Articolo 25 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
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15 gennaio 1978
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4 giugno 1990
Art. 25. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data. ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che: "I termini di cui all' articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990"
Entrata in vigore il 4 giugno 1990
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