Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1292/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
15.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1292/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in Parte_1
persona del l.r.pt., (c.f. ), elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla Via G. Falcone e P. P.IVA_1
Borsellino, n. 6 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Longo,
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] - C.F. , rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Amedeo Valente e , Parte_2 elettivamente domiciliato in Diamante (CS), via T. Benvenuto n.25, presso lo studio dell'Avv.
Amedeo Valente
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
§ 1. Con ricorso depositato il 05.07.2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 19/2022 RGAC n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Paola in funzione di
Giudice del Lavoro, notificato in data 27.05.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 51.732,00, per crediti di lavoro maturati e non riscossi, oltre CP_1
interessi legali, nonché delle spese di procedura, deducendo: in via preliminare la nullità della procura rilasciata al difensore da parte del ricorrente in monitorio, in quanto non autenticata dal difensore medesimo, e nel merito che la somma ingiunta non sarebbe corretta, in quanto eccedente di circa
5.314,30 rispetto all'importo realmente dovuto, che ammonterebbe ad € 46.417,70, come da prospetto di calcolo allegato, e che il abbia comunque elargito delle somme parziali da detrarre dal Parte_1
totale richiesto;
che quindi il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato.
In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare la somma dovuta nella misura minore pari ad € 23.208,84 e/o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva deducendo: in via preliminare che la procura conferita dal cliente veniva CP_1
autenticata ad ogni effetto di legge dal difensore a mezzo firma digitale, che garantisce la certezza sulla paternità di un documento elettronico, e proprio come la firma fatta a penna assicura la provenienza di un documento cartaceo da parte di chi vi ha apposto la sottoscrizione e che, in ogni caso, ogni eventuale vizio della procura relativa al ricorso monitorio non sarebbe di alcuno ostacolo al vaglio della pretesa creditoria in sede di opposizione;
nel merito che l'ammontare delle somme pretese a titolo di TFR sono state calcolate sulla base del Modello CU 2021, relativo all'annualità
2020, nonché sulla base di n. 7 cedolini paga, relativi al periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021.
In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e la causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ciò posto, l'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In via preliminare, con riguardo all'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa nullità della procura rilasciata dal sig. per l'instaurazione del ricorso monitorio, in quanto priva della CP_1
sottoscrizione del difensore per autentica, essa va respinta per le ragioni che seguono. Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso anche a Sezioni unite, la mancata certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione della procura alla lite, rilasciata in calce od a margine ai sensi dell'articolo 83 terzo comma Cpc, implica non nullità, ma mera irregolarità della procura stessa, superata dalla costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte contesti, formulando pertinenti ragioni ed allegando specifiche prove, l'autenticità di detta sottoscrizione (Cassazione Su 4191/96, 12625/98, 10732/03,
e, fra le numerose sentenze delle sezioni semplici, Cassazione 930/62, 1535/63, 1282/65, 3009/86,
5773/88, 9391/97, 10494/98, 6959/00, 13468/00, 12411/01, 2741/02). L'orientamento, formatosi con riferimento per lo più al mandato speciale per la proposizione del ricorso per cassazione o del controricorso, si fonda essenzialmente sul duplice rilievo che l'omissione dell'indicato adempimento non è sanzionata con un'espressa previsione di nullità, necessaria a norma dell'articolo 156 comma
1 c.p.c. per pronunciare la nullità medesima in dipendenza dell'inosservanza di forme, ed inoltre non comporta il difetto di un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga il suo scopo, ai sensi ed agli effetti del secondo comma di detto articolo 156, dovendosi reputare realizzato tale scopo con la costituzione in giudizio della parte per il tramite di un difensore che sia stato effettivamente nominato e che sia inoltre abilitato all'esercizio dell'attività professionale davanti all'autorità giudiziaria adita.
Soluzione opposta, sempre con riguardo alla procura in calce od a margine del ricorso per cassazione o del controricorso, è stata adottata da Cassazione Su 5664/89, e, successivamente, da Cassazione
5000/95, 7184/97, 497/99, 15369/00, 8389/02 e 10030/02. Con dette sentenze si è ritenuto che la mancanza della certificazione dell'autografia della firma del mandante, ad opera del difensore incaricato e munito dello ius postulandi, al pari della provenienza della certificazione stessa da un difensore non abilitato, determina la nullità della procura, con l'inammissibilità del ricorso o del controricorso in base ad essa proposti, per effetto della divergenza dell'atto dal modello legale di cui all'articolo 365 Cpc e della carenza di un requisito indispensabile al fine della configurabilità di mandato con data anteriore alla notificazione;
si è aggiunto che l'invalidità non è emendata dalla presenza in calce al ricorso od al controricorso della firma dell'avvocato iscritto nell'albo speciale, cui sia stato affidato l'incarico difensivo con la procura priva della certificazione (ovvero, in ipotesi di mandato a più avvocati, di quello iscritto in detto albo), trattandosi di situazione che non tocca la persistenza di quei vizi.
In una posizione intermedia si colloca l'indirizzo che, pur partendo dall'esplicita od implicita premessa dell'esigenza a pena di nullità della certificazione del difensore, nega rilevanza all'assenza di essa subito dopo la sottoscrizione del conferente la procura, e reputa equipollente l'apposizione della firma del difensore sull'atto contenente anche la firma della parte, facendo leva sull'unitarietà del documento, del quale la procura ex articolo 83, comma 3, c.p.c. configura un elemento inscindibile, e valorizzando la compresenza nel documento stesso tanto della firma della parte rappresentata quanto della firma del difensore come dato idoneo ad esprimere inequivocabilmente la volontà della prima di conferire il mandato e la volontà del secondo di attestare l'effettività dell'incarico e l'autenticità della sua sottoscrizione (Cassazione 2346/71, 5683/91, 8620/96).
Il contrasto di giurisprudenza è stato quindi definito dalle Sezioni Unite con sent. 28 novembre 2005,
n. 25032 con l'affermazione del seguente principio: l'articolo 83 comma 3 c.p.c., che richiede per la procura speciale alla lite conferita in calce od a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture
(come “per autentica” o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.
L'affermazione del principio dinanzi riportato discende essenzialmente dall'analisi delle finalità dell'adempimento in esame. La certificazione della sottoscrizione del conferente la procura non è autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'articolo 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ed usualmente viene definita come autenticazione minore, avendo soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore.
La suddetta funzione non richiede la vicinanza cartolare della firma della parte e della firma del difensore, né l'interposizione fra l'una e l'altra di diciture solenni o formule sacramentali recanti un'esplicita attestazione di appartenenza della sottoscrizione del mandato al soggetto che dichiara di conferirlo, ed è pienamente realizzata anche quando il difensore, a chiusura del documento dichiaratamente redatto in nome e per conto di quel soggetto sulla scorta della procura in esso incorporata, apponga la propria firma. Tale firma, infatti, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine
(che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto. La qualità, la competenza e la responsabilità professionale del difensore non sono logicamente conciliabili con una redazione dello scritto processuale, in espressa rappresentanza della persona che nel corpo di esso ha rilasciato la procura, senza l'implicita certificazione di detta autenticità, tenendosi conto che l'articolo 83 comma 3 c.p.c., per l'esercizio del particolare potere certificatorio attribuito all'avvocato deputato alla difesa, non esige enunciazioni predeterminate o specifiche. e che inoltre tale esercizio è insito nell'utilizzazione per il compimento di quell'atto della procura in calce od a margine. L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura. La soluzione non può mutare nel caso della procura in calce, solo perché il relativo testo e la fuma del soggetto che la conferisce seguono la firma del difensore. Anche la procura in calce, espressamente indicata all'interno dell'atto processuale quale titolo in forza del quale il difensore opera in rappresentanza del cliente, è componente e parte integrante del relativo documento, unitariamente inteso, e non configura un elemento separato ed aggiunto, di modo che non si sottrae al valore certificatorio della firma, con la quale il difensore fa proprio l'atto nella sua globalità. In conclusione, la certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente il mandato alla lite, richiesta dall'articolo 83 comma 3 c.p.c., è assicurata, sia per la procura a margine che per la procura in calce, dall'unica firma con la quale il difensore, avvalendosi della procura, dà paternità all'atto processuale. La piena assimilazione di quest'ultima situazione, rispetto a quella in cui la procura in calce od a margine sia dotata di autonoma certificazione, ed il conseguenziale riconoscimento dell'osservanza della predetta norma in entrambe le ipotesi portano ad escludere la configurabilità di violazione di legge, sia pure in termini di mera irregolarità non invalidante, e cosi rendono non pertinente ogni questione sulla consistenza della violazione (ove sussistente) e sulla sua superabilità in base all'attività processuale svolta dal difensore nominato. Tale assimilazione, inoltre, necessariamente opera anche sul piano dell'individuazione degli strumenti occorrenti per contestare l'autenticità della sottoscrizione del mandato alla lite. A fronte della certificazione di autografa, espressa dal difensore esplicitamente con separata firma od implicitamente con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, l'assunto dell'allografia della sottoscrizione certificata non può affidarsi a semplici controdeduzioni, e richiede l'esperimento della querela di falso, venendosi nell'uno e nell'altro caso in tema di confutazione di un attestato effettuato dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'articolo 83 comma
3 Cpc (v. Cassazione 913/67, 2292/70, 1690/89, 5711/96, 715/99, 1705/00, 21054/04; cfr. anche
Cassazione Su 9869/94).
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla parte opposta, ove anche la procura rilasciata in fase monitoria fosse nulla, ciò comunque non impedirebbe l'esame del merito della pretesa creditoria in fase di opposizione, in presenza di una nuova valida procura rilasciata dall'opposto al medesimo difensore. Sul punto, infatti, la Suprema Corte, Sez. VI civile, con sentenza n. 20943/2014 ha statuito che: “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa”. Nel caso di specie, infatti, la costituzione nel presente giudizio effettuata da reca a corredo una nuova procura rilasciata ai difensori e da questi autenticata (cfr. CP_1
procura alle liti fascicolo opposto).
§ 3. Ciò posto, nel merito l'opposizione si fonda sull'asserito errore di calcolo effettuato dal ricorrente in monitorio per determinare l'ammontare della somma a lui spettante a titolo di TFR, come risultante dal diverso prospetto di calcolo elaborato dal opponente, che ha determinato in euro Parte_1
46.417,70 l'importo da corrispondere al sig. a titolo di TFR. CP_1
Tuttavia, si osserva che il maggior importo richiesto dal lavoratore trova conferma documentale nei due attestati CUD 2020 (relativo all'anno 201) e 2021 (relativo all'anno 2020) prodotti in atti (cfr. all. fascicolo monitorio e fascicolo opposto), nonché nelle buste paga relative alle mensilità da gennaio a giugno 2021, anch'esse versate in atti (cfr. fascicolo monitorio e fascicolo opposto). Di talché il computo del TFR spettante al sig. e risultante dalla documentazione innanzi detta è CP_1
determinato dalla somma del TFR maturato fino al 31.12.2000 (per euro 3.560,83) e del TFR maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2020 (per euro 46.341,85), cui vanno aggiunti gli accantonamenti effettuati sulle mensilità successive fino al mese di giugno 2021 (per complessivi euro 906,57), per un totale di euro 50.809,25 come richiesto dall'opposto.
Di contro, il prospetto di liquidazione elaborato dal per euro 46.417,70 deve Parte_1
ritenersi meno attendibile, in quanto, innanzitutto, non tiene conto del TFR maturato dopo il
31.12.2020 e fino al mese di giugno 2021, ed inoltre l'Ente consortile non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui dai propri prospetti contabili interni risultano cifre diverse da quelle da esso stesso comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'emissione dei CUD relativi al dipendente
, né del motivo per cui non è stato considerato l'importo maturato a titolo di quote di CP_1
TFR nei mesi da gennaio a giugno 2021 e risultante dalle buste paga da esso emesse.
Ciò posto, il Decreto Ingiuntivo n. 19/2022 deve comunque essere revocato, in quanto emesso per un importo superiore all'ammontare effettivo del credito, per come risultante all'esito dei pagamenti parziali effettuati dal datore di lavoro nelle date 26.05.2022, 29.05.2022 e 21.09.2022 (cfr. all. mandati di pagamento fascicolo opponente) e riconosciuti dall'opposto nelle note autorizzate, per complessivi euro 34.813,29, che vanno quindi detratti dall'ammontare complessivo del TFR spettante al lavoratore, per un totale di euro 15.995,96 a titolo di TFR ancora da corrispondere. Pertanto, per le ragioni innanzi esposte parte opponente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente in monitorio della somma di euro 15.995,96 a titolo di TFR, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato che la revoca del Decreto Ingiuntivo e la rideterminazione degli importi dovuto dipendono dai pagamenti parziali corrisposti successivamente alla notifica del Decreto Ingiuntivo stesso, vengono poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione 5.201,00 - 26.000,00 sulla base del criterio del decisum), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n.
19/2022 RGAC n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Paola in funzione di Giudice del
Lavoro, notificato in data 27.05.2022;
2) Condanna il , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di , della somma di euro 15.995,96 a titolo di TFR, oltre interessi CP_1
legali dal dovuto sino al saldo effettivo;
3) Condanna il , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.695,00, CP_1
a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge da distrarsi in favore dei difensori anticipatari ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso