Art. 1. Articolo unico.
Ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio 1959, la corresponsione della 13 mensilita' in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all' art. 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599 , ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326 , e successive modificazioni.
Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvedera' con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.
Ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio 1959, la corresponsione della 13 mensilita' in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all' art. 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599 , ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326 , e successive modificazioni.
Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvedera' con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.