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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7099 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 5789/2021
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 11:30
Dott.ssa RI D'Avino Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere e Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MIRTI CRISTINA;
presente Parte_2
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti presente Controparte_1
Controparte_2
Avv VINCENTI MARCO, Avv. Otti presente in sostituzione
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
ILCANCELLIERE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno
LA
PRESIDENTE
Dott.ssa RI D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa RI D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5789/2021 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti e Cristina Mirti) Parte_2
PARTE APPELLANTE E AVV. Controparte_1
(rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.) PARTE APPELLATA E Controparte_3
(Avv. Marco Vincenti) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14216/21 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14216/2021, ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1 per fare accertare la responsabilità professionale del convenuto per
[...] inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento del danno e ha compensato le spese di lite. ha proposto appello avverso la sentenza e ha chiesto in riforma Parte_1
“ in totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata in tal sede: previo accertamento della responsabilità dell'appellato, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, per quanto descritto in narrativa, in via principale accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, come quantificati e dettagliati, nella misura non inferiore ad Euro € 218.459,09 (di cui € 27.220,42 a titolo di TFR non percepito sino alla data del collocamento in pensione, € 113.843,17 a titolo di retribuzioni non percepite sino alla data del collocamento in pensione ed € 77.395,5 a titolo di danno pensionistico) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'Avv. a pagare in favore del sig. la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro € 218.459,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, come quantificati e dettagliati, nella misura non inferiore ad Euro € 26.435,45 (di cui € 15.843,17 a titolo di TFR non percepito sino alla data del collocamento in pensione ed
€ 10.592,28 pari alla somma corrispondente alle 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettanti al sig. in alternativa alla riammissione in servizio) oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'Avv. Controparte_1
a pagare in favore del sig. la somma di Euro € 26.435,45, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della responsabilità del convenuto, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, per quanto descritto in narrativa, nella denegata ipotesi in cui non dovessero riconoscersi gli importi sopra richiesti, piaccia accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia Parte_1 patrimoniali sia non patrimoniali, nella misura ritenuta di giustizia parametrata in € 14.000,00 quale somma di cui al tentativo di conciliazione di cui all'udienza del 07.06.2012 non accettata per volontà dell'Avv. nonché dell'importo di € CP_1
4.000,00 a titolo di condanna alla spese di lite accessori inclusi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, o nella diversa somma che codesto Ill.mo Giudice vorrà liquidare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 cod. civ. e/o 2056 cod. civ. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'Avv. a Controparte_1 pagare in favore del sig. la somma di Euro 14.000,00, o la diversa Parte_1 somma liquidata secondo Giustizia da codesto Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
o 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
accertare
e dichiarare in ogni caso il diritto del sig. ad essere manlevato Parte_1 dall'avv. da quanto sig. sia tenuto a sborsare in Controparte_1 Parte_1 conseguenza della sentenza nr. 13600 del 2013 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro;
in via istruttoria, ove occorra ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nel paragrafo 5 del presente atto di appello. Condannare comunque al pagamento di spese, competenze ed onorari, 15% di Controparte_1 spese generali, IVA e CPA del presente giudizio, anche tenendo in considerazione l'illegittima mancata adesione alla procedura di mediazione da parte del Convenuto appellato.”. Si sono costituiti: L'Avv. he ha domandato “ rigettare tutte le domande attoree Controparte_4 perchè infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza ressa inter partes in I grado;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_5 via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV), tenuta a garantire e manlevare l'Avv. per tutti gli eventuali danni patrimoniali e morali patiti dal Sig. Controparte_1 in conseguenza del mandato professionale conferito allo stesso Avv. Parte_1
, con condanna della stessa al pagamento di tutte CP_1 Controparte_5 le somme dovute in conseguenza dello stesso mandato;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., del doppio grado di giudizio, con condanna del Sig. al risarcimento danni da lite temeraria, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa”; e che ha chiesto “in via principale, rigettare l'appello Controparte_2 proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame e di riproposizione della domanda di garanzia da parte dell'Avv. contenere l'eventuale condanna della concludente nei Controparte_1 limiti delle condizioni tutte di cui alla polizza Generali n. 260960660, del massimale ivi previsto, previa applicazione dello scoperto contrattuale, escludendo, in ogni caso, il danno non patrimoniale, non coperto dalla garanzia assicurativa, ed il rimborso delle spese di lite sostenute dall'Avv. non dovute ex art. 5 CGAR52. Con vittoria di CP_1 spese”. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il presente giudizio (come si narra nella sentenza e nell'atto di appello) ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da nei confronti Parte_1 dell'Avv. per danni da responsabilità professionale (pari ad euro Controparte_1
218.459,09), poiché quest'ultimo - a cui era stato conferito l'incarico di promuovere un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento al fine di ottenere la reintegra ed il pagamento delle spettanze non corrisposte -, aveva omesso di depositare l'impugnativa in sede stragiudiziale del licenziamento ed inoltre di formulare capitoli di prova idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione, l'unicità del rapporto lavorativo e l'illegittimità del licenziamento, oltre che a non avergli consigliato di accettare la proposta formulata dal Giudice, e avergli comunicato dopo due mesi l'esito del gidizio. Talchè il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda. Il Tribunale ha rigettato la domanda esplicitando la seguente motivazione, poi, oggetto di impugnazione. Ha dapprima osservato che era “pacifica la negligenza del convenuto, il quale, come da lui stesso ammesso, non ha provveduto a depositare la documentazione attestante l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento… dal momento che, pur volendo ammettere che l'attore non gli avesse consegnato subito la predetta documentazione, sarebbe stato onere del convenuto – consapevole del fatto che l'impugnativa stragiudiziale rappresentava condizione essenziale per non incorrere in decadenza dalla domanda giudiziale - chiederla al cliente o comunque adoperarsi per presentare un ricorso munito di tale documentazione“.
Ha, tuttavia, rilevato, richiamando il principio secondo cui il danno derivante da eventuali omissioni o negligenze in tanto è ravvisabile, in quanto, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito e, nella specie, la domanda, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta, che tale onere probatorio, incombente sulla parte attrice, non era stato assolto, non essendo stata fornita la prova che se il convenuto avesse provveduto ad allegare l'impugnativa stragiudiziale la domanda sarebbe stata accolta. Infatti, a fronte di licenziamento motivato da giustificato motivo, non erano stati articolati motivi idonei a far ritenere la non conformità a legge di tale licenziamento. Mentre, con riguardo alla domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la corresponsione delle relative spettanze economiche, il rigetto andava piuttosto addebitato all'esito della prova orale e della valutazione di tale prova compiuta dal Giudice di quel giudizio. Quanto al mancato consiglio di aderire alla proposta conciliativa il Primo Giudice ha osservato che comunque, in disparte dal contrasto delle depositioni dei testi sul punto e dal fatto che poi si era introdotto il giudizio per ottenere una somma superiore a quella della proposta ed il cui esito non poteva essere previsto dal difensore, comunque la facoltà di aderire o meno all'accordo competeva alla parte presente all'udienza. Ed ha poi concluso che la domanda andava respinta con assorbimento della domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
La parte appellante ha criticato la sentenza, con riguardo ai punti esposti, per i seguenti motivi. Con il primo, ha lamentato che il Tribunale aveva errato nell'affermare che non erano emerse dall'istruttoria circostanze utili per considerare illegittimo il licenziamento perché, invece, dalle risultanze probatorie raccolte era risultato che era stato licenziato durante il periodo di malattia circostanza questa che avrebbe reso illegittimo il licenziamento. Inoltre, i testi avevano confermato la natura subordinata del rapporto e vi erano indizi, risultanti dall'escussione testimoniale e dalle visure, comprovanti la unicità del datore di lavoro dal 1998 al 2008. Ciò che lamentava, quindi, non era l'erroneità della sentenza, quanto piuttosto il fatto che l'esito del giudizio era la risultante dei molteplici e gravi errori del difensore. Con il secondo, ha eccepito che il Giudice aveva omesso di pronunciare in ordine al danno da perdita di chance;
i molteplici errori professionali del difensore avevano annullato le notevoli chance di avere accolta la domanda o di conseguire dei risultati vantaggiosi (le datrici di lavoro avrebbero potuto decidere di transigere la lite, oppure il Giudice del Lavoro avrebbe potuto proporre la conciliazione ad un importo maggiore). Con il terzo ha rappresentato che la decisione era erronea anche perché aveva omesso di pronunciare sul fatto che il non aveva adempiuto ai doveri CP_1 professionali di informazione, consiglio e sollecitazione ed istruzione della causa;
ove la parte fosse stata correttamente edotta della situazione, nonché adeguatamente consigliata avrebbe verosimilmente deciso di aderire ad una proposta conciliativa più vantaggiosa rispetto all'esito negativo del giudizio ed alla conseguente condanna alle spese. Con il quarto “Omessa pronuncia in ordine al danno non patrimoniale e pacificità del quantum debeatur – mancata applicazione del criterio residuale equitativo”, l'appellante, ha altresì esposto che aveva diritto ad ottenere il ristoro dei danni anche morali subiti. Con il quinto ha reiterato le richieste istruttorie. Con il sesto ha elencato i danni patrimoniali occorsi, per le mancate retribuzioni, per il trattamento di fine rapporto neppure richiesto nel ricorso, per il danno pensionistico. Ciò posto, le censure sollevate dalla parte appellante possono essere unitariamente vagliate. Ebbene, il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui ““In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del professionista e il pregiudizio lamentato, dimostrando che gli effetti di una diversa attività legale sarebbero stati più vantaggiosi. Solo una volta soddisfatto tale onere probatorio, sorge