Ordinanza collegiale 5 febbraio 2015
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2020
Decreto presidenziale 16 settembre 2024
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2013, proposto da
SE NI, OR NI, OT NI, AT NI, UR MA ME, SA NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora, 14;
contro
Comune di Arezzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini, Roberta Ricciarini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'accertamento
dell'illecita occupazione da parte del Comune di Arezzo dell'appezzamento di terreno sito in Località San Lazzaro, di circa 6.800 mq, meglio identificato al registro del catasto e dei servizi tecnici erariali del Comune di Arezzo al foglio n. 123, part. n. 96 e, in conseguenza, della sussistenza della piena proprietà in capo ai ricorrenti di detto bene immobiliare e di quanto su di esso realizzato;
e condanna del Comune di Arezzo:
- in tesi, all'adozione dell'atto formale di acquisizione ai sensi dell''art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 del terreno e delle opere ivi realizzate e contestuale corresponsione ai ricorrenti dell''indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (pari al valore venale del terreno e dell'edificio ivi realizzato) e non patrimoniale (pari al 10 di detto valore venale) subiti, oltre al risarcimento dei danni patiti per il periodo di occupazione senza titolo;
- in ipotesi, alla immediata restituzione ai ricorrenti del terreno di loro proprietà libero dalle opere realizzate dall'Amministrazione e debitamente ricondotto in pristino stato, con condanna del Comune di Arezzo al risarcimento di tutti i danni medio tempore subiti.
Il tutto, in ogni caso, oltre a interessi dal dì del dovuto fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria e restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di imposte e/o tasse nelle misure che risulteranno dalla espletanda CTU;
nonché, in via istruttoria:
per l'ammissione, ai sensi degli artt. 63 e ss. d.lgs. n. 104/2010, di CTU tecnico estimativa per la determinazione del valore venale dei beni cui si controverte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 13/01/2025 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto il comune di Arezzo nelle more del giudizio ha adottato il provvedimento ex art. 42 bis del d.p.r. 327/01 ponendo così fine alla situazione di occupazione abusiva del terreno di loro proprietà.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO