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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa EN RR, pronuncia ex art. 437 c.p.c. in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1735 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
(c.f. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore
Rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Pulcino giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-appellante-
4 (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. Maiorisi Giovanni giusta procura in atti e domiciliato in Alvignano (CE) presso il suo studio
-appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1671/2021 del Giudice di Pace di Benevento, depositata in data 17 settembre 2021 e pubblicata in data 9 novembre 2021.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 3 dicembre 2025 in sede di discussione orale della causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha tempestivamente proposto ricorso in appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1671/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Benevento e pubblicata il 9 novembre 2021, ritenendo non condivisibile la decisione del Giudice di prime cure laddove ha
-1 di 9- ritenuto non correttamente costituito in giudizio il Comune opposto, per mancanza di valida procura alle liti, e ha accolto l'opposizione per mancata prova della legittimità dei verbali, chiedendo in totale riforma della sentenza di primo grado il rigetto dell'opposizione avverso i sei verbali di accertamento dell'infrazione del Parte_1
con condanna di parte appellata al pagamento delle spese
[...] di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie pretese che:
-con Delibera n. 44 del 18 maggio 2021 la Giunta aveva autorizzato il
Sindaco, in nome e per conto del , a resistere e costituirsi Pt_1 nei giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace dagli utenti sanzionati con verbali di contestazione elevati dal stesso;
Pt_1
-la delibera conteneva l'indicazione esatta del professionista di fiducia che avrebbe dovuto assumere la difesa del in tutti i Pt_1 giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace, notificati fino al 31 dicembre 2021;
-che nella procura (in calce alla comparsa di costituzione ) erano indicati il numero di ruolo del procedimento, il Giudice a cui era assegnato il ricorso e il nome del ricorrente;
-che pertanto illegittima era stata la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto e accolto l'opposizione;
che l'opposizione era infondata alla luce delle deduzioni e della documentazione depositata in primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie difese:
-che la costituzione in giudizio del si fondava Parte_1 su una procura ad litem rilasciata dal Sindaco p.t. , in assenza di formale, valida ed opponibile autorizzazione, a mezzo di puntuale atto deliberativo della Giunta comunale;
-che la delibera della Giunta comunale prodotta dall'appellante era assolutamente generica in quanto riferita a “tutti i giudizi” in cui
-2 di 9- il si sarebbe dovuto costituire e non già al singolo Pt_1 procedimento;
-che non era ammissibile una procura generale preventiva rilasciata dalla Giunta comunale in favore del Sindaco, comportando il conferimento a quest'ultimo di un potere non previsto dalla legislazione in materia, ossia il poter di decidere autonomamente se ed in quali giudizi costituirsi e/o opporsi;
-che pertanto doveva essere confermata la sentenza di primo grado;
-che comunque si richiamavano tutti i motivi di opposizione sollevati in primo grado ed in particolare mancata immediata contestazione dell'infrazione, inesistenza di un valido limite di velocità, illegittimità della segnaletica per violazione dell'art. 5 c.d.s. e
77 del regolamento di attuazione, assenza dell'agente di polizia municipale all'atto della presunta infrazione, mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'agente accertatore, errore scusabile caso fortuito, illegittimità costituzionale della normativa in materia di decurtazione dei punti a soggetto diverso dal guidatore, mancanza di controlli periodici sulla taratura dello strumento e mancata prova della funzionalità delle apparecchiature, illegittimità delle attività affidate ai privati, carenza di precauzioni in materia di tutela della riservatezza personale.
In via preliminare occorre rilevare che l'appello è stato tempestivamente proposto e ricorrono i presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. contenendo l'indicazione dei motivi e di tutti gli elementi indicati nella norma citata.
Nel merito l'unico motivo di appello formulato dal è fondato. Pt_1
Ha infatti errato il giudice di primo grado nel ritenere che il resistente, odierno appellante, non era validamente costituito in primo grado, tenuto conto che risulta dalla documentazione agli atti la valida costituzione del , giusta procura sottoscritta dal Pt_1
Sindaco.
Al riguardo si rinvia per relationem a Cass. 1571/2024 che, proprio in una controversia contro il piccolo comune di Buccheri, ha statuito che “in tema di contratti della Pubblica amministrazione, il
-3 di 9- conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il poiché, non Pt_1 essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna,
l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista” e a Cass. 5802/2016 per cui che “nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del è il Sindaco Pt_1
e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica”.
Il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione in quanto aveva ritenuto inidonea la costituzione del e ritenuto non assolto Pt_1 da parte dello stesso, in quanto non validamente costituito, l'onere probatorio a suo carico in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
In accoglimento dell'appello deve invece affermarsi che il in Pt_1 primo grado si era validamente costituito ed aveva contestato i vari motivi di opposizione, depositando documentazione a corredo delle proprie difese.
L'appellato ha, nel costituirsi nel presente giudizio, comunque richiamato tutti i motivi di opposizione a sanzione amministrativa già proposti in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di pace che pertanto devono essere affrontati.
Il motivo di opposizione concernente l'illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata dell'infrazione è infondato sussistendo nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 201 comma 1 bis lettera f C.d.S., tenuto conto che la violazione fu accertata a mezzo dei apparecchiatura automatica di rilevamento della velocità, installata su strada diversa dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,, specificamente indicata nel decreto prefettizio 13339 del 13.4.2010, debitamente richiamato nel verbale di contestazione dell'infrazione e prodotto nel corso del presente giudizio. Al riguardo si rinvia a Cass. ord. 331/2015 che statuisce
-4 di 9- che “in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio
(di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241”. Infondato è il rilievo relativo alla illegittimità del decreto del prefetto di Benevento prot. 13339 area
III sist. Sanz per carenza di motivazione, ai fini della sua disapplicazione, tenuto conto della ampia motivazione dello stesso, immediatamente evincibile dalla sua lettura.
Il motivo di contestazione concernente l'inesistenza di un valido limite di velocità è infondato, tenuto conto che l'esistenza nel detto tratto del limite di velocità di 70km/h risulta dal verbale di infrazione che sotto tale profilo fa piena fede, fino a querela di falso e risulta depositata agli atti l'ordinanza n. 55 del 2015 dell'ANAS, impositiva sul tratto di strada in questione dei limiti di velocità di cui si duole l'opponente odierno appellato.
Il motivo di contestazione relativo alla violazione dell'art. 5
C.d.S. e 77 comma 7 del d.p.r. 495/1992 per mancata indicazione, sul retro della segnaletica apposta nel caso di specie, degli estremi dell'ordinanza di apposizione così come previsto dall'art. 77 comma 7 del d.p.r. 495/1992, oltre a risultare sprovvisto di qualsiasi prova,
è infondato, non potendo tale circostanza comunque assumere rilievo per escludere la validità della sanzione applicata: sul punto si rinvia a Cass. 13641/2010 e Cass. 31 luglio 2007 n. 16884 che hanno chiarito che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale suddetto può essere condizionata esclusivamente dalla legittimità della apposizione del segnale stesso, la quale sarà correlata - come per tutti gli atti amministrativi - alla provenienza dell'ordine dall'autorità competente, al rispetto delle disposizioni
-5 di 9- primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico e al rispetto delle forme prescritte, senza che possa assumere rilievo, al fine di ritenere illegittima la sanzione irrogata, l'avvenuta istallazione di un cartello stradale privo degli estremi del provvedimento di apposizione.
Il motivo di contestazione relativo alla assenza dell'agente accertatore al momento della infrazione è infondato, tenuto conto che l'accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo (sul punto cfr. Cass. 38276/2021) e che il compimento della detta attività da parte dell'agente accertatore, oltre a risultare dalla lettura dei verbali, neppure risulta contestato dall'opponente odierno appellato.
Infondato è il motivo di contestazione relativo alla mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'agente accertatore. Al riguardo si rinvia per relationem a Cass. ord. 18493/2020 che ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt.
383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.
Infondata è la contestazione relativa all'applicabilità al caso di specie del caso fortuito non essendo neppure stata allegata, oltre che provata, la causa, esterna alla volontà del soggetto, che avrebbe determinato il superamento del limite di velocità.
Neppure la contestazione relativa alla scusabilità dell'errore è fondata, tenuto conto che nel caso di specie, a fronte di una velocità consentita pari a 70km/h il veicolo della società convenuta circolava, rispettivamente, a 81km/H, 78Km/H, 80Km/h, 77 Km/h, 79
-6 di 9- km/H e 76 Km/H, superando pertanto il limite di velocità ed anche la c.d. area di tolleranza specificamente indicata nei verbali. Premesso che dalla lettura dei verbali si evince l'applicazione del limite di tolleranza ex lege consentito, in relazione al quale la violazione del limite non è sanzionabile, occorre sottolineare che nel caso di specie i veicoli coinvolti avevano motori che, con una leggera pressione sull'acceleratore consentono senza volerlo di raggiungere velocità superiori a quelle consentite, non è stata provata dall'opponente odierno appellato;
risulta al contrario che i veicoli di proprietà della società opponente odierna appellata, con i quali sono state commesse le infrazioni erano veicoli pesanti, ossia autocarri e veicoli con semi rimorchio, che consentono una verifica in tempo reale della velocità tenuta.
Quanto alla contestazione relativa alla illegittimità costituzionale della normativa che prevede la decurtazione dei punti della patente, occorre rilevare che nei verbali oggetto di contestazione non è stata applicata la decurtazione dei punti della patente.
La contestazione relativa alla mancata prova della taratura dello strumento e della funzionalità delle apparecchiature, genericamente formulata, è infondata, tenuto conto che sono stati prodotti agli atti sin dal fascicolo di primo grado, sia i certificati di taratura dei due apparecchi utilizzati per la rilevazione della velocità nei verbali opposti che i rispettivi verbali di verifica di funzionalità del 24 ottobre 2019, effettuati meno di un anno prima rispetto alla data della commissione delle infrazioni oggetto dei 5 verbali opposti.
Il motivo di contestazione relativo alla illegittimità dei verbali laddove risultasse che la convalida delle immagini e la sottoscrizione dei verbali sia svolta da soggetti diversi dagli organi di polizia stradale, oltre ad essere inammissibile in quanto formulato in formula dubitativa ed ipotetica, è infondato tenuto conto che dalla lettura del verbale si evince che le operazioni di accertamento sono state eseguite da quest'ultima. Al riguardo si richiama la già citata Cass. 38276/2021.
-7 di 9- Infondato è il motivo di contestazione relativo alla violazione delle norme in tema di tutela la della riservatezza delle persone che circolavano sul veicolo, smentito, per la ragione più liquida, dalla documentazione fotografica allegata ai verbali di accertamento delle infrazioni oggetto di opposizione.
Alla luce delle ragioni addotte, essendo risultato fondato il motivo di appello formulato dall'appellante e infondati i motivi di contestazione originariamente formulati dall'appellato, ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado e richiamati nel corso del presente giudizio dall'appellato, deve essere integralmente accolto l'appello e per l'effetto deve essere rigettata l'opposizione avverso i verbali di accertamento originariamente opposti.
L'accoglimento dell'appello comporta la modifica anche del capo relativo alle spese della sentenza di primo grado, in quanto in applicazione del principio della soccombenza l'originario opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nel dispositivo.
Quanto al giudizio di appello, l'appellato, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa EN
RR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, accogliendo integralmente l'appello avverso la sentenza n.1671/2021 del Giudice di pace di Benevento:
-riforma il primo capo della sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione avverso i verbali di accertamento n. 2114/2020,
2462/2020, 2588/2020, 2820/2020, 3022/2020, 3180/2020 elevati dai vigili urbani del;
Pt_1 Parte_1
-riforma il secondo capo della sentenza di primo grado e per l'effetto condanna la 4 a rifondere Controparte_1 al le spese di lite, liquidate nella complessiva Parte_1 somma di € 150,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oneri di legge;
-8 di 9- -condanna la 4 alla rifusione al Controparte_1
di delle spese di lite del grado di appello, Pt_1 Parte_1 liquidate in € 332,00 per compenso ed € 64,50 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 3 dicembre 2025
Il Giudice
EN RR
-9 di 9-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa EN RR, pronuncia ex art. 437 c.p.c. in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1735 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
(c.f. ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore
Rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Pulcino giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-appellante-
4 (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. Maiorisi Giovanni giusta procura in atti e domiciliato in Alvignano (CE) presso il suo studio
-appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1671/2021 del Giudice di Pace di Benevento, depositata in data 17 settembre 2021 e pubblicata in data 9 novembre 2021.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 3 dicembre 2025 in sede di discussione orale della causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha tempestivamente proposto ricorso in appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1671/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Benevento e pubblicata il 9 novembre 2021, ritenendo non condivisibile la decisione del Giudice di prime cure laddove ha
-1 di 9- ritenuto non correttamente costituito in giudizio il Comune opposto, per mancanza di valida procura alle liti, e ha accolto l'opposizione per mancata prova della legittimità dei verbali, chiedendo in totale riforma della sentenza di primo grado il rigetto dell'opposizione avverso i sei verbali di accertamento dell'infrazione del Parte_1
con condanna di parte appellata al pagamento delle spese
[...] di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie pretese che:
-con Delibera n. 44 del 18 maggio 2021 la Giunta aveva autorizzato il
Sindaco, in nome e per conto del , a resistere e costituirsi Pt_1 nei giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace dagli utenti sanzionati con verbali di contestazione elevati dal stesso;
Pt_1
-la delibera conteneva l'indicazione esatta del professionista di fiducia che avrebbe dovuto assumere la difesa del in tutti i Pt_1 giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace, notificati fino al 31 dicembre 2021;
-che nella procura (in calce alla comparsa di costituzione ) erano indicati il numero di ruolo del procedimento, il Giudice a cui era assegnato il ricorso e il nome del ricorrente;
-che pertanto illegittima era stata la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto e accolto l'opposizione;
che l'opposizione era infondata alla luce delle deduzioni e della documentazione depositata in primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie difese:
-che la costituzione in giudizio del si fondava Parte_1 su una procura ad litem rilasciata dal Sindaco p.t. , in assenza di formale, valida ed opponibile autorizzazione, a mezzo di puntuale atto deliberativo della Giunta comunale;
-che la delibera della Giunta comunale prodotta dall'appellante era assolutamente generica in quanto riferita a “tutti i giudizi” in cui
-2 di 9- il si sarebbe dovuto costituire e non già al singolo Pt_1 procedimento;
-che non era ammissibile una procura generale preventiva rilasciata dalla Giunta comunale in favore del Sindaco, comportando il conferimento a quest'ultimo di un potere non previsto dalla legislazione in materia, ossia il poter di decidere autonomamente se ed in quali giudizi costituirsi e/o opporsi;
-che pertanto doveva essere confermata la sentenza di primo grado;
-che comunque si richiamavano tutti i motivi di opposizione sollevati in primo grado ed in particolare mancata immediata contestazione dell'infrazione, inesistenza di un valido limite di velocità, illegittimità della segnaletica per violazione dell'art. 5 c.d.s. e
77 del regolamento di attuazione, assenza dell'agente di polizia municipale all'atto della presunta infrazione, mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'agente accertatore, errore scusabile caso fortuito, illegittimità costituzionale della normativa in materia di decurtazione dei punti a soggetto diverso dal guidatore, mancanza di controlli periodici sulla taratura dello strumento e mancata prova della funzionalità delle apparecchiature, illegittimità delle attività affidate ai privati, carenza di precauzioni in materia di tutela della riservatezza personale.
In via preliminare occorre rilevare che l'appello è stato tempestivamente proposto e ricorrono i presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. contenendo l'indicazione dei motivi e di tutti gli elementi indicati nella norma citata.
Nel merito l'unico motivo di appello formulato dal è fondato. Pt_1
Ha infatti errato il giudice di primo grado nel ritenere che il resistente, odierno appellante, non era validamente costituito in primo grado, tenuto conto che risulta dalla documentazione agli atti la valida costituzione del , giusta procura sottoscritta dal Pt_1
Sindaco.
