Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
così composta: DE EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1410 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 3.2.2025 tra (cod. fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'avv. Alfredo Biagini, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, geom. , in proprio e quale ca- Controparte_2 pogruppo mandataria dell' costituita con elettivamente CP_3 CP_4 domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'avv.
Giuseppa Finanze, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Angelo Cima e Pietro Colucci per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
(cod. fisc. ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del RetRE pro tempore, legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
-appellata – appellante in via incidentale-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: (…) Parte_1
Nel merito, in via preliminare: in accoglimento del primo motivo d'appello, (…) acclarata l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado, riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dal diritto a reclamare gli importi di cui alle riserve azionate in giudizio, per non essere state le riserve ritrascritte su Parte_2 del 22.01.2007;
Nel merito: in accoglimento del motivo d'appello sub II.1, (…) riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto accertare e dichiarare che la domanda di cui alla riserva n. 1 avanzata da parte attrice in primo grado è infondata e pertanto dev'essere rigettata;
in subordine, accertare e dichiarare che il ri- tardo imputabile è pari al più a 28 giorni.
Nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello che precede, in accoglimento del motivo d'appello sub II.1.1., (…) riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto accertare e dichiarare che in accoglimento della pretesa di cui alla riserva n. 1 dell'appaltaRE, vada a questi riconosciuto a titolo di spese generali l'importo di € 34.703,31 (in applicazione della norma dell'art. 25 del D.M. 145/2000) ovvero di € 46.425,23 (pari ai 2/3 della somma di € 69.637,85 quantificata dall'Ausi- liario del Giudice e da quest'ultimo riconosciuta con la Sentenza appellata);
Nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello sub II.1, in accoglimento del motivo d'appello sub II.1.2, per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza qui impugnata e, per l'ef- fetto accertare e dichiarare che con riferimento alla pretesa di cui alla riserva n. 1 dell'appaltaRE, nulla vada a questi riconosciuto a titolo di mancato ammortamento dei macchinari, per carenza di prova;
Nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello sub II.1, in accoglimento del motivo d'appello sub II.1.3, (…) rifor- mare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto accertare e dichiarare che con riferimento alla riserva n. 1 dell'appaltaRE, nulla vada a questi riconosciuto a titolo di mancati utili, per carenza di prova, in via ulteriormente 2 subordinata, accertarsi e dichiararsi che per tale voce è dovuta all'appaltaRE una somma di € 6.985,44, pari al 5% dell'utile giornaliero (€ 249,48) per i giorni rilevanti (28) ai fini di computare il ritardo imputabile alla Stazione Appaltante;
Nel merito: in accoglimento del motivo d'appello sub II.2, (…) riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto accertare e dichiarare che la domanda di cui alla riserva n. 3 avanzata da parte attrice in primo grado è infondata e pertanto dev'essere rigettata;
Nel merito: in accoglimento del motivo d'appello sub II.3, per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da (già Parte_1 CP_6 volta a vedersi manlevata e tenuta indenne, o comunque rimborsata, dal
[...]
, per la denegata ipotesi di condanna d Controparte_7 [...] al pagamento in favore di parte attrice degli importi reclamati Parte_1 da quest'ultima anche con la riserva n. 1;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del primo grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: Controparte_1
1) In via principale, ritenere e dichiarare la infondatezza dei motivi di appello e delle ragioni tutte addotti dall'appellante, e conseguentemente rigettare il proposto appello, nonché tutte le correlate eccezioni e richieste, con la con- ferma della impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze. (…)
3) Con vittoria di spese del giudizio”; per : “Piaccia all'lll.ma Corte d'Appello adita, Controparte_8 contrariis reiectis:
- (…) accogliere l'appello incidentale e - nei limiti (…) indicati - l'appello principale e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ateneo, essendo unica legittimata passiva la Concessionaria, re- spingendo la domanda di manleva e/o rimborso dalla stessa avanzata in via riconvenzionale;
- dichiarare tardive e/o abbandonate le riserve per cui è causa, con conse- guente decadenza delle relative pretese;
NEL MERITO:
3 - rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
IN VIA RICONVEZIONALE:
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'atto transattivo dei 28.10.2008 da parte dell e disporre la risoluzione per inadempimento Controparte_1 dello stesso, ad ogni effetto;
- accertare e dichiarare la legittimità e congruità delle detrazioni effettuate nel Certificato di collaudo per € 81.937,02 e, conseguentemente condan- nare la al pagamento dell'importo di € 43.106,46, corri- Controparte_1 spondente alla differenza tra l'importo delle riferite detrazioni (€ 81.937,02) e quello risultante nel medesimo certificato di collaudo, a credito residuo dell'Impresa (38.830,56); condannare l ai rilascio di polizza CP_1 fideiussoria decennale, nei termini di cui al Certificato di collaudo;
- in ogni caso con vittoria di spese, competente ed onorari”.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato in data 18.9.2013 la Controparte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la (ora Controparte_6
e l e ha chiesto l'acco- Parte_1 Controparte_8 glimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare la fondatezza in fatto e in diritto delle richieste avanzate dall'Impresa istante con le riserve evidenziate in narrativa, di cui si produce la completa trascrizione a registro delle relative esplicazioni.
Per l'effetto, condannare la convenuta e la Controparte_8 convenuta congiuntamente e/o disgiuntamente per quanto di Controparte_6 rispettiva competenza, in persona dei legali rispettivi rappresentanti p.t., al pagamento in favore dell'A.T.I. attrice, come sopra rappresentata, delle somme sotto indicate, o di quelle altre che verranno determinate in corso di giudizio e/o ritenute comunque di giustizia:
Riserva n. 1 (slittamenti esecutivi e ritardi forzatamente subiti per eventi im- previsti sopravvenuti in corso d'opera – mancate produzioni in termini - mag- gior durata passiva dei lavori - oneri e danni conseguenziali).
Importo complessivamente richiesto al titolo = €. 915.536,58
Riserva n. 2 (le diverse e più onerose tipologie esecutive dei solai).
4 Importo complessivamente richiesto al titolo = €. 52.726,33
Riserva n. 3 (differenza pagamento muratura a faccia vista).
Importo complessivamente richiesto al titolo = €. 53.321,25
Riserva n. 4 (pagamento angolari in ferro per muratura a faccia vista).
Importo complessivamente richiesto al titolo = €. 42.101,54
Riserva n. 5 (pagamento del palo pilota fatto eseguire dal collaudaRE all'e- sterno del fabbricato).
Importo complessivamente richiesto al titolo = €. 34.016,37
Riserva n. 6 (reintegro dei pagamenti delle parcelle del collaudo statico).
Importo complessivamente richiesto al titolo = €. 22.299,72
Per il complessivo ammontare di = €. 1.120.001,79
2) Per l'ipotesi in cui la non ottemperi tempestivamente e nei Controparte_6 modi e termini di legge alla determinazione dell'importo dovuto all'A.T.I. at- trice per la "compensazione" degli eccezionali rincari verificatisi nei costi dei materiali metallici nell'anno 2004, statuire comunque il diritto dell'A.T.I. al relativo riconoscimento ai sensi dell'art. 1, parag. 550 della L. 311/2004, determinandone la misura economica mediante c.t.u.
3) Ritenere e dichiarare che le somme che verranno riconosciute di spettanza dell'impresa attrice vanno rivalutate a risarcimento dei danni dipendenti dalla svalutazione monetaria e provvedere quindi in conformità secondo le nozioni di comune esperienza e i dati ISTAT noti al momento della pronuncia.
Sulle somme così rivalutate il Tribunale adito vorrà applicare gli interessi, secondo la previsione della vigente normativa del setRE e dell'art. 1219, 2° comma, n. 1 cod. civ.
4) Condannare quindi la convenuta Controparte_9
in persona dei legali rappresentanti p.t., congiuntamente e/o Controparte_6 disgiuntamente per quanto di rispettiva competenza, al pagamento, in favore dell'Impresa istante come sopra rappresentata e nella esposta qualità, delle somme tutte di cui alle domande che precedono o di quelle altre ritenute pertinenti e di giustizia, debitamente rivalutate, con gli interessi nelle misure che il Tribunale vorrà stabilire, con Iva ove dovuta e quant'altro per legge”.
In particolare, la società attrice ha allegato che:
5 - l affidò, con contratto in data 7.7.1989 Controparte_8 rep. 10, alla Infrasud Progetti S.p.A. (poi e, quindi, Controparte_6 Parte_1
la realizzazione, in regime di concessione, di tutte te attività necessa-
[...] rie per la costruzione della Sede dell Parte_3
da realizzarsi in Campobasso (località
[...]
Vazzieri);
- la concessionaria pose a gara le opere necessarie alla realizzazione dell'e- dificio da destinare a uffici amministrativi per la gestione del patrimonio li- brario dell;
CP_10
- a seguito di licitazione privata vennero aggiudicati all costituita tra la CP_3
in qualità di capogruppo mandataria, e la Controparte_1 CP_4 in qualità di mandante, e il relativo contratto venne sottoscritto tra la CP_6
(subentrata nel rapporto concessorio alla Infrasud Progetti S.p.A.) e
[...]
l in data 5.9.2001; CP_3
- l'appalto prevedeva: (i) la corresponsione del corrispettivo a corpo, per un importo di € 3.457.811,98, al netto del ribasso d'asta e comprensivo dell'importo per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
(ii) il termine per l'ultimazione delle opere era stato stabilito in 630 giorni naturali e con- secutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 5.9.2001, così che detto termine andava a scadere in data 28.5.2003; (iii) un termine inter- medio per l'ultimazione delle strutture dell'edificio, che sarebbe venuto a spirare decorsi 365 giorni dalla consegna dei lavori;
- i termini sopra indicati vennero differiti (sia per effetto di proroghe assentite dalla concessionaria all'odierna appellata sia per effetto Controparte_1 del maggior termine concesso in dipendenza dell'approvazione di due peri- zie di variante predisposte e approvate in corso d'opera, con le quali veniva prevista l'esecuzione di maggiori lavori rispetto a quelli contemplati nell'ori- ginario progetto esecutivo per i quali le parti concordavano compensi ag- giuntivi), sicché il termine intermedio per il completamento delle strutture venne fissato al 15.7.2003, mentre quello per l'ultimazione dei lavori venne determinato nel 20.5.2004;
- le opere vennero completate secondo i termini definitivamente concordati tra le parti e il certificato di collaudo dei lavori venne emesso in data 11.2.2008;
6 - nella fase immediatamente precedente all'adozione del predetto certificato di collaudo, e in particolare in data 17.12.2007, si verificarono alcuni danni all'immobile realizzato a causa del distacco del paravento a faccia vista sulla rampa di accesso al locale Biblioteca;
conseguentemente, mediante un ac- cordo transattivo la si impegnò a effettuare interventi di Controparte_1 ripristino che, invero, vennero completati il 9.9.2009;
- nel corso dei lavori la (ora ha redatto n. Controparte_6 Parte_1
13 SS.AA.LL. e, quindi, lo Stato Finale dei Lavori successivo all'ultimo S.A.L.;
- nel SAL n. 1 l'impresa ha apposto ed esplicato una riserva (Riserva n. 1), richiamata in tutti i SS.AA.LL. successivi, con cui ha lamentato gli "slittamenti esecutivi e ritardi forzatamente subiti per eventi imprevisti, sopravvenuti in corso d'opera", in ragione dei quali avrebbe patito maggiori oneri determi- nati dalla mancata produzione nei termini originariamente previsti;
e, in oc- casione della sottoscrizione del S.A.L. n. 8 per lavori a tutto il 15.10.2003, la ha quantificato tale richiesta, chiedendo la refusione Controparte_1 dei maggiori oneri presuntivamente sofferti nella misura di € 439.081,86;
- la suddetta riserva venne successivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione del S.A.L. n. 10 (con il quale l'appaltatrice chiese l'importo di
€ 622.586,59) e, quindi, del (in cui venne indicato come dovuto CP_11
l'importo di € 825.668,44) e del , nel quale l'importo preteso CP_12 dall'odierna appellata venne definitivamente determinato nella somma di € 915.536,58;
- la iscrisse, inoltre, le seguenti ulteriori riserve: Controparte_1
i) in occasione del n. 3, la Riserva n. 2, con cui chiese maggiori corri- Pt_2 spettivi in dipendenza di oneri presuntivamente sostenuti per l'adozione di diverse e più onerose tipologie dei solai, complessivamente quantificati in € 52.726,33;
ii) in occasione del S.A.L. n. 8, la Riserva n. 3, con la quale chiese le venissero riconosciuti € 53.321,25 a titolo di maggior corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di muratura faccia a vista;
e la Riserva n. 4, relativa al pagamento per € 42.101,54 del rinforzo angolare in ferro per muratura a faccia vista;
iii) in occasione del S.A.L. n. 9, la Riserva n. 5, per € 34.016,37, relativa al pagamento del palo pilota fatto eseguire dal collaudaRE all'esterno del fab- bricato;
7 iv) in occasione del S.A.L. n. 11, la Riserva n. 6, per € 22.299,72, formulata per ottenere il rimborso del pagamento delle parcelle ai Collaudatori Statici.
E, pertanto, con le conclusioni rassegnate nell'introdurre il giudizio di primo grado, l'A.T.I. attrice ha chiesto il riconoscimento dell'importo complessivo di
€ 1.120.001,79.
Si è costituita tempestivamente nel giudizio di primo grado la Parte_1
e ha concluso come segue: "Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ra-
[...] gioni di fatto e di diritto indicate in narrativa nel presente atto, previo ogni opportuno accertamento, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, ovvero la carenza di legittimazione passiva d Parte_1
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'intervenuta decadenza di parte attrice dal diritto a reclamare gli importi di cui alle riserve azionale in giudizio, per non essere state le riserve ritrascritte sul SAL Finale del 22.01.2007;
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza e la carenza di prova, sia nell'an che nel quantum, di tutte le domande formulate da parte attrice, e conseguentemente rigettarle;
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento, da parte della (ora Controparte_13 [...]
, delle obbligazioni da quest'ultima assunte con l'atto transat- Controparte_1 tivo 28.10.2008 e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione del predetto atto transattivo, ad ogni effetto;
per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1 [...]
di vedersi risarcito ogni danno conseguente all'inadempimento d CP_6 [...] di cui si è detto ed alla conseguente risoluzione, con riserva di CP_1 quantificazione in corso di causa;
accertare e dichiarare la legittimità e con- gruità delle detrazioni effettuate nel Certificato di collaudo per € 81.937,02 e, conseguentemente condannare la al pagamento in fa- Controparte_1 vore di (già e/o del , Parte_1 CP_6 Parte_4 dell'importo di € 43.106,46, corrispondente alla differenza (38.830,56-
8 81.937,02) tra l'importo delle riferite detrazioni (€ 81.937,02) e quello ri- sultante, nel medesimo certificato di collaudo, a credito residuo dell'Impresa (38.830,56); condannare l al rilascio di polizza fideiussoria CP_1 decennale, nei termini di cui al Certificato di collaudo.
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi il diritto di (già di Parte_1 CP_6 vedersi manlevata e tenuta indenne, o comunque rimborsata, dal
[...]
, per la denegata ipotesi di condanna di Controparte_8 Parte_1 al pagamento in favore di parte attrice, degli importi reclamati da que-
[...] st'ultima con le riserve azionate nell'odierno giudizio, ovvero di qualsivoglia diverso importo l fosse condannata al medesimo titolo Parte_1
a corrispondere a parte attrice;
per l'effetto condannare Controparte_8
a corrispondere a gli importi cui que- Controparte_8 Parte_1 st'ultima fosse condannata a pagare a parte attrice, per i titoli già indicati.
Con vittoria di spese e competenze. (…)”.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta c.t.u., all'esito della quale il consulente ha concluso:
per il parziale accoglimento della Riserva n. 1, in relazione alla quale ha riconosciuto dovuto un importo pari a € 169.452,09;
per l'infondatezza delle Riserve nn. 2 e 3;
per la fondatezza della Riserva n. 4 nel limite di € 39.691,50;
per l'infondatezza della Riserva n. 5;
per la parziale intempestività della Riserva n. 6 e, comunque, per la sua infondatezza;
e quindi, conclusivamente, ha ritenuto che dovessero essere riconosciuto all'A.T.I. attrice l'importo complessivo di € 209.143,59.
Con la sentenza n. 1293/2019 pubblicata il 18.1.2019 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1. In parziale accoglimento delle domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
, condanna la al pagamento, nei confronti della Parte_1 Parte_1 [...] nella somma di € 262.424,84 oltre interessi legale dalla sen- CP_1 tenza al saldo;
9 2. Rigetta le corrispondenti domande proposte dall nei con- CP_1 fronti del;
Controparte_8
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall nei con- Parte_1 fronti dell CP_1
4. In parziale accoglimento della domanda di manleva proposta dall
[...]
nei confronti del , condanna la Parte_1 Controparte_8 predetta Università a tenere indenne l di quanto la stessa sarà Parte_1 condannata a pagare, in esecuzione della presente sentenza, in favore della limitatamente alla somma di € 92.972,75, oltre interessi le- CP_1 gali dalla sentenza al saldo;
5. Condanna la al pagamento, nei confronti della Parte_1 CP_14
delle spese del giudizio, che liquida in complessive € 15.444,50, di
[...] cui € 2.014,50 per spese generali, IVA CPA e spese vive che liquida in € 1500,00;
6. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come nel giudizio, a carico dell Parte_1
7. Condanna la al pagamento, nei confronti del CP_1 [...]
, delle spese relative alla domanda proposta contro tale Controparte_8 amministrazione, che liquida in € 8.964,25, di cui € 1.169,25 per spese generali, oltre accessori;
8. Compensa interamente tra le parti le spese relative alla domanda di man- leva proposta dall nei confronti del ”. Parte_1 CP_8
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso Parte_5 come riportato in epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di appello la che ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Anche l' si è costituita nel presente grado di Controparte_8 giudizio, aderendo ai motivi di impugnazione svolti dall'appellante princi- pale, ad accezione di quello volto a riconoscere la manleva dell' anche CP_10 con riguardo a quanto condannata a pagare per la Riserva n. 1, proponendo
10 appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i motivi riportati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Con ordinanza depositata in data 4.7.2019 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dallo Parte_6
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale
[...] di Roma, in composizione monocratica, per non avere statuito la decadenza dell'appaltatrice (la dalle riserve iscritte in quanto non Controparte_1 reiterate nello Stato Finale dei Lavori. In particolare, l'appellante in via prin- cipale deduce non solo l'erroneità di tale statuizione, per le ragioni che si esporranno di seguito, ma anche come la sentenza di primo grado sarebbe viziata da omessa pronuncia al riguardo.
Anche l , nel costituirsi nel presente grado Controparte_8 di giudizio e nel proporre appello incidentale, impugna la decisione di primo grado laddove non ha statuito l'abbandono delle riserve da parte dell'im- presa, “con portata assorbente e conseguente inevitabile rigetto di tutte le pretese avanzate in questa sede”, accogliendo l'eccezione sollevata anche dall' nel costituirsi nel giudizio di primo grado. CP_10
Il motivo non può essere accolto.
2.1. Secondo l'appellante principale, il giudice di primo grado non avrebbe statuito sull'eccezione di decadenza per mancata conferma delle riserve pre- cedentemente iscritte negli atti contabili e deduce che, pertanto, in ordine all'eccezione sollevata tempestivamente dallo (allora Parte_1
nel costituirsi nel giudizio di primo grado – oltre che dall' Controparte_6
, come si è detto sopra – vi sia stata omessa pronuncia da parte del
[...] giudice di primo grado.
Questa ricorre laddove manchi qualsiasi statuizione su un capo della do- manda o su un'eccezione di parte, così dando luogo all'inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. I, 23.3.2017 n. 7472). Nel caso di specie, invece, il giudice di primo grado ha esaminato l'eccezione di mancata riproposizione delle riserve e ha ritenuto che “Infondata risulta la tesi sostenuta da parte della convenuta del preteso abbandono delle riserve (…), come esattamente rilevato da parte attrice e dallo stesso C.T.U. che ha accertato che nelle ultime pagine del 11 Registro di Contabilità, risulta compilato lo "Stato Finale dei Lavori", il quale riporta come data di redazione quella del giorno 22.01.2007, che risulta firmato dall'impresa con riserva, e che, nel novero della relativa esplicazione, l'impresa ha richiamato e ha confermato le n. 6 riserve iscritte sui precedenti SAL del registro di contabilità, confermando anche i relativi importi”.
Il giudice di prime cure, quindi, ha esaminato l'eccezione, sollevata da en- trambe le convenute, di abbandono delle riserve iscritte dall'appaltatrice, pure omettendo di riportare le argomentazioni svolte dall' per sostenere CP_3 la rinuncia alle riserve da parte dell'appaltatrice; e ha ritenuto – in buona sostanza – che lo Stato Finale dei Lavori sia quello presente nel Registro di Contabilità, sottoscritto dall'impresa, e in cui sono state ribadite le riserve iscritte e quantificate nel corso dell'appalto.
2.2. Nel costituirsi tempestivamente nel giudizio di primo grado, la
[...]
e l' hanno rilevato come, in Parte_1 Controparte_8 quello che si deve ritenere essere lo Stato Finale dei Lavori, la Controparte_1 non avesse confermato le riserve precedentemente apposte sugli atti
[...] contabili.
Il c.t.u., nel proprio elaborato depositato in data 3.5.2016, ha dato atto che lo Stato Finale redatto dal D.L. in data 22.1.2007 è stato sottoscritto dall'ap- paltaRE senza la conferma delle riserve apposte in corso d'opera sugli atti contabili e, quindi, ha ritenuto che, se lo Stato Finale dei Lavori del
22.1.2007 "fosse considerato (…) come documento vincolante ai sensi dell'art. 31 del DM 145/2000 per la conferma delle riserve, pena l'abban- dono delle stesse, dovrebbe ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'Uni- " (e dallo in termini di avvenuto abbandono delle CP_16 Parte_1 riserve da parte dell'impresa. Infatti, la mancata reiterazione e conferma delle riserve nello Stato Finale dei Lavori (ovvero, nel Conto Finale dei Lavori) determina, a carico dell'appaltaRE, le conseguenze declinate dall'art. 31, co.
2, del d.m. n. 145/2000, applicabile ratione temporis all'appalto per cui è causa (ma dello stesso tenore è l'art. 191 del d.P.R. n. 207/2010, emanato successivamente in sostituzione del precedente Regolamento), per effetto del quale le riserve, anche se tempestivamente e ritualmente iscritte sugli atti contabili nel corso dell'esecuzione delle opere, "non espressamente confer- mate sul conto finale si intendono abbandonate".
12 Per tale ragione le odierne appellanti, in via principale e in via incidentale, hanno dedotto nel costituirsi nel giudizio di primo grado, e ribadiscono nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, che, avendo la sottoscritto lo Stato Finale dei Lavori del 22.1.2007 senza Controparte_1 la prevista e necessaria conferma delle riserve apposte sugli SS.AA.LL. redatti in corso d'opera, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare le do- mande proposte dall'attrice attesa la decadenza dal diritto di far valere le riserve, proprio perché non confermate in sede di Stato Finale.
2.3. Tuttavia, lo stesso c.t.u. ha rilevato che l'appaltaRE ha confermato le riserve sul Registro di Contabilità e ha osservato che, qualora fosse stata considerata sufficiente la conferma ed esplicitazione delle riserve riportata sul Registro di Contabilità, "allora (…) l'impresa avrebbe regolarmente con- fermato ed esplicitato la richiesta di cui alle riserve in oggetto anche sullo stato finale, senza incorrere nell'abbandono delle stesse".
Infatti, nelle ultime pagine del Registro di Contabilità risulta compilato uno
“Stato Finale dei Lavori”, il quale riporta come data di redazione sempre quella del 22.1.2007, e questo risulta firmato dall'impresa con riserva. Inol- tre, nell'esplicare tale riserva, la ha richiamato e confer- Controparte_1 mato le n. 6 riserve iscritte sui precedenti S.A.L. del Registro di Contabilità, esponendo anche i relativi importi.
Lo stesso giorno, il 22.1.2007, è stato redatto dal D.L. anche lo Stato Finale su un documento separato, che riproduce esattamente i dati riportati sul
Registro di Contabilità, sottoscritto anche questo dall'impresa, ma questa volta senza ribadire le riserve iscritte. Con riguardo allo Stato Finale redatto su documento separato, la ha dedotto e deduce di avere Controparte_1
“apposto una firma di convalida, visto che aveva già sottoscritto con riserva, contestualmente (e cioè, in quello stesso giorno) l'analogo 'Stato Finale' com- pilato sul registro, ivi confermando le proprie riserve”.
2.4. Al presente giudizio trova applicazione, ratione temporis, la previsione normativa dell'art. 173 del d.P.R. n. 554/1999, secondo cui, una volta com- pletati i lavori, il D.L. deve compilare il Conto Finale, da trasmettere al R.U.P., il quale deve essere accompagnato da una relazione dello Parte_7 stesso D.L. "in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione"; e quella del
13 successivo art. 174 dello stesso decreto, secondo cui il R.U.P., esaminati i documenti acquisiti, invita l'appaltaRE a prendere cognizione del Conto Fi- nale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni. In quella sede l'appaltaRE non è abilitato a iscrivere riserve per oggetto o importo diverso rispetto a quelle formulate nel registro di contabilità, ma è obbligato a confermare quelle già precedentemente apposte sugli atti contabili, po- tendo esclusivamente aggiornarne i valori.
Ai sensi del co. 3 dell'art. 173 del d.P.R. n. 554/1999, il Conto Finale, lad- dove non sia sottoscritto dall'appaltaRE con la conferma delle domande già formulate nel Registro di Contabilità, si ha come definitivamente accettato. All'accettazione senza la conferma delle riserve apposte sul Registro di Con- tabilità consegue l'abbandono delle riserve stessi, ai sensi del sopra richia- mato art. 31 del d.m. n. 145/2000.
In altri termini, la disciplina applicabile all'appalto per cui è causa dispone che, una volta che siano conclusi i lavori e predisposto l'ultimo S.A.L., la D.L.
è tenuta a redigere un documento contabile (Conto Finale) ulteriore e distinto dal Registro di Contabilità. Tale documento è quello rilevante – l'unico rile- vante – ai fini della conferma delle riserve iscritte ed esplicate sugli atti con- tabili.
Al di là della circostanza per cui il D.L. ha intitolato il Conto Finale come "Stato Finale Lavori", nel caso in esame risulta essere stato redatto tale do- cumento autonomo rispetto al Registro di Contabilità, che si deve ritenere, allora, quello adottato ai sensi del richiamato art. 173 del d.P.R. n. 554/1999, rilevante dunque ai fini contemplati da tale disposizione. Si deve ritenere, allora, che in detto Stato Finale dei Lavori (o Conto Finale) avreb- bero dovuto essere confermate dalla le riserve ritual- Controparte_1 mente iscritte nel corso dell'appalto.
In altri termini, come correttamente deducono la e l Controparte_17 [...]
, l'appaltaRE avrebbe dovuto, all'atto della sot- CP_18 Controparte_8 toscrizione dello Stato Finale del 22.1.2007 (redatto su un documento se- parato e diverso rispetto al Registro di Contabilità), ribadire le domande già rappresentate nel corso dell'esecuzione delle opere. Al contempo, però, non è possibile ritenere che, nel caso in esame, la mancata reiterazione delle riserve in tale documento abbia determinato che l'impresa sia incorsa nelle
14 decadenze di cui al combinato disposto degli artt. 173, co. 3, del d.P.R. n. 554/1999 e 31 del d.m. n. 145/2000, come deducono le appellanti.
2.5. È corretto affermare, allora, oltre che pacifico, che “l'AppaltaRE che, benché abbia iscritto tempestiva riserva, non abbia reiterato le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del Conto Finale, così omet- tendo ogni contestazione, decade dalle relative domande, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avan- zata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione re- lativa di accettazione del Conto Finale”. Al contempo, però, come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, questa costituisce - appunto - una pre- sunzione, che è “superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell'AppaltaRE di non accettarlo” (così Cass. civ., Sez. I, 27.6.2017 n. 15937).
