TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8139/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 22/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8139/2019
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in Ottaviano (NA) Parte_1
alla via M. Arpaia n. 3, presso lo studio dell'Avv. RAGOSTA GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto d citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTE
e
, elett.te dom.ta in Afragola (NA) alla via Giacomo Controparte_1
Leopardi n. 36, presso lo studio dell'Avv. DE ROSA ANTONIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA
avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono pag. 2/5 applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava alla società dimostrare la fonte della Controparte_1
propria pretesa, mentre la era tenuta a Controparte_2
dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Tanto premesso, la ha proposto opposizione Controparte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2301/2019 del 15.10.2019 - con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore della società di € 9.908,72 Controparte_1
– dolendosi del fatto che parte della merce fornita fosse difettosa, tanto da essere assolutamente inutilizzabile.
Sennonché, non può non rilevarsi come la tesi attorea appaia poco credibile, primariamente in ragione del fatto che la denunzia di tali vizi è avvenuta solo con la proposizione della presente opposizione, non essendosi l'opponente premurata financo di precostituirsi documentazione fotografica effigiante i dedotti vizi della merce per cui è causa.
pag. 3/5 Alla luce di tanto, la dimostrazione della veridicità dei vizi è stata affidata alle risultanze dell'unico teste escusso, la cui deposizione si palesa poco verosimile specie se raffrontata con quanto dichiarato dal teste (cfr verbale di Tes_1
udienza del 21.4.2022), circa la verifica della integrità del prodotto, da parte dei magazzinieri, prima della consegna, apparendo del tutto verosimile che questa sia la prassi per la consegna delle merci in oggetto (tessuti), né l'opponente ha sul punto dedotto alcunché.
Inoltre, del tutto peregrine (e generiche) appaiono anche le contestazioni circa l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria, alla luce della documentazione in atti (fatture e partitario).
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere rigettata.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'opponente sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, nel confermare il decreto ingiuntivo n.
2301/2019 del 16.10.2019, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 2.540, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 22 maggio 2025.
pag. 4/5 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 22/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8139/2019
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in Ottaviano (NA) Parte_1
alla via M. Arpaia n. 3, presso lo studio dell'Avv. RAGOSTA GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto d citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTE
e
, elett.te dom.ta in Afragola (NA) alla via Giacomo Controparte_1
Leopardi n. 36, presso lo studio dell'Avv. DE ROSA ANTONIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA
avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono pag. 2/5 applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava alla società dimostrare la fonte della Controparte_1
propria pretesa, mentre la era tenuta a Controparte_2
dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Tanto premesso, la ha proposto opposizione Controparte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2301/2019 del 15.10.2019 - con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore della società di € 9.908,72 Controparte_1
– dolendosi del fatto che parte della merce fornita fosse difettosa, tanto da essere assolutamente inutilizzabile.
Sennonché, non può non rilevarsi come la tesi attorea appaia poco credibile, primariamente in ragione del fatto che la denunzia di tali vizi è avvenuta solo con la proposizione della presente opposizione, non essendosi l'opponente premurata financo di precostituirsi documentazione fotografica effigiante i dedotti vizi della merce per cui è causa.
pag. 3/5 Alla luce di tanto, la dimostrazione della veridicità dei vizi è stata affidata alle risultanze dell'unico teste escusso, la cui deposizione si palesa poco verosimile specie se raffrontata con quanto dichiarato dal teste (cfr verbale di Tes_1
udienza del 21.4.2022), circa la verifica della integrità del prodotto, da parte dei magazzinieri, prima della consegna, apparendo del tutto verosimile che questa sia la prassi per la consegna delle merci in oggetto (tessuti), né l'opponente ha sul punto dedotto alcunché.
Inoltre, del tutto peregrine (e generiche) appaiono anche le contestazioni circa l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria, alla luce della documentazione in atti (fatture e partitario).
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere rigettata.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'opponente sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, nel confermare il decreto ingiuntivo n.
2301/2019 del 16.10.2019, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 2.540, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 22 maggio 2025.
pag. 4/5 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5