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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12543/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
DELLA CAUSA n. r.g. 12543/2022
tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO ( ) VIA Parte_1 C.F._1
BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA;
,
Per l'avv. SALOMONE RO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
IN NI;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice come da atto di citazione ed insiste per l'acquisizione della prova orale con rogatoria;
parte convenuta come da foglio di precisazione già depositato telematicamente;
in via istruttoria chiede ammettersi prova orale;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12543/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELLINI Parte_1 C.F._2 IC e dell'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO ( ) VIA BELVEDERE N. C.F._1 10 40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. MELLINI IC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOMONE Controparte_1 P.IVA_1 RO, elettivamente domiciliato in VIA LUSARDI, 7 20122 MILANOpresso il difensore avv. SALOMONE RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente, e CP_1 conseguentemente condannarla al risarcimento del danno riportato dall'attore a seguito del sinistro occorso in data 10 luglio 2021, verso le ore 6.50 lungo Via Olmetola in Bologna, direzione
Via Felicina, in prossimità del passo carraio n. 24340., quando l'attore, a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito da un capriolo.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva respingersi anche nel merito le Controparte_1 domande formulate da parte attrice.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale da acquisire con rogatoria internazionale di cui non risulta l'acquisizione al fascicolo. Dopo vari rinvii di udienza dovuti all'attesa dell'esito della rogatoria la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc .
All'udienza del 28.10.2025 questo giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata solo dalla convenuta.
La domanda di parte attrice è infondata e va pertanto rigettata.
Esponeva l'attore che il giorno 10/07/2021 intorno alle ore 6.50 percorreva a bordo del ciclomotore di sua proprietà la via Olmetola, a Bologna, in prossimità del passo carraio n. 24340, quando dalla vegetazione posta a lato della strada fuoriusciva un capriolo, che entrava in carreggiata davanti all'attore; il sig. evitava l'urto con l'animale ma frenava bruscamente e perdeva il controllo del Pt_1 mezzo, che rovinava a terra;
A seguito del sinistro il veicolo del sig. riportava una serie di danni per l'ammontare di euro Pt_1
1.156,56 ed il conducente veniva trasportato al PS dell'Ospedale Maggiore di Bologna, i cui sanitari diagnosticavano contusioni e abrasioni multiple.
1) responsabilità.
Si ritiene di aderire all'orientamento maggioritario sia di merito che di legittimità (vedi Cass. n.
3384/2014, n. 4806/2016, n. 26197/2011), che riconosce la legittimazione passiva della Controparte_1
e ciò ancor più in seguito all'emanazione della legge regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, la
[...] quale, sia pure emanata in materia di fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, riconosce un ruolo preponderante della quale Ente da cui promanano le direttive in materia di fauna CP_1 selvatica, lasciando alle Province meri compiti esecutivi.
In tal senso è stato ad esempio affermato che: 'Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il pagina 3 di 6 potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle
Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi CP_1 dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni' (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011).
Inoltre, in altra pronuncia attinente proprio la e riguardante un danno ad un Controparte_1 veicolo causato da fauna selvatica (nella specie un volatile), è stata affermata la legittimazione della secondo la seguente motivazione: 'La legge regionale prevede le risorse da CP_1 CP_1 assegnare a ciascuna Provincia per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione, confermando i compiti di pianificazione della fauna sul territorio assegnati dalla legge del
1992 alla Regione'.
La regolamentazione giuridica della questione propugnata non può essere condivisa. Infatti, parte ricorrente, dopo avere riconosciuto l'applicabilità ai danni cagionati dalla fauna selvatica della disciplina attinente alla responsabilità aquiliana, imputa alla di non avere adottato, nell'ambito CP_1 di quell'attività di indirizzo e di pianificazione, cui è legislativamente tenuta, tutte le cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade, così rendendo possibile l'incidente per cui è causa.
Ma in tal modo il ricorrente finisce con il reintrodurre una costruzione giuridica inquadratale nella previsione dell'art. 2052 c.c., in quanto fa discendere dai detti poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, una sorta di responsabilità automatica dell'Ente ogni volta che si verifichi un qualsiasi incidente con coinvolgimento della fauna selvatica.
Invece, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la relativa verifica deve incentrarsi sulla considerazione che la responsabilità della è configurabile solo ex art. 2043 c.c., con le note CP_1 implicazioni circa l'onere probatorio.
Secondo l'indirizzo prevalente, il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla pagina 4 di 6 selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999,
n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907, Cass. 24 giugno 2003 n.
100008, Cass. 28 luglio 2004 n. 14241).
La situazione non è poi mutata con l'entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, la quale ha ribadito che:
"la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".
Anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. n. 4 del 4 gennaio 2001).
Sarebbe, poi, stato onere dell'attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici - con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo' (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13907 del 24/09/2002).
Pertanto si ritiene in conclusione, in conformità a tale orientamento, che la legittimazione spetti alla
CP_1
2) An del risarcimento.
Passando al merito, la domanda deve in ogni caso essere rigettata;
invero, facendo applicazione dei principi costanti della Suprema Corte (esposti anche nella sentenza sopra riportata) deve applicarsi in merito la disciplina di cui all'art- 2043 c.c..
In diritto è stato affermato che 'in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. (Nella specie, la pagina 5 di 6 S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, CP_1 ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla o all' non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la CP_1 CP_2 segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest'ultima, peraltro, di spettanza specifica dell' ' (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014). CP_2
Nel caso in esame, il sinistro è avvenuto in zona pedemontana ed in prossimità di vegetazione boschiva, sicché, da un lato poteva essere richiesta una condotta di guida particolarmente attenta ed idonea, se non ad evitare, quantomeno a limitare grandemente i danni;
dall'altro, non è stata provata dall'attore in capo all'ente preposto, alcuna condotta colposa, attiva od omissiva, causalmente connessa al verificarsi dell'evento dannoso.
Nella specie, il comportamento di un animale selvatico - il sopraggiungere di un capriolo in particolare
- costituisce un fatto accidentale, non prevedibile né prevenibile;
né può essere imputato all'
[...] di non aver messo una recinzione lungo tutta la strada, posto che si tratta di un territorio per lo CP_3 più boschivo di ampie dimensioni che costeggia la strada 'fondovalle' per molti chilometri;
inoltre non è provato, né allegato che quello specifico punto fosse già stato oggetto di sinistri stradali o fosse un luogo particolarmente soggetto ad attraversamenti da parte della fauna selvatica, sì da rendere l'evento in concreto prevedibile e prevenibile da parte dell'ente pubblico.
La domanda deve in conclusione essere rigettata, con condanna del sig. alla rifusione alla parte Pt_1 convenuta delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta Emilia-Romagna; CP_1
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi , oltre al rimborso spese generali ed accessori come per legge;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
DELLA CAUSA n. r.g. 12543/2022
tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO ( ) VIA Parte_1 C.F._1
BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA;
,
Per l'avv. SALOMONE RO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
IN NI;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice come da atto di citazione ed insiste per l'acquisizione della prova orale con rogatoria;
parte convenuta come da foglio di precisazione già depositato telematicamente;
in via istruttoria chiede ammettersi prova orale;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12543/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELLINI Parte_1 C.F._2 IC e dell'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO ( ) VIA BELVEDERE N. C.F._1 10 40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. MELLINI IC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALOMONE Controparte_1 P.IVA_1 RO, elettivamente domiciliato in VIA LUSARDI, 7 20122 MILANOpresso il difensore avv. SALOMONE RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente, e CP_1 conseguentemente condannarla al risarcimento del danno riportato dall'attore a seguito del sinistro occorso in data 10 luglio 2021, verso le ore 6.50 lungo Via Olmetola in Bologna, direzione
Via Felicina, in prossimità del passo carraio n. 24340., quando l'attore, a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito da un capriolo.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva respingersi anche nel merito le Controparte_1 domande formulate da parte attrice.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale da acquisire con rogatoria internazionale di cui non risulta l'acquisizione al fascicolo. Dopo vari rinvii di udienza dovuti all'attesa dell'esito della rogatoria la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc .
All'udienza del 28.10.2025 questo giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata solo dalla convenuta.
La domanda di parte attrice è infondata e va pertanto rigettata.
Esponeva l'attore che il giorno 10/07/2021 intorno alle ore 6.50 percorreva a bordo del ciclomotore di sua proprietà la via Olmetola, a Bologna, in prossimità del passo carraio n. 24340, quando dalla vegetazione posta a lato della strada fuoriusciva un capriolo, che entrava in carreggiata davanti all'attore; il sig. evitava l'urto con l'animale ma frenava bruscamente e perdeva il controllo del Pt_1 mezzo, che rovinava a terra;
A seguito del sinistro il veicolo del sig. riportava una serie di danni per l'ammontare di euro Pt_1
1.156,56 ed il conducente veniva trasportato al PS dell'Ospedale Maggiore di Bologna, i cui sanitari diagnosticavano contusioni e abrasioni multiple.
1) responsabilità.
Si ritiene di aderire all'orientamento maggioritario sia di merito che di legittimità (vedi Cass. n.
3384/2014, n. 4806/2016, n. 26197/2011), che riconosce la legittimazione passiva della Controparte_1
e ciò ancor più in seguito all'emanazione della legge regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, la
[...] quale, sia pure emanata in materia di fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, riconosce un ruolo preponderante della quale Ente da cui promanano le direttive in materia di fauna CP_1 selvatica, lasciando alle Province meri compiti esecutivi.
In tal senso è stato ad esempio affermato che: 'Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il pagina 3 di 6 potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle
Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi CP_1 dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni' (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011).
Inoltre, in altra pronuncia attinente proprio la e riguardante un danno ad un Controparte_1 veicolo causato da fauna selvatica (nella specie un volatile), è stata affermata la legittimazione della secondo la seguente motivazione: 'La legge regionale prevede le risorse da CP_1 CP_1 assegnare a ciascuna Provincia per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione, confermando i compiti di pianificazione della fauna sul territorio assegnati dalla legge del
1992 alla Regione'.
La regolamentazione giuridica della questione propugnata non può essere condivisa. Infatti, parte ricorrente, dopo avere riconosciuto l'applicabilità ai danni cagionati dalla fauna selvatica della disciplina attinente alla responsabilità aquiliana, imputa alla di non avere adottato, nell'ambito CP_1 di quell'attività di indirizzo e di pianificazione, cui è legislativamente tenuta, tutte le cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade, così rendendo possibile l'incidente per cui è causa.
Ma in tal modo il ricorrente finisce con il reintrodurre una costruzione giuridica inquadratale nella previsione dell'art. 2052 c.c., in quanto fa discendere dai detti poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, una sorta di responsabilità automatica dell'Ente ogni volta che si verifichi un qualsiasi incidente con coinvolgimento della fauna selvatica.
Invece, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la relativa verifica deve incentrarsi sulla considerazione che la responsabilità della è configurabile solo ex art. 2043 c.c., con le note CP_1 implicazioni circa l'onere probatorio.
Secondo l'indirizzo prevalente, il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla pagina 4 di 6 selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999,
n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907, Cass. 24 giugno 2003 n.
100008, Cass. 28 luglio 2004 n. 14241).
La situazione non è poi mutata con l'entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, la quale ha ribadito che:
"la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".
Anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. n. 4 del 4 gennaio 2001).
Sarebbe, poi, stato onere dell'attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici - con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo' (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13907 del 24/09/2002).
Pertanto si ritiene in conclusione, in conformità a tale orientamento, che la legittimazione spetti alla
CP_1
2) An del risarcimento.
Passando al merito, la domanda deve in ogni caso essere rigettata;
invero, facendo applicazione dei principi costanti della Suprema Corte (esposti anche nella sentenza sopra riportata) deve applicarsi in merito la disciplina di cui all'art- 2043 c.c..
In diritto è stato affermato che 'in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. (Nella specie, la pagina 5 di 6 S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, CP_1 ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla o all' non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la CP_1 CP_2 segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest'ultima, peraltro, di spettanza specifica dell' ' (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014). CP_2
Nel caso in esame, il sinistro è avvenuto in zona pedemontana ed in prossimità di vegetazione boschiva, sicché, da un lato poteva essere richiesta una condotta di guida particolarmente attenta ed idonea, se non ad evitare, quantomeno a limitare grandemente i danni;
dall'altro, non è stata provata dall'attore in capo all'ente preposto, alcuna condotta colposa, attiva od omissiva, causalmente connessa al verificarsi dell'evento dannoso.
Nella specie, il comportamento di un animale selvatico - il sopraggiungere di un capriolo in particolare
- costituisce un fatto accidentale, non prevedibile né prevenibile;
né può essere imputato all'
[...] di non aver messo una recinzione lungo tutta la strada, posto che si tratta di un territorio per lo CP_3 più boschivo di ampie dimensioni che costeggia la strada 'fondovalle' per molti chilometri;
inoltre non è provato, né allegato che quello specifico punto fosse già stato oggetto di sinistri stradali o fosse un luogo particolarmente soggetto ad attraversamenti da parte della fauna selvatica, sì da rendere l'evento in concreto prevedibile e prevenibile da parte dell'ente pubblico.
La domanda deve in conclusione essere rigettata, con condanna del sig. alla rifusione alla parte Pt_1 convenuta delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta Emilia-Romagna; CP_1
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi , oltre al rimborso spese generali ed accessori come per legge;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 6 di 6