, a cui erano correlati gli obblighi di urbanizzazione, da parte del soggetto attuatore, poi fallito”;
- poi, individuava nella società un “avente causa” del contraente della Pt_1 _1
“polizza cauzionale a garanzia del pagamento e degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione”, nei confronti del quale poter agire in regresso ai sensi dell'art. 6 della polizza stessa, ma per “avente causa” si doveva intendere un soggetto subentrato “a qualsiasi titolo” nelle obbligazioni del contraente la polizza, e non qualsiasi avente causa dal contraente;
- infondata era, infine, la domanda ex art. 2041 c.c., atteso che non aveva dimostrato il Pt_1 verificarsi di un arricchimento senza causa in suo danno. Invero, la stessa aveva adempiuto al proprio obbligo contrattuale di pagare il beneficiario delle polizze Parte_3 cauzionali, senza che ciò possa qualificarsi come danno, giacché il pagamento dell'indennità ha pagina 7 di 19 trovato la sua ragione giustificatrice nel contratto stipulato tra i soggetti attuatori e l'istituto assicuratore a beneficio del . Parte_3
II. L'appello.
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a sette motivi -e sub motivi- Pt_1 che si riportano così come testualmente rubricati nel “sommario” contenuto nelle premesse dell'atto:
- motivo 1: sulla erronea statuizione con cui è stato escluso il subentro di nelle _1 obbligazioni convenzionali in ragione di una errata e parziale interpretazione dell'art. 3 lett. d) dell'atto di compravendita del 24.1.19 e dell'art. 27.2 della Convenzione del 15.11.06 nonchè della totale obliterazione degli art. 28.2 e 28.3 della stessa Convenzione;
- motivo 1.1: sulla parziale lettura e sull'errata interpretazione della clausola 3 lett. d) del contratto di compravendita del 14.1.19 operata dal Giudice di prime cure;
- motivo 1.2: sulla errata motivazione con cui è stato ritenuto che l'indicazione delle obbligazioni convenzionali inserita nell'atto di compravendita del 24.1.19 sarebbe inidonea al trasferimento dei relativi oneri in capo a – violazione di norma di Legge (art. 30/3 bis D.L. _1
69/13 convertito con L. 98/13) e dell'art. 116 cpc;
- motivo 1.3: sulla parziale lettura e l'errata interpretazione dell'art. 27.2 operata dal Giudice, il quale ha completamente obliterato il comma II della suddetta disposizione convenzionale, nonché sulla totale obliterazione degli artt. 28.2 e 28.3 della Convenzione – violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1363
c.c.;
- motivo 2: sulla parziale incomprensibilità della motivazione sottesa alla sentenza – violazione dell'art. 132 co. II n. 4 c.p.c.;
- motivo 2.1: sulla illegittimità del capo della sentenza nel quale (secondo una libera interpretazione della scrivente Difesa) si è ritenuto il mancato subingresso di nelle _1 obbligazioni convenzionali per il fatto che le opere garantite sarebbero state asseritamente completate parzialmente dal e/o che non potrebbe attuare le aree fondiarie ed i diritti Pt_3 _1 volumetrici;
- motivo 3: sulla illegittimità del capo della sentenza nel quale è stata erroneamente esclusa la rilevanza probatoria dell'atto con il quale ha chiesto al la proroga della _1 Parte_3
Convenzione del 15.11.06 - violazione dell'art. 116 c.p.c.;
pagina 8 di 19 - motivo 4: sulla illegittimità del capo della sentenza nel quale è stata erroneamente rigettata l'azione restitutoria nei confronti di legittimamente fondata sulla natura ambulatoria o _1
“propter rem, in conseguenza dell'intervenuto acquisto, da parte di delle aree edificabili cui _1 sono correlate le obbligazioni convenzionali garantite da Pt_1
- motivo 5: sulla illegittimità del punto della sentenza nel quale è stata erroneamente rigettata l'azione a titolo di regresso e surroga legittimamente intrapresa da nei confronti di e Pt_1 _1 ciò sulla scorta di un errata interpretazione, da parte del Tribunale, della clausola n. 6 delle garanzie azionate;
- motivo 6: sull'illegittimo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata;
- motivo 7: sulla mancata pronuncia in ordine al trasferimento delle obbligazioni garantite in capo a in ragione dell'acquisizione da parte di quest'ultima dei diritti edificatori già spettanti _1 alla dante causa – violazione dell'art. 112 cpc. CP_3
II.2 Sintesi dei motivi
Motivo 1 (1.1-1.2-1.3)
A detta dell'appellante, il Tribunale ha operato una lettura solo parziale all'atto di compravendita.
La lettera d) dell'art. 3 del contratto precisa che ha assunto “a proprio carico tutti i costi e gli _1 oneri relativi agli immobili ceduti”, ivi compresi espressamente “gli oneri comunali pendenti (…), manlevando espressamente la parte alienante per eventuali richieste”. Alla lettera a) dello stesso articolo 3 della compravendita, si dà espressamente atto che "quanto in oggetto viene trasferito ad acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come ad oggi posseduto dalla
Parte Alienante e suoi danti causa con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive".
All'art. 5 si attesta poi espressamente che “Quanto dedotto in contratto pervenne alla Parte Alienante in forza del titolo in premessa citato. A detto atto, a tutti i patti, condizioni, oneri e servitù ivi previsti o anche solo richiamati si fa pieno ed espresso riferimento;
in particolare la Parte Acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta del contenuto della Convenzione e dell'atto modificativo della stessa in premessa citati”.
Il titolo d'acquisto di contiene dunque un richiamo puntuale ed integrale alla Convenzione _1
Urbanistica del 2006. Del resto, ed anche di questo il Tribunale non avrebbe tenuto conto, il subentro di nella Convenzione, e la sua responsabilità in solido con l'attuatore, erano stati ammessi in più _1 punti della comparsa di costituzione avversaria.
pagina 9 di 19 Non era poi dato comprendere, dalla motivazione della sentenza, il nesso che collegherebbe la mancata realizzazione delle opere al mancato trasferimento degli obblighi convenzionali, a fortiori dato che l'art. 27.2 consente espressamente (rectius: impone) all'acquirente di subentrare al soggetto attuatore a seguito della sola acquisizione delle aree, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla realizzazione delle opere.
Il Tribunale aveva ritenuto peraltro che la Convenzione, all'atto della compravendita, fosse scaduta, ma ciò era errato, tant'è che il Comune aveva potuto, per la parte in cui aveva dimostrato _1 interesse a subentrare, prorogarla con apposita determina (“proroga di tre anni, ai sensi dell'art. 93, comma 1-ter, lett. a) della L.R. n.12 del 2005, introdotto dall'art. 26 della L.R. n.15 del 2017, dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dalla Convenzione di cui in premesse, sottoscritta in data
15.11.2006 come modificata con atto integrativo e modificativo sottoscritto in data 27.01.2009 e la cui validità si intende prorogata sino al 15 Novembre 2022”). Tale determina dimostrava, sulla base di precisi riferimenti a norme di legge che il giudice non aveva minimamente tenuto in considerazione, che la Convenzione era valida, efficace e pienamente vigente al momento dell'acquisto del 24 gennaio
2019 da parte di _1
Il riferimento -contenuto nella clausola pattizia ex art. 3 lett. d) dell'atto di compravendita- agli oneri di guardiania, al servizio di pulizia e manutenzione, alla gestione delle valutazioni per le bonifiche dei terreni nonché alla “gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, riguardava: (i) gli oneri di custodia e manutenzione relativi all'area di cui al foglio 85, mapp. 45 (art. 1 lett. c. dell'atto di compravendita) rimasta in proprietà al e in Pt_3 relazione a cui ha acquistato il diritto di superficie quarantennale per l'edificazione dello _1
, nonché (ii) i medesimi oneri di custodia e manutentivi relativi alle aree di cui al foglio 85, Parte_9 mapp. 1, 7, 15 e 25 asservite ad uso pubblico perpetuo a favore del in forza dell'art.