a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta ed esatta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c. La valutazione del nesso causale va effettuata mediante un giudizio controfattuale che verifichi se, in assenza della condotta contestata, il danno si sarebbe ugualmente verificato, tenendo conto di tutti gli elementi probatori disponibili, inclusi il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti e la documentazione agli atti. Gli obblighi professionali dell'avvocato sono di mezzi e non di risultato, essendo il professionista tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza per assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. La valutazione prognostica alternativo-ipotetica compiuta dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esistente e non meramente apparente. (Cass. 34492/2023) Invero, anche a voler ritenere, come ha deciso il Primo Giudice, la sussistenza della negligenza per non avere depositato la documentazione attestante l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, oppure per come asserito per non avere dedotto alcun motivo per cui il licenziamento doveva ritenersi illegittimo, o avere omesso le prove in ordine alla subordinazione ed unicità della parte datoriale perché società facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale, o l'omessa richiesta di TFR, e l'allegazione di conteggi errati, il giudizio non avrebbe avuto diversa conclusione. Infatti, nessuna probabilità avrebbe avuto l'appellante di ottenere l'accoglimento delle proprie prospettazioni se fosse stata espletata in maniera diversa, per come contestato con più diligenza, la prestazione professionale, e ciò proprio in considerazione delle risultanze evidenziate nella sentenza che ha definitivamente deciso il giudizio introdotto dinanzi al Giudice del lavoro, per il quale si afferma l'erronea difesa. In detta sentenza si legge che il giudizio era stato introdotto da
[...] il quale premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_1 [...]
e dall'1.5.1998 al CP_6 Controparte_7 Controparte_8
3.11.2008, con mansioni di fattorino e di essere stato regolarizzato solo dall'1.11.2004, assumeva di essere creditore delle differenze retributive, dei ratei della 13° e 14°, dell'indennità per ferie e permessi non goduti, dei compensi per lavoro straordinario festivo e delle varie voci retributive degli allegati conteggi. Talchè chiedeva, previo accertamento del rapporto, che le società convenute fossero condannate al pagamento della somma dovuta, nonché chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con condanna alla riassunzione entro tre giorni o al pagamento dell'indennità risarcitoria, o alla reintegra ex art. 18 legge 300/70. Il Giudice del Lavoro ha preliminarmente rilevato che il ricorrente Pt_1
non aveva presentato alcuna impugnativa di licenziamento prima della
[...] promozione del tentativo di conciliazione e pertanto era decaduto dalla possibilità di impugnare il licenziamento, talchè le relative domande dovevano trovare rigetto. Inoltre, così come si legge sempre in parte motiva, che le domande di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in data anteriore all'1.11.2004, data in cui il ricorrente risultava assunto alle dipendenze della erano infondate. Controparte_9
Invero, il Giudice, dopo avere riportato le dichiarazioni rese dai testi escussi, ha ritenuto che dovesse essere disatteso quanto sostenuto dal ricorrente circa l'espletamento di mansioni da fattorino addetto al trasporto degli incassi e dei versamenti con orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì. Dunque, ha escluso quanto al primo periodo del rapporto che il ricorrente avesse espletato mansioni diverse da quelle di guardiano di cui al contratto di collaborazione sottoscritto con la società e di cui alle fatture emesse nei
Controparte_6 confronti della e della società '83 . Mentre con
Controparte_6 CP_8 riguardo al periodo dall'1.11.2004 al 27.1.2007 data dell'assunzione alle dipendenze del nessun elemento era stato fornito dalla parte ricorrente circa
Controparte_6 la riconducibilità del rapporto alle parti convenute, né aveva indicato le ragioni per cui il rapporto doveva essere intercorso con il .