Orbene, nel caso in esame si deve ritenere che l'originaria parte attrice abbia fornito la prova della volontà dell'appaltaRE di non accettare lo “Stato Fi- nale dei Lavori” redatto su un documento separato, seppure nello stesso non siano state ribadite le riserve iscritte, e quindi la volontà di far valere il pro- prio diritto a conseguire le somme per cui aveva iscritto riserve nel corso dell'esecuzione dell'appalto e inserite nel Registro di Contabilità.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato non con- traddice, invero, l'opinione assolutamente prevalente in dottrina e in giuri- sprudenza, le procedure relative all'iscrizione delle riserve sono formali e vincolate stabilite dalle norme speciali sui lavori pubblici: infatti, il rispetto rigido di tali procedure è condizione essenziale perché le richieste possano essere ritenute ammissibili ed esaminate nel merito. Nel caso in esame, tut- tavia, le procedure di iscrizione sono state rispettate, ma l'appaltatrice – che pure ha sottoscritto il Conto Finale dei Lavori (denominato “Stato Finale dei Lavori”), redatto su documento separato, senza confermare le riserve iscritte nel corso dell'appalto e riportate nel Registro di Contabilità – nel sottoscri- vere quello che viene parimenti denominato “Stato Finale dei Lavori” e che
è stato redatto nelle ultime pagine del Registro di Contabilità, peraltro lo stesso giorno del “vero” Conto Finale (quello redatto su un documento se- parato), ha richiamato e ha confermato le sei riserve iscritte nei precedenti
SS.AA.LL. del Registro di Contabilità, esponendo anche i relativi importi.
15 Ad avviso di questo giudicante, ad assumere rilevanza al fine di affermare che, nel caso in esame, sussiste la volontà positiva dell'appaltaRE di non accettare il Conto Finale e, quindi, che abbia espresso la volontà di ribadire le riserve già iscritte e quantificate, è la circostanza per cui l'impresa non si è limitata a esplicare la relativa riserva in calce allo Stato Finale riportato sul Registro di Contabilità. Questa circostanza, di per sé, avrebbe potuto avere anche una valenza meramente contabile, appunto di chiusura di una conta- bilità in cui le riserve in questione erano state iscritte e quantificate, ma non avrebbe avuto alcuna valenza di prova della volontà di persistere nelle pre- tese avanzate in precedenza. Il Registro di Contabilità, infatti, ha la funzione di offrire la documentazione cronologica dell'opera nel suo svolgimento, per accertarne quantità, classificazioni, prezzi e importo.
Ad assumere rilevanza, semmai, è la circostanza per cui la Controparte_1
nel sottoscrivere lo Stato Finale redatto nelle ultime pagine del Registro
[...] di Contabilità, ha testualmente premesso che le riserve apposte si dovevano intendere sciolte “ai sensi degli artt. 165 e 174 del Regolamento D.P.R. 554/1999”, con l'evidente finalità di “richiamare e confermare anche in que- sta sede [in un documento comunque denominato “Stato Finale dei lavori”, seppure non redatto su un documento separato, ma nel Registro di Conta- bilità ed a chiusura dello stesso] le riserve e le correlate richieste economiche sollevate sugli atti contabili dell'appalto in oggetto”, come si legge nell'ul- tima pagina del Registro di Contabilità n. 2 (v. doc. 10 del fascicolo di parte attrice – primo grado di giudizio). In particolare, è determinante, al fine di ritenere espressa dall'appaltatrice una tale volontà di non abdicare alle ri- serve iscritte, il richiamo all'art. 174 del d.P.R. n. 554/1999, dovendosi allora affermare, alla luce di quanto prescritto da tale disposizione, che l'appalta- trice abbia inteso così assolvere all'obbligo di confermare le riserve già pre- cedentemente apposte sugli atti contabili, e quindi che abbia espresso la volontà di non rinunciare alle stesse.
Assume particolare rilevanza, inoltre, che la dichiarazione sopra riportata, di riproposizione delle riserve e di intenzione di farlo ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, sia stata sottoscritta sempre il giorno 22.1.2007, lo stesso in cui è stato redatto anche il documento separato contenente il Conto Finale. La contestualità delle due sottoscrizioni e la dichiarazione effettuata nella stessa data non consentono di ritenere che vi fosse la volontà 16 abdicativa delle riserve iscritte da parte dell'appaltatrice, ma soprattutto fonda il superamento di una presunzione nel senso della rinuncia con la sot- toscrizione dello Stato Finale dei Lavori: infatti, deve escludersi, proprio in ragione della sottoscrizione in pari data, che la volontà di ribadire le riserve iscritte nel corso dell'appalto, nel sottoscrivere il Registro di Contabilità, sia stata oggetto di un qualche ripensamento.
Peraltro, l'impresa ha confermato le proprie riserve nel firmare il Certificato di Collaudo e ha espressamente salvaguardato ogni successivo futuro svi- luppo delle stesse pure con la sottoscrizione dell'atto transattivo stipulato il 28.10.2008 (di cui si dirà ampiamente di seguito), nel cui contesto è stata inserita la seguente testuale clausola: “restando fermo e impregiudicato, per patto espresso tra le parti, il diritto del appaltatrice a far valere le pro- CP_3 prie ragioni in ordine alle riserve dalla stessa iscritte durante l'esecuzione dei lavori, così come confermate all'atto della sottoscrizione dello Stato Fi- nale”. Peraltro, in quella sede la stazione appaltante non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo (e anzi, tale salvaguardia viene qualificata come “patto espresso” consensuale tra i firmatari dell'atto transattivo).
3. Con riguardo alla RISERVA N. 1 la censura la decisione Parte_1 di primo grado, in primo luogo, laddove ha ritenuto attribuibile alla commit- tente il nella nomina del OR CO, che avrebbe deter- CP_19 minato l'indebita protrazione dei lavori per il tempo decorso dalla consegna delle opere (5.9.2001) fino alla data di designazione di tale OR, e dunque per 107 giorni. In particolare, l'appellante deduce che la ritardata nomina del OR CO non avrebbe inciso sull'attività lavorativa del cantiere, e dunque non avrebbe arrecato all' alcun danno. Controparte_20
Il motivo non è fondato.
3.1. Parte appellante deduce, in primo luogo, che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il punto o) dell'art. 11 del con- tratto d'appalto, rubricato “Obblighi ed oneri a carico dell'Impresa”, che po- neva a carico dell'affidataria lo svolgimento di tutti gli adempimenti volti all'ottenimento delle autorizzazioni utili all'avvio delle operazioni di bonifica.
E, dunque, non avrebbe considerato l'incidenza del ritardo verificatosi nel rilascio dell'attestazione di bonifica bellica, ritardo questo non addebitabile alla stazione appaltante (come, peraltro, ritenuto dallo stesso Tribunale di
17 Roma con la decisione appellata), poiché la committente avrebbe unicamente potuto intervenire sollecitando il provvedimento, secondo quanto osservato dal c.t.u.
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto che la mancata nomina del "OR CO da parte del ha impedito il de- CP_8 posito del progetto strutturale presso il competente GE Civile”. Pertanto, l'impresa non sarebbe stata posta nelle condizioni di intraprendere i lavori. In particolare, il consulente – e, quindi, il giudice di prime cure – ha ritenuto rilevante il periodo impiegato per la nomina del OR CO sul pre- supposto che, anche qualora il GE RE avesse prontamente rilasciato il nullaosta di sua competenza relativamente alla bonifica bellica delle aree oggetto di sedime, l'appaltatrice non sarebbe stata comunque nelle condi- zioni di poter utilmente operare, proprio in dipendenza della necessità di provvedere al deposito del progetto statico, che non poteva essere utilmente depositato se non successivamente alla nomina del OR.
In altri termini, il giudice di primo grado (conformandosi alle valutazioni al riguardo del proprio c.t.u.) ha ritenuto che la tardata designazione del col- laudaRE tecnico ha del tutto assorbito il ritardo precedentemente registrato per il rilascio del nulla osta di verifica degli ordigni bellici. Conseguente- mente, una volta ritenuto che il ritardo nella nomina del OR CO deve essere imputato alla stazione appaltante, in ragione del fatto che si trattava di un'obbligazione espressamente posta in capo a questa per con- tratto, non può allora dedursi una rilevanza del ritardo, imputabile invece all'appaltatrice, per la bonifica dai residuati bellici.
Non vi è stata, quindi, una protrazione dei termini imputabile all'appaltatrice nella misura in cui la condotta, pure inadempiente (come ha ritenuto lo stesso giudice di primo grado), di quest'ultima non ha potuto, in concreto, incidere sul termine di esecuzione del contratto per il sussistente, e prevalente per durata, ritardo della stazione appaltante nella nomina del OR Sta- tico. Ciò in quanto – come ha ritenuto il c.t.u., e sopra riportato – anche qualora il GE RE avesse prontamente rilasciato il nullaosta di sua competenza relativamente alla bonifica bellica delle aree oggetto di sedime, l'impresa non sarebbe stata comunque nelle condizioni di poter utilmente operare, proprio in quanto sarebbe stato necessario provvedere al deposito
18 del progetto statico, che non poteva essere utilmente depositato se non suc- cessivamente alla nomina del OR.
3.2. Parte appellante deduce, in secondo luogo, che “indipendentemente dalle argomentazioni dispiegate dal Giudice - che, richiamando l'elaborato peritale, ha comunque escluso che il periodo di maltempo possa concorrere a determinare la fondatezza di una richiesta risarcitoria dell'AppaltaRE - va per completezza ricordato, che nell'ambito della regolamentazione dei lavori pubblici, le condizioni atmosferiche avverse, tali da non consentire l'esecu- zione delle opere, costituiscono causa di legittima sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 comma I del DM 145/2000, applicabile ratione temporis. E alla sospensione legittima consegue l'impossibilità del contraente della S.A. di pretendere e ottenere corrispettivi aggiuntivi o indennizzi”, ai sensi del co. 5 della stessa disposizione.
La deduce, dunque, che nel calcolo del ritardo imputabile Parte_1 alla stazione appaltante non potrebbero computarsi – oltre ai 66 giorni di proroga concessi per il ritardato rilascio del nulla osta da parte del GE RE (di cui si è detto sopra), anche – i 79 giorni di proroga che sarebbero stati assentiti dalla D.L. in dipendenza delle avverse condizioni atmosferiche.
