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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/12/2024, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1489/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1489/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme (RA), Via Giuseppe Garibaldi n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Festa, presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Riolo Terme (RA), Via Terme n.1, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Gaburri n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Penna, presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bussolengo (VR), Vicolo Baldani n. 9, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
"- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 3 - intervento dei servizi sociali finalizzato a ridurre la conflittualità tra le parti, ricucire i rapporti tra padre e figli minori e sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali, anche mediante subdelega ai Servizi del territorio di residenza del padre;
- collocamento prevalente dei figli presso la madre, con diritto-dovere del padre di vederli e tenerli con sé, tenuto conto della volontà dei minori anche all'esito dell'intervento dei Servizi sociali, secondo il libero accordo dei genitori e comunque almeno un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa della madre;
2 settimane anche non continuative nel corso delle vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di capodanno;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
- contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 175,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabili, da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
assegno unico per intero a;
Parte_1
il tutto a decorrere dalla domanda".
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 4/7/2024 ha chiesto regolamentarsi Parte_1
la responsabilità genitoriale rispetto ai figli e , nati - rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
21/6/2008 e 9/2/2012 - dalla relazione con ed i rapporti economici con il padre dei minori, CP_1
alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/10/2024 si è costituito che, CP_1
contestate le allegazioni dell'attrice, ha chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale ed i rapporti economici con la madre dei minori a condizioni diverse da quelle indicate da Parte_1
Intervenuto il PM in giudizio, all'udienza di comparizione delle parti il Giudice relatore delegato ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, alla quale le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei minori e e con norme imperative o di ordine pubblico. Per_1 Per_2
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi.
Spese compensate in ragione dell'esito della lite (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1489/2024 R.G., così provvede:
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti in adesione alla proposta conciliativa del Giudice relatore delegato, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui integralmente richiamati e recepiti;
- spese compensate.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1489/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme (RA), Via Giuseppe Garibaldi n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Festa, presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Riolo Terme (RA), Via Terme n.1, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Gaburri n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Penna, presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bussolengo (VR), Vicolo Baldani n. 9, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
"- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 3 - intervento dei servizi sociali finalizzato a ridurre la conflittualità tra le parti, ricucire i rapporti tra padre e figli minori e sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali, anche mediante subdelega ai Servizi del territorio di residenza del padre;
- collocamento prevalente dei figli presso la madre, con diritto-dovere del padre di vederli e tenerli con sé, tenuto conto della volontà dei minori anche all'esito dell'intervento dei Servizi sociali, secondo il libero accordo dei genitori e comunque almeno un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa della madre;
2 settimane anche non continuative nel corso delle vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di capodanno;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
- contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 175,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabili, da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
assegno unico per intero a;
Parte_1
il tutto a decorrere dalla domanda".
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 4/7/2024 ha chiesto regolamentarsi Parte_1
la responsabilità genitoriale rispetto ai figli e , nati - rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
21/6/2008 e 9/2/2012 - dalla relazione con ed i rapporti economici con il padre dei minori, CP_1
alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/10/2024 si è costituito che, CP_1
contestate le allegazioni dell'attrice, ha chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale ed i rapporti economici con la madre dei minori a condizioni diverse da quelle indicate da Parte_1
Intervenuto il PM in giudizio, all'udienza di comparizione delle parti il Giudice relatore delegato ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, alla quale le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei minori e e con norme imperative o di ordine pubblico. Per_1 Per_2
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi.
Spese compensate in ragione dell'esito della lite (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1489/2024 R.G., così provvede:
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti in adesione alla proposta conciliativa del Giudice relatore delegato, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui integralmente richiamati e recepiti;
- spese compensate.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3