Art. 25. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale
Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data. ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che: "I termini di cui all' articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990"
Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data. ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che: "I termini di cui all' articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990"