Al riguardo si rinvia per relationem a Cass. 1571/2024 che, proprio in una controversia contro il piccolo comune di Buccheri, ha statuito che “in tema di contratti della Pubblica amministrazione, il
-3 di 9- conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il poiché, non Pt_1 essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna,
l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista” e a Cass. 5802/2016 per cui che “nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del è il Sindaco Pt_1
e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica”.
Il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione in quanto aveva ritenuto inidonea la costituzione del e ritenuto non assolto Pt_1 da parte dello stesso, in quanto non validamente costituito, l'onere probatorio a suo carico in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
In accoglimento dell'appello deve invece affermarsi che il in Pt_1 primo grado si era validamente costituito ed aveva contestato i vari motivi di opposizione, depositando documentazione a corredo delle proprie difese.
L'appellato ha, nel costituirsi nel presente giudizio, comunque richiamato tutti i motivi di opposizione a sanzione amministrativa già proposti in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di pace che pertanto devono essere affrontati.
Il motivo di opposizione concernente l'illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata dell'infrazione è infondato sussistendo nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 201 comma 1 bis lettera f C.d.S., tenuto conto che la violazione fu accertata a mezzo dei apparecchiatura automatica di rilevamento della velocità, installata su strada diversa dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,, specificamente indicata nel decreto prefettizio 13339 del 13.4.2010, debitamente richiamato nel verbale di contestazione dell'infrazione e prodotto nel corso del presente giudizio. Al riguardo si rinvia a Cass. ord. 331/2015 che statuisce
-4 di 9- che “in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio
(di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241”. Infondato è il rilievo relativo alla illegittimità del decreto del prefetto di Benevento prot. 13339 area
III sist. Sanz per carenza di motivazione, ai fini della sua disapplicazione, tenuto conto della ampia motivazione dello stesso, immediatamente evincibile dalla sua lettura.
Il motivo di contestazione concernente l'inesistenza di un valido limite di velocità è infondato, tenuto conto che l'esistenza nel detto tratto del limite di velocità di 70km/h risulta dal verbale di infrazione che sotto tale profilo fa piena fede, fino a querela di falso e risulta depositata agli atti l'ordinanza n. 55 del 2015 dell'ANAS, impositiva sul tratto di strada in questione dei limiti di velocità di cui si duole l'opponente odierno appellato.
Il motivo di contestazione relativo alla violazione dell'art. 5
C.d.S. e 77 comma 7 del d.p.r. 495/1992 per mancata indicazione, sul retro della segnaletica apposta nel caso di specie, degli estremi dell'ordinanza di apposizione così come previsto dall'art. 77 comma 7 del d.p.r. 495/1992, oltre a risultare sprovvisto di qualsiasi prova,
è infondato, non potendo tale circostanza comunque assumere rilievo per escludere la validità della sanzione applicata: sul punto si rinvia a Cass. 13641/2010 e Cass. 31 luglio 2007 n. 16884 che hanno chiarito che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale suddetto può essere condizionata esclusivamente dalla legittimità della apposizione del segnale stesso, la quale sarà correlata - come per tutti gli atti amministrativi - alla provenienza dell'ordine dall'autorità competente, al rispetto delle disposizioni
-5 di 9- primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico e al rispetto delle forme prescritte, senza che possa assumere rilievo, al fine di ritenere illegittima la sanzione irrogata, l'avvenuta istallazione di un cartello stradale privo degli estremi del provvedimento di apposizione.
Il motivo di contestazione relativo alla assenza dell'agente accertatore al momento della infrazione è infondato, tenuto conto che l'accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo (sul punto cfr. Cass. 38276/2021) e che il compimento della detta attività da parte dell'agente accertatore, oltre a risultare dalla lettura dei verbali, neppure risulta contestato dall'opponente odierno appellato.
Infondato è il motivo di contestazione relativo alla mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'agente accertatore. Al riguardo si rinvia per relationem a Cass. ord. 18493/2020 che ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt.
383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.
Infondata è la contestazione relativa all'applicabilità al caso di specie del caso fortuito non essendo neppure stata allegata, oltre che provata, la causa, esterna alla volontà del soggetto, che avrebbe determinato il superamento del limite di velocità.
