Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3853 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Roberta Girone, presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Madonna dell'Olio,
146, elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'avv. Angelo Moscati, presso il cui studio, sito in Casoria via A. Diaz n. 91, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 22.4.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare tenutasi in data 24.04.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti,
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nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 18.10.2024 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 15.9.2007 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli - (nato il [...]), (nato il [...]), quest'ultimo Per_1 Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 18.10.2024 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 20.06.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi, in data 22.4.2025, modificando le condizioni di accordo di cui al ricorso, in ragione dell'intervenuta detenzione di presso la casa CP_1
circondariale di Napoli, hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Orta di Atella (CE) alla Via Clanio n. 33, alla SI.ra
; Parte_1
3. Il minore nato Napoli il 16/02/2009, è affidato temporaneamente in via Persona_3
esclusiva alla madre, SI.ra , e collocato presso la casa coniugale sita in Orta Parte_1
Atella (CE), V Clanio n. 33.
4. In considerazione dell'attuale condizione detentiva del padre , la frequentazione CP_1
tra padre e figlio avverrà esclusivamente presso la Casa Circondariale di Napoli, compatibilmente con i regolamenti e le autorizzazioni dell'Amministrazione Penitenziaria.
6. La presente regolamentazione ha valore temporaneo ed è destinata ad essere sostituita da quella originariamente prevista nel ricorso congiunto, nel caso in cui il SI. ottenga l'ammissione a CP_1
misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale o altra misura che consenta una forma
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ordinaria di frequentazione).
7. che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla Per_1
madre, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di €300,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Napoli Nord;
8. la rata del mutuo pendente per l'acquisto della casa coniugale viene sostenuta al 50% da ognuno dei ricorrenti, per un ammontare pari ad euro 280,00;
9. l' assegno unico sarà percepito dalla sig.ra ed il SI. presta il Parte_1 CP_1
suo pieno consenso in tal senso, essendo ella colei che si occuperà del figlio minore;
12. entrambi separandi sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatri”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 14.6.1978) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto N. 115 parte II serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
3 R.g. V.g. n. 3853/2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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