Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 90 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Summa Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B44C76FEC8, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Centrale unica di committenza Val D’Agri, Comune di Marsicovetere, non costituiti in giudizio;
- Comune di Calvello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Bencivenga, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, al corso Garibaldi n. 32;
nei confronti
- Integra Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Salvatore De Bonis, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
con riguardo al ricorso introduttivo
- della determinazione del Comune di Calvello n. 34 del 29 gennaio 2025;
- delle note comunali prot. n. 941 del 29 gennaio 2025 e prot. n. 488 del 16 gennaio 2025;
- ove e per quanto occorra, della determinazione del Comune di Calvello n. 681/2024;
- di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche non conosciuti, adottati dalla S.A. nella procedura controversa nel procedimento relativo ad entrambi i lotti, ivi inclusi i verbali di gara n. 1 del 06.12.2024 (riferito al lotto n. 1 - € 341.420,24), n. 1 del 06.12.2024 (riferito al lotto n. 2 - € 383.250,00), n. 2 del 10.12.2024 (riferito al lotto n. 2 - € 341.420,24), n. 3 del 12.12.2024 (riferito al lotto n. 2 - € 341.420,24) e n. 4 del 13.12.2024 (riferito al lotto n. 2 - € 341.420,24);
- della nota del Comune di Calvello prot. n. 0002062/2025 - U – 25 febbraio 2025, di rigetto all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 18 febbraio 2025;
- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali;
- per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione del lotto denominato “La-vori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del Parco Attrezzato Geoparco”, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e subentro nell’affidamento, nonché del diritto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., all’ostensione di tutta la documentazione richiesta al Comune di Calvello con istanza del 28 febbraio 2025;
con riguardo ai motivi aggiunti
- della determinazione del Comune di Calvello n. 763 del 20 dicembre 2024, conosciuta solo per effetto di deposito in giudizio del 14 marzo 2025;
- della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 4 del 13.12.2025; v. di tutti i verbali e gli atti di gara e, in particolare, dei verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4 riferiti al lotto denominato “Intervento lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato Geoparco”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Integra Appalti s.r.l. e del Comune di Calvello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 21 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Summa Costruzioni Generali s.r.l., con ricorso notificato in data 28 febbraio 2025 e depositato il successivo 11 di marzo, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la revoca in autotutela della determinazione n. 764 del 13 dicembre 2024, di aggiudicazione dei: “lavori di sistemazione valorizzazione area verde pubblico e creazione di orti botanici-urbani. Progetto “La Città del Parco: il Parco Fluviale” (CIG. B44C76FEC8) e la sua esclusione dalla gara per mancanza del requisito di qualificazione, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in data 31 dicembre 2024.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il Comune di Calvello, avvalendosi della centrale unica di committenza Val d’Agri, ha indetto una procedura aperta, ripartita in due lotti, rispettivamente relativi a: «lavori di sistemazione e valorizzazione area verde pubblico e creazione di orti botanici-urbani. Progetto “La Città del Parco: il Parco Fluviale”, I° stralcio–CUP F91B21001870002 - lotto 1» e a «lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato GEOPARCO-CUP F93B22000010002 lotto 2»;
- la Summa Costruzioni Generali s.r.l. (di seguito anche solo “Summa s.r.l.”), odierna ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione per il lotto 1;
- espletate le operazioni di gara, con determinazione comunale n. 764/2024 del 20 dicembre 2024 i lavori sono stati aggiudicati alla Summa s.r.l.;
- in data 31 dicembre 2024 la Summa s.r.l. ha sottoscritto il relativo contratto;
- con successiva determinazione n. 34/2025 del 29 gennaio 2025, qui avversata, il Comune di Calvello, previo espletamento infruttuoso del contraddittorio procedimentale, ha disposto la «revoca in autotutela» della determinazione n. 764/2024, nonché la «rettifica» dei «verbali di gara redatti dalla commissione per la scelta del contraente n. 1, 2, 3 e 4, lotto uno, disponendo l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente Summa Costruzioni Generali s.r.l. per la mancanza del requisito di qualificazione sulla categoria obbligatoria OG13, classifica I, richiesta dal disciplinare di gara», e dichiarando la «inefficacia del contratto stipulato in forma pubblica sottoscritto in data 27 dicembre 2024 con l’impresa Summa Costruzioni Generali s.r.l. per avvenuta automatica caducazione, e quindi la “risoluzione” contrattuale con effetto ex nunc »;
- è seguito il presente ricorso.
