TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2923/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TATONI EMMANUELE, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al CORSO VITTORIO EMANUELE II, 346, pec Email_1
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CHIARIZIA, domicilio eletto P.IVA_2
presso lo studio di questi in Pescara alla VIA VENEZIA, 7, pec
[...]
Email_2
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva n. Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA D'ORSI, domicilio digitale eletto pec P.IVA_3
Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice - nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società
pagina 1 di 5 convenuta, e per l'effetto condannare la stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore facendone liquidazione nella somma di € 15.200,00 (di cui € 6.000,00 per le spese sostenute per la riparazione dell'autovettura ed euro 9.200,00 a titolo di mancato guadagno), o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio.
Parte convenuta – in via principale, nel merito, accertata la carenza di ogni responsabilità della convenuta nella individuazione delle cause relative all'evento dannoso, rigettare la domanda spiegata nei suoi confronti dalla società attrice, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del prefato difensore dichiaratosi antistatario;
in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice condannare la Controparte_2
quale società assicuratrice per la responsabilità civile della convenuta, a tenere indenne la stessa da ogni spesa dovuta a parte attrice;
condannare altresì la quale società Controparte_2
assicuratrice della convenuta, in caso di soccombenza di quest'ultima, al pagamento delle spese di giudizio del proprio avvocato anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Terza chiamata – in via pregiudiziale e nel merito, accertata e dichiarata la carenza di prova circa l'an e il quantum debeatur, rigettare tutte le domande avversarie e la domanda di manleva di
, perché infondate;
in via principale nel merito, accertata e Controparte_1
dichiarata l'inoperatività della polizza per i motivi esposti in diritto e qui interamente richiamati e ritrascritti, rigettare le domande siccome inammissibili e/o comunque infondate in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi in cui si dovesse ritenere tenuta CP_2 all'indennizzo, limitare l'esposizione ai soli danni diretti previsti dalla polizza e dall'allegato
APP141 per polizza n. 371023115, con applicazione della relativa franchigia non oltre il massimale e nei limiti della quota di responsabilità di . In ogni Controparte_1
caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per domandare la condanna della Parte_1 [...]
al il risarcimento dei danni tutti causati dal rifornimento di carburate effettuato Controparte_1
in data 16.11.2021 presso detta pompa di benzina gestita dalla società conventa sull'autovettura
OPEL Astra Sport Tourer 1.7 tg. EW828HX concessa in noleggio alla
[...]
Parte_2
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo, preliminarmente, autorizzazione alla chiamata pagina 2 di 5 in causa della propria Compagnia assicurativa, e chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la aderendo alle Controparte_2
difese della convenuta.
Richiesti i termini ex art. 183 cpc e concessi in conformità dal Giudice, erano ammesse le prove orali richieste. Terminata la escussione ai testi ammessi, la causa era trattenuta a decisone previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini 190 cpc.
Nel caso oggetto lo studio deve essere incentrato sul fatto costitutivo della pretesa dell'attore nei confronti del convenuto.
La natura del rapporto tra cliente e gestore della stazione di servizio deve essere qualificata come contrattuale e questo porta risvolti sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Per quanto riguarda l'onere della prova, la Cassazione civile, con l'ordinanza n. 5029/2022, ha stabilito che il danneggiato deve dimostrare non solo il verificarsi del guasto successivamente al rifornimento, ma anche lo specifico nesso causale tra il rifornimento stesso e il danno subito:
l'onere probatorio dell'acquirente deve essere rivolto alla dimostrazione dell'acquisto del carburante e della sua immissione nel veicolo.
In conclusione, per ottenere il risarcimento dei danni causati da carburante difettoso, il proprietario del veicolo deve fornire una ricostruzione puntuale e documentata del nesso causale tra il rifornimento e il danno, supportata da prove tecniche e documentali.
Il fatto narrato nell'atto introduttivo dalla parte attrice parte dalla stipula con la
[...]
di contratto di noleggio avente ad oggetto un'autovettura modello OPEL Controparte_3
Astra Sport Tourer 1.7, tg EW828HX, contratto prodotto in giudizio al doc. 2 nel fascicolo telematico diparte attrice . Il veicolo era preso in consegna da per conto della Parte_3 [...]
e provvedeva a eseguire un rifornimento di gasolio per euro Parte_4
50.00 presso la stazione della parte convenuta come da promemoria inviata dalla parte convenuta per litri 31.31 (promemoria di transazione n. DDT004418/2021, doc. 3).
Durante il viaggio in autostrada A14 direzione Bari la macchina presentava anomalia “causa calo di potenza del motore) ed era trasportato presso l'officina autorizzata D' , dove era CP_4
prelevato un campione di carburante come da scheda di riparazione del 16.11.2021, depositata al doc. 4.
Era, quindi, richiesto il risarcimento dei danni causati dal rifornimento alla stazione di servizio pagina 3 di 5 che ha somministrato il carburante, ma la convenuta negava ogni responsabilità sull'assunto peraltro che nessun altro autoveicolo che ha effettuato rifornimento nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla data dell'evento in oggetto, ha presentato denuncia per danni subiti al proprio mezzo.
L'attore era a ricoverare il veicolo presso l'officina per la riparazione ed era CP_5
preventivato un costo di euro 6.000,00, di cui euro 1.081 ,97 per iva, come da documento di
“commessa officina”, ma il veicolo era restituito riparato solo in data 19.5.2022 e il relativo pagamento eseguito in data 23.5.2022 con bonifico (doc. 11 ordine di bonifico) per 5.000,00.
In sede di raccoglimento della prova orale è emerso che la teste , teste indicata Testimone_1
dalla difesa attrice, si qualificava titolare della società che ha preso in custodia il veicolo concessole in noleggio. Tale sua qualità era tempestivamente contestata in udienza e tale eccezione reiterata anche successivamente dalle difese avversarie della parte attrice.
Tale eccezione di incapacità del teste risulta fondata laddove la teste presenta potenzialmente un interesse all'esito del giudizio in quanto nominata custode del veicolo in ragione del contrato di noleggio. La narrazione resa dalla stessa nella ricostruzione dei fatti non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Restano le prove documentali del rifornimento di carburante avvenuto presso la parte convenuta
(doc. 3).
La tesi del parte convenuta che esclude la possibilità di un danneggiamento in quanto nessun altro cliente ha lamentato danni di carburante risulta, oltre che irrilevante perché si affida a dichiarazioni di parte che non hanno riscontro probatorio in assoluto, ma è altresì non provato neppure in termini relativi dalle risultanze della prova orale raccolta. Infatti, va evidenziato quanto viene a riferire il teste escusso indicato dalla parte convenuta che Testimone_2
conferma un documento depositato dalla difesa convenuta con la memoria n. 2 ex art. 183, doc. 3, ma a ben vedere relativo a un rifornimento di carburante curato in data 16.11.2022 sul veicolo targato EV059GY; si leggono nel tabulato rifornimenti avvenuti ben un anno successivo e precisamente per quel veicolo avvenuto in data “16.11.2022”. Tale deposizione risulta all'evidenza difettata di attendibilità.
Al pari della precedente testimonianza si rileva come anche la teste , Testimone_3
proprietaria del veicolo ER977Ml viene chiamata a riferire di un rifornimento avvenuto sul suo veicolo alle ore 6.43, ma sempre il 16.11.2022 come dal documento richiamato nel capitolo,
pagina 4 di 5 dunque un anno dopo il 16.11.2021.
Riguardo alla testimonianza resa dal teste risultano rilevanti le sue Testimone_4
dichiarazioni laddove riferisce che ha prelevato dal motore nella sua officina dove era ricovera il veicolo nella immediatezza del suo arresto del motore il carburante e ha ivi verificato che nella contenitore di raccolta del carburante vi era e permaneva una netta distinzione tra il carburante e la presenza di acqua;
prova empirica che evidenzia come il carburante fosse contaminato da acqua.
Questi risalutati portarono a ritenere raggiunto l'onere della prova a carico de parte attrice e la sua domanda deve essere ritenuta fondata.
Riguardo al quantum debetur non vi è prova sulla congruita dell'importo richiesto di euro
6.000,00, iva inclusa, per la riparazione, somma riportata solo sul documento della
“presentazione del veicolo” in officina e peraltro il costo documentato sostenuto risulta di euro
5.000,00, come da ordine di bonifico prodotto.
Necessita un'ulteriore attività affidata a una ctu per accertare la congruità del costo sostenuto per la riparazione la causa va rimessa in istruttoria per tale incombente.
Riguardo all'ulteriore somma di euro 9.200,00 per lucro cessante non si fornita prova di tale danno;
a prescindere dal lungo periodo che l'officina di riparazione ha curato il ricovero dell'auto dalla consegna alla riparazione, manca la prova essenziale che il veicolo ricoverato sarebbe stato utilizzato da richieste effettivamente ricevute di noleggio e poi rifiutate dal parte attrice per mancanza di disponibilità di parco macchine.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando una decisone nel giudizio iscritto al R.G. N. 2923/22, riconosce la responsabilità della parte conventa del danno accorso al veicolo concesso il noleggio dalla parte attrice, rigetta la domanda avanzata sulla posta di risarcimento richiesto per lucro cessante e rimette in istruttoria la causa per accertare l'entità del danno sul veicolo, rimette ogni statuizione sulle spese di lite con il definitivo.
Pescara, 4 marzo 2025.
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2923/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TATONI EMMANUELE, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al CORSO VITTORIO EMANUELE II, 346, pec Email_1
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CHIARIZIA, domicilio eletto P.IVA_2
presso lo studio di questi in Pescara alla VIA VENEZIA, 7, pec
[...]
Email_2
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva n. Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA D'ORSI, domicilio digitale eletto pec P.IVA_3
Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice - nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società
pagina 1 di 5 convenuta, e per l'effetto condannare la stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore facendone liquidazione nella somma di € 15.200,00 (di cui € 6.000,00 per le spese sostenute per la riparazione dell'autovettura ed euro 9.200,00 a titolo di mancato guadagno), o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio.
Parte convenuta – in via principale, nel merito, accertata la carenza di ogni responsabilità della convenuta nella individuazione delle cause relative all'evento dannoso, rigettare la domanda spiegata nei suoi confronti dalla società attrice, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del prefato difensore dichiaratosi antistatario;
in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice condannare la Controparte_2
quale società assicuratrice per la responsabilità civile della convenuta, a tenere indenne la stessa da ogni spesa dovuta a parte attrice;
condannare altresì la quale società Controparte_2
assicuratrice della convenuta, in caso di soccombenza di quest'ultima, al pagamento delle spese di giudizio del proprio avvocato anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Terza chiamata – in via pregiudiziale e nel merito, accertata e dichiarata la carenza di prova circa l'an e il quantum debeatur, rigettare tutte le domande avversarie e la domanda di manleva di
, perché infondate;
in via principale nel merito, accertata e Controparte_1
dichiarata l'inoperatività della polizza per i motivi esposti in diritto e qui interamente richiamati e ritrascritti, rigettare le domande siccome inammissibili e/o comunque infondate in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi in cui si dovesse ritenere tenuta CP_2 all'indennizzo, limitare l'esposizione ai soli danni diretti previsti dalla polizza e dall'allegato
APP141 per polizza n. 371023115, con applicazione della relativa franchigia non oltre il massimale e nei limiti della quota di responsabilità di . In ogni Controparte_1
caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per domandare la condanna della Parte_1 [...]
al il risarcimento dei danni tutti causati dal rifornimento di carburate effettuato Controparte_1
in data 16.11.2021 presso detta pompa di benzina gestita dalla società conventa sull'autovettura
OPEL Astra Sport Tourer 1.7 tg. EW828HX concessa in noleggio alla
[...]
Parte_2
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo, preliminarmente, autorizzazione alla chiamata pagina 2 di 5 in causa della propria Compagnia assicurativa, e chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la aderendo alle Controparte_2
difese della convenuta.
Richiesti i termini ex art. 183 cpc e concessi in conformità dal Giudice, erano ammesse le prove orali richieste. Terminata la escussione ai testi ammessi, la causa era trattenuta a decisone previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini 190 cpc.
Nel caso oggetto lo studio deve essere incentrato sul fatto costitutivo della pretesa dell'attore nei confronti del convenuto.
La natura del rapporto tra cliente e gestore della stazione di servizio deve essere qualificata come contrattuale e questo porta risvolti sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Per quanto riguarda l'onere della prova, la Cassazione civile, con l'ordinanza n. 5029/2022, ha stabilito che il danneggiato deve dimostrare non solo il verificarsi del guasto successivamente al rifornimento, ma anche lo specifico nesso causale tra il rifornimento stesso e il danno subito:
l'onere probatorio dell'acquirente deve essere rivolto alla dimostrazione dell'acquisto del carburante e della sua immissione nel veicolo.
In conclusione, per ottenere il risarcimento dei danni causati da carburante difettoso, il proprietario del veicolo deve fornire una ricostruzione puntuale e documentata del nesso causale tra il rifornimento e il danno, supportata da prove tecniche e documentali.
Il fatto narrato nell'atto introduttivo dalla parte attrice parte dalla stipula con la
[...]
di contratto di noleggio avente ad oggetto un'autovettura modello OPEL Controparte_3
Astra Sport Tourer 1.7, tg EW828HX, contratto prodotto in giudizio al doc. 2 nel fascicolo telematico diparte attrice . Il veicolo era preso in consegna da per conto della Parte_3 [...]
e provvedeva a eseguire un rifornimento di gasolio per euro Parte_4
50.00 presso la stazione della parte convenuta come da promemoria inviata dalla parte convenuta per litri 31.31 (promemoria di transazione n. DDT004418/2021, doc. 3).
Durante il viaggio in autostrada A14 direzione Bari la macchina presentava anomalia “causa calo di potenza del motore) ed era trasportato presso l'officina autorizzata D' , dove era CP_4
prelevato un campione di carburante come da scheda di riparazione del 16.11.2021, depositata al doc. 4.
Era, quindi, richiesto il risarcimento dei danni causati dal rifornimento alla stazione di servizio pagina 3 di 5 che ha somministrato il carburante, ma la convenuta negava ogni responsabilità sull'assunto peraltro che nessun altro autoveicolo che ha effettuato rifornimento nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla data dell'evento in oggetto, ha presentato denuncia per danni subiti al proprio mezzo.
L'attore era a ricoverare il veicolo presso l'officina per la riparazione ed era CP_5
preventivato un costo di euro 6.000,00, di cui euro 1.081 ,97 per iva, come da documento di
“commessa officina”, ma il veicolo era restituito riparato solo in data 19.5.2022 e il relativo pagamento eseguito in data 23.5.2022 con bonifico (doc. 11 ordine di bonifico) per 5.000,00.
In sede di raccoglimento della prova orale è emerso che la teste , teste indicata Testimone_1
dalla difesa attrice, si qualificava titolare della società che ha preso in custodia il veicolo concessole in noleggio. Tale sua qualità era tempestivamente contestata in udienza e tale eccezione reiterata anche successivamente dalle difese avversarie della parte attrice.
Tale eccezione di incapacità del teste risulta fondata laddove la teste presenta potenzialmente un interesse all'esito del giudizio in quanto nominata custode del veicolo in ragione del contrato di noleggio. La narrazione resa dalla stessa nella ricostruzione dei fatti non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Restano le prove documentali del rifornimento di carburante avvenuto presso la parte convenuta
(doc. 3).
La tesi del parte convenuta che esclude la possibilità di un danneggiamento in quanto nessun altro cliente ha lamentato danni di carburante risulta, oltre che irrilevante perché si affida a dichiarazioni di parte che non hanno riscontro probatorio in assoluto, ma è altresì non provato neppure in termini relativi dalle risultanze della prova orale raccolta. Infatti, va evidenziato quanto viene a riferire il teste escusso indicato dalla parte convenuta che Testimone_2
conferma un documento depositato dalla difesa convenuta con la memoria n. 2 ex art. 183, doc. 3, ma a ben vedere relativo a un rifornimento di carburante curato in data 16.11.2022 sul veicolo targato EV059GY; si leggono nel tabulato rifornimenti avvenuti ben un anno successivo e precisamente per quel veicolo avvenuto in data “16.11.2022”. Tale deposizione risulta all'evidenza difettata di attendibilità.
Al pari della precedente testimonianza si rileva come anche la teste , Testimone_3
proprietaria del veicolo ER977Ml viene chiamata a riferire di un rifornimento avvenuto sul suo veicolo alle ore 6.43, ma sempre il 16.11.2022 come dal documento richiamato nel capitolo,
pagina 4 di 5 dunque un anno dopo il 16.11.2021.
Riguardo alla testimonianza resa dal teste risultano rilevanti le sue Testimone_4
dichiarazioni laddove riferisce che ha prelevato dal motore nella sua officina dove era ricovera il veicolo nella immediatezza del suo arresto del motore il carburante e ha ivi verificato che nella contenitore di raccolta del carburante vi era e permaneva una netta distinzione tra il carburante e la presenza di acqua;
prova empirica che evidenzia come il carburante fosse contaminato da acqua.
Questi risalutati portarono a ritenere raggiunto l'onere della prova a carico de parte attrice e la sua domanda deve essere ritenuta fondata.
Riguardo al quantum debetur non vi è prova sulla congruita dell'importo richiesto di euro
6.000,00, iva inclusa, per la riparazione, somma riportata solo sul documento della
“presentazione del veicolo” in officina e peraltro il costo documentato sostenuto risulta di euro
5.000,00, come da ordine di bonifico prodotto.
Necessita un'ulteriore attività affidata a una ctu per accertare la congruità del costo sostenuto per la riparazione la causa va rimessa in istruttoria per tale incombente.
Riguardo all'ulteriore somma di euro 9.200,00 per lucro cessante non si fornita prova di tale danno;
a prescindere dal lungo periodo che l'officina di riparazione ha curato il ricovero dell'auto dalla consegna alla riparazione, manca la prova essenziale che il veicolo ricoverato sarebbe stato utilizzato da richieste effettivamente ricevute di noleggio e poi rifiutate dal parte attrice per mancanza di disponibilità di parco macchine.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando una decisone nel giudizio iscritto al R.G. N. 2923/22, riconosce la responsabilità della parte conventa del danno accorso al veicolo concesso il noleggio dalla parte attrice, rigetta la domanda avanzata sulla posta di risarcimento richiesto per lucro cessante e rimette in istruttoria la causa per accertare l'entità del danno sul veicolo, rimette ogni statuizione sulle spese di lite con il definitivo.
Pescara, 4 marzo 2025.
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5