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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. TO AS, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2244/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e res. in Ficarra Via Natoli n.30 – CF Parte_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Sinagra ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra, Via U. Corica n.36;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato l'01/07/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ L' a seguito di accertamenti ha annullato il rapporto di lavoro della sig.ra per l'anno Parte_1
2019 (per nr.52 giornate di lavoro).
Da tali accertamenti ne è scaturita quindi la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Ficarra ai fini della tutela previdenziale per l'anno 2019.
Ciò rappresenta una determinazione errata contro cui la ricorrente ha inutilmente proposto ricorso ex art. 11 D.L. 375/93.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, ma, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Non sussistono problemi di ammissibilità, e/o decadenza dall'azione, e peraltro l' con la comparsa di costituzione, non l'ha nemmeno eccepita.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e per n.52 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso l'azienda Cusmà, e nei terreni sito nel comune di Ficarra, in particolare la teste collega di Tes_1 lavoro, ha peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, e la retribuzione percepita.
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga ed il modello CUD relative all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2019, e per CP_ n.52 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Maria Sinagra, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2019, e per n.52 giornate, ha svolto attività lavorativa Parte_1 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_1 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Maria Sinagra che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 24/10/2025.
Il Giudice on.
TO AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. TO AS, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2244/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e res. in Ficarra Via Natoli n.30 – CF Parte_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Sinagra ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra, Via U. Corica n.36;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato l'01/07/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ L' a seguito di accertamenti ha annullato il rapporto di lavoro della sig.ra per l'anno Parte_1
2019 (per nr.52 giornate di lavoro).
Da tali accertamenti ne è scaturita quindi la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Ficarra ai fini della tutela previdenziale per l'anno 2019.
Ciò rappresenta una determinazione errata contro cui la ricorrente ha inutilmente proposto ricorso ex art. 11 D.L. 375/93.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, ma, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Non sussistono problemi di ammissibilità, e/o decadenza dall'azione, e peraltro l' con la comparsa di costituzione, non l'ha nemmeno eccepita.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e per n.52 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso l'azienda Cusmà, e nei terreni sito nel comune di Ficarra, in particolare la teste collega di Tes_1 lavoro, ha peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, e la retribuzione percepita.
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga ed il modello CUD relative all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2019, e per CP_ n.52 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Maria Sinagra, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2019, e per n.52 giornate, ha svolto attività lavorativa Parte_1 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_1 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Maria Sinagra che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 24/10/2025.
Il Giudice on.
TO AS