Neppure la contestazione relativa alla scusabilità dell'errore è fondata, tenuto conto che nel caso di specie, a fronte di una velocità consentita pari a 70km/h il veicolo della società convenuta circolava, rispettivamente, a 81km/H, 78Km/H, 80Km/h, 77 Km/h, 79
-6 di 9- km/H e 76 Km/H, superando pertanto il limite di velocità ed anche la c.d. area di tolleranza specificamente indicata nei verbali. Premesso che dalla lettura dei verbali si evince l'applicazione del limite di tolleranza ex lege consentito, in relazione al quale la violazione del limite non è sanzionabile, occorre sottolineare che nel caso di specie i veicoli coinvolti avevano motori che, con una leggera pressione sull'acceleratore consentono senza volerlo di raggiungere velocità superiori a quelle consentite, non è stata provata dall'opponente odierno appellato;
risulta al contrario che i veicoli di proprietà della società opponente odierna appellata, con i quali sono state commesse le infrazioni erano veicoli pesanti, ossia autocarri e veicoli con semi rimorchio, che consentono una verifica in tempo reale della velocità tenuta.
Quanto alla contestazione relativa alla illegittimità costituzionale della normativa che prevede la decurtazione dei punti della patente, occorre rilevare che nei verbali oggetto di contestazione non è stata applicata la decurtazione dei punti della patente.
La contestazione relativa alla mancata prova della taratura dello strumento e della funzionalità delle apparecchiature, genericamente formulata, è infondata, tenuto conto che sono stati prodotti agli atti sin dal fascicolo di primo grado, sia i certificati di taratura dei due apparecchi utilizzati per la rilevazione della velocità nei verbali opposti che i rispettivi verbali di verifica di funzionalità del 24 ottobre 2019, effettuati meno di un anno prima rispetto alla data della commissione delle infrazioni oggetto dei 5 verbali opposti.
Il motivo di contestazione relativo alla illegittimità dei verbali laddove risultasse che la convalida delle immagini e la sottoscrizione dei verbali sia svolta da soggetti diversi dagli organi di polizia stradale, oltre ad essere inammissibile in quanto formulato in formula dubitativa ed ipotetica, è infondato tenuto conto che dalla lettura del verbale si evince che le operazioni di accertamento sono state eseguite da quest'ultima. Al riguardo si richiama la già citata Cass. 38276/2021.
-7 di 9- Infondato è il motivo di contestazione relativo alla violazione delle norme in tema di tutela la della riservatezza delle persone che circolavano sul veicolo, smentito, per la ragione più liquida, dalla documentazione fotografica allegata ai verbali di accertamento delle infrazioni oggetto di opposizione.
Alla luce delle ragioni addotte, essendo risultato fondato il motivo di appello formulato dall'appellante e infondati i motivi di contestazione originariamente formulati dall'appellato, ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado e richiamati nel corso del presente giudizio dall'appellato, deve essere integralmente accolto l'appello e per l'effetto deve essere rigettata l'opposizione avverso i verbali di accertamento originariamente opposti.
L'accoglimento dell'appello comporta la modifica anche del capo relativo alle spese della sentenza di primo grado, in quanto in applicazione del principio della soccombenza l'originario opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nel dispositivo.
Quanto al giudizio di appello, l'appellato, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa EN
RR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, accogliendo integralmente l'appello avverso la sentenza n.1671/2021 del Giudice di pace di Benevento:
-riforma il primo capo della sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione avverso i verbali di accertamento n. 2114/2020,
2462/2020, 2588/2020, 2820/2020, 3022/2020, 3180/2020 elevati dai vigili urbani del;
Pt_1 Parte_1
-riforma il secondo capo della sentenza di primo grado e per l'effetto condanna la 4 a rifondere Controparte_1 al le spese di lite, liquidate nella complessiva Parte_1 somma di € 150,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oneri di legge;
-8 di 9- -condanna la 4 alla rifusione al Controparte_1
di delle spese di lite del grado di appello, Pt_1 Parte_1 liquidate in € 332,00 per compenso ed € 64,50 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 3 dicembre 2025
Il Giudice
EN RR
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