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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2073/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 21.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2073/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Michele Castellari e Valentina Quattrocolo
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Barbara Tavoni e Marta Evangelisti
Cortese Consorzio Rete Tecnica e Servizi
Appellato contumace
Fatti di causa
(di seguito solo ) propose Parte_1 Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto che ad essa ingiungeva di pagare € 11.396,88 in favore della ditta individuale
(nel prosieguo solo ) a titolo di prezzo per l'acquisto di materiale edile, Controparte_1 CP_1 sostenendo di non essere legittimata passiva, in quanto non aveva mai concluso con l'ingiungente, né verbalmente né per iscritto, alcun contratto per la fornitura di tale materiale che, in realtà, era stata commissionata a dal Cortese Consorzio Rete Tecnica e Servizi (di seguito solo “Consorzio”). CP_1
Si costituì chiedendo di rigettare l'opposizione avendo effettuato la fornitura in favore CP_1 dell'opponente e chiedendo di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice dispose la chiamata in giudizio ex art. 107 c.p.c. del Consorzio cui provvide che CP_1 nell'atto di chiamata in causa concluse chiedendo al Tribunale di condannare al pagamento delle pagina 1 di 6 somme portate in decreto ingiuntivo, oltre accessori, il soggetto “che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal Giudice nella ditta Parte_1
sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato, Cortese Consorzio Rete Tecnica e
[...]
Servizi, come oggi asserito da parte opposta”.
Il Consorzio non si costituì. Il Tribunale, rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed istruita la causa con a mezzo di interpello e prova testimoniale, con la sentenza n. 20953/2013 resa ex art. 281 sexies c.p.c. accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Consorzio al pagamento del credito oggetto del ricorso monitorio, ritenendo che la avesse fornito la dimostrazione che la Parte_1
fornitura era stata commissionata dal Consorzio ed eseguita a favore dello stesso. Indi, condannò alla rifusione delle spese di lite in favore di e il Consorzio al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese di lite sostenute da CP_1
propose appello alla sentenza affidandolo a due motivi di cui si riportano testualmente i titoli: CP_1
1. “Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado”; 2. “Erronea e non motivata decisione in merito alle spese di causa, violazione degli artt. 112 c.p.c. 132 c.p.c. e 161 c.p.c.”. Sostenne come, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risultasse provato che era stata ad Parte_1
ordinare il materiale oggetto di fornitura, la quale aveva anche chiesto una proroga del pagamento;
chiese, quindi, di rigettare l'opposizione, di confermare il decreto ingiuntivo e di pronunciare
“condanna in via solidale fra società ed il Cortese Consorzio Rete Tecnica e Parte_1
Servizi al pagamento delle somme tutte dovute portate in d.i. 116/2010”, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel giudizio d'appello, iscritto al r.g. n. 649/2014, si costituì la quale eccepì Parte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire in capo all'appellante atteso che la sentenza impugnata aveva accolto una delle due domande alternative proposte da nel giudizio CP_1
di primo grado non potendo né «richiedere che la Corte di Appello accerti la responsabilità alternativa dell'esponente nel pagamento dell'obbligazione dedotta in giudizio (posto che, come detto, il Tribunale di Bologna ha invece accolto l'altra domanda formulata in via alternativa dalla controparte nei confronti del Consorzio Cortese), né richiedere (come viene fatto ex novo nelle conclusioni in appello) che la Corte di Appello accerti questa volta una “responsabilità solidale” dei due soggetti, trattandosi, in questo caso, di domanda nuova mai precedentemente formulata in primo grado e dunque, in quanto tale, tardiva ed inammissibile in questa sede» (p.
3-4 comparsa di costituzione e risposta in appello); nel merito, ritenendolo infondato, chiese di rigettare l'appello.
pagina 2 di 6 La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1519/2017 accolse l'impugnazione e condannò in via solidale il Consorzio e la al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, Parte_1 ritenendo, sulla base dell'insieme dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che anche la seconda avesse assunto l'obbligazione nei confronti del fornitore. Condannò quindi il in via solidale, alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Parte_2
giudizio in favore di e la sola al pagamento delle spese del grado di appello. CP_1 Parte_1
Con ricorso articolato in quattro motivi, propose ricorso per Cassazione avverso la Parte_1 sentenza d'appello cui resistette con controricorso;
il Consorzio non si costituì. CP_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28612/2022, pubblicata il 3.10.2022, ritenne fondato il primo motivo di ricorso con cui lamentava che la Corte d'Appello aveva Parte_1 completamente ignorato il contenuto dell'eccezione, formulata nella comparsa di costituzione in appello, di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire da parte del creditore opposto
«che aveva visto riconosciuto in proprio favore il credito seppure nei confronti del terzo chiamato
Consorzio Rete Tecnica e Servizi avendo in primo grado concluso chiedendo di condannare al pagamento il “soggetto che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal giudice nella ditta sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato Consorzio” Parte_1
(v. pag. 8 del ricorso)» (p. 3-4, ord. Cass.).
La Suprema Corte rilevò che su tale eccezione la Corte d'Appello nulla aveva detto così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e proseguì affermando che «l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi: il secondo (che contesta alla Corte d'appello di non avere considerato che l'appellante aveva affermato la responsabilità esclusiva di
[...]
, il terzo (che lamenta “l'imprecisa applicazione degli articoli 2723 e ss. c.c. circa la Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie”) e il quarto (che denuncia la valutazione operata dal giudice
d'appello delle dichiarazioni del testimone ». Tes_1
Pertanto, la Corte di Cassazione cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
con atto di citazione tempestivamente notificato, ha riassunto il giudizio avanti alla Parte_1
Corte d'Appello di Bologna riproponendo l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da e riproponendo le medesime argomentazioni svolte nel precedente grado d'appello. CP_1
Si è costituto replicando all'eccezione di inammissibilità dell'appello e insistendo per CP_1
l'accoglimento dei motivi di gravame originariamente articolati.
Dichiarata la contumacia del Consorzio e precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 Ragioni della decisione
La sentenza d'appello è stata cassata per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata nel giudizio di appello (r.g. n. 649/2014) è fondata e pertanto merita accoglimento.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che nell'atto di citazione per la chiamata in causa del CP_1
Consorzio, abbia proposto nel giudizio di primo grado domande alternative, volte a ottenere il pagamento di quanto dovutogli indifferentemente da o dal Consorzio e ciò emerge Parte_1
chiaramente dalle conclusioni ivi rassegnate. Il creditore opposto, infatti, domandò che il Tribunale condannasse al pagamento delle somme portate in decreto ingiuntivo, oltre accessori, il soggetto “che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal Giudice nella ditta
[...]
sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato, Parte_1
Cortese Consorzio Rete Tecnica e Servizi, come oggi asserito da parte opposta” e siffatta domanda richiamò sia nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (in cui la difesa di si riportava “alle CP_1
conclusioni rassegnate in atto di comparsa di costituzione e risposta e nel successivo atto di citazione in integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., quanto alla società ed Parte_1 all'atto di citazione in integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. quanto al Consorzio Cortese, stante la mancata costituzione e conseguentemente l'assenza, ad oggi, di ogni espressione in relazione
a quanto sostenuto da controparte”, p. 4) che nella memoria conclusiva depositata il 5.9.2013 in vista dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (in cui la difesa di si riportò “alle CP_1
conclusioni in atto di comparsa di costituzione e risposta e nel successivo atto di citazione in integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., nonché nella successiva memoria ex art. 183, n. 1, comma VI c.p.c. quanto alla società ed all'atto di citazione in integrazione del Parte_1
contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nonché alla successiva memoria ex art. 183, n. 1, comma VI c.p.c. quanto al Consorzio Cortese”, p. 6).
Nel primo grado di giudizio, dunque, mai propose domanda di condanna in solido di CP_1 [...]
e del Consorzio al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo né prospettò i Parte_1 fatti costitutivi di un'obbligazione solidale. Invero, avanzò domanda di condanna in solido per CP_1
la prima volta – e pertanto inammissibilmente ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – nell'atto di appello nel quale, peraltro, contraddittoriamente si rinvengono solo argomentazioni volte ad affermare la responsabilità esclusiva di per il mancato pagamento delle somme di cui è causa e Parte_1
nessuna ad affermare il titolo su cui si sarebbe potuta fondare la responsabilità solidale dei due soggetti.
