Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/03/2026, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4001 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Cunsolo, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Rossi, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS- del 03/02/2025- Approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP - Bando Pubblico Generale 2012 – Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/1° semestre 2024 pubblicata in data 02.02.2025 del Dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il cons. AN MA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso notificato il 27/03/2025 (dep. 28/03) -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS- del 03/02/2025- Approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP - Bando Pubblico Generale 2012 – Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/1° semestre 2024 pubblicata in data 02.02.2025, nella parte in cui non le venivano riconosciuti gli ulteriori 18 punti derivanti dalla sua appartenenza alla categoria A1;
- la ricorrente ha lamentato “Violazione Avviso Pubblico Bando Generale 2012 l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) - Violazione degli artt. 3, 6 e 10-bis della L. 7.8.1990, 241, della L.R. Lazio n. 27/2006 e della L.R. n. 12/1999. Difetto di istruttoria”, avendo allegato l'attestazione di ospitalità emessa dalla Medihospes ovvero la documentazione richiesta per il riconoscimento della categoria A1 ed il relativo punteggio;
- il 3 aprile 2025 si è costituita con memoria formale Roma Capitale;
- con memoria depositata il 17 aprile 2025 la resistente rappresenta di avere accolto la richiesta di attribuzione dei 18 punti per la categoria A1, a seguito di nuove indicazioni operative meno restrittive, concludendo per la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- il 2 febbraio 2026 la ricorrente deposita domanda di declaratoria di cessata materia del contendere “stante l'avvenuta assegnazione di alloggio popolare”;
- il 9 febbraio 2026 Roma Capitale deposita memoria con cui aderisce alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese;
Ritenuto che :
- deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l’Amministrazione capitolina provveduto a riconoscere alla ricorrente il punteggio spettante a cui è seguita altresì l’assegnazione dell’alloggio;
- le spese di lite alla luce della vicenda processuale, che ha visto la presentazione di un precedente ricorso per la medesima controversia e che ha evidenziato la modifica solo nel settembre 2023 della applicazione delle condizioni di priorità nell’attribuzione dei punteggi alla data degli aggiornamenti (e non più a quella di presentazione delle domande), possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’ubicazione dell’immobile di cui si tratta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA GI, Presidente FF, Estensore
ANlisa Tricarico, Referendario
Francesca Sbarra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN MA GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.