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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 405/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) alla via Lombardia n. 37 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fazzari Girolamo Giovanni (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Esposito Gianfranco (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione avente n. OI-001361301, notificata il 24.01.24, intimante il pagamento di 3.218,12 euro a tiolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nell'anno 2016. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di accertamento sottostanti le ordinanze, la decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per mancata notifica dell'atto presupposto;
2. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per l'inosservanza del termine decadenziale di cui all'art.14 della L. n. 689/81, e per la carente di motivazione, sulla base dei motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del costituito procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, gli atti oggetto di odierna impugnazione consistono in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza d'ingiunzione, già notificata. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che: «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) alla via Lombardia n. 37 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fazzari Girolamo Giovanni (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Esposito Gianfranco (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione avente n. OI-001361301, notificata il 24.01.24, intimante il pagamento di 3.218,12 euro a tiolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nell'anno 2016. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di accertamento sottostanti le ordinanze, la decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per mancata notifica dell'atto presupposto;
2. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per l'inosservanza del termine decadenziale di cui all'art.14 della L. n. 689/81, e per la carente di motivazione, sulla base dei motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del costituito procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, gli atti oggetto di odierna impugnazione consistono in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza d'ingiunzione, già notificata. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che: «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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