1.2. In diritto, la Summa s.r.l. ha dedotto i motivi specifici di seguito rubricati:
- I. Violazione e/o falsa applicazione del principio del risultato – difetto assoluto o carenza istruttoria – illogicità ed irrazionalità comportamento assunto dalla S.A,;
- II. Illegittimità derivata procedimento di gara ed aggiudicazione del lotto “lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato Geoparco”;
- III. Violazione di legge (artt. 2 e 5 d.lgs. 33/2013) -violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto di motivazione – difetto di istruttoria – arbitrarietà);
- IV. In via gradata, violazione e/o falsa applicazione di legge violazione della gerarchia delle fonti – difetto di istruttoria – travisamento – eccesso di potere;
- V. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92 d.lgs. 36/2023) – difetto di istruttoria – travisamento;
- VI. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buona fede, autoresponsabilità, del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità – contraddittorietà e confusione della lex specialis di gara.
2. L’Ente civico intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’irricevibilità e l’inammissibilità in rito, e per l’infondatezza nel merito del ricorso.
2.1. La controinteressata Integra Appalti s.r.l., del pari comparsa in lite, ha concluso per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 19 marzo 2025, con ordinanza n. 27 del 2025, l’incidentale istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati è stata rigettata per la ritenuta carenza dell’attributo del periculum in mora .
4. Il 10 aprile 2025, la Summa s.r.l. ha impugnato, con atto di motivi aggiunti, la determinazione di aggiudicazione n. 763/2024 afferente al lotto 2 – “Lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato Geoparco”, adottata dal Comune di Calvello in favore della Integra Appalti s.r.l..
5. Alla pubblica udienza svoltasi il 21 maggio 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono inammissibili, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Quanto al ricorso introduttivo, occorre considerare che la Summa s.r.l. abbia ivi avversato la determinazione del Comune di Calvello n. 34 del 29 gennaio 2025, di “revoca” ( recte annullamento d’ufficio) della precedente determinazione n. 764 del 13 dicembre 2024; tale ultimo provvedimento, in particolare, aveva inizialmente disposto l’aggiudicazione del “lotto 1” della gara di cui è questione, ossia quello relativo ai “lavori di sistemazione valorizzazione area verde pubblico e creazione di orti botanici-urbani. progetto “la Città del parco: il parco fluviale”.
6.1.1. Tuttavia, è incontroverso che la Summa s.r.l. sostenga di non aver voluto prendere parte alla procedura comparativa relativa al “lotto 1”. Tale asserzione è trasversale all’intero ricorso introduttivo, ove (alle pagine 4, 6, 7, 8) si legge che essa abbia «partecipato al [diverso e contraddistinto dal n. 2] lotto denominato “lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato geoparco”». Inoltre, si imputa alla stazione appaltante e alla commissione (pagina 10) un comportamento illogico e irrazionale in quanto «[…] la commissione, in un primo momento, ha correttamente ammesso il concorrente per il lotto di interesse ed ha valutato l’offerta presentata collocandolo al primo posto in graduatoria; solo in un momento successivo, invece, ha modificato la propria decisione, aggiudicando alla ricorrente l’altro lotto». Infine, nel ricorso si domanda, tra l’altro, l’accertamento e la declaratoria del «diritto della ricorrente all’aggiudicazione del lotto denominato “lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato geoparco”».
6.1.2. Rebus sic stantibus , è lampante la carenza di interesse a ricorrente della Summa s.r.l. che dichiaratamente non ha inteso partecipare, non ambendo alla sua aggiudicazione, alla selezione per l’affidamento del lotto n. 1 - “lavori di sistemazione valorizzazione area verde pubblico e creazione di orti botanici-urbani. progetto “la città del parco: il parco fluviale”.
Dunque, alcun risultato utile potrebbe prodursi in capo alla deducente, concernendo l’impugnato provvedimento la caducazione dell’esito di una procedura cui essa non ha interesse, altro essendo, viceversa, l’agognato bene della vita, ossia il lotto n. 2 “lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato Geoparco”. Invero, l’aggiudicazione di tale ultimo lotto non potrebbe in alcun modo conseguire all’annullamento della determinazione n. 34 del 2025 che, giova ribadire, è riferita ad altro intervento.
