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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. IO RR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45137 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente TRA P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE E (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_2
Majocchi; OPPOSTA Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'opponente: In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che non è Parte_1 debitrice di somma alcuna;
In via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che (P. IVA: Parte_1
) è debitrice della minor somma che risulterà in corso di causa. P.IVA_1
Per l'opposta: Rigettare l'opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma accertata ed alla restituzione del materiale, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13615/2024 del Parte_1
04/10/2024 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.214,70 in favore della
[...]
convenendo quest'ultima in giudizio per revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che Controparte_1 non era tenuta al pagamento di alcuna somma ovvero, in subordine, che era debitrice della minor somma che sarebbe risultata in corso di causa.
L'opponente eccepiva in particolare che la somma azionata a titolo di penale era manifestamente eccessiva e sproporzionata avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione principale, avendo la società di noleggio richiesto la restituzione del materiale concesso in locazione ed in più un importo pari ad € 7.000,00, quale parte della penale prevista dal contratto, calcolato sulla base
1 delle rate a scadere, con riserva di richiedere la residua porzione di penale, con la conseguenza che l'importo complessivo richiesto era superiore al prezzo versato dalla opposta per l'acquisto dei macchinari (che al netto dell'IVA era pari ad € 14.922,06), avendo comunque il Giudice il potere di ridurne l'entità al fine di evitare al creditore di conseguire dalla stessa un guadagno superiore all'effettivo danno economico che deriverebbe dall'inadempimento.
eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, che contestava anche nel merito, Controparte_1 sul rilievo che era pienamente legittima la clausola contenuta nell'art. 15 lett. b) Condizioni generali in forza della quale aveva altresì diritto ai “canoni a scadere” calcolati dalla data di risoluzione del 20.05.2024 sino a quella che avrebbe dovuto essere la naturale scadenza dello stesso, 01.07.2028, che aveva contenuto nei limiti della minor somma di € 7.000,00 al fine di contenere i costi dell'imposta di registro, con riserva di agire nella sede opportuna per ottenere il riconoscimento del credito residuo di € 10.282,00.
Preliminarmente, va detto che la società non ha mosso alcuna contestazione in ordine alle domande di pagamento della somma di € 3.152,30 azionata da a titolo di fatture insolute e di CP_1 restituzione del materiale locato.
La presente controversia concerne pertanto esclusivamente la minor somma di € 7.000,00 azionata a titolo di penale e non riguarda altresì l'ulteriore somma di € 10.282,00 corrispondente al residuo importo dovuto il forza della clausola contenuta nell'art. 15 lett. b) Condizioni generali di contratto in relazione alla quale la società ha riservato di agire in separata sede, con l'ulteriore conseguenza CP_1 che ogni è preclusa nel presente procedimento ogni considerazione al riguardo.
Ritiene infatti che spetti al giudice investito della pretesa relativa alla somma residua valutare la manifesta sproporzione o meno dell'ulteriore somma di € 10.282,00 atteso che per effetto del contenimento della domanda nei limiti della minor somma azionata, difetta un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia sulla eventuale iniquità di una somma non oggetto di domanda giudiziale in questa sede.
Circoscritto in questi termini il thema decidendum, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata, per cui il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dev'essere altresì dichiarato esecutivo.
Ed infatti, posto che non è in discussione la validità della citata clausola, peraltro specificamente approvata pur non avendo carattere vessatorio non essendo ricompresa nell'elenco tassativo di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., deve escludersi che sia manifestamente eccessiva sul rilievo che la restituzione anticipata del bene consentirebbe a di ricevere “un vantaggio ben maggiore di CP_1 quello di quello conseguibile con la regolare esecuzione del contratto” atteso che l'avere esercitato la pretesa nei limiti della minore somma di € 7.000,00 comporta che, unitamente alla somma già versata di € 1.016,64 oltre IVA ed a quella azionata in sede monitoria per fatture insolute di € 3.152,30 sia di gran lunga inferiore rispetto all'esborso sostenuto per l'acquisto del bene noleggiato pari ad € 18.204,91 IVA compresa.
Il sensibile contenimento della somma azionata a titolo di penale incide in misura rilevante sulla valutazione giudiziale da operare in questa sede atteso che confuta la contestazione dell'opponente secondo cui l'importo complessivo richiesto sarebbe “superiore al prezzo versato dalla opposta per l'acquisto dei macchinari”.
Nel caso di specie l'operazione posta in essere è inquadrabile come noleggio operativo, atteso che si è limitata ad acquistare dal terzo fornitore peraltro su indicazione dall'opponente Controparte_1
2 la merce che ha concesso in godimento a quest'ultima senza che vi sia alcuna relazione con la sua vita economica, per cui sopporta il rischio della obsolescenza della merce, per un periodo di tempo specificamente determinato a fronte del pagamento di un canone periodico fisso, e non svolge dunque la funzione di un finanziamento come nel leasing per cui non ha scopo traslativo.
In base a tali considerazioni, dunque, appare evidente che la somma in concreto azionata a titolo di penale unitamente alle somme incassate ed ingiunte nel presente giudizio non consente al creditore neanche di recuperare l'esborso sostenuto per l'acquisto del bene locato per cui deve escludersi che la stessa sia manifestamente eccessiva avuto riguardo al preminente l'interesse patrimoniale di ad CP_1 ottenere l'adempimento della prestazione da parte della società opposta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dichiarato esecutivo.
Resta impregiudicata ogni decisione in ordine alla possibilità o meno di ridurre equamente ai sensi dell'art. 1384 c.c. l'importo residuo della penale qualora azionato atteso che per come già evidenziato ogni determinazione al riguardo spetta al giudice eventualmente adito che ravvisi la legittimità del frazionamento del credito, non essendo valutabile nella presente sede il motivo fiscale addotto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell'impegno profuso nelle fasi processuali, mentre dev'essere disattesa la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria in difetto di sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
- Condanna la società opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Milano, 5 luglio 2025
Il giudice
IO RR
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Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. IO RR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45137 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente TRA P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE E (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_2
Majocchi; OPPOSTA Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'opponente: In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che non è Parte_1 debitrice di somma alcuna;
In via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che (P. IVA: Parte_1
) è debitrice della minor somma che risulterà in corso di causa. P.IVA_1
Per l'opposta: Rigettare l'opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma accertata ed alla restituzione del materiale, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13615/2024 del Parte_1
04/10/2024 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.214,70 in favore della
[...]
convenendo quest'ultima in giudizio per revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che Controparte_1 non era tenuta al pagamento di alcuna somma ovvero, in subordine, che era debitrice della minor somma che sarebbe risultata in corso di causa.
L'opponente eccepiva in particolare che la somma azionata a titolo di penale era manifestamente eccessiva e sproporzionata avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione principale, avendo la società di noleggio richiesto la restituzione del materiale concesso in locazione ed in più un importo pari ad € 7.000,00, quale parte della penale prevista dal contratto, calcolato sulla base
1 delle rate a scadere, con riserva di richiedere la residua porzione di penale, con la conseguenza che l'importo complessivo richiesto era superiore al prezzo versato dalla opposta per l'acquisto dei macchinari (che al netto dell'IVA era pari ad € 14.922,06), avendo comunque il Giudice il potere di ridurne l'entità al fine di evitare al creditore di conseguire dalla stessa un guadagno superiore all'effettivo danno economico che deriverebbe dall'inadempimento.
eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, che contestava anche nel merito, Controparte_1 sul rilievo che era pienamente legittima la clausola contenuta nell'art. 15 lett. b) Condizioni generali in forza della quale aveva altresì diritto ai “canoni a scadere” calcolati dalla data di risoluzione del 20.05.2024 sino a quella che avrebbe dovuto essere la naturale scadenza dello stesso, 01.07.2028, che aveva contenuto nei limiti della minor somma di € 7.000,00 al fine di contenere i costi dell'imposta di registro, con riserva di agire nella sede opportuna per ottenere il riconoscimento del credito residuo di € 10.282,00.
Preliminarmente, va detto che la società non ha mosso alcuna contestazione in ordine alle domande di pagamento della somma di € 3.152,30 azionata da a titolo di fatture insolute e di CP_1 restituzione del materiale locato.
La presente controversia concerne pertanto esclusivamente la minor somma di € 7.000,00 azionata a titolo di penale e non riguarda altresì l'ulteriore somma di € 10.282,00 corrispondente al residuo importo dovuto il forza della clausola contenuta nell'art. 15 lett. b) Condizioni generali di contratto in relazione alla quale la società ha riservato di agire in separata sede, con l'ulteriore conseguenza CP_1 che ogni è preclusa nel presente procedimento ogni considerazione al riguardo.
Ritiene infatti che spetti al giudice investito della pretesa relativa alla somma residua valutare la manifesta sproporzione o meno dell'ulteriore somma di € 10.282,00 atteso che per effetto del contenimento della domanda nei limiti della minor somma azionata, difetta un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia sulla eventuale iniquità di una somma non oggetto di domanda giudiziale in questa sede.
Circoscritto in questi termini il thema decidendum, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata, per cui il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dev'essere altresì dichiarato esecutivo.
Ed infatti, posto che non è in discussione la validità della citata clausola, peraltro specificamente approvata pur non avendo carattere vessatorio non essendo ricompresa nell'elenco tassativo di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., deve escludersi che sia manifestamente eccessiva sul rilievo che la restituzione anticipata del bene consentirebbe a di ricevere “un vantaggio ben maggiore di CP_1 quello di quello conseguibile con la regolare esecuzione del contratto” atteso che l'avere esercitato la pretesa nei limiti della minore somma di € 7.000,00 comporta che, unitamente alla somma già versata di € 1.016,64 oltre IVA ed a quella azionata in sede monitoria per fatture insolute di € 3.152,30 sia di gran lunga inferiore rispetto all'esborso sostenuto per l'acquisto del bene noleggiato pari ad € 18.204,91 IVA compresa.
Il sensibile contenimento della somma azionata a titolo di penale incide in misura rilevante sulla valutazione giudiziale da operare in questa sede atteso che confuta la contestazione dell'opponente secondo cui l'importo complessivo richiesto sarebbe “superiore al prezzo versato dalla opposta per l'acquisto dei macchinari”.
Nel caso di specie l'operazione posta in essere è inquadrabile come noleggio operativo, atteso che si è limitata ad acquistare dal terzo fornitore peraltro su indicazione dall'opponente Controparte_1
2 la merce che ha concesso in godimento a quest'ultima senza che vi sia alcuna relazione con la sua vita economica, per cui sopporta il rischio della obsolescenza della merce, per un periodo di tempo specificamente determinato a fronte del pagamento di un canone periodico fisso, e non svolge dunque la funzione di un finanziamento come nel leasing per cui non ha scopo traslativo.
In base a tali considerazioni, dunque, appare evidente che la somma in concreto azionata a titolo di penale unitamente alle somme incassate ed ingiunte nel presente giudizio non consente al creditore neanche di recuperare l'esborso sostenuto per l'acquisto del bene locato per cui deve escludersi che la stessa sia manifestamente eccessiva avuto riguardo al preminente l'interesse patrimoniale di ad CP_1 ottenere l'adempimento della prestazione da parte della società opposta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo dev'essere confermato e dichiarato esecutivo.
Resta impregiudicata ogni decisione in ordine alla possibilità o meno di ridurre equamente ai sensi dell'art. 1384 c.c. l'importo residuo della penale qualora azionato atteso che per come già evidenziato ogni determinazione al riguardo spetta al giudice eventualmente adito che ravvisi la legittimità del frazionamento del credito, non essendo valutabile nella presente sede il motivo fiscale addotto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell'impegno profuso nelle fasi processuali, mentre dev'essere disattesa la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria in difetto di sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
- Condanna la società opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Milano, 5 luglio 2025
Il giudice
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