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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 05/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: regolamento ha pronunciato seguente dei confini ed altri diritti reali SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 118/2020 R.G.
promossa
da
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 21.06.1958, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Brazzini del Foro di Bolzano, con studio in 39100 Bolzano (BZ),
Via Rosmini 11, difensore e domiciliatario giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, c.f. , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bolzano (BZ) il 04.07.1955, residente in 39054 Soprabolzano /
1 Renon (BZ), Via Mulino Vecchio 11, rappresentata e difesa,
giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Oswald Perathoner, con studio in 39100 Bolzano (BZ), Via L. da Vinci 1/E, presso il quale è
elettivamente domiciliata
- appellata -
nonché contro
c.f. , nato a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Bolzano (BZ) il 06.07.1964 e residente in [...]
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 1290/2018
del Tribunale di Bolzano di data 04.12.2018 /
05.12.2018 e avverso la sentenza definitiva n.
1071/2019 del Tribunale di Bolzano di data
08.11.2019 / 19.11.2019 - regolamento dei confini ed altri diritti reali –
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024 con assegnazione del termine perentorio del 09.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 30.12.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
2 nel merito:
tenuto conto di quanto già accertato e dichiarato dal
Collegio giudicante con la sentenza parziale n. 41/2023 del
21.03.2023 in relazione alla sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062
c.c. in favore della p.m. 1 della p.ed. 687 C.C. Dodiciville ed a carico della terrazza costituente la p.f. 500/3 C.C. Dodiciville di proprietà della sig.ra ordinare al conservatore Controparte_1
dell'Ufficio del Libro Fondiario di Bolzano ogni conseguente operazione tavolare relativa alla costituzione della citata servitù
di passaggio in favore della p.m. 1 della p.ed. 687 C.C.
Dodiciville ed a carico della terrazza costituente la p.f. 500/3
C.C. Dodiciville, determinandone il percorso e l'estensione in base ad una planimetria che sia redatta da un CTU e che sia intavolabile;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale di causa,
rifusione di Cap ed Iva, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
a) Il procuratore dell'appellante chiede venga affidato l'incarico ad un consulente tecnico per la redazione di una planimetria intavolabile in cui siano indicate percorso ed estensione della servitù di passaggio che è stata accertata e dichiarata nella sentenza parziale n. 41/2023, autorizzandolo all'occorrenza
3 all'uso della forza pubblica nel corso del sopralluogo in caso di resistenza e/o opposizione della proprietaria della p.f. Pt_2
Dodiciville.
[...]
b) Il difensore dell'appellante richiama le osservazioni e le contestazioni alla relazione del CTU arch. di data Per_1
30.05.2023 già esposte nelle proprie note scritte di udienza di data 13.06.2023 e si riporta alle contestazioni alle osservazioni del CTU geom. già esposte nelle note scritte di udienza Per_2
di data 29.02.2024, richiamandosi in entrambi i casi anche alle osservazioni dei propri CT di parte geom. e Controparte_3
geom. Controparte_4
Del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1. in via principale:
rigettare l'appello proposto dal signor avverso Parte_1
le sentenze del Tribunale di Bolzano n. 1290/2018, pubblicata il 05.12.2018, e n. 1071/2019, pubblicata il 19.11.2019,
perché infondato in fatto ed in diritto;
2. in via incidentale, in parziale riforma delle sentenze impugnate:
a) accertare e dichiarare l'esatto confine fra i fondi p.f. 500/3 in
C.C. Dodiciville, di proprietá della signora , e Controparte_1
pp.ff. 500/4 e 498/3, entrambi in C.C. Dodiciville, di proprietá
del signor , e conseguentemente condannare Parte_1
l'appellante a rilasciare, in favore dell'appellata, tutte le porzioni
4 di terreno e/o edificio che risultano indebitamente occupate,
libere da persone e/o cose, anche di terzi (eccezion fatta per gli alberi da frutto e le viti piantate dalla signora sulla CP_5
p.f. 500/3, nella zona contigua e limitrofa alla p.f. 500/4);
b) accertare e dichiarare che le parti sono tenute a stabilire/aporre i termini fra le rispettive proprietá, a spese comuni, ed ordinare l'apposizione stabilendone le modalitá,
ordinando al contempo al Conservatore Tavolare ogni operazione di legge conseguente alle sudette statuizioni;
c) accertare e dichiarare l'oggettiva ed integrale interclusione del fondo individuato con la p.f. 500/3 in C.C. Dodiciville, di proprietá della signora , e quindi costituire e Controparte_1
dichiarare in favore della predetta particella ed a carico dei fondi identificati in pp.ff. 501, 500/2, 2528/1 e 325, tutti C.C.
