Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i seguenti
Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL ED EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 146/2025 R.G.A.C.,
TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio eletto in Castelfranci alla Via S. Eustachio n. 44 presso lo studio del difensore
- Ricorrente –
(c. f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Guarino in Mirabella CL alla via Passo n. 158 presso lo studio del difensore
-resistente-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
-interventore necessario-
avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del 23 aprile 2025; il P.M. ha concluso in data 29 aprile 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-1 di 3-
1986 in Mirabella CL con il coniuge Controparte_1
Ha dedotto a sostegno della domanda formulata:
- che si era unita in matrimonio con il resistente in Mirabella CL in data 19 aprile 1986 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, anno 1986, n. 6, parte II, Serie A) e che lo stesso era stato allietato dalla nascita di tre figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che i coniugi si erano separati consensualmente giusta decreto di omologa del 12 luglio 2016 del Tribunale di Benevento (RG 2242/2016) e che da allora perdurava lo stato di separazione senza possibilità di riconciliazione.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23 aprile 2025, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno insistito nella domanda ed hanno dichiarato che le figlie sono tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la causa è stata riservata alla decisione del collegio.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 29 aprile 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Mirabella CL il 19 aprile 1986 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mirabella CL alla parte II serie A n. 6 è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa pubblicato il 12 luglio 2016 e, deve ritenersi, in assenza di prova contraria sul punto, che dalla pronuncia di separazione
è perdurato lo stato di separazione.
Il contegno processuale delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sull'istanza di liquidazione dei compensi depositata dal difensore di parte ricorrente - per essere quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato- si provvederà con separato decreto, previa verifica della sussistenza dei presupposti del chiesto beneficio.
P.Q.M.
-2 di 3- il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19 aprile 1986 in Mirabella CL trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Mirabella CL, Anno 1986, Parte II, N. 6,
Serie A) tra ( c.f. ] nata il 5 Parte_1 C.F._1 gennaio 1961 in Mirabella CL (AV) e ( c.f. Controparte_1
) nato ad [...] il [...]; C.F._2
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies disp.
Att. c.p.c.;
- compensa le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
-3 di 3-