Pertanto, deve escludersi che abbia ritualmente proposto nel giudizio di primo grado la CP_1
domanda di condanna solidale nei confronti di e del Consorzio e deve invece ritenersi Controparte_2
pagina 4 di 6 che abbia avanzato nei confronti di tali soggetti domande di condanna tra loro alternative e che dunque abbia avanzato due distinte pretese, rimettendo al potere discrezionale del giudice l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo.
A ciò consegue che, una volta accolta da parte del Tribunale la domanda di condanna proposta nei confronti di uno dei due soggetti (il Consorzio) dall'attore indicati in via alternativa come tenuti al pagamento del prezzo, la richiesta di condanna dell'altro soggetto ( proposta Parte_1 nell'appello è inammissibile, stante la carenza di interesse ad agire del creditore opposto, in virtù del fatto che quest'ultimo ha già ottenuto la piena tutela giurisdizionale dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Dunque, per un verso, la riproposizione della domanda nei confronti dell'altro soggetto, non accolta dal
Tribunale, è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire e, per altro verso, è inammissibile, in quanto nuova ex art. 345 c.p.c., la proposizione della domanda di condanna in solido di e del Consorzio, avanzata per la prima volta con l'atto di appello. Controparte_2
Per tali ragioni, l'appello proposto da è inammissibile. CP_1
Confermata la statuizione di condanna di alla rifusione a favore di delle spese CP_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, le spese processuali delle altre fasi sono liquidate nel dispositivo in relazione alla natura e al valore della causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 20953/2013 del Tribunale di Bologna e la condanna alla rifusione a favore di
[...]
delle spese processuali che liquida per il grado d'appello in € 3.500 per Parte_1 compensi, per il giudizio di cassazione in € 50,93 per esborsi ed € 2.000 per compensi e per il presente giudizio di rinvio in € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
pagina 5 di 6 dott.ssa Anna Maria Rossi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 21.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2073/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Michele Castellari e Valentina Quattrocolo
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Barbara Tavoni e Marta Evangelisti
Cortese Consorzio Rete Tecnica e Servizi
Appellato contumace
Fatti di causa
(di seguito solo ) propose Parte_1 Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto che ad essa ingiungeva di pagare € 11.396,88 in favore della ditta individuale
(nel prosieguo solo ) a titolo di prezzo per l'acquisto di materiale edile, Controparte_1 CP_1 sostenendo di non essere legittimata passiva, in quanto non aveva mai concluso con l'ingiungente, né verbalmente né per iscritto, alcun contratto per la fornitura di tale materiale che, in realtà, era stata commissionata a dal Cortese Consorzio Rete Tecnica e Servizi (di seguito solo “Consorzio”). CP_1
Si costituì chiedendo di rigettare l'opposizione avendo effettuato la fornitura in favore CP_1 dell'opponente e chiedendo di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice dispose la chiamata in giudizio ex art. 107 c.p.c. del Consorzio cui provvide che CP_1 nell'atto di chiamata in causa concluse chiedendo al Tribunale di condannare al pagamento delle pagina 1 di 6 somme portate in decreto ingiuntivo, oltre accessori, il soggetto “che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal Giudice nella ditta Parte_1
sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato, Cortese Consorzio Rete Tecnica e
[...]
Servizi, come oggi asserito da parte opposta”.
Il Consorzio non si costituì. Il Tribunale, rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed istruita la causa con a mezzo di interpello e prova testimoniale, con la sentenza n. 20953/2013 resa ex art. 281 sexies c.p.c. accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Consorzio al pagamento del credito oggetto del ricorso monitorio, ritenendo che la avesse fornito la dimostrazione che la Parte_1
fornitura era stata commissionata dal Consorzio ed eseguita a favore dello stesso. Indi, condannò alla rifusione delle spese di lite in favore di e il Consorzio al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese di lite sostenute da CP_1
propose appello alla sentenza affidandolo a due motivi di cui si riportano testualmente i titoli: CP_1
1. “Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado”; 2. “Erronea e non motivata decisione in merito alle spese di causa, violazione degli artt. 112 c.p.c. 132 c.p.c. e 161 c.p.c.”. Sostenne come, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risultasse provato che era stata ad Parte_1
ordinare il materiale oggetto di fornitura, la quale aveva anche chiesto una proroga del pagamento;
chiese, quindi, di rigettare l'opposizione, di confermare il decreto ingiuntivo e di pronunciare
“condanna in via solidale fra società ed il Cortese Consorzio Rete Tecnica e Parte_1
Servizi al pagamento delle somme tutte dovute portate in d.i. 116/2010”, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel giudizio d'appello, iscritto al r.g. n. 649/2014, si costituì la quale eccepì Parte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire in capo all'appellante atteso che la sentenza impugnata aveva accolto una delle due domande alternative proposte da nel giudizio CP_1
di primo grado non potendo né «richiedere che la Corte di Appello accerti la responsabilità alternativa dell'esponente nel pagamento dell'obbligazione dedotta in giudizio (posto che, come detto, il Tribunale di Bologna ha invece accolto l'altra domanda formulata in via alternativa dalla controparte nei confronti del Consorzio Cortese), né richiedere (come viene fatto ex novo nelle conclusioni in appello) che la Corte di Appello accerti questa volta una “responsabilità solidale” dei due soggetti, trattandosi, in questo caso, di domanda nuova mai precedentemente formulata in primo grado e dunque, in quanto tale, tardiva ed inammissibile in questa sede» (p.
3-4 comparsa di costituzione e risposta in appello); nel merito, ritenendolo infondato, chiese di rigettare l'appello.
pagina 2 di 6 La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1519/2017 accolse l'impugnazione e condannò in via solidale il Consorzio e la al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, Parte_1 ritenendo, sulla base dell'insieme dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che anche la seconda avesse assunto l'obbligazione nei confronti del fornitore. Condannò quindi il in via solidale, alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Parte_2
giudizio in favore di e la sola al pagamento delle spese del grado di appello. CP_1 Parte_1
Con ricorso articolato in quattro motivi, propose ricorso per Cassazione avverso la Parte_1 sentenza d'appello cui resistette con controricorso;
il Consorzio non si costituì. CP_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28612/2022, pubblicata il 3.10.2022, ritenne fondato il primo motivo di ricorso con cui lamentava che la Corte d'Appello aveva Parte_1 completamente ignorato il contenuto dell'eccezione, formulata nella comparsa di costituzione in appello, di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire da parte del creditore opposto
«che aveva visto riconosciuto in proprio favore il credito seppure nei confronti del terzo chiamato
Consorzio Rete Tecnica e Servizi avendo in primo grado concluso chiedendo di condannare al pagamento il “soggetto che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal giudice nella ditta sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato Consorzio” Parte_1
(v. pag. 8 del ricorso)» (p. 3-4, ord. Cass.).
La Suprema Corte rilevò che su tale eccezione la Corte d'Appello nulla aveva detto così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e proseguì affermando che «l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi: il secondo (che contesta alla Corte d'appello di non avere considerato che l'appellante aveva affermato la responsabilità esclusiva di
[...]
, il terzo (che lamenta “l'imprecisa applicazione degli articoli 2723 e ss. c.c. circa la Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie”) e il quarto (che denuncia la valutazione operata dal giudice
d'appello delle dichiarazioni del testimone ». Tes_1
Pertanto, la Corte di Cassazione cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
con atto di citazione tempestivamente notificato, ha riassunto il giudizio avanti alla Parte_1
Corte d'Appello di Bologna riproponendo l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da e riproponendo le medesime argomentazioni svolte nel precedente grado d'appello. CP_1
Si è costituto replicando all'eccezione di inammissibilità dell'appello e insistendo per CP_1
l'accoglimento dei motivi di gravame originariamente articolati.