Dodiciville, di proprietá del signor e della p.f. Parte_1
2657/14 in C.C. Dodiciville, in comprorpietá delle odierne parti in causa, la servitú di passaggio, a piedi e con veicoli, ai sensi dell'art. 1051 c.c., con contestuale determinazione, ex art. 1051, co. 2 c.c., delle modalitá, dell'estensione e del percorso ove il succitato passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennitá spettante al proprietario dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053, ordinando al contempo al Conservatore
Tavolate ogni operazione di legge conseguente alle suddette statuizioni;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CAP ed
5 IVA, di entrambi i gradi del giudizio.”
Lo stesso rinnova, inoltre, la richiesta, in caso di irregolarità
delle notifiche eseguite ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c., di concessione di un ter-mine per rinotificare l'atto, ovvero, in alternativa, di dichiarare la contumacia del signor Parte_1
, ed insiste per l'amissione dei propri mezzi istruttori come
[...]
dedotti, opponendosi al contempo, per i motivi giá esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd.
17.11.2020, alle richieste istruttorie di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo si è svolto come già riportato nella sentenza non definitiva n. 41/2023, pronunciata da questa Corte.
La questione è stata decisa nel merito, con la sopra richiamata sentenza non definitiva e rimessa in istruttoria al fine di redigere il piano di servitù intavolabile.
Veniva incaricato il CTU arch. che al Persona_3
fine di procedere, faceva presente la necessità di provvedere al rifacimento del piano di divisione in porzioni materiali in maniera che rispettasse lo stato di fatto e inoltre, dichiarava che l'adozione di pratiche catastali non rientrava nelle sue competenze. Di conseguenza, l'arch. veniva Per_1
esonerato dall'incarico e veniva nominato nuovo consulente d'ufficio il geom. affinché procedesse alla Controparte_6
redazione del piano di servitù intavolabile.
Il geom. però dichiarava a sua volta Per_2
6 l'impossibilità di procedere con le operazioni peritali e con le indagini necessarie, in mancanza delle condizioni indispensabili per la redazione del nuovo il piano di divisione, che non si potevano verificare anche a causa della mancata collaborazione delle parti.
All'udienza del 18.09.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, sulle quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si dà atto che il consulente d'ufficio geom. ha Per_2
dichiarato che il piano di divisione necessario per la predisposizione del piano di servitù intavolabile, allo stato attuale non può essere redatto, per mancanza delle condizioni elencate nella sua relazione finale dd. 18.06.2024, in particolare:
• Annullamento o ritiro (o intavolazione) del frazionamento n°6688/2023, valido fino al 17/11/2025 e redatto dalla Geom.
Un'apposita richiesta (annullamento) all'ufficio Persona_4
catasto dovrebbe essere presentata dal tecnico che ha firmato il documento originale.
• Ripresentazione del frazionamento 284/2019 scaduto per
7 rideterminare i confini delle particelle interessate e soprattutto per correggere la forma della sagoma dell'edificio (p.ed.687, C.C.
Dodiciville) nella mappa catastale.
• L'intavolazione del frazionamento 284/2019 necessita la variazione del piano di divisione dell'edificio .687 al tavolare.
