Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/03/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1527/2017 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]
'elettivamente domiciliata in Brolo, Via Colombo n.5, presso e nello 12 cf: C.F. 1
studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentata e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 21/04/2017, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 per l'anno
, و
2011 per 102 lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
-- Che in data 29/09/2016 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
- Che l'CP_1 ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'CP_1 si costituiva eccependo la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, veniva decisa.
,CP Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
CP L' non ha fornito la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. Infatti, 1.CP con gli allegati in atti, non ha prodotto alcun elenco di variazione con allegati nominativi dei braccianti cui risulta l'avvenuta cancellazione, in cui sia compreso il nominativo della parte ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, e soprattutto del periodo, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate indicate in ricorso.
La parte ricorrente si duole della circostanza che 1'CP - non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Consorzio PAC, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga ed il modello CUD relative all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per CP n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 1,CP disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte 1
deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte 1 per l'anno 2011, e per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Consorzio PAC, e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP
2)Condanna l'ˇ· alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 28/03/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia