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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/08/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 369/2021 R.G. avverso la sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n.
1367/2014 R.G., avente ad oggetto: domanda di pagamento di compenso per prestazione d'opera intellettuale
T R A
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla citazione in appello ed in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 79 del 16 luglio 2021 dall'avv. Antonietta Giannini - pec: Email_1
APPELLANTE
E (c.f. ), rappresentato e difeso RT C.F._1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Marcello Cima
- pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Giannini per l'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello [in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, n. 185/2021, pubblicata in data 28 aprile 2021:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dall'ing.
[...]
nei confronti del;
- rigettare integralmente nel RT Parte_1 merito le domande svolte dall'ing. nei confronti del RT [...]
; - in via subordinata, rideterminare le somme eventualmente dovute dal Parte_1
in favore dell'ing. , nella minore somma Parte_1 RT ritenuta equa e di giustizia e, comunque, in misura non superiore a quella ritenuta eventualmente liquidabile dall'Amministrazione nella nota Prot. n. 2132 del 22 maggio
2003 per le residue attività di rilascio CPI] con conseguente condanna dell'ing. CP_1
e del suo procuratore antistatario alla restituzione di tutto quanto medio tempore versato dall'odierno appellante nell'ambito della procedura esecutiva avviata da controparte per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 185/2021 - oggetto della presente impugnazione - e/o comunque alla restituzione di quanto risultasse versato in misura eccedente al dovuto, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio avv. Cima per l'appellato rigettare l'atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 185 del
28/04/2021, in accoglimento della domanda subordinata di pagamento di indennizzo per indebito arricchimento proposta con citazione del 13-17/11/2014 da RT
nei confronti del , rispetto a quella principale di pagamento
[...] Parte_1 di corrispettivi di prestazioni professionali di ingegnere per complessivi 196.673,06 euro oltre accessori, ha condannato l'ente convenuto a versare all'attore 75.210,25 euro, oltre Iva e contributi AR (da cui detrarre la somma netta di 27.211,53 già corrisposta dal al professionista in virtù di determina dirigenziale n. 848 del Pt_1
5/11/2003), nonché al pagamento delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario.
-- Avverso tale decisione, non notificata, ha proposto appello il con Parte_1 citazione notificata l'8/11/2021 chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della domanda di arricchimento senza causa proposta dall' , proponendo CP_1 inoltre domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza appellata, con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio.
L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di ripetizione di indebito rivoltagli dal vinte le spese. Pt_1
La Corte si è riservata per la redazione della sentenza con ordinanza del 26/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La sentenza di primo grado non è oggetto di appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato sul punto ai sensi dell'art. 329 c.p.c., nella parte in cui ha dato atto della mancanza di un contratto di formale affidamento di incarico di prestazione professionale all'ing. e del relativo impegno di spesa: tanto in accoglimento dei CP_1 rilievi del circa l'insussistenza di un contratto sottoscritto dalle parti, come Pt_1 prescritto per i rapporti con le pubbliche amministrazioni (essendo state adottate dalla giunta comunale le mere delibere preparatorie nn. 280/1996 e 207/1998), nonché circa
3 l'insussistenza della necessaria copertura di spesa, in mancanza della quale l'ente comunale non poteva avere assunto alcuna valida obbligazione ai sensi dell'art. 191 del
T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 2000/n. 267).
Il motivo di appello avente natura assorbente attiene all'eccezione proposta dal in primo grado -del tutto trascurata dal primo giudice-, di inammissibilità della Pt_1 domanda di indebito arricchimento proposta dall'attore per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Al riguardo, già l'art. 23, co.3, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi con l'art. 1, co.2, della l.n.144/1989), e successivamente l'art.23, co.3, del d.l. 02 marzo 1989 n.66 -conv. in legge n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 d.lgs. 1995/n.
77 e ora trasfuso nell'art. 191 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 2000/n.
267)-, hanno stabilito che: “a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e
l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”.
Alla luce della suesposta disciplina, deve dunque necessariamente ritenersi - in adesione peraltro all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - che in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, a norma dell'art. 191 del TUEL, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma della norma, non sorgono obbligazioni a carico
4 dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha infatti, come è noto, natura sussidiaria (nel senso che la stessa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa): non può quindi accogliersi, per difetto di sussidiarietà, la domanda di indebito arricchimento proposta da un privato nei confronti di un ente locale nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la formazione, venendo meno in tal caso il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione e il funzionario, e conservando il contratto validità limitatamente al privato e al funzionario per qualsiasi effetto di legge (Cass. civ., Sez. III, 14/01/2002,
n.355; Cass. civ., Sez. III, 14/11/2003, n.17257; Cass. civ., Sez. III, 15/07/2003,
n.11067; Cass. civ., Sez. I, 22/05/2007, n.11854; Cass. civ., Sez. I, 09/05/2007,
n.10640; Cass. civ. Sez. II, 06/08/2015, n. 16558; Cass. 2017/n. 80; Cass. 2018/n.
15145; Cass. 2025/n. 12943).
Non è superfluo ricordare che il già citato art. 23 D.L. n. 66 del 1989 é stato ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 24 e 28 Cost., con sentenze della Corte Costituzionale n.
446 del 1995 e n. 295 del 1997, ove si legge espressamente che la disposizione suindicata dà luogo ad una disciplina “che comporta l'imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) degli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali. E ciò con lo scopo non irragionevole di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati”.
5 Più specificamente, la Corte, nel ritenere insussistente il contrasto con l'art. 28 Cost., ha rilevato che il tratto caratterizzante della disposizione in esame “sta nel prevedere un rapporto contrattuale che sussiste esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario
(o l'amministratore) che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori. In sostanza gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione. Ma proprio tale frattura del nesso organico con l'apparato pubblico, rendendo estraneo l'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti, impedisce di ricondurre il caso in esame agli schemi della responsabilità dell'amministrazione, non consentendo di invocare a sostegno della questione il parametro dell'art. 28 della Costituzione, che, nel contemplare la responsabilità dell'amministrazione accanto a quella degli agenti pubblici, presuppone, in via di principio, che si tratti di attività riferibile all'ente stesso”.
Il rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, sorge direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione -cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10640 del
09/05/2007: il verbo «consentire» non va inteso nel senso di prestare un formale consenso, bensì nel senso di lasciar fare, non ostacolare, assecondare o cooperare, costituendo tali comportamenti manifestazioni di quel consenso che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore. Tale interpretazione non trova ostacolo nella difficoltà
d'individuare l'amministratore o il funzionario al quale imputare l'obbligazione, nel caso in cui l'acquisizione dei beni o dei servizi in assenza dei prescritti adempimenti abbia avuto luogo con l'intervento di più soggetti, non potendo escludersi, pure in tale ipotesi, la configurabilità di un'imputazione congiunta dell'obbligazione a tutti coloro che hanno cooperato alla conclusione e all'esecuzione del contratto o comunque non l'hanno impedita, pur essendovi tenuti-; v. anche Cass. 2024 /n.19892-.
La S.C. ha anche avuto modo di precisare che qualora detta azione di indebito arricchimento sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della Corte
6 costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio
(e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum" e "causa petendi" autonomi e specifici -occorrendo fra l'altro la dimostrazione che il patrimonio del funzionario non offra adeguate garanzie-, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (così Cass. civ., Sez. I, 06/07/2007, n.15296).
Con riferimento alla deduzione dell'appellato, secondo cui la volontà negoziale dell'Amministrazione si sarebbe manifestata in “una sorta di articolazione in fieri”, realizzata attraverso la “ratifica dei lavori svolti e l' assegnazione di compiti ulteriori all'ing. , dettata dalla necessità di far fronte ad emergenze sopraggiunte”, va CP_1 precisato che sia l'art.24 del d.l. 1988/n.549 che l'art. 24 del d.l. 1989/n.66, nonché, attualmente, l'art.194 del Dlg.vo 2000/n. 267, prevedono che gli enti locali provvedano con delibera consiliare al riconoscimento di debiti fuori bilancio, ove le forniture, opere e prestazioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione e che costoro restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass. 2005/n. 11597; Cass. 2004/n. 12274).
“Avuto riguardo al tenore letterale ed alla ratio delle norme, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore, perché l'ente possa procedere al riconoscimento” (cfr. Cass. 2002/n. 355).
7 3.-- Nel caso, il ha unicamente proceduto, con determinazione Parte_1 dirigenziale n. 848 del 6 novembre 2003 munita di registrazione di impegno di spesa, a liquidare all'ing. la somma omnicomprensiva di 27.211,53 euro, a titolo di CP_1 competenze spettanti per lo svolgimento della prestazione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché per la redazione dei piani di sicurezza.
Nessun ulteriore riconoscimento di debito può ritenersi intervenuto, non rilevando ai fini invocati dall'appellato i mandati di pagamento eseguiti dal in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del presente appello, al fine di evitare aggravi di interessi e spese.
Va pertanto accolta, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la domanda dell'appellante di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata, come documentato in atti -v. doc. allegati alle note di precisazione delle conclusioni del
24/09/2024 (come ritenuto possibile dalla S.C. : cfr. Cass. 2001/n. 16170; Cass.
2015/nn. 814 e 6457)-, a per l'importo di 70.213,93 euro RT lorde oltre a 3.899,23 euro per spese di procedura esecutiva, ed all'avvocato antistatario
Marcello Cima per l'importo delle spese del giudizio di primo grado di 14.170,00 euro.
4.-- Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza, e sono regolate in dispositivo in riferimento all'epoca di definizione di ciascuna fase, e pertanto applicando il D.M. n.55/2014 per il primo grado e le modifiche di cui al D.M. n.
147/2022 per quello presente, in ragione del valore della causa e delle attività svolte, parametri minimi attesa la non novità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal , in persona Parte_1 del sindaco p.t., con citazione notificata l'8/11/2021, nei confronti di RT
, avverso la sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in
[...] composizione monocratica;
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile, per difetto di sussidiarietà, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei
8 confronti del da , revocando la condanna Parte_1 RT al pagamento dell'indennizzo da arricchimento senza causa emessa in favore dello stesso;
• condanna e l'avvocato antistatario Marcello Cima a RT restituire al appellante gli importi rispettivamente ricevuti in esecuzione della Pt_1 sentenza impugnata di 74.113,16 euro e di 14.170,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale dai relativi versamenti al saldo;
2. condanna a rimborsare all'appellante le spese di RT entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in 7.795,00 euro per compensi oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cpa come per legge, e per il presente grado in 1.138,50 euro per esborsi ed in 7.160,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 369/2021 R.G. avverso la sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n.
1367/2014 R.G., avente ad oggetto: domanda di pagamento di compenso per prestazione d'opera intellettuale
T R A
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla citazione in appello ed in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 79 del 16 luglio 2021 dall'avv. Antonietta Giannini - pec: Email_1
APPELLANTE
E (c.f. ), rappresentato e difeso RT C.F._1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Marcello Cima
- pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Giannini per l'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello [in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, n. 185/2021, pubblicata in data 28 aprile 2021:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dall'ing.
[...]
nei confronti del;
- rigettare integralmente nel RT Parte_1 merito le domande svolte dall'ing. nei confronti del RT [...]
; - in via subordinata, rideterminare le somme eventualmente dovute dal Parte_1
in favore dell'ing. , nella minore somma Parte_1 RT ritenuta equa e di giustizia e, comunque, in misura non superiore a quella ritenuta eventualmente liquidabile dall'Amministrazione nella nota Prot. n. 2132 del 22 maggio
2003 per le residue attività di rilascio CPI] con conseguente condanna dell'ing. CP_1
e del suo procuratore antistatario alla restituzione di tutto quanto medio tempore versato dall'odierno appellante nell'ambito della procedura esecutiva avviata da controparte per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 185/2021 - oggetto della presente impugnazione - e/o comunque alla restituzione di quanto risultasse versato in misura eccedente al dovuto, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio avv. Cima per l'appellato rigettare l'atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 185 del
28/04/2021, in accoglimento della domanda subordinata di pagamento di indennizzo per indebito arricchimento proposta con citazione del 13-17/11/2014 da RT
nei confronti del , rispetto a quella principale di pagamento
[...] Parte_1 di corrispettivi di prestazioni professionali di ingegnere per complessivi 196.673,06 euro oltre accessori, ha condannato l'ente convenuto a versare all'attore 75.210,25 euro, oltre Iva e contributi AR (da cui detrarre la somma netta di 27.211,53 già corrisposta dal al professionista in virtù di determina dirigenziale n. 848 del Pt_1
5/11/2003), nonché al pagamento delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario.
-- Avverso tale decisione, non notificata, ha proposto appello il con Parte_1 citazione notificata l'8/11/2021 chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della domanda di arricchimento senza causa proposta dall' , proponendo CP_1 inoltre domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza appellata, con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio.
L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di ripetizione di indebito rivoltagli dal vinte le spese. Pt_1
La Corte si è riservata per la redazione della sentenza con ordinanza del 26/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La sentenza di primo grado non è oggetto di appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato sul punto ai sensi dell'art. 329 c.p.c., nella parte in cui ha dato atto della mancanza di un contratto di formale affidamento di incarico di prestazione professionale all'ing. e del relativo impegno di spesa: tanto in accoglimento dei CP_1 rilievi del circa l'insussistenza di un contratto sottoscritto dalle parti, come Pt_1 prescritto per i rapporti con le pubbliche amministrazioni (essendo state adottate dalla giunta comunale le mere delibere preparatorie nn. 280/1996 e 207/1998), nonché circa
3 l'insussistenza della necessaria copertura di spesa, in mancanza della quale l'ente comunale non poteva avere assunto alcuna valida obbligazione ai sensi dell'art. 191 del
T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 2000/n. 267).
Il motivo di appello avente natura assorbente attiene all'eccezione proposta dal in primo grado -del tutto trascurata dal primo giudice-, di inammissibilità della Pt_1 domanda di indebito arricchimento proposta dall'attore per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Al riguardo, già l'art. 23, co.3, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi con l'art. 1, co.2, della l.n.144/1989), e successivamente l'art.23, co.3, del d.l. 02 marzo 1989 n.66 -conv. in legge n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 d.lgs. 1995/n.
77 e ora trasfuso nell'art. 191 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 2000/n.
267)-, hanno stabilito che: “a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e
l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”.
Alla luce della suesposta disciplina, deve dunque necessariamente ritenersi - in adesione peraltro all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - che in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, a norma dell'art. 191 del TUEL, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma della norma, non sorgono obbligazioni a carico
4 dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha infatti, come è noto, natura sussidiaria (nel senso che la stessa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa): non può quindi accogliersi, per difetto di sussidiarietà, la domanda di indebito arricchimento proposta da un privato nei confronti di un ente locale nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la formazione, venendo meno in tal caso il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione e il funzionario, e conservando il contratto validità limitatamente al privato e al funzionario per qualsiasi effetto di legge (Cass. civ., Sez. III, 14/01/2002,
n.355; Cass. civ., Sez. III, 14/11/2003, n.17257; Cass. civ., Sez. III, 15/07/2003,
n.11067; Cass. civ., Sez. I, 22/05/2007, n.11854; Cass. civ., Sez. I, 09/05/2007,
n.10640; Cass. civ. Sez. II, 06/08/2015, n. 16558; Cass. 2017/n. 80; Cass. 2018/n.
15145; Cass. 2025/n. 12943).
Non è superfluo ricordare che il già citato art. 23 D.L. n. 66 del 1989 é stato ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 24 e 28 Cost., con sentenze della Corte Costituzionale n.
446 del 1995 e n. 295 del 1997, ove si legge espressamente che la disposizione suindicata dà luogo ad una disciplina “che comporta l'imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) degli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali. E ciò con lo scopo non irragionevole di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati”.
5 Più specificamente, la Corte, nel ritenere insussistente il contrasto con l'art. 28 Cost., ha rilevato che il tratto caratterizzante della disposizione in esame “sta nel prevedere un rapporto contrattuale che sussiste esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario
(o l'amministratore) che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori. In sostanza gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione. Ma proprio tale frattura del nesso organico con l'apparato pubblico, rendendo estraneo l'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti, impedisce di ricondurre il caso in esame agli schemi della responsabilità dell'amministrazione, non consentendo di invocare a sostegno della questione il parametro dell'art. 28 della Costituzione, che, nel contemplare la responsabilità dell'amministrazione accanto a quella degli agenti pubblici, presuppone, in via di principio, che si tratti di attività riferibile all'ente stesso”.
Il rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, sorge direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione -cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10640 del
09/05/2007: il verbo «consentire» non va inteso nel senso di prestare un formale consenso, bensì nel senso di lasciar fare, non ostacolare, assecondare o cooperare, costituendo tali comportamenti manifestazioni di quel consenso che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore. Tale interpretazione non trova ostacolo nella difficoltà
d'individuare l'amministratore o il funzionario al quale imputare l'obbligazione, nel caso in cui l'acquisizione dei beni o dei servizi in assenza dei prescritti adempimenti abbia avuto luogo con l'intervento di più soggetti, non potendo escludersi, pure in tale ipotesi, la configurabilità di un'imputazione congiunta dell'obbligazione a tutti coloro che hanno cooperato alla conclusione e all'esecuzione del contratto o comunque non l'hanno impedita, pur essendovi tenuti-; v. anche Cass. 2024 /n.19892-.
La S.C. ha anche avuto modo di precisare che qualora detta azione di indebito arricchimento sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della Corte
6 costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio
(e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum" e "causa petendi" autonomi e specifici -occorrendo fra l'altro la dimostrazione che il patrimonio del funzionario non offra adeguate garanzie-, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (così Cass. civ., Sez. I, 06/07/2007, n.15296).
Con riferimento alla deduzione dell'appellato, secondo cui la volontà negoziale dell'Amministrazione si sarebbe manifestata in “una sorta di articolazione in fieri”, realizzata attraverso la “ratifica dei lavori svolti e l' assegnazione di compiti ulteriori all'ing. , dettata dalla necessità di far fronte ad emergenze sopraggiunte”, va CP_1 precisato che sia l'art.24 del d.l. 1988/n.549 che l'art. 24 del d.l. 1989/n.66, nonché, attualmente, l'art.194 del Dlg.vo 2000/n. 267, prevedono che gli enti locali provvedano con delibera consiliare al riconoscimento di debiti fuori bilancio, ove le forniture, opere e prestazioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione e che costoro restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass. 2005/n. 11597; Cass. 2004/n. 12274).
“Avuto riguardo al tenore letterale ed alla ratio delle norme, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore, perché l'ente possa procedere al riconoscimento” (cfr. Cass. 2002/n. 355).
7 3.-- Nel caso, il ha unicamente proceduto, con determinazione Parte_1 dirigenziale n. 848 del 6 novembre 2003 munita di registrazione di impegno di spesa, a liquidare all'ing. la somma omnicomprensiva di 27.211,53 euro, a titolo di CP_1 competenze spettanti per lo svolgimento della prestazione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché per la redazione dei piani di sicurezza.
Nessun ulteriore riconoscimento di debito può ritenersi intervenuto, non rilevando ai fini invocati dall'appellato i mandati di pagamento eseguiti dal in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del presente appello, al fine di evitare aggravi di interessi e spese.
Va pertanto accolta, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la domanda dell'appellante di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata, come documentato in atti -v. doc. allegati alle note di precisazione delle conclusioni del
24/09/2024 (come ritenuto possibile dalla S.C. : cfr. Cass. 2001/n. 16170; Cass.
2015/nn. 814 e 6457)-, a per l'importo di 70.213,93 euro RT lorde oltre a 3.899,23 euro per spese di procedura esecutiva, ed all'avvocato antistatario
Marcello Cima per l'importo delle spese del giudizio di primo grado di 14.170,00 euro.
4.-- Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza, e sono regolate in dispositivo in riferimento all'epoca di definizione di ciascuna fase, e pertanto applicando il D.M. n.55/2014 per il primo grado e le modifiche di cui al D.M. n.
147/2022 per quello presente, in ragione del valore della causa e delle attività svolte, parametri minimi attesa la non novità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal , in persona Parte_1 del sindaco p.t., con citazione notificata l'8/11/2021, nei confronti di RT
, avverso la sentenza n. 185/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in
[...] composizione monocratica;
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile, per difetto di sussidiarietà, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei
8 confronti del da , revocando la condanna Parte_1 RT al pagamento dell'indennizzo da arricchimento senza causa emessa in favore dello stesso;
• condanna e l'avvocato antistatario Marcello Cima a RT restituire al appellante gli importi rispettivamente ricevuti in esecuzione della Pt_1 sentenza impugnata di 74.113,16 euro e di 14.170,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale dai relativi versamenti al saldo;
2. condanna a rimborsare all'appellante le spese di RT entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in 7.795,00 euro per compensi oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cpa come per legge, e per il presente grado in 1.138,50 euro per esborsi ed in 7.160,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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