In verità, le condizioni meteorologiche eccezionali, che hanno impeditivo alla di effettuare le lavorazioni e che – come ha statuito lo Controparte_1 stesso giudice di primo grado – non consentono all'appaltatrice di preten- dere corrispettivi aggiuntivi o indennizzi, costituendo una causa si legittima sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 del d.m. n. 145/2000 (applicabile al presente giudizio ratione temporis, come si è detto sopra), non hanno inciso nella valutazione dei 107 giorni di ritardo reputati indennizzabili dal c.t.u., e quindi dal giudice di primo grado. Le proroghe concesse dal R.U.P., e ritenute un'illegittima protrazione dei lavori, sono state motivate, quanto a quella di 79 giorni, dal tardato rilascio del nulla osta ordigni bellici, e quindi per ulteriori 28 giorni alla tardata designazione del OR CO, mentre il periodo di maltempo è stato considerato “compreso nei 50 giorni previsti in contratto” (v. elaborato depositato dal c.t.u. in data 3.5.2016 - pagg. 39-42).
4. La deduce, poi, l'erronea determinazione da parte Parte_1 della decisione impugnata, nell'ambito delle somme richieste
19 dall'appaltatrice con la Riserva n. 1, delle “SPESE GENERALI” sopportate dall'appaltatrice, in quanto – come ritenuto dallo stesso c.t.u. – durante il periodo di ritardo per la postergata nomina del OR CO “le opere erano rimaste sospese”. In particolare, l'appellante principale deduce che troverebbe quindi applicazione l'art. 25 del d.m. n. 145/2000, sicché le
“spese generali” indennizzabili all'appaltatrice avrebbero dovuto ridursi al 50% della loro incidenza minima contemplata dall'art. 34 del d.P.R. 554/1999. In subordine, trattandosi di un periodo di ritardo che si è tradotto in una maggiore durata passiva dei lavori, avrebbe dovuto comunque consi- derarsi il principio sancito dalla giurisprudenza arbitrale secondo cui, in casi del genere, le “spese generali” indennizzabili sarebbero pari ai 2/3 del to- tale.
La censura è priva di pregio.
4.1. Vero è che il c.t.u. ha paragonato il periodo di fermo attività del cantiere determinato dalla tardata designazione del OR CO a una so- spensione, ma ha coì inteso evidenziare come, in tale arco di tempo, l'orga- nizzazione produttiva apprestata dall'A.T.I. appaltatrice non ha potuto rea- lizzare alcunché, senza che questo escluda che - come deduce parte appel- lante in via principale - l'organizzazione di uomini e mezzi per la realizza- zione dell'opera fosse apprestata, pronta ad essere utilizzata per la realizza- zione dell'appalto.
Soprattutto, e in via del tutto assorbente, le “sospensioni” in relazione a cui viene chiesto il riconoscimento, con la Riserva n. 1, di un corrispettivo a titolo di spese generali non sono sussumibili nella fattispecie di sospensione ille- gittima ai sensi dell'art. 25 del d.m. n. 145/2000, come deduce parte appel- lante. Questa presuppone che la sospensione totale o parziale dei lavori sia stata disposta dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 24, laddove, nel caso in esame, non vi è stata una so- spensione disposta dal D.L., ma esclusivamente un protrarsi dei tempi dei lavori.
In questo senso, peraltro, è possibile affermare che vi fosse comunque un'or- ganizzazione di persone e mezzi per l'esecuzione dell'appalto, risultando peraltro che – come si è detto sopra – i lavori sono stati consegnati in data 5.9.2001. Infatti, le spese generali in questione ineriscono all'azienda e allo
20 stesso impianto del cantiere, e proprio per questo il relativo rimborso costi- tuisce componente ineluttabile del risarcimento in caso di allungamento dei tempi di lavorazione conseguente alla sospensione illegittima dell'appalto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.3.2009, n. 5010). Del resto, fin dall'entrata in vigore dell'art. 20 del d.m. 29.5.1895, n. 257, ancora prima della normativa appli- cabile al presente giudizio – l'art. 34, co. 2, d.P.R. 21.12.1999, n. 554, l'art. 25, co. 2, lett. a) del d.m. 19.5.2000, n. 145 – e di quella emanata succes- sivamente (l'art. 32, co. 2, lett. b, d.P.R. 5.10.2010, n. 207), è stata dettata una disciplina analitica volta a determinare tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell'appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l'illegittimo protrarsi dei lavori. Come del resto aveva fatto, già in precedenza, la giurisprudenza.
4.2. Secondo parte appellante, “nel caso di specie, (…)lo stesso CTU ha chia- rito che si è assistito a una sospensione di fatto di tutti lavori, con l'evidente corollario che avrebbe dovuto trovare ingresso, ai fini liquidativi, la norma dell'art. 25 del DM 145/2000” (pag. 44).
In verità, il c.t.u. ha rilevato che “Nel periodo dei 107 giorni in esame, l'im- presa non ha praticamente potuto operare, e quindi si è verificata una so- spensione dei lavori di fatto, sebbene non formalizzata da atti e/o verbali, che ha dato luogo ad una protrazione del termine di ultimazione dei lavori”.
Non si verte, dunque, in quella ipotesi in cui l'appaltaRE può ripiegare il cantiere, e quindi che giustifica la riduzione prevista dall'art. 25, co, 2 del d.m. n. 145/2000. Di contro, si è nell'ipotesi in cui è stato impiantato un cantiere (come si è detto, la consegna dei lavori era avvenuta in data 5.8.2001) sul luogo di esecuzione dei lavori e questo è rimasto tale per tutto il periodo di sospensione, gravando il relativo onere a carico dell'appaltaRE (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18.5.2016, n. 10165).
4.3. Consapevole dell'opinabilità del proprio assunto, la stessa parte appel- lante deduce che parte della giurisprudenza arbitrale ha affermato che la richiamata norma dell'art. 25, co. 2, d.m. n. 145/2000 è direttamente appli- cabile non soltanto nel caso di sospensioni illegittime (cfr. Arb. Roma,
24.9.2010 in Arch. 2011, 36), ma anche nell'ipotesi di ano- Persona_1 malo andamento dei lavori, vale a dire di protrazione dei tempi di esecuzione imputabile alla committente non determinata da sospensioni (cfr. Arb. Roma
21 17.6.2010 in Arch. 2010, 950). E che altra parte della giuri- Persona_1 sprudenza arbitrale ha affermato il diverso principio per cui, nel caso in cui si assista a una protrazione dei lavori, piuttosto che a una sospensione pro- prio (e tecnico), non dovrebbe trovare applicazione la norma del richiamato art. 25 del d.m. n. 145/2000, e le spese generali risarcibili debbano essere riconosciute nel limite dei 2/3 del loro valore giornaliero per l'intera mag- giore durata dei lavori: solo tale quota, infatti, sarebbe condizionata dal de- corso del tempo, rimanendo l'altra (pari a 1/3) del tutto insensibile alla pro- trazione del vincolo contrattuale, costituendo spese fisse che restano a carico dell'operaRE economico, indipendentemente dal perdurare del rapporto ne- goziale (cfr. Lodo Roma 6.7.2012 in Arch 2013, 1; Lodo Roma Persona_1
28.7.2011 ibidem, 2012, 44; Lodo Roma 8.2.20 10, ibidem, 2010, 822; Lodo Roma 24.7.2009, ibidem, 2010, 39).
Ad avviso di questo giudicante, merita però adesione quella giurisprudenza che ha negato l'applicabilità della riferita disposizione regolamentare nel caso di protrazione dei lavori e, quindi, di anomalo andamento delle attività produttive, chiarendo che questa è rivolta a disciplinare esclusivamente la fattispecie della sospensione illegittima, nel corso della quale l'appaltaRE può ripiegare il cantiere, e quindi comprimere i costi a suo carico in quanto non è tenuto a realizzare alcuna lavorazione (per effetto della sospensione).
Diversamente, nel caso di anomalo andamento dei lavori il cantiere, pur es- sendo pienamente operativo, non è posto nella condizione di effettuare la produzione attesa in considerazione di cause ostative al pieno sviluppo delle prestazioni.
Come ha ritenuto il c.t.u., e in via generale, “Quando si verifica una protra- zione dei tempi di un appalto, l'impresa deve inevitabilmente sopportare maggiori oneri, poiché la sua organizzazione di sede e di cantiere rimane in parte vincolata al contratto, con la conseguenza che si maturano giornal- mente delle spese superiori a quelle che erano prevedibili all'atto della sot- toscrizione del contratto, se la produzione del cantiere ed i tempi contrattuali fossero stati rispettati” (pag. 43).
5. La censura la sentenza di primo grado anche nella Parte_1 parte in cui ha riconosciuto all'appaltatrice, sempre nell'ambito della somma richiesta con la Riserva n. 1, il diritto della di vedersi Controparte_1
22 ristorata dei danni patiti per effetto dell'INFRUTTUOSO VINCOLO DELLE AT- ACCHINARI NEL PERIODO DI “SOSPENSIONE”, o comunque Parte_8 di mancata produzione, e quindi per avere riconosciuto all'appaltatrice a tale titolo un importo di € 46.425,23. In particolare, l'appellante principale de- duce come non sarebbe stata fornita dall'impresa la prova di tale danno.
Il motivo è fondato.
Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni del c.t.u., il quale, dato conto che nella documentazione di causa non risultavano atti idonei a provare la presenza in cantiere di attrezzature e macchinari, né tantomeno la quota di ammortamento annuo (e il relativo valore di acquisto), ha proceduto alla quantificazione del danno – pure astrattamente risarcibile alla – applicando, al valore dei lavori al netto delle spese Controparte_1 generali e degli utili, la quota di incidenza delle attrezzature di cantiere per opere quali quelle assentite all'appaltatrice riportate nel d.m. 11.12.1978 relativo all'incidenza dei singoli elementi di costo, relativamente alle diverse categorie di lavoro, degli appalti ai fini del calcolo della Revisione Prezzi. Dalla stessa relazione peritale depositata in data 3.5.2016 emerge, dunque, che alcuna prova è stata fornita dall'appaltatrice relativamente ai macchinari e alle attrezzature che sarebbero stati presenti in cantiere e che, per tale ragione, sarebbero rimasti infruttuosamente vincolati per il periodo ritenuto rilevante ai fini della quantificazione del danno da questa patito.
Il danno risarcibile, e riconosciuto con la sentenza appellata, è stato ritenuto sussistente in via presuntiva, vale a dire presumendo che lo stesso sia stato patito, e quindi parametrato agli elementi sopra indicati. Di contro, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'appaltaRE è tenuto a fornire prova della deminutio patrimonii sofferta nel caso di sospensione illegittima dei lavori, precisando, peraltro, che, in tale quadro, l'esecuRE deve comprovare la presenza delle attrezzature, dei macchinari, delle maestranze e l'ammon- tare del relativo pregiudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.3.2017, n. 7478).
6. Sempre nell'ambito della Riserva n. 1, la censura la Parte_1 sentenza di primo grado per avere riconosciuto all'appaltatrice una somma a titolo di MANCATI UTILI non avendo la fornito la piena Controparte_1 prova della diminuzione patrimoniale patita. E che, in ogni caso, anche qua- lora fosse accordato rilievo al principio della presunzione, dovrebbe
23 comunque concludersi che la decisione è viziata sul piano della quantifica- zione, che avrebbe dovuto attestarsi sul 5% dell'importo netto dei lavori, e dunque essere parametrata al 50% della somma indicata dal c.t.u., e quindi nell'importo di € 26.694,51 (50% di € 53.389902).
Anche tale censura è fondata.
L'atRE ha l'onere di provare la perdita di chance sopportata per effetto della protrazione dei termini di esecuzione dei lavori cui consegue l'improduttivo vincolo dell'organizzazione che avrebbe potuto, in assenza di tale vincolo, essere impegnata in altri appalti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.3.2017, n. 7478; Cass. civ., Sez. I, 24.2.2014, n. 4391). Infatti, in tema di risarci- mento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di con- seguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, deve essere provata la serietà e ap- prezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 26.1.2022, n. 2261).
Nel caso in esame, invece, parte appellante non ha fornito la prova di non avere potuto acquisire appalti per effetto del prolungamento del vincolo con- trattuale.
In via generale, la chance è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il ri- sultato (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 7.8.2023, n. 24050). Ne consegue che il crediRE che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha
24 l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il rag- giungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. In particolare, come ha precisato la Suprema Corte, poiché la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale futuro, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera protrazione dei tempi dell'appalto imputabile alla stazione appaltante, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che proprio tale protrarsi del tempo previsto per la realizzazione dei lavori gli ha precluso la realizzazione di ulteriori lavori che, se realizzati, avrebbero fornito anche soltanto la pos- sibilità di maggiori guadagni (cfr., seppure con riguardo a perdita di chance conseguente a un danno biologico, Cass. civ., Sez. III, 14.3.2017, n. 6488).
Del resto, lo stesso c.t.u. ritiene che “sussistono i presupposti per poter ri- conoscere in favore dell'impresa una somma per 'mancato utile', rimettendo comunque al Giudice la valutazione sulla sussistenza dei presupposti giuri- dici per tale riconoscimento”.
7. Parte appellante in via principale censura la decisione di primo grado lad- dove ha accolto la domanda della e di cui alla RISERVA Controparte_1 N. 3, volta a conseguire un COMPENSO AGGIUNTIVO pari alla differenza tra quanto liquidato in corso d'opera dal D.L. e quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto applicando il prezzo ritenuto dall'impresa idoneo a compensare le prestazioni eseguite, con riguardo alla muratura, riconoscendo così all'ap- paltatrice un ulteriore importo di € 42.101,54. Segnatamente, viene impu- gnata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma laddove ha ritenuto, disco- standosi alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. (che ha negato il diritto dell'appaltatrice a questo maggior compenso), che “la circostanza che l'ap- palto fosse pattuito "a corpo" e non "a misura", comporta rinuncia dell'Ap- paltaRE a contestare eccezioni attinenti all'entità dei lavori e delle opere realizzate, ma non a differenze qualitative o a differenze di prezzo, che se chieste od eseguite con materiali o tecniche qualitativamente più elevati e/o costosi ben possono giustificare una richiesta di remunerazione dei maggiori oneri sostenuti in relazione all'applicazione dei prezzi unitari diversi da quelli pattuiti dalle parti”.
25 Il motivo è fondato.
7.1. Come chiarito dal c.t.u., le tabelle di incidenza delle singole lavorazioni allegate al contratto individuavano nella somma di € 74.511,01 il valore dei magisteri afferenti alle pareti c.d. faccia vista (murature esterne), quelle rap- presentate negli elaborati grafici di progetto. Tale importo concorreva a for- mare il prezzo a corpo dell'appalto, complessivamente pari a €
3.457.811,98.
In sede di liquidazione del corrispettivo delle prestazioni eseguite per lavori a tutto il 15.10.2003 (S.A.L. n. 8), la D.L. ha allibrato un valore corrispon- dente a quanto effettivamente eseguito dall'appaltatrice con riguardo alle murature esterne, valutato dallo stesso D.L. nel 48,74% dell'intera lavora- zione. Conseguentemente, all'impresa è stato riconosciuto un corrispettivo pari a € 36.316,67, corrispondente alla riferita percentuale del 48,74% del complessivo valore della lavorazione in questione (€ 74.511,01).
7.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in cui sopravvenga in corso d'opera la necessità di realizzare lavorazioni tipologicamente diverse, ovvero non chiaramente rappresentate nei disegni di progetto o nel C.S.A., sorge senz'altro il diritto dell'impresa di ottenere il relativo corrispettivo (ag- giuntivo) e il conseguente dovere della stazione appaltante di provvedere al pagamento.
Nel caso in esame, tuttavia, non si è assistito all'introduzione di lavorazioni qualitativamente diverse rispetto a quelle previste in progetto ovvero di opere non previste negli elaborati grafici. È di tutta evidenza, allora, come le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure per discostarsi dalle con- clusioni cui è pervenuto il c.t.u. non appaiono in alcun modo conformi ai vincoli contrattuali assunti dalle parti. In buona sostanza, il Tribunale di Roma non ha riconosciuto un compenso ulteriore per lavorazioni diverse rispetto a quelle previste in progetto, e quindi in contratto, ma per quelle lavorazioni previste nel contratto, e così facendo ha sostanzialmente modificato il prezzo a corpo, senza che ciò fosse possibile proprio a ragione del rilievo per cui l'appaltaRE ha realizzato quanto progettualmente previsto.
7.3. L'art. 159 del d.P.R. n. 554/1999 (applicabile ratione temporis) prevede che i lavori a corpo dovevano essere "annotati su apposito Libretto delle Misure sul quale, in occasione di ogni SAL e per ogni categoria di lavorazione
26 in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'a- liquota relativa alla stessa categoria rilevabile dal Capitolato Speciale d'Ap- palto, che è stata eseguita". Inoltre, in base alla riferita previsione, "in occa- sione di ogni SAL la quota percentuale eseguita della aliquota di ogni cate- goria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel Registro di Contabilità".
L'individuazione delle quote percentuali delle varie categorie di lavorazione eseguite "sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel Computo Me- trico Estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo, pe- raltro, non fa parte della documentazione contrattuale".
Ne deriva che, nell'appalto a corpo, il D.L. valuta quante lavorazioni afferenti a quella determinata categoria siano state effettivamente realizzate e, verifi- cato il valore economico attribuito a una singola categoria riportato nella tabella di incidenza delle singole categorie sull'intero valore del contratto, indica l'importo da riconoscere all'appaltaRE. Nel caso in esame, per le la- vorazioni relative alle murature esterne era indicato un valore complessivo delle stesse pari a € 74.511,01, sicché il D.L. ha contabilizzato, e quindi liquidato, l'importo di € 36.316,67, corrispondente alla percentuale ritenuta eseguita del 48,74%.
7.4. La domanda proposta dalla e accolta dal giudice Controparte_1 di primo grado, era rivolta a ottenere un maggiore compenso per l'esecu- zione di lavorazioni contrattualmente previste sul presupposto che queste avrebbero dovuto essere - in sede di Computo Metrico Estimativo - compen- sate mediante l'applicazione del prezzo indicato nella voce 06.003 dell'E- lenco Prezzi, in luogo di quello indicato alla voce 06.10. Secondo il c.t.p. dell'appaltatrice, infatti, la D.L., al fine di determinare l'entità delle percentuali maturate nell'avanzamento esecutivo dei vari gruppi di opere da allibrare nei
SS.AA.LL., avrebbe effettuato conteggi contabili sulla base delle quantità a mano a mano realizzate per le varie categorie di lavori, valutandole alla stre- gua dei corrispettivi unitari dell'Elenco Prezzi. E poiché il D.L. avrebbe effet- tuato il raffronto alla stregua del prezzo unitario 06.10, avrebbe erronea- mente operato in quanto avrebbe dovuto, piuttosto, effettuare i calcoli te- nendo conto del prezzo 06.003.
27 Quest'ultimo non era, però, il prezzo pattuito dalle parti per le opere previste in progetto. Utilizzando il prezzo unitario di cui alla voce 06.003, dunque, il giudice di primo grado ha riconosciuto alla un compenso Controparte_1 aggiuntivo per prestazioni già previste negli elaborati di progetto e diversa- mente remunerate con la somma sopra riportata.
Ne consegue che la decisione di primo grado viola quanto previsto dall'art. 326 della legge n. 2248/1865 - Allegato F, applicabile ratione temporis, che prevede(va) al co. 2, che "per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste". Tale disposizione non solo preclude di valorizzare le maggiori quantità eventualmente necessarie per realizzare de- terminate lavorazioni, ma inibisce di intervenire sul valore che sia stato a queste attribuito dalle parti in contratto (e prima ancora in progetto).
8. Con il terzo motivo di appello la censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui non ha accolto la CP_21 Parte_9 proposta dall'odierna società appellante nei confronti dell Controparte_8
con riguardo al corrispettivo riconosciuto per la Riserva n.
[...]
1, limitandolo a quanto riconosciuto per la Riserva n. 3 (in relazione a cui - come si è detto sopra - la sentenza di primo grado deve essere riformata) e la Riserva n.
4. Ciò sul presupposto che, "come ha motivatamente affermato il CTU, la riserva n. 1, parzialmente fondata, attiene a ritardi tutti ascrivibili unicamente alla Stazione Appaltante concessionaria, che pertanto non pos- sono essere addebitate alla concedente".
Con il secondo motivo di appello incidentale l Controparte_22
censura la sentenza di primo grado per avere riconosciuto, anche solo
[...] in relazione alle Riserve n. 3 e n. 4, il diritto dell'appellante in via principale ad essere manlevata dalla concedente. In particolare, l' contesta di CP_10 essere tenuto "a rispondere dei costi derivati alla concessionaria per riserve avanzate dagli appaltatori per fatti e cause non addebitabili alla concessio- naria medesima", deducendo che “le richieste relative ad anomalo anda- mento dei lavori, a varianti introdotte in corso d'opera (riserva n.1), contabi- lizzazione dei lavori (riserve nn.2, 3 e 4) e clausole di capitolato e/o contratto (riserve nn. 5 e 6) sono strettamente connesse all'attività di progettazione,
28 assistenza e sorveglianza dei lavori appaltati, contabilizzazione e liquida- zione: funzioni tutte espletate esclusivamente dalla Concessionaria”.
Deve essere disatteso il motivo di appello incidentale, mentre il motivo di appello principale è fondato.
8.1. La Convenzione rep. 10 del 7.7.1989 stipulata tra la Controparte_23
(poi e quindi e l
[...] CP_6 Parte_1 Controparte_8
, prevedeva, all'art. 9, che "la Concedente [l'Ateneo] non risponderà
[...] di altri eventuali costi che siano derivati (…) b) da eventuali riserve avanzate dall'impresa o imprese appaltatrici per fatti e cause non imputabili alla con- cessionaria, purché accettate dalla concedente o riconosciute in via definitiva in sede contenziosa".
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nella relazione peritale, e quindi nelle conclusioni del c.t.u., non si rinviene alcuna afferma- zione in ordine alla responsabilità della in relazione alla Parte_1 ritardata nomina del OR . Semmai il c.t.u. ha ritenuto che la Per_2 non avrebbe potuto iniziare i lavori (...) prima della nomina del collau- daRE statico da parte del " (così elaborato peritale in data CP_8
3.5.2016 - pag. 41), e quindi ha dato atto di come alla nomina in questione dovesse provvedere la concedente, e dunque come vi abbia provveduto.
Vero è che in altra parte dell'elaborato peritale il c.t.u. ha affermato che il ritardo di 107 giorni doveva ritenersi riconducibile alla stazione appaltante;
e, ancora, che il "ritardo nella nomina del OR CO è attribuibile alla Stazione appaltante" (così elaborato peritale in data 3.5.2016 - pag. 40). Al contempo, però, il c.t.u. ha dato atto che a detta nomina aveva provveduto l'Università appellata, la quale – soprattutto – era il soggetto che doveva provvedervi, come si è detto sopra.
In altre parole, nella prospettiva del rapporto tra l'appaltatrice e la stazione appaltante, quella in cui si è posto il c.t.u. nell'effettuare le affermazioni di responsabilità sopra riportate (e per rispondere al quesito posto allo stesso), il ritardato deposito del progetto presso il GE Civile, solo all'esito del quale avrebbero potuto essere avviati i lavori di realizzazione delle strutture, è ascrivibile al corrispondente ritardo con cui è stato nominato il UD RE , con conseguente imputabilità - nell'ambito del rapporto d'ap- Per_2 palto - di detti ritardi alla stazione appaltante, e non all'appaltatrice. Non vi
29 è stata, però, alcuna valutazione da parte del c.t.u. in ordine al diverso rap- porto tra concedente e concessionaria afferente alla domanda di manleva da quest'ultima azionata, che peraltro non era oggetto del quesito posto allo stesso, e dunque le affermazioni sopra riportate non sono idonee ad esclu- dere l'imputabilità alla concedente della causa del ritardo in ragione del quale alla sono stati riconosciuti gli importi per cui ha Controparte_1 iscritto la Riserva n. 1.
Ciò rilevato, ai fini della domanda di manleva proposta dalla Parte_1 rileva non tanto che è stato l'Ateneo a nominare il OR CO,
[...] quanto piuttosto che l' si è riservata, all'art. Controparte_8
5 della convenzione, la facoltà di designare i Collaudatori delle opere (v. doc.
n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), e che dunque vi fosse obbligata per espressa previsione contrattuale. Tale disposizione prevedeva, infatti, che “nei Capitolati speciali di appalto dovrà essere inserita la clausola che gli oneri dei collaudi strutturali necessari, ivi comprese le competenze professionali dei collaudatori, da nominarsi da parte della con- cedente, dovranno gravare a carico delle imprese appaltatrici”.
Conseguentemente, nell'esaminare la domanda di manleva il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare che, nell'ambito del rapporto concessorio, la nomina del collaudaRE strutturale rientrava nelle attribuzioni dell CP_24
convenuta, la quale - come accertato dal c.t.u. - vi ha effettivamente
[...] provveduto, ancorché con ritardo (come, peraltro, si è detto sopra nell'esa- minare l'appello principale in relazione alla Riserva n. 1).
8.2. Da quanto detto emerge con chiarezza come sia senz'altro imputabile alla “concedente”, vale a dire all'Ateneo, quanto la è stata Parte_1 condannata a corrispondere alla a fronte di quanto ri- Controparte_1 chiesto con l'iscrizione della Riserva n. 1, per essere conseguenza del ritardo nella nomina del OR CO. Al contempo, a seguito dell'accogli- mento dell'appello principale sul punto proposto dalla Parte_1 nulla deve essere riconosciuto all'appaltatrice a fronte di quanto richiesto con la , mentre quanto richiesto con le ulteriori riserve non è Parte_10 stato riconosciuto già all'esito del giudizio di primo grado, ad eccezione dell'importo di € 39.691,50 per la . Parte_11
30 In altri termini, la domanda di manleva proposta dall'appaltatrice, e non ac- colta in parte dal giudice di primo grado con riguardo all'importo ricono- sciuto a fronte dell'iscrizione della n. 1, con la presente sentenza Pt_10 deve essere riconosciuta integralmente in quanto l'obbligazione della sta- zione appaltante nei confronti dell'appaltatrice a tale titolo è correlata a un inadempimento dell . Come peraltro è stato Controparte_8 accertato dal giudice di primo grado e, invero, avverso tale statuizione ha proposto impugnazione esclusivamente la non anche Parte_1
l' . CP_10
Del pari, quanto dovuto all'impresa a fronte dell'iscrizione della Riserva n. 4, relativa al corrispettivo spettante alla per il rinforzo an- Controparte_1 golare in ferro per muratura a faccia vista, rientra nella previsione di cui alla lett. b) dell'art. 9 della convenzione, essendo relativo a una riserva iscritta dall'impresa per fatti non imputabili alla concessionaria.
Con riguardo a tale lavorazione aggiuntiva, richiesta dal D.L. e di cui l'appal- tatrice ha chiesto il pagamento, il c.t.u. ha osservato che “nel 2003 realizzare un'opera strategica secondo le disposizioni delle nuove norme tecniche (come quelle della OPCM 2003) avrebbe rappresentato un modo di proce- dere, anche se non obbligatorio, senza dubbio più in linea con le tendenze progettuali già chiaramente illustrate nelle norme in corso di formalizza- zione”. E che, conseguentemente, “la disposizione del D.L. di procedere all'inserimento di elementi metallici di rinforzo ed ancoraggio delle murature ai fini antisismici, pur non conoscendo nel dettaglio l'intervento eseguito, appare come l'intenzione di migliorare i requisiti prestazionali dell'edificio in corso di costruzione, per quanto riguarda la sua capacità di reagire e resi- stere alle azioni sismiche. Sebbene, in questa sede non si possa stabilire (non conoscendo il progetto di base, e gli interventi prescritti) se detti interventi fossero comunque indispensabili ai sensi del D.M. 1996, che comunque for- niva non poche prescrizioni anche sotto il profilo delle caratteristiche antisi- smiche delle strutture e delle murature” (così elaborato depositato in data 3.5.2016 - pag. 62).
9. Con il primo motivo di appello incidentale l' Controparte_22
censura la sentenza di primo grado per avere disatteso la domanda –
[...] proposta, in via riconvenzionale, dalla e a cui l'Ateneo Parte_1
31 ha aderito, nel costituirsi nel giudizio di primo grado – di
[...]
TRA , E Controparte_25 CP_10 CP_26 [...]
IN DATA 28.10.2008 per grave inadempimento della Parte_12 [...]
In particolare, l'appellante in via incidentale deduce che “I la- Controparte_27 vori di cui all'atto transattivo sono stati consegnati in data 22.12.2008 e ad oggi non risultano, tra l'altro, ancora risolte le problematiche nello stesso contemplate (tra cui le eliminazioni di infiltrazioni d'acqua nei locali ex garage e nei locali del Pozzo librario), con conseguente grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con l'atto transattivo di cui si discute”.
Il motivo non merita accoglimento.
9.1. L'atto transattivo a cui fa riferimento l'Ateneo appellante venne firmato in relazione ai difetti riscontrati nel corso della visita di collaudo e del relativo certificato dell'11.2.2008, nonché alle conseguenti detrazioni riportate nello stesso Certificato, al distacco del paramento a faccia vista sulla rampa di accesso al locale biblioteca verificatosi il 17.12.2007.
In particolare, con tale accordo transattivo in data 28.10.2008 la
[...] si dichiarò disponibile ad eseguire, con oneri a proprio carico, i CP_28 lavori per il ripristino dei paramenti a faccia vista caduti a causa del gelo e ad eseguire ulteriori lavori a carico del committente. Alla lettera dell'appal- tatrice in data 26.5.2008 è allegato un computo metrico stimativo delle opere da eseguire (fornitura e posa in opera di pavimentazione in clinker e di scossaline in alluminio preverniciate) per un totale pari a € 39.003,89. A totale definizione transattiva di quanto oggetto del Certificato di Collaudo emesso in data 11.2.2008, la si impegnò nei confronti Controparte_1 dell e, per essa, della (oggi , con CP_8 Controparte_6 Parte_1 riferimento agli accordi raggiunti, a saldo e stralcio di ogni suo avere comun- que connesso alle risultanze del suddetto certificato di collaudo, a eliminare gli inconvenienti rilevati dalla Commissione di Collaudo e quelli ulteriori rile- vati direttamente dall'Amministrazione universitaria relativi agli ammalora- menti, distacchi, rotture dei paramenti murari esterni, infiltrazioni di acqua in più punti delle strutture (atrio di ingresso, locali garage) mediante interventi di ripristino, ricostruzione e sostituzione, nonché quelli dalla stessa A.T.I. proposti con la nota del 26.7.2008, che, unitamente ai documenti tecnici ed economici in essa richiamati, fa parte integrante dell'accordo in questione e,
32 a tal fine, allegata alla presente scrittura per farne parte integrante e sostan- ziale.
9.2. Il giudice di primo grado, dichiarando di aderire alle conclusioni del c.t.u., ha ritenuto che le infiltrazioni di acqua nel locale sottostante l'atrio di ingresso, denominato “ex garage” (che l'impresa, pur non reputandosi re- sponsabile, si era comunque dichiarata disponibile ad eliminare con spese a proprio carico, nell'ipotesi di risoluzione bonaria ed in transattiva delle ri- serve) non risultano imputabili all' bensì ai diversi interventi fatti ese- CP_3 guire dalla stazione appaltante da altri soggetti per la trasformazione dei locali garage in palestra con profonda variazione dello stato dei luoghi.
Secondo l'appaltatrice, successivamente al collaudo definitivo (25.10.2005) l'Amministrazione ha inoltre fatto realizzare altre opere (affidando i lavori sempre ad altri soggetti) in adiacenza dell'edificio biblioteca (scala di sicu- rezza nella zona ingresso pianoterra, passerella in acciaio, centro sportivo ed interventi di sistemazione esterna) alterando ulteriormente lo stato dei luoghi. Il giudice di primo grado ha ritenuto, richiamando quelle che sareb- bero state le conclusioni del proprio consulente, che detti interventi hanno di fatto determinato le infiltrazioni di acqua nel locale denominato “ex ga- rage” che non possono quindi imputarsi all' appaltatrice. CP_3
In verità, il c.t.u. non ha ritenuto “che detti fenomeni siano riconducibili ai lavori fatti svolgere dall'Università dopo la fine dei lavori della CP_14
(così elaborato peritale in data 3.5.2016 - pag. 98). Infatti, il consu-
[...] lente ha ritenuto che “il “cambio di destinazione d'uso di un locale (da bi- blioteca a palestra) di per sé, non può essere invocato come causa di infil- trazioni di acque meteoriche, che notoriamente provengono dalle coperture (esterne) degli stessi locali do[ve] sarebbe stato effettuato il cambio di desti- nazione d'uso”; e, anzi, dopo avere constato la sussistenza di infiltrazioni nei locali sottostanti la zona dell'atrio e avere rilevato che “La stessa impresa si era peraltro impegnata in passato, all'esecuzione dei lavori atti a rimuovere questo fenomeno infiltrativo, che pertanto fu riconosciuto, nella sua so- stanza, dalla stessa impresa, senza tuttavia essere mai riuscito a rimuoverlo” (così elaborato peritale in data 3.5.2016 - pag. 93), ha ritenuto che “Non appare quindi tecnicamente credibile la tesi secondo cui le infiltrazioni an- cora oggi lamentate dal possano essere ricondotte ad opere CP_8
33 eseguite dalla stess dopo la fine dei lavori” (così elaborato peri- CP_8 tale in data 3.5.2016 - pag. 94).
9.3. Al contempo, però, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto che, “Da quanto emerso nelle riunioni peritali, e da quanto emerge dagli atti di causa, gli interventi sui paramenti murari esterni (derivanti dalle detrazioni cautelative operate dalla Commissione di Collaudo) sono stati ese- guiti e non risulta che siano presenti problemi in tal senso. Risultano eseguite anche le scossaline esterne in alluminio preverniciato, e la posa di pavimen- tazione in clinker, di cui al computo dell'impresa, ed al relativo importo di € 39.003,89 indicato nell'atto transattivo del 28/10/08”.
Ad avviso di questo giudicante, non è allora possibile dichiarare la risolu- zione dell'atto transattivo in quanto l'inadempimento dell' – che pure si CP_3 deve ritenere sussistente, in quanto non ha eliminato il vizio consistente nelle infiltrazioni all'ex locale garage, malgrado si fosse obbligata in tale senso, come si è detto – non può ritenersi di importanza tale, ai sensi dell'art. 1455
c.c., da fondare la dichiarazione di risoluzione dell'atto transattivo in data 28.10.2008. Del resto, lo stesso appellante in via incidentale non CP_10 deduce la gravità dell'inadempimento dell'appaltatrice, ma si limita a dedurre tale inadempimento.
Conseguentemente, la domanda proposta dall' Controparte_22
(e, nel giudizio di primo grado, anche dalla la quale
[...] Parte_1 non ha però proposto appello avverso il rigetto della stessa da parte del
Tribunale di Roma) non può trovare accoglimento, come ha statuito – sep- pure su un presupposto errato – il giudice di primo grado, e pertanto l'ap- pello proposto dalla stessa deve essere rigettato.
Conseguentemente, neanche può trovare accoglimento la domanda di con- danna dell'appaltaRE al rilascio di una polizza fideiussoria “della durata di non meno di anni 10 e dell'importo pari a quello necessario per la realizza- zione degli interventi di protezione durevole delle superfici esterne indivi- duati a seguito degli accertamenti e delle valutazioni connesse a quanto pre- scritto al punto 2) precedente”, “al fine di garantire l'Amministrazione nei confronti di possibili futuri ammaloramenti, come quelli finora verificatisi in alcune zone”, come prescritto dalla Commissione di Collaudo.
34 10. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1293/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 18.1.2019 deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione suddetta, la deve essere condannata a Parte_1 corrispondere alla in proprio e quale capogruppo man- Controparte_1 dataria dell' costituita con il minore importo di € CP_3 CP_4
147.203,56 [262.424,84 – (46.425,23 + 26.694,51 + 42.101,54)], anzi- ché quello di € 262.424,84 oggetto della condanna operata con la decisione impugnata. E, inoltre, sempre in accoglimento dell'appello proposto dalla l' deve essere condan- Parte_1 Controparte_8 nata a [...] indenne la per l'intero importo suddetto di Controparte_17
€ 147.203,56.
Deve essere rigettato, invece, l'appello proposto in via incidentale dall
[...]
avverso la sentenza n. 1293/2019 emessa dal Controparte_29 CP_8
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.1.2019.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, il diverso importo al cui pagamento deve essere condannata la in favore Parte_1 della come anche quello a cui l' Controparte_1 Controparte_8
deve essere condannata a tenere indenne l'odierna appellante
[...] principale, non incide sullo scaglione di riferimento della Tabella 2 relativa alle spese del primo grado di giudizio.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza com- plessiva nel giudizio quanto al rapporto processuale tra la Parte_1
e la sicché a carico della prima devono essere
[...] Controparte_1 poste anche quelle del presente grado di giudizio, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, parametrate alla diversa condanna operata con la
35 presente sentenza. Di contro, devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra la e l Controparte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., stante la reciproca Controparte_8 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1293/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 18.1.2019 e, in parziale riforma di tale decisione, così provvede: o “1. In parziale accoglimento delle domande proposte dalla CP_28 nei confronti dello , condanna la al
[...] Parte_1 Parte_1 pagamento, nei confronti della [in proprio e quale capo- Controparte_1 gruppo mandataria del costituita con della somma di € CP_3 CP_4
147.203,56, oltre interessi legale dalla sentenza al saldo”; o “4. In integrale accoglimento della domanda di manleva proposta dallo nei confronti del , con- Parte_1 Controparte_8 danna la predetta Università a tenere indenne l di quanto Parte_1 la stessa è obbligata a pagare, in esecuzione della presente sentenza, in favore dell;
Controparte_1 conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 in proprio e quale capogruppo mandataria dell' costituita con CP_3 CP_4
le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 14.317,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la e l' . Controparte_1 Controparte_8
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary 36