Dichiarata la contumacia del Consorzio e precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 Ragioni della decisione
La sentenza d'appello è stata cassata per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata nel giudizio di appello (r.g. n. 649/2014) è fondata e pertanto merita accoglimento.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che nell'atto di citazione per la chiamata in causa del CP_1
Consorzio, abbia proposto nel giudizio di primo grado domande alternative, volte a ottenere il pagamento di quanto dovutogli indifferentemente da o dal Consorzio e ciò emerge Parte_1
chiaramente dalle conclusioni ivi rassegnate. Il creditore opposto, infatti, domandò che il Tribunale condannasse al pagamento delle somme portate in decreto ingiuntivo, oltre accessori, il soggetto “che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal Giudice nella ditta
[...]
sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato, Parte_1
Cortese Consorzio Rete Tecnica e Servizi, come oggi asserito da parte opposta” e siffatta domanda richiamò sia nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (in cui la difesa di si riportava “alle CP_1
conclusioni rassegnate in atto di comparsa di costituzione e risposta e nel successivo atto di citazione in integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., quanto alla società ed Parte_1 all'atto di citazione in integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. quanto al Consorzio Cortese, stante la mancata costituzione e conseguentemente l'assenza, ad oggi, di ogni espressione in relazione
a quanto sostenuto da controparte”, p. 4) che nella memoria conclusiva depositata il 5.9.2013 in vista dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (in cui la difesa di si riportò “alle CP_1
conclusioni in atto di comparsa di costituzione e risposta e nel successivo atto di citazione in integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., nonché nella successiva memoria ex art. 183, n. 1, comma VI c.p.c. quanto alla società ed all'atto di citazione in integrazione del Parte_1
contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nonché alla successiva memoria ex art. 183, n. 1, comma VI c.p.c. quanto al Consorzio Cortese”, p. 6).
Nel primo grado di giudizio, dunque, mai propose domanda di condanna in solido di CP_1 [...]
e del Consorzio al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo né prospettò i Parte_1 fatti costitutivi di un'obbligazione solidale. Invero, avanzò domanda di condanna in solido per CP_1
la prima volta – e pertanto inammissibilmente ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – nell'atto di appello nel quale, peraltro, contraddittoriamente si rinvengono solo argomentazioni volte ad affermare la responsabilità esclusiva di per il mancato pagamento delle somme di cui è causa e Parte_1
nessuna ad affermare il titolo su cui si sarebbe potuta fondare la responsabilità solidale dei due soggetti.
Pertanto, deve escludersi che abbia ritualmente proposto nel giudizio di primo grado la CP_1
domanda di condanna solidale nei confronti di e del Consorzio e deve invece ritenersi Controparte_2
pagina 4 di 6 che abbia avanzato nei confronti di tali soggetti domande di condanna tra loro alternative e che dunque abbia avanzato due distinte pretese, rimettendo al potere discrezionale del giudice l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo.
A ciò consegue che, una volta accolta da parte del Tribunale la domanda di condanna proposta nei confronti di uno dei due soggetti (il Consorzio) dall'attore indicati in via alternativa come tenuti al pagamento del prezzo, la richiesta di condanna dell'altro soggetto ( proposta Parte_1 nell'appello è inammissibile, stante la carenza di interesse ad agire del creditore opposto, in virtù del fatto che quest'ultimo ha già ottenuto la piena tutela giurisdizionale dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Dunque, per un verso, la riproposizione della domanda nei confronti dell'altro soggetto, non accolta dal
Tribunale, è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire e, per altro verso, è inammissibile, in quanto nuova ex art. 345 c.p.c., la proposizione della domanda di condanna in solido di e del Consorzio, avanzata per la prima volta con l'atto di appello. Controparte_2
Per tali ragioni, l'appello proposto da è inammissibile. CP_1
Confermata la statuizione di condanna di alla rifusione a favore di delle spese CP_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, le spese processuali delle altre fasi sono liquidate nel dispositivo in relazione alla natura e al valore della causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 20953/2013 del Tribunale di Bologna e la condanna alla rifusione a favore di
[...]
delle spese processuali che liquida per il grado d'appello in € 3.500 per Parte_1 compensi, per il giudizio di cassazione in € 50,93 per esborsi ed € 2.000 per compensi e per il presente giudizio di rinvio in € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
pagina 5 di 6 dott.ssa Anna Maria Rossi
pagina 6 di 6