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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2258/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2258/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Carolina Colarieti, press Cacciatore nr. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso congiunto E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. Gianluca Albore, pre Andrea Romaldo nr. 8, in NO, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, e Parte_1 [...]
avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., richiesta cumulativa di CP_1 ne dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio civile nel Comune di NO in data 3 settembre 2014 e che dalla loro unione era nata una figlia, (nata a [...] il [...]). Per_1
Con sentenza n. 590/2024 il Trib i NO dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Alla udienza del 4 giugno 2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 590/2024, il Tribunale di NO ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- assegnare la dimora familiare, stabilita a NO in via Lucio Petrone n. 31, alla ORa nell'interesse della figlia , essendo il luogo ove Parte_1 Per_1 abitual
- il ricorrente si obbliga a trasferire altrove anche formalmente la Controparte_1 propria resid cherà entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., alla ORa nell'interesse della figlia;
Parte_1 Per_1
- la figlia , resta affidata ambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiunt la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la bambina si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicologica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e ispirazioni, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna in NO alla via Lucio Petrone n. 31; al fine di garantire alla bambina la costruzione di un effettivo rapporto con entrambi i genitori, il padre trascorrerà : a) il fine settimana alternativamente, dalla sera del venerdì fino al rientro del lunedì a scuola, con onere di prelievo e accompagnamento;
b) i giorni dell'onomastico e del compleanno del padre;
il giorno della festa del papà (19 marzo); analogamente trascorrerà con la madre il di lei compleanno, onomastico e festa della mamma;
è fatto salvo il diritto del padre di vedere la figlia in piena libertà durante la settimana, salvo previa organizzazione e preavviso di un giorno a tutela della serenità della bambina e nel rispetto degli impegni di scuola ed extrascolastici, in considerazione delle abitudini intraprese a tutela del miglior sviluppo e crescita;
- in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, funzionali ad occasionali esigenze, il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, allo stesso modo la sera del 31 dicembre ed il 1^ gennaio, nonché la notte tra il 5 ed il 6 gennaio la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
allo stesso modo la Pasqua e il lunedì in Albis;
per il giorno dell'onomastico e compleanno della bambina, laddove non sia possibile trascorrerli alla presenza di entrambi i genitori, essi saranno trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre;
per due settimane nel periodo estivo anche non consecutive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia continuativamente, preavvisando tali periodi entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il OR , tenuto conto del prevalente collocamento della bambina Controparte_1 presso la uo onere di mantenimento anche nei confronti del figlio nato dalla precedente unione, continuerà a versare, in favore della bambina, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00, con adeguamento ISTAT annuale, fatta salva ogni rideterminazione in base a sopravvenute difficoltà, provate ed eccezionali, riscontrate da uno dei due genitori e fatte salve le nuove esigenze che occorreranno per la naturale crescita della bambina;
- entrambi i genitori parteciperanno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie ritenute fondamentali al sano e pieno sviluppo fisico, relazionale e psicofisico della bambina e allo sviluppo delle sue inclinazioni e ispirazioni;
tra queste si annoverano in via esemplificativa: spese scolastiche (libri, corredo scolastico, mensa scolastica), spese dentistiche, attività sportiva e ricreativa e ludica;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 settembre 2014 nel Comune di NO , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Parte_1 egistro degli Atti di Matrimonio del CodiceFiscale_1
n.77 P I, Uff. 1 anno 2014 alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in NO nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_2
Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2258/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Carolina Colarieti, press Cacciatore nr. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso congiunto E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. Gianluca Albore, pre Andrea Romaldo nr. 8, in NO, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, e Parte_1 [...]
avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., richiesta cumulativa di CP_1 ne dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio civile nel Comune di NO in data 3 settembre 2014 e che dalla loro unione era nata una figlia, (nata a [...] il [...]). Per_1
Con sentenza n. 590/2024 il Trib i NO dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Alla udienza del 4 giugno 2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate, depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 590/2024, il Tribunale di NO ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- assegnare la dimora familiare, stabilita a NO in via Lucio Petrone n. 31, alla ORa nell'interesse della figlia , essendo il luogo ove Parte_1 Per_1 abitual
- il ricorrente si obbliga a trasferire altrove anche formalmente la Controparte_1 propria resid cherà entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., alla ORa nell'interesse della figlia;
Parte_1 Per_1
- la figlia , resta affidata ambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiunt la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la bambina si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicologica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e ispirazioni, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna in NO alla via Lucio Petrone n. 31; al fine di garantire alla bambina la costruzione di un effettivo rapporto con entrambi i genitori, il padre trascorrerà : a) il fine settimana alternativamente, dalla sera del venerdì fino al rientro del lunedì a scuola, con onere di prelievo e accompagnamento;
b) i giorni dell'onomastico e del compleanno del padre;
il giorno della festa del papà (19 marzo); analogamente trascorrerà con la madre il di lei compleanno, onomastico e festa della mamma;
è fatto salvo il diritto del padre di vedere la figlia in piena libertà durante la settimana, salvo previa organizzazione e preavviso di un giorno a tutela della serenità della bambina e nel rispetto degli impegni di scuola ed extrascolastici, in considerazione delle abitudini intraprese a tutela del miglior sviluppo e crescita;
- in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, funzionali ad occasionali esigenze, il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, allo stesso modo la sera del 31 dicembre ed il 1^ gennaio, nonché la notte tra il 5 ed il 6 gennaio la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
allo stesso modo la Pasqua e il lunedì in Albis;
per il giorno dell'onomastico e compleanno della bambina, laddove non sia possibile trascorrerli alla presenza di entrambi i genitori, essi saranno trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre;
per due settimane nel periodo estivo anche non consecutive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia continuativamente, preavvisando tali periodi entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il OR , tenuto conto del prevalente collocamento della bambina Controparte_1 presso la uo onere di mantenimento anche nei confronti del figlio nato dalla precedente unione, continuerà a versare, in favore della bambina, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00, con adeguamento ISTAT annuale, fatta salva ogni rideterminazione in base a sopravvenute difficoltà, provate ed eccezionali, riscontrate da uno dei due genitori e fatte salve le nuove esigenze che occorreranno per la naturale crescita della bambina;
- entrambi i genitori parteciperanno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie ritenute fondamentali al sano e pieno sviluppo fisico, relazionale e psicofisico della bambina e allo sviluppo delle sue inclinazioni e ispirazioni;
tra queste si annoverano in via esemplificativa: spese scolastiche (libri, corredo scolastico, mensa scolastica), spese dentistiche, attività sportiva e ricreativa e ludica;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 settembre 2014 nel Comune di NO , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Parte_1 egistro degli Atti di Matrimonio del CodiceFiscale_1
n.77 P I, Uff. 1 anno 2014 alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in NO nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_2
Aldo Di Dario