6.1.3. Da altra angolazione, l’inammissibilità discende dal difetto di legittimazione della medesima Summa s.r.l. che ha prospettato di non aver partecipato alla procedura aggiudicata colla richiamata determinazione comunale n. 764 del 2024 (poi annullata con il ripetuto provvedimento n. 34 del 2025). Infatti, è legittimato ad impugnare l’esito di una gara pubblica solamente l’operatore economico che vi abbia partecipato, in ragione della vantata posizione differenziata con il potere pubblico derivante proprio dalla partecipazione; diversamente, l’operatore del settore rimasto estraneo non può vantare la medesima legittimazione a ricorrere in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato, alla caducazione dell’intera selezione nell’ottica di un’eventuale partecipazione futura in sede di riedizione della gara corrispondente ad una volontà del tutto ipotetica e priva di oggettivi riscontri e, quindi, in contrasto con le esigenze di celerità e certezza dei rapporti di diritto pubblico particolarmente avvertite in un settore così rilevante come quello dell’affidamento dei contratti pubblici. Neppure ricorrono, nel caso di specie, le tre ipotesi di deroga individuate dalla giurisprudenza, ovverosia: - la contestazione in radice dell’indizione della gara; - al contrario, la contestazione che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; - l’impugnazione diretta di clausole del bando sull’assunto della loro portata immediatamente escludente (Cons. Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11519).
6.1.4. D’altro canto, l’impugnazione della deliberazione n. 34 del 2025 è pure inammissibile per non avere la Summa s.r.l. contestato il motivo portante del provvedimento qui in contestazione, ossia «la mancanza del requisito di qualificazione sulla categoria obbligatoria OG13 classifica I richiesta dal disciplinare di gara» per i lavori effettivamente e concretamente a essa in precedenza aggiudicati.
6.2. Inammissibile è poi la domanda di annullamento dell’aggiudicazione «del lotto per l’affidamento dei “lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato geoparco” disposta in favore di altro concorrente».
Invero, tale provvedimento è stato testualmente contestato soltanto «in via derivata», sicché, in assenza di autonome censure, si giunge all’esito di inammissibilità già affermato con riguardo della domanda di annullamento principale.
6.3. In tutta evidenza inammissibile è, infine, l’atto di motivi aggiunti.
6.3.1. In primo luogo, come si è testé osservato, la ricorrente già col ricorso introduttivo ha avversato l’esito della gara per il «lotto denominato “lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato geoparco”, con esito di inammissibilità.
L’approdo non può essere sovvertito dai motivi aggiunti, con i quali la Summa s.r.l. ha in buona sostanza riproposto tale azione, investendo testualmente la determinazione comunale di aggiudicazione n. 763/2024, e reiterando le medesime censure in via derivata già dedotte nel ricorso introduttivo.
6.3.2. Inoltre, da altra angolazione, va ulteriormente rilevata la tardività delle censure spiegate coll’atto di motivi aggiunti.
Emerge pianamente dagli atti di causa che la ricorrente sia stata a conoscenza dell’aggiudicazione alla controinteressata dei lavori di messa in sicurezza e risanamento funzionale del parco attrezzato sin dalla proposizione del ricorso introduttivo, avendo in esso veicolato, si ribadisce, specifica domanda di annullamento.
6.3.2.1. Orbene, le doglianze della ricorrente che si appuntano su errori e irrazionalità della commissione giudicatrice nell’interpretazione della sua domanda si sarebbero dovute introdurre con doglianze specifiche in quella sede, e non coll’atto di motivi aggiunti, notificato il 9 aprile 2025, ben oltre i trenta giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione ad altro concorrente, dovendosi identificare tale ultima data, a tutto voler concedere, con quella di notificazione del ricorso introduttivo, ovvero il 28 febbraio 2025.
6.3.2.2. Quanto alle censure relative ai vizi che asseritamente caratterizzerebbero il disciplinare di gara, la determinazione n. 681/2024 del Comune di Calvello, gli avvisi pubblicati nella piattaforma elettronica e gli ulteriori atti prodromici allo svolgimento delle operazioni di gara, hanno buon gioco le parti resistenti nell’eccepirne la tardività.
Invero, la Summa s.r.l., non solo non ha tempestivamente impugnato i predetti atti (in tesi direttamente e immediatamente lesivi), ma ha partecipato alla gara e, all’esito delle relative operazioni, ha sottoscritto, in data 31 dicembre 2024, il contratto d’appalto relativo ai lavori di cui al lotto n. 1 relativi al parco fluviale.
Ebbene, è al più tardi dal 31 dicembre 2024 che la Summa s.r.l., chiamata a sottoscrivere un contratto relativo a un lotto diverso da quello al quale sostiene di aver partecipato, è stata in condizione di percepire la lesività delle attività svolte dal Comune resistente, nonché dei provvedimenti e degli atti da esso adottati.
A fronte di ciò, tardivi si appalesano, tanto il ricorso introduttivo, in parte qua , notificato il 28 febbraio 2025, quanto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 9 aprile 2025.
7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.
8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibili il ricorso e l’atto di motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Calvello della controinteressata Integra Appalti s.r.l., forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00) cadauna, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO