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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 720/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/12/1953, residente a [...]in VIA POGGIO BELVEDERE
n.18
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]in VIA GRAMSCI n. 46, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO CAMPANILE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 28 ottobre 1972 al numero 01522, parte 2 serie A07 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile
1 di Roma le dovute trascrizioni;
-Disporre un assegno divorzile in favore della sig.ra per l'importo Parte_1
di € 100,00 dicasi Euro cento/00 da versarsi ogni 5 del mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT ex lege;
-I sigg.ri e dichiarano, a parziale modifica di quanto Parte_1 Parte_2
statuito nella sentenza nr. 23/2024, che i beni immobili contraddistinto all'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territorio Comune Censuario di Guidonia Montecelio sez. Urb. MAR,
Foglio 4, Particella 139, Subalterno 502, Via Poggio delle Rose n. 26 Piano T, Cat. C/2, cl. 2 consistenza 46 mq, rendita € 137,79; e sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 139,
Subalterno 501, Via Poggio delle Rose n. 26 Piano S1, Cat. C/6, cl. 4 consistenza 46 mq, rendita € 111,66 sono e rimangano di esclusiva proprietà del sig. Le parti, Parte_2
a seguito del predetto correttivo, provvederanno entro il 31 dicembre 2024 a formalizzare il trasferimento immobiliare dei seguenti beni immobili contraddistinti all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio Comune Censuario di Guidonia Montecelio sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 643, Subalterno 3, Via Poggio delle Rose s.n. Piano
S1, Cat. C/2, cl. 1 consistenza 63 mq, rendita € 159,43; sez. Urb. MAR, Foglio 4,
Particella 643, Subalterno 7, Via Poggio delle Rose s.n. Piano T, Cat. C/6, cl. 1 consistenza 36 mq, rendita € 53,92; sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 643, Subalterno
504, Via Poggio delle Rose s.n. Piano S1, Cat. C/2, cl. 2 consistenza 70 mq, rendita €
209,68; sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 643, Subalterno 505, Via Poggio Belvedere
n. 18 Piano T-1, Cat. A/7, cl. 2 consistenza 6 vani, superficie 114 mq, rendita € 790,18.
Agli effetti fiscali le attribuzioni patrimoniali tutte di cui sopra, trovando ratio e causa nella definizione della crisi coniugale, dovranno intendersi esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/99.
-I sigg.ri e dichiarano di aver definito ogni questione Parte_1 Parte_2
di carattere economico e patrimoniale tra di loro pendente e, per l'effetto, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro;
-Spese di lite interamente compensate.
Conclusioni del P.M.: visto, parere favorevole.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Roma in data 28/10/1972 (anno 1972, atto n. 01522, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A07) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Gorizia n.
23 d.d. 4/8.4.2024, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , ed , maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente indipendenti.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 26/02/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/10/1972 in Roma con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (anno 1972 atto n. 01522 reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie
A07), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
3 - dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della
sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 720/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/12/1953, residente a [...]in VIA POGGIO BELVEDERE
n.18
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]in VIA GRAMSCI n. 46, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO CAMPANILE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 28 ottobre 1972 al numero 01522, parte 2 serie A07 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile
1 di Roma le dovute trascrizioni;
-Disporre un assegno divorzile in favore della sig.ra per l'importo Parte_1
di € 100,00 dicasi Euro cento/00 da versarsi ogni 5 del mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT ex lege;
-I sigg.ri e dichiarano, a parziale modifica di quanto Parte_1 Parte_2
statuito nella sentenza nr. 23/2024, che i beni immobili contraddistinto all'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territorio Comune Censuario di Guidonia Montecelio sez. Urb. MAR,
Foglio 4, Particella 139, Subalterno 502, Via Poggio delle Rose n. 26 Piano T, Cat. C/2, cl. 2 consistenza 46 mq, rendita € 137,79; e sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 139,
Subalterno 501, Via Poggio delle Rose n. 26 Piano S1, Cat. C/6, cl. 4 consistenza 46 mq, rendita € 111,66 sono e rimangano di esclusiva proprietà del sig. Le parti, Parte_2
a seguito del predetto correttivo, provvederanno entro il 31 dicembre 2024 a formalizzare il trasferimento immobiliare dei seguenti beni immobili contraddistinti all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio Comune Censuario di Guidonia Montecelio sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 643, Subalterno 3, Via Poggio delle Rose s.n. Piano
S1, Cat. C/2, cl. 1 consistenza 63 mq, rendita € 159,43; sez. Urb. MAR, Foglio 4,
Particella 643, Subalterno 7, Via Poggio delle Rose s.n. Piano T, Cat. C/6, cl. 1 consistenza 36 mq, rendita € 53,92; sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 643, Subalterno
504, Via Poggio delle Rose s.n. Piano S1, Cat. C/2, cl. 2 consistenza 70 mq, rendita €
209,68; sez. Urb. MAR, Foglio 4, Particella 643, Subalterno 505, Via Poggio Belvedere
n. 18 Piano T-1, Cat. A/7, cl. 2 consistenza 6 vani, superficie 114 mq, rendita € 790,18.
Agli effetti fiscali le attribuzioni patrimoniali tutte di cui sopra, trovando ratio e causa nella definizione della crisi coniugale, dovranno intendersi esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/99.
-I sigg.ri e dichiarano di aver definito ogni questione Parte_1 Parte_2
di carattere economico e patrimoniale tra di loro pendente e, per l'effetto, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro;
-Spese di lite interamente compensate.
Conclusioni del P.M.: visto, parere favorevole.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Roma in data 28/10/1972 (anno 1972, atto n. 01522, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A07) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Gorizia n.
23 d.d. 4/8.4.2024, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , ed , maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente indipendenti.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 26/02/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/10/1972 in Roma con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (anno 1972 atto n. 01522 reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie
A07), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
3 - dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della
sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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