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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1536/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1712/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3238/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dal sig. avv. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto, come da propria attestazione del 28.12.2019, a mezzo PEC e depositato/inviato il 21.01.2020,
contro
A.E. dichiara di impugnare l'accertamento n. TY7011B00903/2018, A.I. 2013, che dichiara ricevuto il 06.11.2019, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento - premettendo in fatto di essere venuta a conoscenza di atti pendenti a suo carico richiedendo quindi l'accesso agli atti e di avere ricevuto copia degli stessi in data
06.11.2019 e precisamente l'invito n. I00374/2018 di esibizione della documentazione, quest'ultimo asseritamente notificatole con racc.ta n. 78689361440-7 con consegna il 07.02.2018 e non consegnato per mancanza del destinatario, e l'accertamento che oggi impugna trasmesso, non sottoscritto e privo di ogni forma di notificazione, con racc.ta n. AG 78691913416-3 in data 11.09.2018, entrambi spediti in Indirizzo_1 , e che pertanto entrambi i due atti non le sono stati mai notificati in quanto non residente in [...]bensì in Indirizzo_2 , giusto certificazione anagrafica che produce, ndr., dove risulta residente del 25.01.1984 e dal 08.11.2007 in
Indirizzo_2 – per inesistenza giuridica della notificazione, per violazione artt. 101 del c.p. c., 51 del DPR 633/72, 32 del DPR 600/73 e 6, comma 5, legge 212/2000, per carenza di motivazione e mancanza di prova.
Produce ricorso, procura, attestazione di notifica senza ricevute di spedizione e ricevimento PEC, certificazione anagrafica, atto impugnato.
A.E. si è costituita in giudizio in data 28.02.2020, deposita atti impugnati e prova della loro notifica/spedizione postale, eccependo sostanzialmente le regolarità di notifica, come da sue produzioni, e nel merito la infondatezza, concludendo in conseguenza.
Produce come da propria costituzione.
Parte ricorrente in data 31.05.2022, ha irritualmente depositato in forma fisica e non telematica, memoria illustrativa, con allegati documenti in cui viene indicata la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale (ndr., attenzione quest'ultimo nell'accertamento è indicato come Indirizzo_3 ), insistendo nei motivi di ricorso e nelle conclusioni spiegate.
All'udienza del 22.06.2022 il ricorso e gli atti sono stati esaminati ed il Collegio, ritenendo ricorrere i presupposti per una conciliazione, con propria ordinanza ha concesso il termine per la conciliazione da depositarsi perentoriamente dieci giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 28.09.2022.
A.E., in data 06.09.2022, ha depositato ulteriore memoria e verbale di mancata conciliazione (ndr., proponendo la sola riduzione delle sanzioni e ferme restando le imposte) ed altri atti.
All'udienza del 28.09.2022, preso atto della mancata conciliazione e suo deposito nel termine perentorio, gli atti sono stati (ri)esaminati ed il ricorso deciso.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio dai documenti depositati che parte ricorrente ha avuto ritualmente notificati nel 2018 gli atti che dichiara come irritualmente notificati in Indirizzo_1, che poi è l'indirizzo dalla stessa indicato nelle dichiarazioni 2014 e 2015, prodotte da A.E., luogo che dall'operatore postale, ufficiale notificatore, era, e/o doveva essere, noto perché diversamente avrebbe rispedito indietro i plichi, quantomeno, con dicitura “sconosciuto” invece l'avviso di accertamento n. 0903 risulta notificato per posta e plico non ritirato nonostante avviso di deposito raccomandato. Ne deriva che l'odierno ricorso è tardivo e come tale è inammissibile.
Le spese si pongono a carico di parte ricorrente che, pur messa in condizione, non ha conciliato e queste si liquidano in complessive Euro 1.500,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 20 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Nullità della sentenza per motivazione apparente
Viene contestato il difetto assoluto di motivazione, atteso che il primo giudice si è limitato ad una apodittica dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza valutare il fondamento delle eccezioni sollevate circa la regolarità delle notifiche degli atti impugnati, sulla base di presupposti fattuali e giuridici manifestamente erronei e incoerenti.
2) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'invito n. 100374/2018
La parte appellante pone in rilievo come l'invito ad esibire documentazione fiscale non sia mai stato notificato presso il corretto domicilio fiscale, così come risultante dall' anagrafe comunale, con conseguente pregiudizio grave al diritto di difesa e violazione dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3) Illegittimità insanabile dell'avviso di accertamento per nullità derivata
Si deduce che l'avviso di accertamento impugnato deve reputarsi nullo per “Invalidità derivata”, atteso che il procedimento di accertamento si è sviluppato in assenza della rituale instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tale vizio incide direttamente sulla legittimità dell'atto impositivo finale.
4) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. TY7011B00903/2018
È ribadita la radicale nullità anche dell'avviso di accertamento, notificato presso un indirizzo anagrafico non più attuale e non corrispondente a quello comunicato all' Agenzia delle Entrate, in violazione della normativa civilistica e tributaria in materia di notificazioni.
5) Errata valutazione dei fatti e violazione della norma di diritto
La parte appellante contesta altresì la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulle eccezioni avanzate in ordine alla violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 e dell'art. 6 CEDU, rimarcando il fondamentale difetto di motivazione sui punti nevralgici della controversia.
6) Censure di merito sull'accertamento induttivo e sul difetto di prova
In via subordinata, la difesa censura l'operato dell' Amministrazione finanziaria, la quale ha ricostruito il reddito della contribuente attraverso presunzioni “semplici”, carenti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, omettendo altresì di considerare adeguatamente la documentazione prodotta dalla ricorrente a giustificazione della propria posizione fiscale.
7) Violazione o errata applicazione della norma di diritto in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta
Da ultimo, la parte ricorrente stigmatizza la scelta del primo giudice di non ammettere o non valutare la documentazione prodotta in forma cartacea, nonostante la stessa fosse stata regolarmente accettata dalla
Segreteria del Tribunale, in aperta violazione dei principi generali del processo e dei diritti della difesa. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3238/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 4 e depositata il 29
Settembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La Corte di primo grado non ha potuto fare a meno di apprezzare la regolarità delle notifiche eseguite dall'Ufficio, riscontrando in modo corretto che l'indirizzo di notifica dell'invito e dell'atto impositivo coincide esattamente con quello dichiarato spontaneamente dalla contribuente nelle dichiarazioni fiscali trasmesse per gli anni d'imposta, 2014 e 2015.
A tal riguardo, l'Ufficio impositore ha depositato in primo grado puntale documentazione idonea a dimostrare tale coincidenza fattuale e - di conseguenza - la regolarità del procedimento di notifica eseguito. Per la precisione, l'Ufficio ha già depositato in primo grado:
• interrogazione in anagrafe tributaria dalla quale risulta che la sig.ra Ricorrente_1 dal 19/12/2014 aveva il proprio domicilio fiscale all'indirizzo Indirizzo_1, che ad ogni buon conto si allega al presente atto;
• frontespizio del Modello unico presentato per l'A.I. 2014 nel quale la sig.ra Ricorrente_1 ha dichiarato spontaneamente il proprio domicilio fiscale all'indirizzo Indirizzo_1, che ad ogni buon conto si allega al presente atto;
• frontespizio del Modello unico presentato per l'A.I. 2015 nel quale la sig.ra Ricorrente_1 ha dichiarato spontaneamente il proprio domicilio fiscale all'indirizzo Indirizzo_1, che ad ogni buon conto si allega al presente atto;
• copia delle raccomandate relative all'invio dell'invito n. I00374/2018, debitamente inviate all'indirizzo Indirizzo_1”: in questo caso, l'agente notificatore ha avuto cura di inviare al contribuente anche la seconda raccomandata a causa della temporanea assenza del destinatario, plico poi non ritirato “entro il termine di 10 giorni”;
• copia delle raccomandate relative all'invio dell'avviso di accertamento n. TY7011B00903/2018, debitamente inviate all'indirizzo Indirizzo_1: in questo caso, l'agente notificatore ha avuto cura di inviare al contribuente anche la seconda raccomandata a causa della temporanea assenza del destinatario, plico poi non ritirato “entro il termine di 10 giorni”
Per tutto quanto prodotto e dimostrato, la scrivente difesa non accetta il contraddittorio in ordine agli apparenti motivi di impugnazione, mettendo in evidenza all'Onorevole Corte adita che:
- in merito alle eccezioni rivolte al procedimento di notifica seguito dall'Ufficio, sarebbe stato precipuo onere del contribuente disconoscere in modo specifico e non equivoco la documentazione depositata dall'Ufficio alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
- in merito alle eccezioni rivolte al procedimento di notifica eseguito dall'operatore postale, residua per la controparte la possibilità di contestare la precisa sequenza fattuale attestata dall'operatore postale, nell'esercizio delle sue funzioni, attraverso le previste iniziative giudiziarie, estranee al presente giudizio.
Oltre a ciò, si evidenzia che l'indirizzo Indirizzo_1” coincide anche con quello dichiarato spontaneamente in dichiarazione dal sig. Difensore_1, coniuge della sig.ra Ricorrente_1, nelle dichiarazioni fiscali trasmesse per l'A.I. 2014 e 2015. Per mero tuziorismo, in relazione al merito della controversia la scrivente difesa osserva che l'Ufficio ha debitamente recuperato a tassazione i costi indicati in dichiarazione e non documentati dal contribuente a seguito dell'omessa risposta all'invito n. I00374/2018 (All. n. 03), giusto il disposto ex art. 39, co. 2 lett. d- bis del DPR n. 600/1973 secondo cui: “In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di appello, con cui si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato.
La sentenza impugnata, pur nella sinteticità, espone chiaramente: il fatto decisivo (notifica degli atti nel 2018 all'indirizzo indicato in dichiarazione); la conseguenza giuridica (tardività del ricorso;
inammissibilità). Ne deriva che risulta percepibile la ratio decidendi e il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure: la motivazione non è meramente apparente, né incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria al punto da integrare un vizio di nullità.
I motivi di appello relativi a inesistenza/nullità della notifica dell'invito n.100374/2018 e dell'avviso di accertamento n. TY7011B00903/2018 sono infondati. Dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio
(interrogazione in anagrafe tributaria;
frontespizi UNICO per gli anni d'imposta 2014 e 2015; copie delle raccomandate e delle comunicazioni di avvenuto deposito – CAD) risulta che: l'indirizzo utilizzato per le notifiche (Indirizzo_1 ) coincide con quello spontaneamente indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni fiscali presenti in anagrafe tributaria;
l'Ufficio ha dunque fatto affidamento sull'ultimo domicilio fiscale/recapito “dichiarato” dal contribuente e conosciuto all'Amministrazione, eseguendo correttamente il procedimento notificatorio anche mediante compiuta giacenza. Le contestazioni della contribuente, incentrate sulle risultanze anagrafiche comunali e sul certificato storico di residenza, non valgono a travolgere la validità della notifica, dovendosi distinguere: l'ipotesi del cambio di residenza tempestivamente e formalmente comunicato e tracciato in anagrafe tributaria;
dall'ipotesi (ricorrente nel caso di specie, per quanto emerge dagli atti) di difformità tra residenza anagrafica e indirizzo dichiarato nei modelli fiscali, rispetto alla quale l'Amministrazione è legittimata a notificare presso l'indirizzo dichiarato, secondo il principio di affidamento e collaborazione. Sul punto, la difesa erariale ha richiamato orientamenti di legittimità (espressamente riportati nelle controdeduzioni) che affermano la validità della notifica effettuata presso l'indirizzo indicato in dichiarazione, anche se difforme da quello anagrafico, anche con perfezionamento per compiuta giacenza. Le notifiche dell'invito e dell'avviso devono ritenersi regolari;
di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la tardività dell'impugnazione.
Accertata la ritualità delle notifiche nel 2018, la contribuente ha proposto ricorso nel 2019 deducendo di aver conosciuto gli atti solo a seguito di accesso agli atti. Tale deduzione non può superare la regolare perfezione della notifica, in quanto: il sistema della notificazione postale con CAD e compiuta giacenza produce gli effetti legali di conoscenza dell'atto; non è sufficiente la successiva “conoscenza di fatto” per spostare in avanti la decorrenza dei termini decadenziali di impugnazione, quando l'atto sia stato regolarmente notificato.
Ne deriva che la pronuncia di inammissibilità per tardività merita conferma. Poiché l'appello non supera la ratio decisiva della sentenza impugnata (tardività/inammissibilità del ricorso originario per regolarità delle notifiche), restano assorbite le ulteriori doglianze: sulla pretesa nullità derivata dell'avviso per vizi dell'invito; sul contraddittorio endoprocedimentale;
sulle contestazioni sostanziali del recupero a tassazione;
sulla deducibilità dei costi e detraibilità IVA;
sulla utilizzabilità della documentazione depositata tardivamente/in forma cartacea. Resta fermo, per completezza, che l'Ufficio ha anche dedotto l'operatività delle preclusioni probatorie ex artt.32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, nonché l'assenza di idonea prova documentale piena (fatture) a supporto dei costi;
tuttavia, tali profili non incidono sull'esito del presente grado, atteso l'assorbimento.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1712/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3238/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011B00903/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dal sig. avv. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto, come da propria attestazione del 28.12.2019, a mezzo PEC e depositato/inviato il 21.01.2020,
contro
A.E. dichiara di impugnare l'accertamento n. TY7011B00903/2018, A.I. 2013, che dichiara ricevuto il 06.11.2019, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento - premettendo in fatto di essere venuta a conoscenza di atti pendenti a suo carico richiedendo quindi l'accesso agli atti e di avere ricevuto copia degli stessi in data
06.11.2019 e precisamente l'invito n. I00374/2018 di esibizione della documentazione, quest'ultimo asseritamente notificatole con racc.ta n. 78689361440-7 con consegna il 07.02.2018 e non consegnato per mancanza del destinatario, e l'accertamento che oggi impugna trasmesso, non sottoscritto e privo di ogni forma di notificazione, con racc.ta n. AG 78691913416-3 in data 11.09.2018, entrambi spediti in Indirizzo_1 , e che pertanto entrambi i due atti non le sono stati mai notificati in quanto non residente in [...]bensì in Indirizzo_2 , giusto certificazione anagrafica che produce, ndr., dove risulta residente del 25.01.1984 e dal 08.11.2007 in
Indirizzo_2 – per inesistenza giuridica della notificazione, per violazione artt. 101 del c.p. c., 51 del DPR 633/72, 32 del DPR 600/73 e 6, comma 5, legge 212/2000, per carenza di motivazione e mancanza di prova.
Produce ricorso, procura, attestazione di notifica senza ricevute di spedizione e ricevimento PEC, certificazione anagrafica, atto impugnato.
A.E. si è costituita in giudizio in data 28.02.2020, deposita atti impugnati e prova della loro notifica/spedizione postale, eccependo sostanzialmente le regolarità di notifica, come da sue produzioni, e nel merito la infondatezza, concludendo in conseguenza.
Produce come da propria costituzione.
Parte ricorrente in data 31.05.2022, ha irritualmente depositato in forma fisica e non telematica, memoria illustrativa, con allegati documenti in cui viene indicata la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale (ndr., attenzione quest'ultimo nell'accertamento è indicato come Indirizzo_3 ), insistendo nei motivi di ricorso e nelle conclusioni spiegate.
All'udienza del 22.06.2022 il ricorso e gli atti sono stati esaminati ed il Collegio, ritenendo ricorrere i presupposti per una conciliazione, con propria ordinanza ha concesso il termine per la conciliazione da depositarsi perentoriamente dieci giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per il 28.09.2022.
A.E., in data 06.09.2022, ha depositato ulteriore memoria e verbale di mancata conciliazione (ndr., proponendo la sola riduzione delle sanzioni e ferme restando le imposte) ed altri atti.
All'udienza del 28.09.2022, preso atto della mancata conciliazione e suo deposito nel termine perentorio, gli atti sono stati (ri)esaminati ed il ricorso deciso.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio dai documenti depositati che parte ricorrente ha avuto ritualmente notificati nel 2018 gli atti che dichiara come irritualmente notificati in Indirizzo_1, che poi è l'indirizzo dalla stessa indicato nelle dichiarazioni 2014 e 2015, prodotte da A.E., luogo che dall'operatore postale, ufficiale notificatore, era, e/o doveva essere, noto perché diversamente avrebbe rispedito indietro i plichi, quantomeno, con dicitura “sconosciuto” invece l'avviso di accertamento n. 0903 risulta notificato per posta e plico non ritirato nonostante avviso di deposito raccomandato. Ne deriva che l'odierno ricorso è tardivo e come tale è inammissibile.
Le spese si pongono a carico di parte ricorrente che, pur messa in condizione, non ha conciliato e queste si liquidano in complessive Euro 1.500,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 20 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Nullità della sentenza per motivazione apparente
Viene contestato il difetto assoluto di motivazione, atteso che il primo giudice si è limitato ad una apodittica dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza valutare il fondamento delle eccezioni sollevate circa la regolarità delle notifiche degli atti impugnati, sulla base di presupposti fattuali e giuridici manifestamente erronei e incoerenti.
2) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'invito n. 100374/2018
La parte appellante pone in rilievo come l'invito ad esibire documentazione fiscale non sia mai stato notificato presso il corretto domicilio fiscale, così come risultante dall' anagrafe comunale, con conseguente pregiudizio grave al diritto di difesa e violazione dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3) Illegittimità insanabile dell'avviso di accertamento per nullità derivata
Si deduce che l'avviso di accertamento impugnato deve reputarsi nullo per “Invalidità derivata”, atteso che il procedimento di accertamento si è sviluppato in assenza della rituale instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tale vizio incide direttamente sulla legittimità dell'atto impositivo finale.
4) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. TY7011B00903/2018
È ribadita la radicale nullità anche dell'avviso di accertamento, notificato presso un indirizzo anagrafico non più attuale e non corrispondente a quello comunicato all' Agenzia delle Entrate, in violazione della normativa civilistica e tributaria in materia di notificazioni.
5) Errata valutazione dei fatti e violazione della norma di diritto
La parte appellante contesta altresì la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulle eccezioni avanzate in ordine alla violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 e dell'art. 6 CEDU, rimarcando il fondamentale difetto di motivazione sui punti nevralgici della controversia.
6) Censure di merito sull'accertamento induttivo e sul difetto di prova
In via subordinata, la difesa censura l'operato dell' Amministrazione finanziaria, la quale ha ricostruito il reddito della contribuente attraverso presunzioni “semplici”, carenti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, omettendo altresì di considerare adeguatamente la documentazione prodotta dalla ricorrente a giustificazione della propria posizione fiscale.
7) Violazione o errata applicazione della norma di diritto in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta
Da ultimo, la parte ricorrente stigmatizza la scelta del primo giudice di non ammettere o non valutare la documentazione prodotta in forma cartacea, nonostante la stessa fosse stata regolarmente accettata dalla
Segreteria del Tribunale, in aperta violazione dei principi generali del processo e dei diritti della difesa. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3238/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 4 e depositata il 29
Settembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La Corte di primo grado non ha potuto fare a meno di apprezzare la regolarità delle notifiche eseguite dall'Ufficio, riscontrando in modo corretto che l'indirizzo di notifica dell'invito e dell'atto impositivo coincide esattamente con quello dichiarato spontaneamente dalla contribuente nelle dichiarazioni fiscali trasmesse per gli anni d'imposta, 2014 e 2015.
A tal riguardo, l'Ufficio impositore ha depositato in primo grado puntale documentazione idonea a dimostrare tale coincidenza fattuale e - di conseguenza - la regolarità del procedimento di notifica eseguito. Per la precisione, l'Ufficio ha già depositato in primo grado:
• interrogazione in anagrafe tributaria dalla quale risulta che la sig.ra Ricorrente_1 dal 19/12/2014 aveva il proprio domicilio fiscale all'indirizzo Indirizzo_1, che ad ogni buon conto si allega al presente atto;
• frontespizio del Modello unico presentato per l'A.I. 2014 nel quale la sig.ra Ricorrente_1 ha dichiarato spontaneamente il proprio domicilio fiscale all'indirizzo Indirizzo_1, che ad ogni buon conto si allega al presente atto;
• frontespizio del Modello unico presentato per l'A.I. 2015 nel quale la sig.ra Ricorrente_1 ha dichiarato spontaneamente il proprio domicilio fiscale all'indirizzo Indirizzo_1, che ad ogni buon conto si allega al presente atto;
• copia delle raccomandate relative all'invio dell'invito n. I00374/2018, debitamente inviate all'indirizzo Indirizzo_1”: in questo caso, l'agente notificatore ha avuto cura di inviare al contribuente anche la seconda raccomandata a causa della temporanea assenza del destinatario, plico poi non ritirato “entro il termine di 10 giorni”;
• copia delle raccomandate relative all'invio dell'avviso di accertamento n. TY7011B00903/2018, debitamente inviate all'indirizzo Indirizzo_1: in questo caso, l'agente notificatore ha avuto cura di inviare al contribuente anche la seconda raccomandata a causa della temporanea assenza del destinatario, plico poi non ritirato “entro il termine di 10 giorni”
Per tutto quanto prodotto e dimostrato, la scrivente difesa non accetta il contraddittorio in ordine agli apparenti motivi di impugnazione, mettendo in evidenza all'Onorevole Corte adita che:
- in merito alle eccezioni rivolte al procedimento di notifica seguito dall'Ufficio, sarebbe stato precipuo onere del contribuente disconoscere in modo specifico e non equivoco la documentazione depositata dall'Ufficio alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
- in merito alle eccezioni rivolte al procedimento di notifica eseguito dall'operatore postale, residua per la controparte la possibilità di contestare la precisa sequenza fattuale attestata dall'operatore postale, nell'esercizio delle sue funzioni, attraverso le previste iniziative giudiziarie, estranee al presente giudizio.
Oltre a ciò, si evidenzia che l'indirizzo Indirizzo_1” coincide anche con quello dichiarato spontaneamente in dichiarazione dal sig. Difensore_1, coniuge della sig.ra Ricorrente_1, nelle dichiarazioni fiscali trasmesse per l'A.I. 2014 e 2015. Per mero tuziorismo, in relazione al merito della controversia la scrivente difesa osserva che l'Ufficio ha debitamente recuperato a tassazione i costi indicati in dichiarazione e non documentati dal contribuente a seguito dell'omessa risposta all'invito n. I00374/2018 (All. n. 03), giusto il disposto ex art. 39, co. 2 lett. d- bis del DPR n. 600/1973 secondo cui: “In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di appello, con cui si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato.
La sentenza impugnata, pur nella sinteticità, espone chiaramente: il fatto decisivo (notifica degli atti nel 2018 all'indirizzo indicato in dichiarazione); la conseguenza giuridica (tardività del ricorso;
inammissibilità). Ne deriva che risulta percepibile la ratio decidendi e il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure: la motivazione non è meramente apparente, né incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria al punto da integrare un vizio di nullità.
I motivi di appello relativi a inesistenza/nullità della notifica dell'invito n.100374/2018 e dell'avviso di accertamento n. TY7011B00903/2018 sono infondati. Dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio
(interrogazione in anagrafe tributaria;
frontespizi UNICO per gli anni d'imposta 2014 e 2015; copie delle raccomandate e delle comunicazioni di avvenuto deposito – CAD) risulta che: l'indirizzo utilizzato per le notifiche (Indirizzo_1 ) coincide con quello spontaneamente indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni fiscali presenti in anagrafe tributaria;
l'Ufficio ha dunque fatto affidamento sull'ultimo domicilio fiscale/recapito “dichiarato” dal contribuente e conosciuto all'Amministrazione, eseguendo correttamente il procedimento notificatorio anche mediante compiuta giacenza. Le contestazioni della contribuente, incentrate sulle risultanze anagrafiche comunali e sul certificato storico di residenza, non valgono a travolgere la validità della notifica, dovendosi distinguere: l'ipotesi del cambio di residenza tempestivamente e formalmente comunicato e tracciato in anagrafe tributaria;
dall'ipotesi (ricorrente nel caso di specie, per quanto emerge dagli atti) di difformità tra residenza anagrafica e indirizzo dichiarato nei modelli fiscali, rispetto alla quale l'Amministrazione è legittimata a notificare presso l'indirizzo dichiarato, secondo il principio di affidamento e collaborazione. Sul punto, la difesa erariale ha richiamato orientamenti di legittimità (espressamente riportati nelle controdeduzioni) che affermano la validità della notifica effettuata presso l'indirizzo indicato in dichiarazione, anche se difforme da quello anagrafico, anche con perfezionamento per compiuta giacenza. Le notifiche dell'invito e dell'avviso devono ritenersi regolari;
di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la tardività dell'impugnazione.
Accertata la ritualità delle notifiche nel 2018, la contribuente ha proposto ricorso nel 2019 deducendo di aver conosciuto gli atti solo a seguito di accesso agli atti. Tale deduzione non può superare la regolare perfezione della notifica, in quanto: il sistema della notificazione postale con CAD e compiuta giacenza produce gli effetti legali di conoscenza dell'atto; non è sufficiente la successiva “conoscenza di fatto” per spostare in avanti la decorrenza dei termini decadenziali di impugnazione, quando l'atto sia stato regolarmente notificato.
Ne deriva che la pronuncia di inammissibilità per tardività merita conferma. Poiché l'appello non supera la ratio decisiva della sentenza impugnata (tardività/inammissibilità del ricorso originario per regolarità delle notifiche), restano assorbite le ulteriori doglianze: sulla pretesa nullità derivata dell'avviso per vizi dell'invito; sul contraddittorio endoprocedimentale;
sulle contestazioni sostanziali del recupero a tassazione;
sulla deducibilità dei costi e detraibilità IVA;
sulla utilizzabilità della documentazione depositata tardivamente/in forma cartacea. Resta fermo, per completezza, che l'Ufficio ha anche dedotto l'operatività delle preclusioni probatorie ex artt.32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, nonché l'assenza di idonea prova documentale piena (fatture) a supporto dei costi;
tuttavia, tali profili non incidono sull'esito del presente grado, atteso l'assorbimento.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)