8.3 della Pt_3
Convenzione urbanistica del 2006 e in relazione alla quale ha acquistato, in forza della _1 predetta Compravendita, i diritti volumetrici per la ricostruzione di un fabbricato con funzioni di ristoro al servizio dell'adiacente Parco Pubblico.
Ancora il Tribunale aveva prestato “cieca fede”, venendo meno al suo dovere di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c., ad assunti inveritieri contenuti nelle premesse dell'atto di compravendita, così ritenendo che gli originari attuatori non avessero realizzato nulla di quanto previsto nella Convenzione, atteso che, al contrario, e avevano realizzato tutte le opere di CP_3 Controparte_2
pagina 10 di 19 urbanizzazione primaria e una quota di quelle di urbanizzazione secondaria. Di certo non avrebbe avuto senso che acquistasse aree “edificabili”, se il titolo a costruire fosse stato in realtà perento. _1
Aveva poi errato il Tribunale nel dare rilievo alla mancata elencazione nell'atto di compravendita delle obbligazioni della Convenzione cedute, giacché, se l'art. 27.2 prevede: “le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori con la presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, potranno essere trasferite in capo al soggetto acquirente; i soggetti attuatori si impegnano a riportare specificamente negli atti di alienazione, debitamente registrati e trascritti, gli obblighi previsti dalla presente convenzione in cui l'acquirente subentra”, il comma successivo recita “in mancanza [delle predette menzioni negli atti di trasferimento delle aree edificabili] e/o comunque con riferimento agli obblighi non espressamente trasferiti, i soggetti attuatori, per quanto di rispettiva competenza, resteranno solidalmente responsabili con l'acquirente per l'adempimento degli obblighi convenzionali.
Contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia impugnata, quindi, l'art. 27.2 prevede espressamente l'automatico trasferimento all'acquirente delle obbligazioni convenzionali, in solido con l'alienante.
Il primo giudice aveva anche mancato di valutare e tenere in debita considerazione che gli artt. 28.2 e
28.3 della richiamata Convenzione - con una clausola di chiusura che non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta - prevedono ulteriormente che: “In ogni caso, gli eventuali successori o aventi causa, a qualsiasi titolo, delle suddette società subentreranno alle medesime negli obblighi derivanti dalle predette pattuizioni”.
Motivo 2 (e 2.1)
L'appellante lamenta che la motivazione della sentenza presenti in parte una motivazione non intelligibile. In particolare, fa richiamo testuale alla parte della motivazione in cui il Tribunale afferma
“a conferma del mancato subingresso, per effetto della aggiudicazione, di al soggetto _1 attuatore nell'assunzione degli obblighi derivanti dalla convenzione con il vi è la Pt_3
Determinazione Dirigenziale del 15.11.2019 (doc. n. 17 fascicolo attoreo) da cui emerge che dopo il fallimento della società , le opere pubbliche dell'ambito B erano state Parte_10 Parte_11 realizzate ed in parte completate a cura e spese del e la curatela del fallimento con nota del Pt_3
2.7.2019 aveva comunicato al di MI che i beni ancora di proprietà di erano Pt_3 CP_3 stati ceduti, fra gli altri, a che avrebbe proceduto alla conclusione degli interventi Controparte_1 previsti dal P.I.I. per cui, non essendo state completate alcune opere pubbliche afferenti all'<
pagina 11 di 19 Tale periodo monco, incompleto, non consente di percepire il ragionamento del Tribunale. Ove, osserva l'appellante, si volesse ritenere che il Tribunale avesse inteso ritenere il mancato subingresso di nelle obbligazioni convenzionali, ed il conseguente difetto di legittimazione passiva della _1 società appellata alle azioni promosse da in ragione del fatto che le opere garantite Pt_1 sarebbero state asseritamente completate (parzialmente) dal una volta che il Programma Pt_3
Integrato di Intervento era venuto a scadere per decorrenza del termine di validità decennale, allora il
Tribunale avrebbe errato, perché “non emerge alcuna relazione di causa ed effetto tra l'asserita esecuzione delle opere da parte del e l'esclusione della legittimazione passiva di . Pt_3 _1
Motivo 3.
Si duole l'appellante del fatto che il Tribunale non abbia considerato che la manifestazione di interesse del 06/11/2019, inviata da alla competente Area-Settore territoriale del di MI, _1 Pt_3 non aveva soltanto lo scopo di dare notizia all'Ente di essere divenuta proprietaria di una porzione delle aree fondiarie ricomprese nell'Ambito B del PII disciplinato dalla Convenzione del 2006, ma, soprattutto, quello di ottenere, da parte dei competenti Uffici ed Organi, la proroga dei termini di validità della Convenzione, senza la quale si sarebbe evidentemente esposta ad un _1 inadempimento. Pertanto, il documento provava che si considerava vincolata alle _1 obbligazioni convenzionali trasferite a seguito dell'acquisto delle aree anche successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita.
Motivo 4.
Con questo motivo l'appellante rileva di aver chiarito in primo grado che la propria azione Pt_1 recuperatoria a titolo di rivalsa nei confronti di traeva legittimità anche dalla natura _1 ambulatoria delle obbligazioni garantite: il trasferimento della proprietà delle aree edificabili ha comportato il conseguente trasferimento di diritto delle correlate obbligazioni in capo all'acquirente. era divenuta il soggetto obbligato a provvedere alla realizzazione delle opere previste dalla _1
Convenzione, per la mancata realizzazione delle quali il Comune di MI ha escusso le polizze, né la motivazione con cui il Tribunale aveva escluso la rilevanza di tale aspetto appariva soddisfacente. Ed invero, con sentenza n. 1299/2020, pubblicata in data 28 maggio 2020, la Corte d'Appello di MI ha già inequivocabilmente statuito che: “il trasferimento dei fondi in relazione ai quali è stata stipulata
pagina 12 di 19 una convenzione edilizia non [ha]estin[to], dunque, l'obbligazione originaria(...)" ma ha
"determina[to], al contrario, l'estensione della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pattuite in capo all'avente causa, ferma restando la responsabilità dell'originario stipulante”.
Motivo 5.
Osserva l'appellante che l'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione relative alle polizze cauzionali escusse dal rubricato RIVLSA-SURROGAZIONE, prevede Parte_3 espressamente che: “La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al beneficiario, in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che: “per <
Motivo 6.
Con questo motivo la appellante insiste nell'affermare che la società appellata ha ottenuto un arricchimento ingiustificato, “essendosi avvalsa (od intendendo avvalersi) dei titoli edificatori già spettanti alla sua dante causa senza essersi fatta carico dei relativi oneri urbanistici e CP_3 senza corrispettivamente rispondere per la mancata puntuale ed integrale realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard, andando indenne dagli obblighi conseguenti al proprio subentro in qualità di soggetto attuatore”, e, a confutazione delle osservazioni del Tribunale circa il fatto che l'escussione delle polizze aveva costituito normale esito del contratto stipulato da con il Pt_1
rileva “ non ha lamentato di essere intervenuta in qualità di garante, ma ha Pt_3 Pt_1
pagina 13 di 19 contestato a di essersi giovata dell'intervento di senza rispondere per la mancata _1 Pt_1 realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard correlati agli interventi privati”.
Motivo 7.
Il motivo denuncia mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine al trasferimento a _1 degli obblighi di realizzazione delle opere garantite e in ordine al conseguente diritto di surroga di
Pt_1
L'appellante testualmente lamenta: ha osservato che l'obbligo di provvedere alla Pt_1 realizzazione delle opere garantite (Parco, RSA, RSU e recupero ) spetta, in ogni Parte_7 caso, a atteso che la stessa è subentrata nella Convenzione e, comunque, intende realizzare _1 la parte di edilizia privata avvalendosi dei diritti edificatori cui erano (e sono) sinallagmaticamente collegati gli obblighi di realizzazione delle predette opere garantite dell'odierna appellante. Il
Tribunale si è completamente astenuto dal pronunciarsi sulle suddette argomentazioni, sebbene costituissero motivi autonomi di contestazione - così come ha del tutto omesso di considerare e pronunciarsi sul diritto di surroga che, incontrovertibilmente, spetta alla garante solvens nella posizione e nei diritti del creditore soddisfatto (nella specie: il ). Parte_3
Sarebbe, per la appellante, “incontrovertibile”: che gravi in capo a l'obbligo di realizzazione, _1 in favore del Comune di MI, delle opere previste in Convenzione e garantite da , per cui la Pt_1 stessa deve rispondere del relativo inadempimento;
che, in forza dei diritti di surroga (nei _1 diritti e nella posizione del e di regresso (verso tutti gli obbligati principali) spettanti alla Pt_3 garante solvens ex artt. 1203 comma 3, 1949 e 1950 cc, quale soggetto attuatore e comunque _1
“debitore principale”, è legittimata passiva rispetto all'azione di regresso della garante solvens ed è quindi tenuta agli obblighi restitutori azionati da in giudizio. Pt_1
II.
3. Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di appello e domandando, con _1 riproposizione degli argomenti difensivi del primo grado, la conferma della sentenza impugnata.
II.
4. All'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle memorie conclusionali previamente depositate.
pagina 14 di 19 III. Le osservazioni della Corte
III.
1. I motivi dal primo al terzo, che si trattano congiuntamente perché tutti attinenti al subentro di nella Convenzione, sono fondati, risultando assorbiti il quarto, il sesto ed il settimo. Si _1 tratterà a parte il quinto motivo, che attiene specificamente alla polizza fideiussoria.
III.
2. L'interpretazione offerta dal primo giudice dell'articolo 27.2 della convenzione del 2006 non è condivisibile.
Nello specifico, il primo giudice ha affermato: “Nell'atto di compravendita stipulato a seguito dell'aggiudicazione non sono stati riportati gli 'obblighi previsti dalla presente convenzione in cui
l'acquirente subentra' cui fa riferimento l'articolo 27.2, per cui non si può ritenere, come sostiene parte attrice, che per effetto dell'alienazione dei terreni con riferimento ai quali era stata stipulata la convenzione con il l'acquirente sia subentrato a tutti gli obblighi assunti con la convenzione. Pt_3
L'articolo 27.2 della convenzione rimette all'autonomia negoziale delle parti la scelta se trasferire in capo all'acquirente le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori che, come recita il primo comma dell'articolo 27.2 della convenzione che prevede che: 'potranno essere trasferite' e non prevede, invece, che 'sono trasferite' di diritto per il solo fatto che è stato stipulato un contratto di compravendita, come prospettato da parte attrice” (testuale).
La Corte ritiene, invece, che la locuzione “potranno essere trasferite” debba intendersi quale esplicita affermazione della possibilità, per gli attuatori, di alienare gli immobili oggetto della Convenzione nel corso dell'attuazione della stessa, trasferendo così a terzi gli obblighi convenzionali. Tale possibilità, appunto affermata dall'incipit dell'articolo 27.2 della convenzione, è difatti subito dopo regolamentata in tal modo “….a tal fine il soggetto attuatore cedente, ai fini dell'articolo 1406 c.c., dovrà comunicare al Comune di MI la propria volontà di procedere all'alienazione, indicando il nominativo dell'acquirente”, prevedendosi la corrispettiva possibilità per il Comune di opporsi all'alienazione, in modo motivato, per ragioni inerenti alle caratteristiche soggettive del cessionario. Proprio tale facoltà di opposizione del dimostra che all'alienazione dei beni consegue il subentro negli obblighi Pt_3 convenzionali. La successiva parte della clausola, del resto, per la quale la mancata specifica, nell'atto di alienazione dei beni, degli obblighi convenzionali contestualmente trasferiti, implica la responsabilità solidale del cedente per l'adempimento dei medesimi, chiaramente presuppone che, anche in caso di mancata menzione nell'atto di alienazione degli obblighi convenzionali, l'acquirente subentri in essi, solo così venendo in essere una situazione di coobbligazione solidale.
pagina 15 di 19 Peraltro, a diversamente ritenere, le parti avrebbero previsto la possibilità di trasferire gli immobili ma non gli obblighi (solo omettendo di specificare questi ultimi nell'atto di compravendita), in modo difficilmente compatibile con la successiva attuazione della convenzione. Infine, è l'espresso richiamo alla successione nel contratto, ex articolo 1406 c.c., ad indicare come le parti abbiano considerato l'alienazione degli immobili quale ipotesi di subentro dei terzi nella convenzione (con l'approvazione del . Pt_3
Detto ciò, occorre rilevare che è addivenuta all'acquisto dei terreni dal _1 Parte_12
nella certa consapevolezza non solo dell'esistenza, bensì dello specifico tenore della
[...]
Convenzione, come dichiarato nell'atto di compravendita all'articolo 5: “… la Parte Acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta del contenuto della Convenzione e dell'atto modificativo della stessa in premessa citati”.
Successivamente, la stessa ha avanzato formale istanza al per la proroga della _1 Pt_3
Convenzione, sul presupposto di avere interesse a procedere alla realizzazione di alcune delle opere in essa previste e non realizzate dalla dante causa.
Proprio questa manifestazione di interesse, unitamente all'istanza di proroga, da un lato dimostrano che non ebbe affatto a ritenere che la convenzione fosse scaduta -come pure impropriamente _1 affermato nelle premesse in fatto dell'atto di compravendita- dato che in quel caso non ne sarebbero state possibili la proroga e la prosecuzione, dall'altro che intese proprio subentrare in essa quale nuovo attuatore, sia pure per la realizzazione di opere specifiche.
E' emerso peraltro, con certezza, che al momento dell'acquisto dei terreni e fabbricati il termine decennale della Convenzione non era scaduto, perché, come si legge proprio nella determina del la L. 98/2013 aveva prorogato le convenzioni di lottizzazione per tre anni (articolo 30 comma Pt_3
3-bis “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”) e dunque l'originaria durata 15.11.2006 - 15.11.2016 della Convenzione era stata prorogata ex lege sino al 15.11.2019. In quella stessa data, il l'ha poi ulteriormente Pt_3 prorogata su istanza di _1
In conclusione, quest'ultima è senz'altro, per sua espressa volontà, subentrata nella Convenzione, e, quindi, nei suoi obblighi.
pagina 16 di 19 III.
2. Il quinto motivo di appello è parimenti insuscettibile di accoglimento.
La appellante censura l'interpretazione offerta dal primo giudice dell'articolo 6 delle condizioni di polizza, il quale prevede che essa “è surrogata nei limiti delle somme pagate al beneficiario in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Il Tribunale ha in proposito affermato: “per 'avente causa' si deve intendere un soggetto che è subentrato 'a qualsiasi titolo' nelle obbligazioni del contraente la polizza e non qualsiasi avente causa dal contraente come nel caso dell'acquirente che di certo non è subentrato negli obblighi _1 assunti da con la polizza fideiussoria”. Ha altresì aggiunto che nella dizione di “oneri CP_3 comunali pendenti”, di cui all'art. 3 lett. d) dell'atto di compravendita, non potessero intendersi gli oneri di urbanizzazione, proprio perché, a suo dire, non era subentrata nella Convenzione: _1 dunque, i suddetti oneri erano solo quelli “che attengono all'uso dei terreni”, quali, a titolo esemplificativo, “gli oneri di guardiania, il servizio di pulizia e manutenzione, gestione delle valutazioni per le bonifiche dei terreni”.
Ebbene, partendo dal secondo profilo, già si sono esposte le ragioni per le quali deve ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che sia volontariamente subentrata nella _1
Convenzione, e, quindi, in tutti i suoi obblighi, compresi certamente quelli di urbanizzazione primaria e secondaria. Del resto, può aggiuntivamente osservarsi che l'atto di compravendita del 24.01.2019 ha previsto, all'art. 3 lett. c), l'obbligo di di attuare, a proprie spese, l'identificazione e voltura _1 catastale al Comune delle aree già cedute gratuitamente da , per l'esecuzione delle opere di CP_3 urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le prescrizioni della Convenzione: aree estranee alla compravendita, rispetto alle quali è dunque ancor più evidente il volontario subentro di nella _1
Convenzione, atteso che quello di identificazione e voltura catastale di tali aree era uno degli obblighi assunti da , da assolvere “successivamente al collaudo delle opere previste e comunque CP_3 entro il termine di scadenza della Convenzione” (cfr. atto di compravendita, pag.2, quinto capoverso).
Detto ciò, l'art. 6 delle condizioni di polizza prevede chiaramente che sia surrogata al Pt_1 beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, dovendosi tra questi ultimi annoverare certamente in quanto acquirente dei terreni e subentrante nella Convenzione. Peraltro, certamente la _1 stessa allorché ha manifestato interesse e chiesto al la proroga della Convenzione, _1 Pt_3 era perfettamente consapevole dell'esistenza delle polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione delle opere dell'ambito B (richiamate e precisamente individuate nelle premesse della determina di pagina 17 di 19 proroga). Di conseguenza, era prospettabile che il subentro negli obblighi convenzionali comportasse anche il subentro nella posizione del contraente esposto, a norma di polizza, alla surroga del garante nei diritti del beneficiario. D'altronde, se da un lato con la compravendita, ha acquisito la _1 possibilità, poi realizzatasi, di divenire attuatore della Convenzione, per la realizzazione di opere residenziali specifiche, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria pressocché già interamente realizzate, e del cui costo, dunque, non avrebbe più dovuto farsi carico, dall'altro l'acquisto di fabbricati e di terreni per la maggior parte edificabili, a un prezzo che può certamente ritenersi vile
(20.000 euro complessivi), trova una spiegazione anche nella prospettiva del suddetto oneroso subentro.
III.
3. In definitiva, dunque, la pretesa di si rivela fondata. La stessa ha documentato1 di avere Pt_1
effettuato versamenti al di MI, nelle date del 19.04.2016 e del 17.02.2017, per complessivi Pt_3 euro 17.429.215,70. Di questo complessivo importo, ha allegato di avere recuperato quello di Pt_1 euro 5.809.738,56 da alcuni condebitori solidali e quello di euro 429.593,58 dal Parte_8 in sede di riparto finale. Di conseguenza, l'odierna appellata ha domandato la condanna di al _1 pagamento dell'importo residuo, per sorte capitale, di euro 11.189.883,56, oltre interessi.
La appellata, in riforma della sentenza di primo grado, deve dunque essere condannata al pagamento del suddetto importo, maggiorato degli interessi legali, che, in assenza della documentazione di una previa messa in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale, al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.. Alla riforma della sentenza impugnata, come da domanda, segue la condanna del difensore di avv. Fiorenza Betti alla restituzione dell'importo a suo tempo ricevuto a titolo di _1 rifusione delle spese di lite del primo grado in qualità di distrattaria (non, in questa sede, la condanna dell'avv. Nadia Restivo, la quale, non più difensore, non ha partecipato al presente giudizio).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicato l'art. 6 del DM cit., nei valori minimi per lo scaglione di valore della causa
(€8.000.001-€16.000.000), avuto riguardo all'attività concretamente prestata. La appellante non ha depositato nota spesa. 1 Doc. 14 Pt_1 pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di MI n. 8461/2023 pubblicata il 27.10.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di euro Parte_1
11.189.883,56, oltre interessi come da motivazione.
2. Condanna la appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.215,00 per contributo unificato e complessivi euro 68.126,00 per compensi (di cui euro 41.691,00 con riferimento al primo grado ed euro 26.435,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Condanna l'Avv. Fiorenza Betti alla restituzione, in favore della appellante, dell'importo ricevuto quale distrattaria a titolo di refusione delle spese di lite del primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
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