Articolo 31 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 30Articolo 32
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
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16 luglio 1926
Art. 31.

Le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. (3) (4)

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza. (3) (4)

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, e' obbligatorio il pubblico concorso. (3) (4)

((A parita' di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che gia' prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di eta' prescritti dal bando))

In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facolta' possano essere esercitate. (3) (4)

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 16 luglio 1926
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