Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, iscritta al n. 114 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Neustadt, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Caduti sul Lavoro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Marco Ricci che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 2 ottobre 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bolsena (VT), parte I, n. 11).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
, a Orvieto (TR) il 24 aprile 2007, ed , a Orvieto (TR) Per_1 Persona_2
il 19 maggio 2008; che sono separati per effetto della sentenza n. 842/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 6 settembre 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I sottoscritti vivranno divorziati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ognuno dei ricorrenti vivrà con il proprio reddito derivante dalla rispettiva attività lavorativa;
3) le figli e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
ma mentre vivrà stabilmente con il padre nella ex casa coniugale sita a Per_1
Bolsena località Sant'Antonio 35/c, l'altra figli vivrà stabilmente con la madre Per_2
in Germania Obere Pfaffensteigstrasse 26/A – 91126 Schwabach. I genitori avranno l'esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni delle figlie;
4) la casa coniugale, di proprietà di entrambi in ragione del 50% ciascuno, sita a
Bolsena località Sant'Antonio n. 35/C distinta in Catasto al foglio 30 particelle graffate 130 sub 3 e 256 sub 1 e 2, con i relativi arredi, viene assegnata al marito in ragione della convivenza con la figli e fino a quando, non autonoma, resterà Per_1
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a vivere con il medesimo;
5) sia il padre che la madre potranno vedere e stare con la figlia a loro non affidata ogni volta che vorranno previo avviso e accordo con la medesima, in considerazione della loro età, anche più giorni consecutivamente e con pernotto sia in Italia che in
Germania. Segnatamente alle più importanti festività dell'anno le figlie, anche separatamente, decideranno di volta in volta, previo accordo con i genitori, quali passare con la madre e quali con il padre;
6) ognuno dei genitori provvederà autonomamente, senza l'aiuto economico dell'altro, al mantenimento della figlia al medesimo affidata così come già in essere dal mese di gennaio 2025. Per quanto concerne invece le spese straordinarie che si rendessero necessarie per lo sviluppo psicofisico delle minori, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo, ognuno dei genitori provvederà nella misura del 50%.
7) il marito continuerà ad incassare l'intero importo dell'assegno unico corrisposto per entrambe le figlie.
8) i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bolsena
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(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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