• Possibilità di accedere agli immobili interessati (p.m.1 e 2
della p.ed.687) all'interno al fine di verificare la consistenza reale e di prendere le misure esatte di tutti vani presenti.
• Solo in seguito alle misurazioni potrebbe essere redatto una variazione del piano di divisione, necessario in quanto il piano di divisione attuale è tutt'altro che conforme alla situazione reale.
Si dà atto che le parti non hanno collaborato alla predisposizione del necessario piano di frazionamento e dei conseguenti adempimenti richiesti per poter redigere il piano di servitù intavolabile, con la conseguente impossibilità di procedere con le operazioni peritali e con le indagini necessarie.
Pertanto, non può procedersi all'intavolazione della servitù di passaggio a favore della p.m. 1 p.ed. 687 e a carico della p.f. 500/3 accertata con la sentenza non definitiva dd. 27/01/2023.
2. Confermata la statuizione di cui alla propria sentenza non definitiva, le parti sono libere di eseguirla provvedendo agli adempimenti necessari per la redazione del piano di servitù
intavolabile.
8 3. Considerato l'esito complessivo del giudizio, la situazione di stallo venutasi a creare per inerzia delle parti nonché la parziale soccombenza reciproca, si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese ex art. 92 c.p.c..
Anche le spese per le consulenze tecniche d'ufficio,
necessarie per l'accertamento, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza non definitiva n. 1290/2018 dd. 04.12.2018 e la sentenza definitiva n. 1071/2019 dd. 08.11.2019 entrambe del
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. conferma l'accertamento della sentenza non definitiva dd. 27/01/2023;
2. dà atto che il consulente tecnico d'ufficio non è stato messo nelle condizioni di procedere con le operazioni peritali;
3. dichiara libere le parti di procedere alla redazione della planimetria;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio
9 espletate nel corso di entrambi i gradi di giudizio per metà
ciascuna a carico di e di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
6. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 26.02.2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: regolamento ha pronunciato seguente dei confini ed altri diritti reali SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 118/2020 R.G.
promossa
da
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 21.06.1958, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Brazzini del Foro di Bolzano, con studio in 39100 Bolzano (BZ),
Via Rosmini 11, difensore e domiciliatario giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, c.f. , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bolzano (BZ) il 04.07.1955, residente in 39054 Soprabolzano /
1 Renon (BZ), Via Mulino Vecchio 11, rappresentata e difesa,
giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Oswald Perathoner, con studio in 39100 Bolzano (BZ), Via L. da Vinci 1/E, presso il quale è
elettivamente domiciliata
- appellata -
nonché contro
c.f. , nato a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Bolzano (BZ) il 06.07.1964 e residente in [...]
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 1290/2018
del Tribunale di Bolzano di data 04.12.2018 /
05.12.2018 e avverso la sentenza definitiva n.
1071/2019 del Tribunale di Bolzano di data
08.11.2019 / 19.11.2019 - regolamento dei confini ed altri diritti reali –
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024 con assegnazione del termine perentorio del 09.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 30.12.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
2 nel merito:
tenuto conto di quanto già accertato e dichiarato dal
Collegio giudicante con la sentenza parziale n. 41/2023 del
21.03.2023 in relazione alla sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062
c.c. in favore della p.m. 1 della p.ed. 687 C.C. Dodiciville ed a carico della terrazza costituente la p.f. 500/3 C.C. Dodiciville di proprietà della sig.ra ordinare al conservatore Controparte_1
dell'Ufficio del Libro Fondiario di Bolzano ogni conseguente operazione tavolare relativa alla costituzione della citata servitù
di passaggio in favore della p.m. 1 della p.ed. 687 C.C.
Dodiciville ed a carico della terrazza costituente la p.f. 500/3
C.C. Dodiciville, determinandone il percorso e l'estensione in base ad una planimetria che sia redatta da un CTU e che sia intavolabile;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale di causa,
rifusione di Cap ed Iva, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
a) Il procuratore dell'appellante chiede venga affidato l'incarico ad un consulente tecnico per la redazione di una planimetria intavolabile in cui siano indicate percorso ed estensione della servitù di passaggio che è stata accertata e dichiarata nella sentenza parziale n. 41/2023, autorizzandolo all'occorrenza
3 all'uso della forza pubblica nel corso del sopralluogo in caso di resistenza e/o opposizione della proprietaria della p.f. Pt_2
Dodiciville.
[...]
b) Il difensore dell'appellante richiama le osservazioni e le contestazioni alla relazione del CTU arch. di data Per_1
30.05.2023 già esposte nelle proprie note scritte di udienza di data 13.06.2023 e si riporta alle contestazioni alle osservazioni del CTU geom. già esposte nelle note scritte di udienza Per_2
di data 29.02.2024, richiamandosi in entrambi i casi anche alle osservazioni dei propri CT di parte geom. e Controparte_3
geom. Controparte_4
Del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1. in via principale:
rigettare l'appello proposto dal signor avverso Parte_1
le sentenze del Tribunale di Bolzano n. 1290/2018, pubblicata il 05.12.2018, e n. 1071/2019, pubblicata il 19.11.2019,
perché infondato in fatto ed in diritto;
2. in via incidentale, in parziale riforma delle sentenze impugnate:
a) accertare e dichiarare l'esatto confine fra i fondi p.f. 500/3 in
C.C. Dodiciville, di proprietá della signora , e Controparte_1
pp.ff. 500/4 e 498/3, entrambi in C.C. Dodiciville, di proprietá
del signor , e conseguentemente condannare Parte_1
l'appellante a rilasciare, in favore dell'appellata, tutte le porzioni
4 di terreno e/o edificio che risultano indebitamente occupate,
libere da persone e/o cose, anche di terzi (eccezion fatta per gli alberi da frutto e le viti piantate dalla signora sulla CP_5
p.f. 500/3, nella zona contigua e limitrofa alla p.f. 500/4);
b) accertare e dichiarare che le parti sono tenute a stabilire/aporre i termini fra le rispettive proprietá, a spese comuni, ed ordinare l'apposizione stabilendone le modalitá,
ordinando al contempo al Conservatore Tavolare ogni operazione di legge conseguente alle sudette statuizioni;
c) accertare e dichiarare l'oggettiva ed integrale interclusione del fondo individuato con la p.f. 500/3 in C.C. Dodiciville, di proprietá della signora , e quindi costituire e Controparte_1
dichiarare in favore della predetta particella ed a carico dei fondi identificati in pp.ff. 501, 500/2, 2528/1 e 325, tutti C.C.
Dodiciville, di proprietá del signor e della p.f. Parte_1
2657/14 in C.C. Dodiciville, in comprorpietá delle odierne parti in causa, la servitú di passaggio, a piedi e con veicoli, ai sensi dell'art. 1051 c.c., con contestuale determinazione, ex art. 1051, co. 2 c.c., delle modalitá, dell'estensione e del percorso ove il succitato passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennitá spettante al proprietario dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053, ordinando al contempo al Conservatore
Tavolate ogni operazione di legge conseguente alle suddette statuizioni;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CAP ed
5 IVA, di entrambi i gradi del giudizio.”
Lo stesso rinnova, inoltre, la richiesta, in caso di irregolarità
delle notifiche eseguite ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c., di concessione di un ter-mine per rinotificare l'atto, ovvero, in alternativa, di dichiarare la contumacia del signor Parte_1
, ed insiste per l'amissione dei propri mezzi istruttori come
[...]
dedotti, opponendosi al contempo, per i motivi giá esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd.
17.11.2020, alle richieste istruttorie di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo si è svolto come già riportato nella sentenza non definitiva n. 41/2023, pronunciata da questa Corte.
La questione è stata decisa nel merito, con la sopra richiamata sentenza non definitiva e rimessa in istruttoria al fine di redigere il piano di servitù intavolabile.
Veniva incaricato il CTU arch. che al Persona_3
fine di procedere, faceva presente la necessità di provvedere al rifacimento del piano di divisione in porzioni materiali in maniera che rispettasse lo stato di fatto e inoltre, dichiarava che l'adozione di pratiche catastali non rientrava nelle sue competenze. Di conseguenza, l'arch. veniva Per_1
esonerato dall'incarico e veniva nominato nuovo consulente d'ufficio il geom. affinché procedesse alla Controparte_6
redazione del piano di servitù intavolabile.
Il geom. però dichiarava a sua volta Per_2
6 l'impossibilità di procedere con le operazioni peritali e con le indagini necessarie, in mancanza delle condizioni indispensabili per la redazione del nuovo il piano di divisione, che non si potevano verificare anche a causa della mancata collaborazione delle parti.
All'udienza del 18.09.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, sulle quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si dà atto che il consulente d'ufficio geom. ha Per_2
dichiarato che il piano di divisione necessario per la predisposizione del piano di servitù intavolabile, allo stato attuale non può essere redatto, per mancanza delle condizioni elencate nella sua relazione finale dd. 18.06.2024, in particolare:
• Annullamento o ritiro (o intavolazione) del frazionamento n°6688/2023, valido fino al 17/11/2025 e redatto dalla Geom.
Un'apposita richiesta (annullamento) all'ufficio Persona_4
catasto dovrebbe essere presentata dal tecnico che ha firmato il documento originale.
• Ripresentazione del frazionamento 284/2019 scaduto per
7 rideterminare i confini delle particelle interessate e soprattutto per correggere la forma della sagoma dell'edificio (p.ed.687, C.C.
Dodiciville) nella mappa catastale.
• L'intavolazione del frazionamento 284/2019 necessita la variazione del piano di divisione dell'edificio .687 al tavolare.
• Possibilità di accedere agli immobili interessati (p.m.1 e 2
della p.ed.687) all'interno al fine di verificare la consistenza reale e di prendere le misure esatte di tutti vani presenti.
• Solo in seguito alle misurazioni potrebbe essere redatto una variazione del piano di divisione, necessario in quanto il piano di divisione attuale è tutt'altro che conforme alla situazione reale.
Si dà atto che le parti non hanno collaborato alla predisposizione del necessario piano di frazionamento e dei conseguenti adempimenti richiesti per poter redigere il piano di servitù intavolabile, con la conseguente impossibilità di procedere con le operazioni peritali e con le indagini necessarie.
Pertanto, non può procedersi all'intavolazione della servitù di passaggio a favore della p.m. 1 p.ed. 687 e a carico della p.f. 500/3 accertata con la sentenza non definitiva dd. 27/01/2023.
2. Confermata la statuizione di cui alla propria sentenza non definitiva, le parti sono libere di eseguirla provvedendo agli adempimenti necessari per la redazione del piano di servitù
intavolabile.
8 3. Considerato l'esito complessivo del giudizio, la situazione di stallo venutasi a creare per inerzia delle parti nonché la parziale soccombenza reciproca, si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese ex art. 92 c.p.c..
Anche le spese per le consulenze tecniche d'ufficio,
necessarie per l'accertamento, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza non definitiva n. 1290/2018 dd. 04.12.2018 e la sentenza definitiva n. 1071/2019 dd. 08.11.2019 entrambe del
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. conferma l'accertamento della sentenza non definitiva dd. 27/01/2023;
2. dà atto che il consulente tecnico d'ufficio non è stato messo nelle condizioni di procedere con le operazioni peritali;
3. dichiara libere le parti di procedere alla redazione della planimetria;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio
9 espletate nel corso di entrambi i gradi di giudizio per metà
ciascuna a carico di e di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
6. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 26.02.2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
10