Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 8-4-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3634/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ferrara, e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Controparte_1
Turrà, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-5-2024 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, esponeva: di aver prestato la propria attività Parte_1
lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
“Villa dei Fiori S.r.l. Casa di Cura Privata”, durante il periodo dal 01.08.2007 al
18.04.2024, vedendo tuttavia regolarizzata la propria prestazione lavorativa mediante ricorso a fittizi “contratti di collaborazione professionale” (il primo recante la data del
31.07.2007 ed il secondo la data del 10.01.2017); di aver espletato mansioni di fisioterapista;
di aver sempre svolto la sua attività lavorativa presso il reparto
“Riabilitazione”, ricevendo direttive dal sig. (nella qualità di Controparte_2 coordinatore dei fisioterapisti e dipendente della “Villa dei Fiori S.r.l. Casa di Cura
Privata”), percependo una retribuzione mensile;
di aver prestato la propria attività lavorativa per cinque giorni a settimana, lavorando dal lunedì al venerdì, per complessive
36 ore settimanali, osservando l'orario di lavoro dalle ore 09:00 alle ore 17:00, con 30 minuti di pausa nel corso della giornata;
di essere tenuta, ogni giorno, all'arrivo presso la suindicata sede di Acerra, a compilare un apposito “foglio firma dipendente” (modello
409 FF3) indicando l'orario di ingresso (nonché, alla fine del turno, quello di uscita).
Casa di Cura Privata (C.F.: / P.I.: ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., dom.to per la qualità presso la sede legale della società sita in Acerra (NA),
Via Prolungamento Corso Italia n. 223, cap. 80011, all'inquadramento contrattuale della ricorrente nel Livello D del C.C.N.L. “Case di Cura Private - Personale non medico” dal 01.08.2007 al 18.04.2024, ovvero dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e sino al 18.04.2024, con condanna, altresì, al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio …”.
Con memoria difensiva depositata in data 9-1-2025 si costituiva la Villa dei Fiori S.r.l., in persona del l.r.p.t., concludendo, preliminarmente, per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
In particolare, rappresentava che la ricorrente aveva chiesto nelle conclusioni del ricorso che il Tribunale condanni la resistente Villa dei Fiori "all'inquadramento contrattuale nel livello “D” del CCNL” di settore", ed evidenziava che la “condanna all'inquadramento” non può concretizzare un “facere coercibile” e quindi, suscettibile di esecuzione forzata.
Inoltre, evidenziava che la ricorrente ha dichiarato in ricorso che il rapporto intercorso, sarebbe stato scandito da due contratti: l'uno del 31/07/2007 ed un secondo del
10/01/2017, nulla specificando sulle sorti che avrebbero contraddistinto il “primo contratto” e le ragioni per le quali sarebbe stato sottoscritto un nuovo negozio giuridico.
Da tanto devesi dedurre che il contratto del 31/07/2007 sia cessato, quanto meno, al
31/12/2016, e dunque, ad avviso della Società resistente, si è concretizzata la decadenza in relazione all'esercizio dell'eventuale diritto riconducibile al periodo sino alla suddetta data (31/12/2016), a mente del disposto di cui all'art.32 della L.n.183/2010.
Infine, eccepiva che la ricorrente non ha disconosciuto la sottoscrizione né ha proposto la declaratoria di simulazione relativamente ai due contratti di lavoro intercorsi tra le parti.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque di rigettare nel merito la domanda perché infondata.
Fallito il bonario componimento della lite e disposto il libero interrogatorio delle parti, il
Giudice, rinviava per la discussione sulle eccezioni preliminari all'udienza dell'8-4-2025
(da tenersi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.), concedendo termine per il deposito di note illustrative. In tale, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dai procuratori delle parti, si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la nullità del ricorso, per incoerenza tra la parte in fatto e le conclusioni.
La ricorrente, infatti, ha dichiarato che tra le parti, nonostante la stipula di due contratti
“di collaborazione professionale” non meglio specificati, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, ma non chiesto al Giudice nelle conclusioni di accertare e dichiarare l'esistenza di tale rapporto, bensì ha chiesto “condannare la Villa dei Fiori S.r.l. Casa di
Cura Privata … all'inquadramento contrattuale della ricorrente nel Livello D del
C.C.N.L. “Case di Cura Private - Personale non medico” dal 01.08.2007 al 18.04.2024, ovvero dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e sino al 18.04.2024, con condanna, altresì, al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio”.
Appare infatti evidente, sia sul piano logico che sul piano giuridico, che l'accertamento del corretto inquadramento contrattuale, e la condanna del datore di lavoro a riconoscere tale inquadramento, hanno come presupposto il previo accertamento (con la relativa declaratoria) dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Tale domanda va proposta espressamente e specificamente, e non può ritenersi “sottintesa” e scontata.
Di fatto le conclusioni del ricorso appaiono contrastanti con l'esposizione in fatto ed in diritto, ed anche incoerenti da un punto di vista logico.
Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In considerazione della natura processuale della presente pronuncia, e della diversa condizione socio economica delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 8-4-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza