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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3032 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CR RO, con elezione di domicilio in PIAZZA GARIBALDI 1 21052 BUSTO ARSIZIO, presso e nello studio dell'avv. CR RO
-appellante- CONTRO
(C.F. )- contumace- Controparte_1 C.F._2
GIA' (C.F. ) con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CONTI LORENZO EMANUEL e dell'avv. LOMBARDO MICHELE VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 C.F._3
NO , con elezione di domicilio in VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 NO presso e nello studio dell'avv. CONTI LORENZO EMANUEL;
-appellata- CONCLUSIONI : PER Pt_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1084/2024 – Rep. 2107/24 pubblicata il 23 settembre 2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Rg.2716/2021 e preso atto delle parti della stessa che si contestano in quanto ingiuste ed erronee: NEL MERITO accertare e DICHIARARE la piena validità della polizza assicurativa n. CP_3
9821863, pacchetto New Invest, sottoscritta dall'attore; Per l'effetto, CONDANNARE la ora con CP_3 Controparte_2 sede legale in 20161 Milano, Via Scarsellini n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. , in solido tra loro ai sensi e Controparte_1
1 per gli effetti dell'art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni, patiti e patiendi dall'attore in conseguenza della mancata promozione - attivazione della polizza n. CP_3
9821863, pacchetto New Invest, nella misura complessiva di € 50.000,00.=, oltre interessi, sul capitale assicurato, nella misura, indicata in prospetto della succitata polizza, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, giusta od equa, che risulterà accertata a seguito di esperenda istruttoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio. I.V.A. ed oneri di legge. Per l'ulteriore effetto, CONDANNARE la ora CP_3 Controparte_2
con sede legale in 20131 Milano, Via Scarsellini n.14, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, ed il Sig. , in solido tra loro ai sensi e Controparte_1 per gli effetti dell'art. 2049 c.c. al risarcimento del danno morale, patito dall'attore in conseguenza della mancata sottoscrizione della succitata polizza assicurativa. Danno che, allo stato, si quantifica in euro 10.000,00.=, o nella diversa somma che risulterà giusta ed equa ad esito dell'istruttoria della presente causa.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere l'interpello del convenuto Sig. , come in atti Controparte_1 generalizzato, sui seguenti capitoli:
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, consegnavo al Sig. proposta-certificato, Parte_1 prestampata su modulo per la sottoscrizione della polizza CP_3 CP_4
n. 9821863, descritta in narrativa dell'atto di citazione, sottoscrivendo la
[...] proposta-certificato di polizza da me compilata, che mi si rammostra”.
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, il Sig. mi consegnava i due assegni, Parte_1 richiamati a pagina 32, sezione pagamenti della proposta-certificato CP_4
n. 9821863, e precisamente: assegno bancario n. 0810206881 tratto su Banca
[...]
Popolare di Novara del 23.02.2009 per € 45.000,00 ed assegno bancario n. 8136461881 tratto su Banca IntesaSanpaolo del 23.02.2009 per € 5.000,00, che mi si rammostrano, privi dell'indicazione del destinatario, e che dichiaravo al Sig.
“Non perder tempo a compilare l'intestazione, ci penso io, mettendo il Pt_1 timbro dell'agenzia””.
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, provvedevo all'apposizione dell'intestazione di pagamento sui seguenti assegni: assegno bancario n. 0810206881, tratto su Banca Popolare di Novara del 23.02.2009 per € 45.000,00 ed assegno bancario n. 8136461881, tratto su Banca IntesaSanpaolo del 23.02.2009 per € 5.000,00, apponendo il timbro di
. Per_1 CP_5
“Vero o non che a far data dal 01.09.2000 lavoravo come agente per . CP_3
“Vero o non che il modulo prestampato consegnato al Sig. CP_3 [...] in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Pt_1
Giovanni XXIII n. 7, mi veniva consegnato dalla direzione centrale di CP_3 per lo svolgimento del mio incarico professionale di agente assicurativo”.
2 “Vero o non che all'ingresso degli uffici della mia agenzia, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, erano esposte le targhe delle maggiori compagnie assicurative, tra le quali e Zurich S.p.a.”. CP_3 Controparte_6
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, consegnavo gli assegni bancari nn. 0810206881, tratto su Banca IntesaSanpaolo del 23.02.2009 per € 5.000,00 al rappresentante legale di affinché provvedesse all'incasso degli stessi”. Per_1 CP_5
PER CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso: IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1084/2024 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio in data 23 settembre 2024 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. e tutte le Parte_1 domande ivi svolte;
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto dal Sig. e tutte le domande ex adverso Parte_1 formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di onorari e spese ex lege oltre IVA e CPA del giudizio d'appello.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono essere così sintetizzati.
nel 2009, al fine di sottoscrivere una polizza vita Parte_1 CP_3 [...]
n. 9821863) tramite l'agente versava € CP_4 Controparte_7
50.000, tramite due assegni;
alla richiesta di liquidazione, il predetto scopriva che la polizza non era mai stata attivata e che si era appropriato delle somme CP_1 versate. agiva dunque in giudizio nei confronti di e evocando Pt_1 CP_3 CP_1 nella narrativa dell'atto la responsabilità solidale di compagnia e agente ex artt. 109 e 119 Cod. Ass. e art. 2049 c.c. in quanto l'agente, pur travalicando il mandato, agiva come intermediario abilitato alla riscossione premi;
insisteva pertanto per il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale.
Nelle conclusioni chiedeva al giudice di:
1. accertare la validità della polizza n. 9821863; CP_3
2. e per l'effetto condannare e in solido ex art. CP_3 CP_1
2049 c.c. al risarcimento di € 50.000 + interessi;
3. condannarli altresì al risarcimento del danno morale (€ 10.000) derivante dall'appropriazione indebita. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
costituitasi contestava integralmente le domande, sostenendo: CP_3
-l'inesistenza della polizza, non essendo stata accettata da CP_3
-l'inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. in quanto l'agente è un collaboratore autonomo, non subordinato, privo di rappresentanza circostanza che escluderebbe il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito del promotore e l'esercizio delle attività funzionali allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati dall'intermediario e, dunque, la responsabilità solidale;
in ogni caso che l'attore avrebbe effettuato pagamenti anomali nemmeno all'intermediario ma a soggetti estranei;
-il concorso di colpa dell'attore che neppure avrebbe verificato per anni la validità della polizza mancata diligenza (art. 1227 c.c.).
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande.
4 Con sentenza il giudice ha: rigettato la domanda formulata nei confronti di CP_8
condannato solo al pagamento di € 50.000, oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
condannato l'attore a rifondere ad € 6.000 per spese di lite. Pt_1 CP_3
In particolare, il giudice ha ritenuto non provata la conclusione del contratto assicurativo atteso che il modulo prodotto era incompleto (solo 3 pagine su 34 previste) e non sottoscritto dall'assicuratore.
Ha inoltre escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. di in quanto nelle CP_3 conclusioni la richiesta ex art. 2049 cc ( che presuppone una responsabilità extracontrattuale) era subordinata all'accertamento della validità del contratto;
in ogni caso, ha rilevato che le anomalie nel comportamento del erano tali da Pt_1 escludere il nesso causale di responsabilità dell'assicurazione.
Ha, dunque, concluso che il ha agito in proprio, in assenza di nesso di CP_1 occasionalità necessaria.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando che la sentenza : Pt_1
1.ha erroneamente escluso la responsabilità di ai sensi dell'art.2049 cod.civ. CP_3 in quanto il predetto articolo farebbe riferimento all'ipotesi di fatto illecito mentre nel caso in esame era chiesto il previo riconoscimento di rapporto contrattuale e conseguente inadempimento;
2.ha erroneamente ritenuto che la condotta del fosse colposa tale da Pt_1 escludere il nesso di occasionalità necessaria mentre il doc 1 conteneva tutti gli elementi minimi della polizza vita.
3. è contraddittoria ed illogica perché la responsabilità del non è stata CP_1 esclusa per il concorso di colpa del Pt_1
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendo CP_3 la conferma della sentenza impugnata mentre è stato dichiarato contumace. CP_1
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata. Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito,
5 con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Nel merito, osserva la corte che, sebbene il primo giudice abbia stigmatizzato la formulazione delle conclusioni dell'attore dirette all'affermazione di una responsabilità contrattuale della Assicurazione, tuttavia ha esaminato anche la responsabilità extracontrattuale ex art 2049 cc allegata nella narrativa della citazione, escludendola.
Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia immune da censure.
Infatti, quanto alla responsabilità contrattuale , il documento 1. integra una proposta contrattuale che si perfeziona con la “lettera contrattuale di conferma che attesta il ricevimento del premio da parte della società e indica la data di decorrenza del contratto” , documento pacificamente mai pervenuto al sicchè Pt_1 correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento di validità della polizza.
Esaminando, dunque, la responsabilità della compagnia per il fatto illecito del suo agente, in via generale occorre ricordare che il preponente risponde ex art 2049 cc dei danni arrecati dal preposto (dipendente, collaboratore, agente) nell'esercizio delle incombenze a lui affidate.
La responsabilità è oggettiva o da “rischio d'impresa”: non si richiede colpa del preponente, ma solo un nesso tra l'attività affidata e l'illecito commesso.
La giurisprudenza riconosce tutela al terzo che abbia riposto un affidamento incolpevole (principio del legittimo affidamento o affidamento incolpevole) , nella correttezza e stabilità dell'operato del preposto, proprio perché l'art. 2049 cc serve a traslare il rischio di comportamenti illeciti sul soggetto che trae utilità dall'attività del preposto.
Tuttavia, se il terzo non usa la normale diligenza il suo affidamento non è più legittimo.
In tal caso la giurisprudenza esclude la tutela del legittimo affidamento in quanto la condotta del terzo che ha tenuto un comportamento colposo, cioè non diligente (ad esempio omettendo verifiche doverose, o accettando situazioni contrarie alla legge), impedisce che il suo affidamento sia legittimo e quindi non merita tutela ( Cass Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022) ”la responsabilità ex art. 2049 c.c. della
6 compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente” ( fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto).
Venendo al caso sub iudice, occorre verificare se il avesse consapevolezza Pt_1 della violazione da parte dell'agente delle regole gravanti sullo stesso.
Va anzitutto premesso che nel modulo di proposta , non è indicato né il nominativo del beneficiario né il numero degli assegni che sarebbero stati versati dal a Pt_1 titolo di premio assicurativo. Il “modulo” riporta unicamente la dicitura generica
“Intesa San Paolo € 5.000,00 + B P Novara € 45.000,00”, senza che sia possibile ricondurre tale indicazione in modo univoco agli assegni prodotti dall'attore (doc. 2).
Ammette il ( in comparsa conclusionale in primo grado) che l'intestazione Pt_1 degli assegni a personalmente per 5000 euro e a per 45.000, CP_1 Per_1 CP_5 venne operata in un secondo momento dal che anzi, lo esortava a non CP_1 inserire nessuna indicazione relativamente al destinatario degli assegni. Questa circostanza prova che il ha emesso assegni con il beneficiario in bianco e Pt_1 li ha consegnati al , prestando acquiescenza alla violazione delle regole CP_1
(risultanti anche dalla polizza stessa) da parte dell'agente. La condotta predetta è certamente agevolatrice dell'illecito da parte del (che ha intestato gli CP_1 assegni da un lato a sé quale persona fisica e dall'altra a trattandosi di Per_1 CP_5 una modalità di pagamento anomala che ostacola l'antiriciclaggio perché elimina la certezza su chi riceve effettivamente il denaro, permettendo trasferimenti opachi e anonimi.
Trattasi di comportamento che difetta, dunque, di quella diligenza necessaria a fondare il legittimo affidamento sull'operato del preposto da parte del danneggiato, che avendo consegnato assegni con il beneficiario in bianco non può ragionevolmente fare affidamento sul fatto che tali assegni non saranno abusivamente riempiti, a maggior ragione vertendosi su importi non modesti, condotta da ritenersi idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria utile per l'imputazione di una responsabilità in capo alla compagnia.
Da quanto sopra esposto deve concludersi che la sentenza, già passata in giudicato per quanto attiene la responsabilità di che non ha impugnato la sentenza , CP_1 deve essere confermata per quanto riguarda CP_3
7 L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Busto Arsizio n. 1084/24 del 20-9-24;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che CP_3 liquida in euro 6000 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CR RO, con elezione di domicilio in PIAZZA GARIBALDI 1 21052 BUSTO ARSIZIO, presso e nello studio dell'avv. CR RO
-appellante- CONTRO
(C.F. )- contumace- Controparte_1 C.F._2
GIA' (C.F. ) con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CONTI LORENZO EMANUEL e dell'avv. LOMBARDO MICHELE VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 C.F._3
NO , con elezione di domicilio in VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 NO presso e nello studio dell'avv. CONTI LORENZO EMANUEL;
-appellata- CONCLUSIONI : PER Pt_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1084/2024 – Rep. 2107/24 pubblicata il 23 settembre 2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Rg.2716/2021 e preso atto delle parti della stessa che si contestano in quanto ingiuste ed erronee: NEL MERITO accertare e DICHIARARE la piena validità della polizza assicurativa n. CP_3
9821863, pacchetto New Invest, sottoscritta dall'attore; Per l'effetto, CONDANNARE la ora con CP_3 Controparte_2 sede legale in 20161 Milano, Via Scarsellini n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. , in solido tra loro ai sensi e Controparte_1
1 per gli effetti dell'art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni, patiti e patiendi dall'attore in conseguenza della mancata promozione - attivazione della polizza n. CP_3
9821863, pacchetto New Invest, nella misura complessiva di € 50.000,00.=, oltre interessi, sul capitale assicurato, nella misura, indicata in prospetto della succitata polizza, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, giusta od equa, che risulterà accertata a seguito di esperenda istruttoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio. I.V.A. ed oneri di legge. Per l'ulteriore effetto, CONDANNARE la ora CP_3 Controparte_2
con sede legale in 20131 Milano, Via Scarsellini n.14, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, ed il Sig. , in solido tra loro ai sensi e Controparte_1 per gli effetti dell'art. 2049 c.c. al risarcimento del danno morale, patito dall'attore in conseguenza della mancata sottoscrizione della succitata polizza assicurativa. Danno che, allo stato, si quantifica in euro 10.000,00.=, o nella diversa somma che risulterà giusta ed equa ad esito dell'istruttoria della presente causa.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere l'interpello del convenuto Sig. , come in atti Controparte_1 generalizzato, sui seguenti capitoli:
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, consegnavo al Sig. proposta-certificato, Parte_1 prestampata su modulo per la sottoscrizione della polizza CP_3 CP_4
n. 9821863, descritta in narrativa dell'atto di citazione, sottoscrivendo la
[...] proposta-certificato di polizza da me compilata, che mi si rammostra”.
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, il Sig. mi consegnava i due assegni, Parte_1 richiamati a pagina 32, sezione pagamenti della proposta-certificato CP_4
n. 9821863, e precisamente: assegno bancario n. 0810206881 tratto su Banca
[...]
Popolare di Novara del 23.02.2009 per € 45.000,00 ed assegno bancario n. 8136461881 tratto su Banca IntesaSanpaolo del 23.02.2009 per € 5.000,00, che mi si rammostrano, privi dell'indicazione del destinatario, e che dichiaravo al Sig.
“Non perder tempo a compilare l'intestazione, ci penso io, mettendo il Pt_1 timbro dell'agenzia””.
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, provvedevo all'apposizione dell'intestazione di pagamento sui seguenti assegni: assegno bancario n. 0810206881, tratto su Banca Popolare di Novara del 23.02.2009 per € 45.000,00 ed assegno bancario n. 8136461881, tratto su Banca IntesaSanpaolo del 23.02.2009 per € 5.000,00, apponendo il timbro di
. Per_1 CP_5
“Vero o non che a far data dal 01.09.2000 lavoravo come agente per . CP_3
“Vero o non che il modulo prestampato consegnato al Sig. CP_3 [...] in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Pt_1
Giovanni XXIII n. 7, mi veniva consegnato dalla direzione centrale di CP_3 per lo svolgimento del mio incarico professionale di agente assicurativo”.
2 “Vero o non che all'ingresso degli uffici della mia agenzia, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, erano esposte le targhe delle maggiori compagnie assicurative, tra le quali e Zurich S.p.a.”. CP_3 Controparte_6
“Vero o non che in data 23.02.2009 presso i miei uffici, siti in 20882 Bellusco (MB), Via Giovanni XXIII n. 7, consegnavo gli assegni bancari nn. 0810206881, tratto su Banca IntesaSanpaolo del 23.02.2009 per € 5.000,00 al rappresentante legale di affinché provvedesse all'incasso degli stessi”. Per_1 CP_5
PER CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso: IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1084/2024 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio in data 23 settembre 2024 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. e tutte le Parte_1 domande ivi svolte;
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto dal Sig. e tutte le domande ex adverso Parte_1 formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di onorari e spese ex lege oltre IVA e CPA del giudizio d'appello.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono essere così sintetizzati.
nel 2009, al fine di sottoscrivere una polizza vita Parte_1 CP_3 [...]
n. 9821863) tramite l'agente versava € CP_4 Controparte_7
50.000, tramite due assegni;
alla richiesta di liquidazione, il predetto scopriva che la polizza non era mai stata attivata e che si era appropriato delle somme CP_1 versate. agiva dunque in giudizio nei confronti di e evocando Pt_1 CP_3 CP_1 nella narrativa dell'atto la responsabilità solidale di compagnia e agente ex artt. 109 e 119 Cod. Ass. e art. 2049 c.c. in quanto l'agente, pur travalicando il mandato, agiva come intermediario abilitato alla riscossione premi;
insisteva pertanto per il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale.
Nelle conclusioni chiedeva al giudice di:
1. accertare la validità della polizza n. 9821863; CP_3
2. e per l'effetto condannare e in solido ex art. CP_3 CP_1
2049 c.c. al risarcimento di € 50.000 + interessi;
3. condannarli altresì al risarcimento del danno morale (€ 10.000) derivante dall'appropriazione indebita. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
costituitasi contestava integralmente le domande, sostenendo: CP_3
-l'inesistenza della polizza, non essendo stata accettata da CP_3
-l'inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. in quanto l'agente è un collaboratore autonomo, non subordinato, privo di rappresentanza circostanza che escluderebbe il nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito del promotore e l'esercizio delle attività funzionali allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati dall'intermediario e, dunque, la responsabilità solidale;
in ogni caso che l'attore avrebbe effettuato pagamenti anomali nemmeno all'intermediario ma a soggetti estranei;
-il concorso di colpa dell'attore che neppure avrebbe verificato per anni la validità della polizza mancata diligenza (art. 1227 c.c.).
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande.
4 Con sentenza il giudice ha: rigettato la domanda formulata nei confronti di CP_8
condannato solo al pagamento di € 50.000, oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
condannato l'attore a rifondere ad € 6.000 per spese di lite. Pt_1 CP_3
In particolare, il giudice ha ritenuto non provata la conclusione del contratto assicurativo atteso che il modulo prodotto era incompleto (solo 3 pagine su 34 previste) e non sottoscritto dall'assicuratore.
Ha inoltre escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. di in quanto nelle CP_3 conclusioni la richiesta ex art. 2049 cc ( che presuppone una responsabilità extracontrattuale) era subordinata all'accertamento della validità del contratto;
in ogni caso, ha rilevato che le anomalie nel comportamento del erano tali da Pt_1 escludere il nesso causale di responsabilità dell'assicurazione.
Ha, dunque, concluso che il ha agito in proprio, in assenza di nesso di CP_1 occasionalità necessaria.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando che la sentenza : Pt_1
1.ha erroneamente escluso la responsabilità di ai sensi dell'art.2049 cod.civ. CP_3 in quanto il predetto articolo farebbe riferimento all'ipotesi di fatto illecito mentre nel caso in esame era chiesto il previo riconoscimento di rapporto contrattuale e conseguente inadempimento;
2.ha erroneamente ritenuto che la condotta del fosse colposa tale da Pt_1 escludere il nesso di occasionalità necessaria mentre il doc 1 conteneva tutti gli elementi minimi della polizza vita.
3. è contraddittoria ed illogica perché la responsabilità del non è stata CP_1 esclusa per il concorso di colpa del Pt_1
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendo CP_3 la conferma della sentenza impugnata mentre è stato dichiarato contumace. CP_1
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata. Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito,
5 con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Nel merito, osserva la corte che, sebbene il primo giudice abbia stigmatizzato la formulazione delle conclusioni dell'attore dirette all'affermazione di una responsabilità contrattuale della Assicurazione, tuttavia ha esaminato anche la responsabilità extracontrattuale ex art 2049 cc allegata nella narrativa della citazione, escludendola.
Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia immune da censure.
Infatti, quanto alla responsabilità contrattuale , il documento 1. integra una proposta contrattuale che si perfeziona con la “lettera contrattuale di conferma che attesta il ricevimento del premio da parte della società e indica la data di decorrenza del contratto” , documento pacificamente mai pervenuto al sicchè Pt_1 correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento di validità della polizza.
Esaminando, dunque, la responsabilità della compagnia per il fatto illecito del suo agente, in via generale occorre ricordare che il preponente risponde ex art 2049 cc dei danni arrecati dal preposto (dipendente, collaboratore, agente) nell'esercizio delle incombenze a lui affidate.
La responsabilità è oggettiva o da “rischio d'impresa”: non si richiede colpa del preponente, ma solo un nesso tra l'attività affidata e l'illecito commesso.
La giurisprudenza riconosce tutela al terzo che abbia riposto un affidamento incolpevole (principio del legittimo affidamento o affidamento incolpevole) , nella correttezza e stabilità dell'operato del preposto, proprio perché l'art. 2049 cc serve a traslare il rischio di comportamenti illeciti sul soggetto che trae utilità dall'attività del preposto.
Tuttavia, se il terzo non usa la normale diligenza il suo affidamento non è più legittimo.
In tal caso la giurisprudenza esclude la tutela del legittimo affidamento in quanto la condotta del terzo che ha tenuto un comportamento colposo, cioè non diligente (ad esempio omettendo verifiche doverose, o accettando situazioni contrarie alla legge), impedisce che il suo affidamento sia legittimo e quindi non merita tutela ( Cass Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022) ”la responsabilità ex art. 2049 c.c. della
6 compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente” ( fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto).
Venendo al caso sub iudice, occorre verificare se il avesse consapevolezza Pt_1 della violazione da parte dell'agente delle regole gravanti sullo stesso.
Va anzitutto premesso che nel modulo di proposta , non è indicato né il nominativo del beneficiario né il numero degli assegni che sarebbero stati versati dal a Pt_1 titolo di premio assicurativo. Il “modulo” riporta unicamente la dicitura generica
“Intesa San Paolo € 5.000,00 + B P Novara € 45.000,00”, senza che sia possibile ricondurre tale indicazione in modo univoco agli assegni prodotti dall'attore (doc. 2).
Ammette il ( in comparsa conclusionale in primo grado) che l'intestazione Pt_1 degli assegni a personalmente per 5000 euro e a per 45.000, CP_1 Per_1 CP_5 venne operata in un secondo momento dal che anzi, lo esortava a non CP_1 inserire nessuna indicazione relativamente al destinatario degli assegni. Questa circostanza prova che il ha emesso assegni con il beneficiario in bianco e Pt_1 li ha consegnati al , prestando acquiescenza alla violazione delle regole CP_1
(risultanti anche dalla polizza stessa) da parte dell'agente. La condotta predetta è certamente agevolatrice dell'illecito da parte del (che ha intestato gli CP_1 assegni da un lato a sé quale persona fisica e dall'altra a trattandosi di Per_1 CP_5 una modalità di pagamento anomala che ostacola l'antiriciclaggio perché elimina la certezza su chi riceve effettivamente il denaro, permettendo trasferimenti opachi e anonimi.
Trattasi di comportamento che difetta, dunque, di quella diligenza necessaria a fondare il legittimo affidamento sull'operato del preposto da parte del danneggiato, che avendo consegnato assegni con il beneficiario in bianco non può ragionevolmente fare affidamento sul fatto che tali assegni non saranno abusivamente riempiti, a maggior ragione vertendosi su importi non modesti, condotta da ritenersi idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria utile per l'imputazione di una responsabilità in capo alla compagnia.
Da quanto sopra esposto deve concludersi che la sentenza, già passata in giudicato per quanto attiene la responsabilità di che non ha impugnato la sentenza , CP_1 deve essere confermata per quanto riguarda CP_3
7 L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Busto Arsizio n. 1084/24 del 20-9-24;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che CP_3 liquida in euro 6000 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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