Controparte_6
Con riguardo al periodo dall'1.2.2007 al licenziamento, erano, poi, da rigettare le domande relative al lavoro straordinario e all'indennità sostitutiva di ferie e permessi per mancanza di prova. Nè si poteva fare ricorso alle nozioni di comune esperienza o per presunzioni, né era stato allegato o prodotto alcunchè circa la sussistenza del diritto al pagamento delle somme richieste nei conteggi a titolo di malattia, premio annuo, una tantum, arretrati, mensa e trasporto. Inoltre, le ulteriori differenze retributive rivendicate in ricorso erano state determinate dal computo degli scatti di anzianità, non dovuti stante l'impossibilità di retrodatare l'inizio del rapporto, nonché di un superminimo “in assenza di qualsivoglia deduzione in fatto ed in diritto in relazione al suddetto emolumento”. Ora, la motivazione così riferita di rigetto del ricorso, evidenzia che una diversa difesa non avrebbe potuto comportare ragionevolmente, comunque, una diversa decisione rispetto all'accoglimento della domanda, anche sotto il profilo della invocata illegittimità del licenziamento stante che lo stesso era stato determinato per come asserito dal Primo Giudice e non contestato, per “un giustificato motivo oggettivo” ed altresì nulla è stato allegato o dedotto circa la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della tutela invocata dell'art. 18 dello statuto dei Lavoratori con riguardo alla dimensione dell'azienda, o la ricorrenza dei presupposti per ottenere l'indennità risarcitoria. Siffatta decisione era, infatti, per il Giudice confortata dalle risultanze di prova orale, ovvero dalle dichiarazioni dei testi, che certamente non sarebbero mutate se il difensore avesse espletato la difesa secondo le aspettative della cliente e sopra narrate. Emergenze, peraltro, queste che, diversamente, avrebbero dovuto determinare secondo l'Avv. alla proposizione dell'appello avverso la CP_1 sentenza da parte dei nuovi difensori, tenuto poi conto che dalle visure camerali delle società chiamate si evinceva che erano tutte collegate tra loro, essendovi probabilità di accoglimento. Argomentazione, questa che del resto sembrerebbe trovare conferma anche nella stessa prospettazione dell'appellante che appunto ha rappresentato (come riportato sopra) che vi erano indizi, risultanti dall'escussione testimoniale e dalle visure, comprovanti la unicità del datore di lavoro dal 1998 al 2008. In conclusione, il giudizio probabilistico che si può trarre dal contenuto stesso della sentenza con la quale è stato definito il procedimento per il quale è stata criticata l'attività svolta dall'allora difensore dell'appellante, consente di escludere che comunque le eccezioni ed argomentazioni avanzate avessero adeguate chance di accoglimento. Laddove poi si rilevi che la circostanza che solo alla penultima udienza era stato comunicato al difensore che il era in malattia durante il licenziamento, non è Pt_1 stata in alcun modo contestata. Ed ancora, che è condivisibile e corretto quanto motivato dal primo Giudice con riguardo alla proposta conciliativa, ovvero che la facoltà di aderirvi o meno competeva alla parte che peraltro, per come si legge nel verbale di udienza (cfr. doc. 4 allegato dalla parte appellate), era presente e che inoltre alcuna negligenza era ravvisabile in capo al difensore per non avere fornito un consiglio, poiché il giudizio era stato svolto per ottenere una somma di gran lunga superiore a quella oggetto della proposta (per come si legge di € 10.000,00), il cui esito poi non poteva essere previsto. Le ulteriori argomentazioni relative ai danni devono ritenersi assorbite stante la decisione resa. Mentre con riguardo alle istanze istruttorie reiterate nella presente sede, da un lato la richiesta formulata in questo grado deve ritenersi inammissibile perché “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Cass.15029/2019 ed anche conformemente Cass.5741/2019). E la parte appellante all'udienza fissata di precisazione delle conclusioni ha precisato “come da memorie 183 c.p.c. depositate”, senza reiterare specificatamente alcuna richiesta istruttoria (cfr. verbale in atti). Del resto, nonostante la mancata ammissione della prova orale, nessuna richiesta o istanza di modifica dell'ordinanza è stata proposta tale da far ritenere superata la presunzione che le istanze fossero state abbandonate (cfr. Cass. 10767/2022 “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione...”. Consegue che l'appello è infondato e va respinto. Non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla luce del principio secondo cui tale responsabilità “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. 19948/23) ed “essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente“ (Cass. 34429/24), nella specie non indicata né ravvisabile.
Le spese di lite ben possono essere compensate integralmente tra le parti anche nel presente grado, per gli stessi profili di cui ha tenuto conto il Primo Giudice, avendo accertato la negligenza nel mancato deposito dell'impugnativa stragiudiziale. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso il giorno 27 novembre 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa RI D'Avino
R.G. 5789/2021
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 11:30
Dott.ssa RI D'Avino Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere e Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MIRTI CRISTINA;
presente Parte_2
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti presente Controparte_1
Controparte_2
Avv VINCENTI MARCO, Avv. Otti presente in sostituzione
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
ILCANCELLIERE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno
LA
PRESIDENTE
Dott.ssa RI D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa RI D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5789/2021 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti e Cristina Mirti) Parte_2
PARTE APPELLANTE E AVV. Controparte_1
(rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.) PARTE APPELLATA E Controparte_3
(Avv. Marco Vincenti) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14216/21 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14216/2021, ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1 per fare accertare la responsabilità professionale del convenuto per
[...] inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento del danno e ha compensato le spese di lite. ha proposto appello avverso la sentenza e ha chiesto in riforma Parte_1
“ in totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata in tal sede: previo accertamento della responsabilità dell'appellato, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, per quanto descritto in narrativa, in via principale accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, come quantificati e dettagliati, nella misura non inferiore ad Euro € 218.459,09 (di cui € 27.220,42 a titolo di TFR non percepito sino alla data del collocamento in pensione, € 113.843,17 a titolo di retribuzioni non percepite sino alla data del collocamento in pensione ed € 77.395,5 a titolo di danno pensionistico) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'Avv. a pagare in favore del sig. la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro € 218.459,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, come quantificati e dettagliati, nella misura non inferiore ad Euro € 26.435,45 (di cui € 15.843,17 a titolo di TFR non percepito sino alla data del collocamento in pensione ed
€ 10.592,28 pari alla somma corrispondente alle 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettanti al sig. in alternativa alla riammissione in servizio) oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'Avv. Controparte_1
a pagare in favore del sig. la somma di Euro € 26.435,45, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della responsabilità del convenuto, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, per quanto descritto in narrativa, nella denegata ipotesi in cui non dovessero riconoscersi gli importi sopra richiesti, piaccia accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia Parte_1 patrimoniali sia non patrimoniali, nella misura ritenuta di giustizia parametrata in € 14.000,00 quale somma di cui al tentativo di conciliazione di cui all'udienza del 07.06.2012 non accettata per volontà dell'Avv. nonché dell'importo di € CP_1
4.000,00 a titolo di condanna alla spese di lite accessori inclusi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, o nella diversa somma che codesto Ill.mo Giudice vorrà liquidare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 cod. civ. e/o 2056 cod. civ. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'Avv. a Controparte_1 pagare in favore del sig. la somma di Euro 14.000,00, o la diversa Parte_1 somma liquidata secondo Giustizia da codesto Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
o 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
accertare
e dichiarare in ogni caso il diritto del sig. ad essere manlevato Parte_1 dall'avv. da quanto sig. sia tenuto a sborsare in Controparte_1 Parte_1 conseguenza della sentenza nr. 13600 del 2013 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro;
in via istruttoria, ove occorra ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nel paragrafo 5 del presente atto di appello. Condannare comunque al pagamento di spese, competenze ed onorari, 15% di Controparte_1 spese generali, IVA e CPA del presente giudizio, anche tenendo in considerazione l'illegittima mancata adesione alla procedura di mediazione da parte del Convenuto appellato.”. Si sono costituiti: L'Avv. he ha domandato “ rigettare tutte le domande attoree Controparte_4 perchè infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza ressa inter partes in I grado;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_5 via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV), tenuta a garantire e manlevare l'Avv. per tutti gli eventuali danni patrimoniali e morali patiti dal Sig. Controparte_1 in conseguenza del mandato professionale conferito allo stesso Avv. Parte_1
, con condanna della stessa al pagamento di tutte CP_1 Controparte_5 le somme dovute in conseguenza dello stesso mandato;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., del doppio grado di giudizio, con condanna del Sig. al risarcimento danni da lite temeraria, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa”; e che ha chiesto “in via principale, rigettare l'appello Controparte_2 proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame e di riproposizione della domanda di garanzia da parte dell'Avv. contenere l'eventuale condanna della concludente nei Controparte_1 limiti delle condizioni tutte di cui alla polizza Generali n. 260960660, del massimale ivi previsto, previa applicazione dello scoperto contrattuale, escludendo, in ogni caso, il danno non patrimoniale, non coperto dalla garanzia assicurativa, ed il rimborso delle spese di lite sostenute dall'Avv. non dovute ex art. 5 CGAR52. Con vittoria di CP_1 spese”. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il presente giudizio (come si narra nella sentenza e nell'atto di appello) ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da nei confronti Parte_1 dell'Avv. per danni da responsabilità professionale (pari ad euro Controparte_1
218.459,09), poiché quest'ultimo - a cui era stato conferito l'incarico di promuovere un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento al fine di ottenere la reintegra ed il pagamento delle spettanze non corrisposte -, aveva omesso di depositare l'impugnativa in sede stragiudiziale del licenziamento ed inoltre di formulare capitoli di prova idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione, l'unicità del rapporto lavorativo e l'illegittimità del licenziamento, oltre che a non avergli consigliato di accettare la proposta formulata dal Giudice, e avergli comunicato dopo due mesi l'esito del gidizio. Talchè il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda. Il Tribunale ha rigettato la domanda esplicitando la seguente motivazione, poi, oggetto di impugnazione. Ha dapprima osservato che era “pacifica la negligenza del convenuto, il quale, come da lui stesso ammesso, non ha provveduto a depositare la documentazione attestante l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento… dal momento che, pur volendo ammettere che l'attore non gli avesse consegnato subito la predetta documentazione, sarebbe stato onere del convenuto – consapevole del fatto che l'impugnativa stragiudiziale rappresentava condizione essenziale per non incorrere in decadenza dalla domanda giudiziale - chiederla al cliente o comunque adoperarsi per presentare un ricorso munito di tale documentazione“.
Ha, tuttavia, rilevato, richiamando il principio secondo cui il danno derivante da eventuali omissioni o negligenze in tanto è ravvisabile, in quanto, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito e, nella specie, la domanda, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta, che tale onere probatorio, incombente sulla parte attrice, non era stato assolto, non essendo stata fornita la prova che se il convenuto avesse provveduto ad allegare l'impugnativa stragiudiziale la domanda sarebbe stata accolta. Infatti, a fronte di licenziamento motivato da giustificato motivo, non erano stati articolati motivi idonei a far ritenere la non conformità a legge di tale licenziamento. Mentre, con riguardo alla domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la corresponsione delle relative spettanze economiche, il rigetto andava piuttosto addebitato all'esito della prova orale e della valutazione di tale prova compiuta dal Giudice di quel giudizio. Quanto al mancato consiglio di aderire alla proposta conciliativa il Primo Giudice ha osservato che comunque, in disparte dal contrasto delle depositioni dei testi sul punto e dal fatto che poi si era introdotto il giudizio per ottenere una somma superiore a quella della proposta ed il cui esito non poteva essere previsto dal difensore, comunque la facoltà di aderire o meno all'accordo competeva alla parte presente all'udienza. Ed ha poi concluso che la domanda andava respinta con assorbimento della domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
La parte appellante ha criticato la sentenza, con riguardo ai punti esposti, per i seguenti motivi. Con il primo, ha lamentato che il Tribunale aveva errato nell'affermare che non erano emerse dall'istruttoria circostanze utili per considerare illegittimo il licenziamento perché, invece, dalle risultanze probatorie raccolte era risultato che era stato licenziato durante il periodo di malattia circostanza questa che avrebbe reso illegittimo il licenziamento. Inoltre, i testi avevano confermato la natura subordinata del rapporto e vi erano indizi, risultanti dall'escussione testimoniale e dalle visure, comprovanti la unicità del datore di lavoro dal 1998 al 2008. Ciò che lamentava, quindi, non era l'erroneità della sentenza, quanto piuttosto il fatto che l'esito del giudizio era la risultante dei molteplici e gravi errori del difensore. Con il secondo, ha eccepito che il Giudice aveva omesso di pronunciare in ordine al danno da perdita di chance;
i molteplici errori professionali del difensore avevano annullato le notevoli chance di avere accolta la domanda o di conseguire dei risultati vantaggiosi (le datrici di lavoro avrebbero potuto decidere di transigere la lite, oppure il Giudice del Lavoro avrebbe potuto proporre la conciliazione ad un importo maggiore). Con il terzo ha rappresentato che la decisione era erronea anche perché aveva omesso di pronunciare sul fatto che il non aveva adempiuto ai doveri CP_1 professionali di informazione, consiglio e sollecitazione ed istruzione della causa;
ove la parte fosse stata correttamente edotta della situazione, nonché adeguatamente consigliata avrebbe verosimilmente deciso di aderire ad una proposta conciliativa più vantaggiosa rispetto all'esito negativo del giudizio ed alla conseguente condanna alle spese. Con il quarto “Omessa pronuncia in ordine al danno non patrimoniale e pacificità del quantum debeatur – mancata applicazione del criterio residuale equitativo”, l'appellante, ha altresì esposto che aveva diritto ad ottenere il ristoro dei danni anche morali subiti. Con il quinto ha reiterato le richieste istruttorie. Con il sesto ha elencato i danni patrimoniali occorsi, per le mancate retribuzioni, per il trattamento di fine rapporto neppure richiesto nel ricorso, per il danno pensionistico. Ciò posto, le censure sollevate dalla parte appellante possono essere unitariamente vagliate. Ebbene, il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui ““In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del professionista e il pregiudizio lamentato, dimostrando che gli effetti di una diversa attività legale sarebbero stati più vantaggiosi. Solo una volta soddisfatto tale onere probatorio, sorge a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta ed esatta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c. La valutazione del nesso causale va effettuata mediante un giudizio controfattuale che verifichi se, in assenza della condotta contestata, il danno si sarebbe ugualmente verificato, tenendo conto di tutti gli elementi probatori disponibili, inclusi il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti e la documentazione agli atti. Gli obblighi professionali dell'avvocato sono di mezzi e non di risultato, essendo il professionista tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza per assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. La valutazione prognostica alternativo-ipotetica compiuta dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esistente e non meramente apparente. (Cass. 34492/2023) Invero, anche a voler ritenere, come ha deciso il Primo Giudice, la sussistenza della negligenza per non avere depositato la documentazione attestante l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, oppure per come asserito per non avere dedotto alcun motivo per cui il licenziamento doveva ritenersi illegittimo, o avere omesso le prove in ordine alla subordinazione ed unicità della parte datoriale perché società facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale, o l'omessa richiesta di TFR, e l'allegazione di conteggi errati, il giudizio non avrebbe avuto diversa conclusione. Infatti, nessuna probabilità avrebbe avuto l'appellante di ottenere l'accoglimento delle proprie prospettazioni se fosse stata espletata in maniera diversa, per come contestato con più diligenza, la prestazione professionale, e ciò proprio in considerazione delle risultanze evidenziate nella sentenza che ha definitivamente deciso il giudizio introdotto dinanzi al Giudice del lavoro, per il quale si afferma l'erronea difesa. In detta sentenza si legge che il giudizio era stato introdotto da
[...] il quale premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_1 [...]
e dall'1.5.1998 al CP_6 Controparte_7 Controparte_8
3.11.2008, con mansioni di fattorino e di essere stato regolarizzato solo dall'1.11.2004, assumeva di essere creditore delle differenze retributive, dei ratei della 13° e 14°, dell'indennità per ferie e permessi non goduti, dei compensi per lavoro straordinario festivo e delle varie voci retributive degli allegati conteggi. Talchè chiedeva, previo accertamento del rapporto, che le società convenute fossero condannate al pagamento della somma dovuta, nonché chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con condanna alla riassunzione entro tre giorni o al pagamento dell'indennità risarcitoria, o alla reintegra ex art. 18 legge 300/70. Il Giudice del Lavoro ha preliminarmente rilevato che il ricorrente Pt_1
non aveva presentato alcuna impugnativa di licenziamento prima della
[...] promozione del tentativo di conciliazione e pertanto era decaduto dalla possibilità di impugnare il licenziamento, talchè le relative domande dovevano trovare rigetto. Inoltre, così come si legge sempre in parte motiva, che le domande di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in data anteriore all'1.11.2004, data in cui il ricorrente risultava assunto alle dipendenze della erano infondate. Controparte_9
Invero, il Giudice, dopo avere riportato le dichiarazioni rese dai testi escussi, ha ritenuto che dovesse essere disatteso quanto sostenuto dal ricorrente circa l'espletamento di mansioni da fattorino addetto al trasporto degli incassi e dei versamenti con orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì. Dunque, ha escluso quanto al primo periodo del rapporto che il ricorrente avesse espletato mansioni diverse da quelle di guardiano di cui al contratto di collaborazione sottoscritto con la società e di cui alle fatture emesse nei
Controparte_6 confronti della e della società '83 . Mentre con
Controparte_6 CP_8 riguardo al periodo dall'1.11.2004 al 27.1.2007 data dell'assunzione alle dipendenze del nessun elemento era stato fornito dalla parte ricorrente circa
Controparte_6 la riconducibilità del rapporto alle parti convenute, né aveva indicato le ragioni per cui il rapporto doveva essere intercorso con il .
Controparte_6
Con riguardo al periodo dall'1.2.2007 al licenziamento, erano, poi, da rigettare le domande relative al lavoro straordinario e all'indennità sostitutiva di ferie e permessi per mancanza di prova. Nè si poteva fare ricorso alle nozioni di comune esperienza o per presunzioni, né era stato allegato o prodotto alcunchè circa la sussistenza del diritto al pagamento delle somme richieste nei conteggi a titolo di malattia, premio annuo, una tantum, arretrati, mensa e trasporto. Inoltre, le ulteriori differenze retributive rivendicate in ricorso erano state determinate dal computo degli scatti di anzianità, non dovuti stante l'impossibilità di retrodatare l'inizio del rapporto, nonché di un superminimo “in assenza di qualsivoglia deduzione in fatto ed in diritto in relazione al suddetto emolumento”. Ora, la motivazione così riferita di rigetto del ricorso, evidenzia che una diversa difesa non avrebbe potuto comportare ragionevolmente, comunque, una diversa decisione rispetto all'accoglimento della domanda, anche sotto il profilo della invocata illegittimità del licenziamento stante che lo stesso era stato determinato per come asserito dal Primo Giudice e non contestato, per “un giustificato motivo oggettivo” ed altresì nulla è stato allegato o dedotto circa la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della tutela invocata dell'art. 18 dello statuto dei Lavoratori con riguardo alla dimensione dell'azienda, o la ricorrenza dei presupposti per ottenere l'indennità risarcitoria. Siffatta decisione era, infatti, per il Giudice confortata dalle risultanze di prova orale, ovvero dalle dichiarazioni dei testi, che certamente non sarebbero mutate se il difensore avesse espletato la difesa secondo le aspettative della cliente e sopra narrate. Emergenze, peraltro, queste che, diversamente, avrebbero dovuto determinare secondo l'Avv. alla proposizione dell'appello avverso la CP_1 sentenza da parte dei nuovi difensori, tenuto poi conto che dalle visure camerali delle società chiamate si evinceva che erano tutte collegate tra loro, essendovi probabilità di accoglimento. Argomentazione, questa che del resto sembrerebbe trovare conferma anche nella stessa prospettazione dell'appellante che appunto ha rappresentato (come riportato sopra) che vi erano indizi, risultanti dall'escussione testimoniale e dalle visure, comprovanti la unicità del datore di lavoro dal 1998 al 2008. In conclusione, il giudizio probabilistico che si può trarre dal contenuto stesso della sentenza con la quale è stato definito il procedimento per il quale è stata criticata l'attività svolta dall'allora difensore dell'appellante, consente di escludere che comunque le eccezioni ed argomentazioni avanzate avessero adeguate chance di accoglimento. Laddove poi si rilevi che la circostanza che solo alla penultima udienza era stato comunicato al difensore che il era in malattia durante il licenziamento, non è Pt_1 stata in alcun modo contestata. Ed ancora, che è condivisibile e corretto quanto motivato dal primo Giudice con riguardo alla proposta conciliativa, ovvero che la facoltà di aderirvi o meno competeva alla parte che peraltro, per come si legge nel verbale di udienza (cfr. doc. 4 allegato dalla parte appellate), era presente e che inoltre alcuna negligenza era ravvisabile in capo al difensore per non avere fornito un consiglio, poiché il giudizio era stato svolto per ottenere una somma di gran lunga superiore a quella oggetto della proposta (per come si legge di € 10.000,00), il cui esito poi non poteva essere previsto. Le ulteriori argomentazioni relative ai danni devono ritenersi assorbite stante la decisione resa. Mentre con riguardo alle istanze istruttorie reiterate nella presente sede, da un lato la richiesta formulata in questo grado deve ritenersi inammissibile perché “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Cass.15029/2019 ed anche conformemente Cass.5741/2019). E la parte appellante all'udienza fissata di precisazione delle conclusioni ha precisato “come da memorie 183 c.p.c. depositate”, senza reiterare specificatamente alcuna richiesta istruttoria (cfr. verbale in atti). Del resto, nonostante la mancata ammissione della prova orale, nessuna richiesta o istanza di modifica dell'ordinanza è stata proposta tale da far ritenere superata la presunzione che le istanze fossero state abbandonate (cfr. Cass. 10767/2022 “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione...”. Consegue che l'appello è infondato e va respinto. Non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla luce del principio secondo cui tale responsabilità “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. 19948/23) ed “essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente“ (Cass. 34429/24), nella specie non indicata né ravvisabile.
Le spese di lite ben possono essere compensate integralmente tra le parti anche nel presente grado, per gli stessi profili di cui ha tenuto conto il Primo Giudice, avendo accertato la negligenza nel mancato deposito dell'impugnativa stragiudiziale. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso il giorno 27 novembre 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa RI D'Avino