Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1536
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/Nullità notifica invito ad esibire documentazione

    La notifica è stata effettuata presso l'indirizzo indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni fiscali, coincidente con quello dichiarato anche dal coniuge, e l'Ufficio ha agito secondo il principio di affidamento. La notifica è stata perfezionata anche mediante compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Inesistenza/Nullità notifica avviso di accertamento

    La notifica è stata effettuata presso l'indirizzo indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni fiscali, coincidente con quello dichiarato anche dal coniuge, e l'Ufficio ha agito secondo il principio di affidamento. La notifica è stata perfezionata anche mediante compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente

    La sentenza impugnata espone chiaramente il fatto decisivo (notifica degli atti nel 2018 all'indirizzo indicato in dichiarazione) e la conseguenza giuridica (tardività del ricorso; inammissibilità), risultando percepibile la ratio decidendi.

  • Accolto
    Tardività del ricorso originario

    Accertata la ritualità delle notifiche nel 2018, la contribuente ha proposto ricorso nel 2019 deducendo di aver conosciuto gli atti solo a seguito di accesso agli atti. Tale deduzione non supera la regolare perfezione della notifica, in quanto il sistema della notificazione postale con CAD e compiuta giacenza produce gli effetti legali di conoscenza dell'atto. Non è sufficiente la successiva “conoscenza di fatto” per spostare in avanti la decorrenza dei termini decadenziali di impugnazione.

  • Rigettato
    Censure di merito sull'accertamento induttivo e sul difetto di prova

    Le doglianze relative al merito dell'accertamento sono assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Rigettato
    Nullità derivata dell'avviso per vizi dell'invito e mancato contraddittorio

    Le doglianze relative alla nullità derivata dell'avviso per vizi dell'invito e al contraddittorio endoprocedimentale sono assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Rigettato
    Violazione o errata applicazione della norma di diritto in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta

    Le doglianze relative all'utilizzabilità della documentazione depositata tardivamente/in forma cartacea sono assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1536
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo