Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott. Ugo Scavuzzo – Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio – Giudice
Dott. Paolo Petrolo – Giudice
Oggetto: Cause di responsabilità SENTENZA contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali nella causa iscritta al n. 3885/2013 R.G., e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative proposta da e dei consorzi
) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 ( ), difesa dall'avv. Carlo Car
– attrice contro
( , Controparte_1 C.F._2
– convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La erogava (ed eroga) finanziamenti in varie forme, tramite Parte_1 la divisione MP (in seguito, DB Easy), incluso il “credito al consumo”.
Nell'esercizio della sua attività la , tramite la Sviluppo Servizi Parte_1
Finanziari Finservizi s.r.l. (agente “MP”), aveva stipulato con la Controparte_2 un “accordo di convenzionamento” per collocare prodotti finanziari.
[...]
La , società che esercitava impresa di produzione, Controparte_2
trasformazione e installazione di impianti fotovoltaici, stipulava con numerosi clienti
(acquirenti) contratti di fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, contratti a cui erano collegati finanziamenti concessi dalla . Parte_1
La convenzione prevedeva che la avrebbe erogato il capitale Parte_1
1
fotovoltaico, mentre gli acquirenti (qualificabili come consumatori) avrebbero rimborsato la somma alla stessa , mutuante. Parte_1
La , quindi, erogava alla la somma di Parte_1 Controparte_2
1.017.746,80, correlata alla stipula di 46 contratti di acquisto stipulati, nel periodo tra gennaio e agosto del 2011, con altrettanti clienti (consumatori).
Nonostante il versamento della somma, la non eseguiva le Controparte_2
prestazioni, omettendo di fornire e realizzare gli impianti (in 32 casi) oppure realizzandoli solamente in parte (in 14 casi).
Insorgevano contestazioni con i clienti, a causa delle mancate forniture e installazioni, mentre, negli ultimi mesi del 2011, i tentativi di contattare la società (nella sua sede) si rivelavano vani, risultando cessata l'attività aziendale ed essendo divenuto irreperibile il suo amministratore e socio unico, . Controparte_1
I clienti, a causa delle inadempienze, esercitavano i diritti di recesso o di risoluzione unilaterale dei contratti di finanziamento (prestito), ai sensi dell'art. 125-quinquies del d.lgs. n. 385/93.
In particolare:
– nei casi di totale mancata fornitura degli impianti, la subiva il Parte_1
recesso unilaterale da 25 clienti, restituendo anche le eventuali rate dagli stessi già rimborsate, con 6 clienti intraprendeva trattative per limitare le perdite, mentre con 1 consumatore insorgeva un contenzioso;
– nei casi di parziale adempimento, la addiveniva, con 4 clienti, ad Parte_1
un accordo transattivo, accettando di ricevere meno di quanto avrebbe potuto pretendere, con altri 7 clienti insorgevano contenziosi (transatti in 2 casi), mentre 3 casi restavano
“sospesi” in attesa di verifiche sulle difformità lamentate.
La subiva, perciò, un danno quantificato in euro 778.536,88, Parte_1
corrispondente alla sommatoria tra quanto erogato alla società fornitrice (euro
754.868,80), e per cui la mutuante avrebbe avuto titolo per agire in ripetizione, gli importi riconosciuti ai clienti e da questi ceduti pro soluto alla stessa mutuante (euro 15.818,08)
e il risarcimento versato ai clienti per la completa installazione degli impianti (euro
7.850,00).
Esposte tali vicende, la dopo avere chiesto e ottenuto un Parte_1
provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo, ha agito nei confronti della
[... e di chiedendone la condanna Controparte_3 Controparte_1
alla restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento e al risarcimento dei danni, quelli derivati dalle inadempienze e quelli arrecati alla sua immagine.
L'ordinanza con cui è stato autorizzato, fino alla concorrenza di euro 1.300.000,00, il sequestro conservativo, è stata emessa il 2 maggio 2013 e la citazione è stata notificata
(si considera la prima spedizione) entro il termine perentorio stabilito per l'inizio della causa di merito dal comma 2 dell'art. 669-octies c.p.c. non si è costituita. Controparte_4
Nemmeno si è costituito. Controparte_1
La causa, dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento della Controparte_2
è stata riassunta, su impulso della solamente nei
[...] Parte_1
confronti di . Controparte_1
è rimasto contumace anche in seguito alla Controparte_1
riassunzione.
La notificazione nei suoi confronti, dell'atto di citazione e del ricorso in riassunzione, è stata effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., non essendo stato rinvenuto il destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica riportato nel relativo certificato (nella prima relata l'ufficiale giudiziario ha riferito della circostanza che il destinatario «si è reso irreperibile da circa 1 anno»).
Preliminarmente, è da rilevare – per ciò che concerne la composizione dell'organo giudicante – che, secondo l'art. 50-bis c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis –, il tribunale giudica in composizione collegiale, tra gli altri casi, «nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi».
La domanda della proposta nei confronti del è una Parte_1 CP_1
domanda di risarcimento proposta da un terzo danneggiato nei confronti di un amministratore di società (a responsabilità limitata) ai sensi dell'art. 2395 c.c.
Sempre preliminarmente, va rilevato che il rapporto processuale si deve intendere riassunto esclusivamente nei confronti del e, quindi, che la causa si deve CP_1
intendere uscita dalla condizione di quiescenza, dovuta all'interruzione, solamente nei confronti di quello.
3 Ciò deriva, esattamente, da specifici principi normativi e giurisprudenziali: il fornitore del bene o del servizio deve restituire al finanziatore l'importo dato a mutuo, se il contratto di finanziamento sia stato risolto a causa dell'inadempimento del contratto di fornitura, essendo così il primo obbligato verso il secondo a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 125-quinquies del d.lgs. n. 385/93; l'amministratore della società è tenuto a rispondere verso il terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 2395 c.c., a titolo di responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 15822/19; Cass. n. 21130/08); la responsabilità solidale non è esclusa dalla diversità dei titoli su cui la stessa si fonda (Cass.
n. 1070/19: «La responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale»); nei casi di obbligazioni solidali non sussiste un litisconsorzio necessario, perché il creditore può agire anche soltanto nei confronti di uno dei debitori (Cass. n. 2854/16; Cass. n. 3573/11); nelle cause scindibili, in cui il litisconsorzio è facoltativo, se all'interruzione per morte di uno dei condebitori in solido segua la riassunzione nei confronti solamente degli altri, la causa è validamente riassunta esclusivamente quanto ai rapporti processuali di cui sono parte i secondi (Cass.
n. 16018/10) e identico principio opera anche – ovviamente – per l'interruzione determinata dal fallimento;
l'attore, quindi, non ha l'onere di riassumere la causa anche nei confronti dell'altro condebitore, così che la causa può continuare tra le parti del rapporto riassunto (v., anche se su un caso diverso, Cass. n. 9960/17); il creditore, come
è libero di agire contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di riassumere il processo, instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto, nei confronti di uno soltanto di essi, senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio.
L'evento interruttivo, peraltro, non ha coinvolto il CP_1
E del resto, per effetto del fallimento della società convenuta, le domande di condanna (alla restituzione ed eventualmente al risarcimento di danni) proposte contro la stessa sarebbero improcedibili (Cass. n. 24156/18).
Ne deriva che la causa oggetto della presente decisione è quella inerente al rapporto processuale tra la e il e che la sentenza ha carattere definitivo, Parte_1 CP_1
in relazione a tale rapporto.
4 La domanda è fondata per quanto di ragione.
In data 16.4.2010 la (che si sarebbe trasformata nella CP_5 Controparte_2
aveva stipulato con la (tramite una sua agente, la
[...] Parte_1
“MP”) un contratto, denominato “accordo di convenzionamento”, che prevedeva la concessione di finanziamenti con corresponsione delle somme erogate a copertura degli acquisti direttamente dalla seconda alla prima e il rimborso da parte dei clienti
(consumatori) a favore della mutuante (erogatrice).
La nell'occasione era rappresentata dal CP_5 CP_1
Agli atti sono prodotte le fatture inerenti alle prestazioni oggetto dei contratti stipulati dalla con i singoli clienti (consumatori): si tratta di 46 Controparte_2
fatture (in qualche sporadico caso mancanti, ma prevalentemente sono in atti: sono intestate alla “Cauldron Impianti” e riportano di una “Cauldron Holding – dalla visura camerale emerge che ne era socio unico e amministratore unico il –, ma recano CP_1
la dicitura di appartenenza alla , con i correlati preventivi e con i documenti CP_5
da inoltrare alla società di distribuzione dell'energia elettrica o proprietaria delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, per un ammontare complessivo (totale) appena al di sotto di euro 1.020.000,00 (e appena al di sopra, perciò pressoché coincidente, di quello, inferiore, indicato nell'atto di citazione, a pag. 5: euro 1.017.746,00).
Tra la documentazione figurano anche dichiarazioni di inizio dei lavori, con date coincidenti o pressoché coincidenti con quelle della stipula dei contratti: però – lo si vedrà
– sono prodotte anche dichiarazioni con cui gli apparenti autori avevano comunicato che le sottoscrizioni a loro (apparentemente) riferibili non erano state apposte da loro stessi.
Al detto importo (totale) si dovrebbe aggiungere anche quello pagato come premio della polizza assicurativa stipulata con la (polizza Parte_2
escussa dalla : pag. 5 dell'atto di citazione). Parte_1
I contratti di finanziamento stipulati dai clienti (acquirenti) con la MP
(agente della ) risultano pure prodotti: nei contratti sono determinati – Parte_1
ovviamente – i prezzi dei beni acquistati, gli importi che i clienti avrebbero dovuto rimborsare alla mutuante, sono indicati i beni stessi, è indicata la fornitrice ( CP_5
“convenzionata”).
[...]
Sono prodotte missive (con le risposte della ) in cui svariati clienti Parte_1
(acquirenti) avevano negato di avere apposto sottoscrizioni relative alle date di inizio dei lavori e qualcuno anche di avere mai stipulato, sottoscrivendo, contratti con la CP_6
[...] , missive con cui avvocati degli acquirenti comunicavano che la società CP_2
fornitrice era totalmente inadempiente, oltre ad essere «irreperibile», e che, perciò, i contratti di finanziamento collegati si dovevano intendere risolti, missive con cui i clienti diffidavano la ad adempiere, rappresentando che i tentativi di Controparte_2
contattarla erano stati vani (i locali erano «chiusi e abbandonati»), missive con cui i clienti
(tenuti al rimborso delle somme mutuate) dichiaravano di sciogliersi dal rapporto (per recesso o risoluzione) indicandone il motivo (inadempienza della società fornitrice, resasi irreperibile).
Rileva questo Collegio che, da tale documentazione, si desume, anche per inferenza logica, oltre che in via diretta, la prova che gli importi erogati, a titolo di finanziamento, dalla alla erano stati perduti, in quanto non Parte_1 Controparte_2
rimborsati dai clienti-acquirenti, per effetto dello scioglimento dei relativi rapporti.
Dai documenti emerge la prova delle estinzioni (anticipate) dei rapporti di finanziamento, con i correlativi obblighi di rimborso, relativamente a tutti i clienti riportati nell'elenco prodotto (allegati n. 13 e n. 14), tranne che per uno ( CP_7
: in talune copie (tra quelle, oltremodo numerose, prodotte) non appaiono
[...]
leggibili i dati identificativi (a causa di sbiadimenti nelle fotocopiature).
Gli importi erogati ammontano in totale ad euro 565.199,00 (è escluso quello riferito a in quanto – si è osservato – i dati del suo rapporto non sono Controparte_7
leggibili nei documenti prodotti, agli allegati n. 5 e n. 13 in particolare).
Il detto ammontare (565.199,00) corrisponde alla sommatoria di tutti gli importi che sono documentati (all'allegato n. 5) con distinte di erogazione – prova documentale adeguata, benché di formazione interna, in relazione e in coordinazione con gli altri elementi istruttori, documentali e dichiarativi –, in cui sono precisati i dati identificativi dei rapporti: data di erogazione, nominativo del cliente, numero di rate di rimborso, tassi di interesse (tasso annuo nominale, tasso effettivo globale, tasso annuo effettivo globale), denominazione della fornitrice, importo delle rate, importo erogato e importo finanziato
(coincidenti), e altro.
È da rilevare che la sommatoria dei singoli importi indicati dalla società attrice
(allegati n. 13 e n. 14) come importi “netti erogati” alla fornitrice è inferiore a quella che risulterebbe se si considerassero i singoli importi che risultano dai documenti: però, nella divergenza tra i dati numerici, essendo dalla attrice stessa asserito a quanto ammontava il
“netto erogato” (ripetibile) alla fornitrice, la prevalenza non può che essere riconosciuta
6 ai dati indicati, sia perché non si potrebbero eccedere i limiti della domanda (e delle allegazioni), sia perché l'indicazione degli importi versati, se inferiori a quelli documentati, ha una portata ammissiva che non può essere trascurata.
C'è da osservare, inoltre, che per numerosi rapporti coincidono l'importo delle fatture (o dei preventivi) e l'importo indicato come erogato, quasi sempre coincidente, pure, con quello oggetto dei contratti di finanziamento, stipulati dai clienti-acquirenti con la agente “MP”.
Agli atti sono prodotti i contratti transattivi stipulati dalla con due Parte_1
clienti: la mutuante aveva rinunciato a chiedere ai mutuatari l'importo di euro 2.678,08
(transazione con ) e l'importo di euro 12.700,00 (transazione con Persona_1 [...]
), rendendosi cessionaria degli stessi. Persona_2
L'importo di euro 2.678,00 va riconosciuto in quanto oggetto di rinuncia (quello di euro 3.818,00, richiesto nell'atto di citazione, corrisponde alle spese che il cliente aveva sostenuto per colmare la fornitura solamente parziale, ma non esprime direttamente la perdita della mutuante, contenuta nel limite di quello a cui vi era stata rinuncia), mentre l'importo di euro 12.000,00, richiesto dall'attrice, va riconosciuto in quanto inferiore a quello ceduto dal cliente.
Da altre scritture transattive (stipulate con , , Persona_3 Persona_4
e ) emerge che la mutuante, a fronte di rinunce a contestazioni Persona_5 CP_8
e ad esercitare il diritto di recesso o risoluzione, si era accollata le spese per il completamento degli impianti, nei seguenti importi: euro 2.000,00 (cliente ), Per_3
euro 2.000,00 (cliente ), euro 2.000,00 (cliente , euro 1.850,00 (cliente Per_4 Per_5
CP_8
Non emerge prova adeguata, a livello di certezza, se non direttamente dimostrativa, inferenziale, di altre perdite, quantificabili in importi che possano essere riscontrati.
Il totale di quanto erogato dalla mutuante alla fornitrice, e perduto a causa della risoluzione dei contratti di finanziamento, e di quanto dalla mutuante corrisposto (anche sotto forma di rinuncia ad esigere il rimborso, in tutto o in parte, del residuo) per addivenire con i clienti ad un accordo transattivo ammonta ad euro 587.727,00.
Le testimonianze assunte hanno confermato le seguenti circostanze: la Parte_1
erogava la somma solamente dopo ricevuta «tutta la documentazione» inerente al
[...]
finanziamento, sottoscritta dagli acquirenti, in particolare con il bollettino (ricevuta) di pagamento di taluni costi, di spettanza della ENEL, documentazione che la Cauldron
7 Green Energy consegnava alla agente “MP”, inclusiva di moduli che la detta società faceva sottoscrivere agli acquirenti (testimoni , Testimone_1 Tes_2
, a conoscenza dei fatti quali dipendenti della Finservizi
[...] Testimone_3
s.r.l.); il contratto di finanziamento veniva trasmesso con la sottoscrizione anche del
, e con il timbro della società (testimone ); il CP_1 Testimone_3 CP_1
«negli ultimi mesi del 2011» si era reso «irreperibile» (testimone , Testimone_3
che era andato a cercarlo personalmente, nella sede della società e «di sera» nel Comune in cui abitava e dove – avevano riferito – avrebbe potuto trovarlo: tentativi andati a vuoto).
Di tenore identico, con particolari in più, è la testimonianza di a Testimone_4
conoscenza delle vicende in quanto responsabile dell'agenzia della Parte_3
Messina e Catania.
Sono stati sentiti come testimoni vari acquirenti ( , Testimone_5 Testimone_6
, , , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 [...]
, , i quali hanno riferito e confermato (con diversità marginali di Tes_11 Testimone_12
accenti o con diversità correlate alle situazioni individuali) le vicende: i lavori di installazione degli impianti fotovoltaici non erano stati iniziati;
gli impianti (in qualche caso) non erano realizzabili, nonostante le promesse circa la loro fattibilità, a causa di problemi di superficie o di esposizione delle zone.
Alcuni dei testimoni sentiti hanno negato, confermando la specifica circostanza dedotta come oggetto della prova, che le sottoscrizioni apposte in calce a dichiarazioni circa l'avvenuto inizio dei lavori fossero le loro.
Il testimone , tecnico della società incaricata dalla Testimone_13 Controparte_9
dei sopralluoghi per verificare quanto lamentato dagli acquirenti, ha Parte_1
riferito che «in alcuni casi gli impianti erano incompleti, in altri casi non erano stati completamente realizzati», mentre in altri ancora, pur potendo essere realizzati, gli impianti non avrebbero prodotto energia.
La prima questione da esaminare è relativa all'incidenza degli inadempimenti dei contratti di fornitura (di beni e di servizi) sui contratti di finanziamento.
In base all'art. 125-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 385/93, «nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile».
8 Il comma 2 dell'articolo dispone che la risoluzione del contratto di credito da un lato «comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato» e dall'altro lato «non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi».
Il finanziatore – prevede il comma 2, in chiusura – «ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».
La giurisprudenza di legittimità – intervenuta anche sulla norma di cui all'art. 125, comma 4, del d.lgs. n. 385/93, nel testo originario – ha inquadrato la fattispecie in un
«collegamento negoziale di fonte legale, ove nell'erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale» (Cass. n. 33933/24, in motivazione;
in senso analogo, Cass. n. 19522/15).
Questo tipo di mutuo, individuato come contratto obbligatorio e non reale, «vede la finalità dell'erogazione del credito inserita nel sinallagma contrattuale, per cui dal venir meno del contratto collegato discende una analoga sorte per il contratto di finanziamento»
(Cass. n. 33933/24, in motivazione).
La tutela attribuita al consumatore nei confronti del finanziatore (creditore) si aggiunge alla tutela che già gli è riconosciuta nei confronti del fornitore.
Ne deriva che l'inadempimento e, così, la risolubilità del contratto di fornitura del bene o del servizio costituiscono una questione pregiudiziale di cui il giudice deve conoscere incidentalmente nel giudizio tra consumatore (finanziato) e finanziatore (così,
Cass. n. 33933/24).
La soluzione è in linea con la lettera dell'art. 125-quinquies, secondo cui il diritto alla risoluzione del contratto di credito sussiste se «ricorrono le condizioni» di cui all'art. 1455 c.c., e non se la risoluzione sia stata già pronunciata (con sentenza): basta, perciò, la ricorrenza delle condizioni della risoluzione, non essendo necessario che le stesse siano state già accertate.
E analogamente, la questione deve essere affrontata, pregiudizialmente e se del caso
– se non sia stata pronunciata, con sentenza, la risoluzione del contratto di fornitura – incidentalmente, nel giudizio tra finanziatore e fornitore.
Se la questione della risolubilità del contratto di fornitura deve essere esaminata
9 incidentalmente, presupposto delle azioni esperibili dall'acquirente (consumatore) contro il finanziatore non è una (già intervenuta) pronuncia di risoluzione di quel contratto.
E quindi, la risoluzione già pronunciata non è neanche presupposto dell'azione che il finanziatore, nell'ipotesi prevista dal comma 2, ultima frase, può esercitare contro il fornitore per ottenere la restituzione dell'importo che l'uno ha versato all'altro.
Nel caso in esame gli elementi costitutivi della risolubilità dei contratti di fornitura
(di beni e servizi: impianto fotovoltaico e relativa installazione) sono – ritiene questo
Collegio – integrati e provati.
Dalla documentazione in atti (missive di contestazione, transazioni) e dalle testimonianze assunte è risultato che i contratti di fornitura erano rimasti inadempiuti, totalmente o parzialmente, sicché la finanziatrice aveva dovuto subire l'estinzione dei rapporti di mutuo (talvolta restituendo le rate già rimborsate) o addivenire ad accordi transattivi con cui rinunciava al rimborso di somme residue o si accollava (materialmente, versando i corrispondenti importi agli acquirenti) le spese di completamento degli impianti.
Sul punto, è da osservare che, in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il presupposto della non scarsa importanza dell'inadempimento è insito nella omessa esecuzione delle «obbligazioni primarie ed essenziali del contratto» e sussiste quanto lo stesso incida in modo rilevante sull'equilibrio negoziale (Cass. n. 22521/11).
La gravità dell'inadempimento, agli effetti di cui all'art. 1455 c.c., va sempre riferita e commisurata all'interesse che l'altro contraente aveva o avrebbe potuto avere alla esecuzione del negozio (Cass. n. 8212/20; Cass. n. 4022/18).
Emersa, dal complessivo materiale istruttorio, l'inadempienza totale (nei casi accertati) ad obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quelle che avevano ad oggetto la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici funzionanti, inadempienza non smentita da (eventuali) elementi istruttori contrari, il presupposto della gravità si deve ritenere integrato.
Quanto ai casi di inadempienza parziale, si può rilevare che l'essere la mutuante addivenuta a transazioni, se ha escluso la risolubilità dei contratti di finanziamento, ha limitato le perdite dei rimborsi dovuti, riducendo gli importi che la mutuante stessa avrebbe potuto ottenere, nell'ipotesi di risoluzione, dalla fornitrice.
Perciò, le perdite dimostrate vanno riconosciute come danni, al cui risarcimento è
10 tenuto anche, e soprattutto, l'amministratore unico della società fornitrice, che risponde a titolo di responsabilità contrattuale e non, direttamente, a titolo di obbligo restitutorio ex art. 125-quinquies.
Accertato l'inadempimento (plurimo), totale o parziale – in tal caso comunque atto ad incidere sul quantum del rimborso dovuto alla finanziatrice –, della Controparte_2
, si deve verificare se siano integrati gli estremi di una responsabilità del suo
[...]
amministratore unico, il CP_1
L'art. 2395 c.c. attribuisce il diritto al risarcimento al socio e al terzo che «sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori» della società.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore, posto in essere tanto nell'esercizio della carica quanto al di fuori delle correlate incombenze, «abbia determinato un danno direttamente sul patrimonio del socio o del terzo, restando irrilevante che il comportamento dell'amministratore sia stato conforme agli interessi della società o a vantaggio di questa»
(Cass. n. 9206/20).
La responsabilità prevista dall'art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale (Cass. n.
21130/08) e sorge quando il danno subito dal terzo sia non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società, ma una conseguenza, diretta ed immediata, del comportamento, doloso o colposo, dell'organo gestorio.
Ancora, «la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente»
(Cass. n. 17794/15, la quale ha ritenuto, relativamente ad un caso di indicazioni non veritiere in un bilancio di società, tali da indurre nel terzo un affidamento incolpevole circa la solidità economico-finanziaria della società, la necessità che sia provato il nesso causale tra la detta inattendibilità e la determinazione a contrarre, da cui sia derivato un danno da inadempimento della società alle proprie obbligazioni;
in senso analogo, Cass.
n. 15822/19).
La responsabilità contrattuale, da inadempimento, della società può senz'altro coesistere con la responsabilità extracontrattuale, per fatti colposi o dolosi causativi di danni, dei suoi amministratori prevista dall'art. 2395 c.c. (Cass. n. 7272/23; Cass. n.
11 25946/11).
È irrilevante che il danno sia stato arrecato al terzo dagli amministratori nell'esercizio o al di fuori delle incombenze correlate alla carica (Cass. n. 8359/07), né che sia ricollegabile ad un inadempimento della società (Cass. n. 2850/96) o che l'atto lesivo sia stato realizzato dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società stessa (Cass. n. 2850/96).
Analizzando gli elementi istruttori, si devono ritenere integrati gli elementi costitutivi della responsabilità del verso la . CP_1 Parte_1
È da rilevare che il era, oltre che socio unico, amministratore unico della CP_1
Controparte_2
Tale circostanza è comprovata dalla visura storica, da cui risulta che la società si era trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni (nel 2011), con atto coevo alla variazione di denominazione sociale (da , e che, sempre per CP_5
atto nella stessa data, il ne era amministratore unico, nonché socio unico, oltre CP_1
ad essere stato amministratore unico della precedente società (la , carica CP_5
iscritta nella data di iscrizione dell'atto pubblico costitutivo 26.9.2008) e pure socio unico
(è indicata una “variazione” come “socio unico da: socio unico”).
Gli estremi della responsabilità del quale amministratore (unico) della CP_1
, sono – ritiene questo Collegio – senz'altro integrati: l'essere Controparte_2
quello non soltanto socio unico, ma anche amministratore unico della società, svanita nonostante una rapida acquisizione di contratti in un arco temporale assai ristretto, società che – è emerso nell'ambito della procedura di fallimento, dichiarata chiusa, con il decreto dell'8 novembre 2017 (in atti), per mancanza di attivo da ripartire tra i creditori ammessi
–, dimostra una sostanziale identificazione tra la società e il suo amministratore, che ne era anche socio unico, sicché i comportamenti dell'organo gestorio non possono essere letti e ricostruiti – razionalmente – se non come atti di esecuzione del piano a cui la veste societaria fungeva da mero schermo e da strumento.
I comportamenti dell'amministratore, perciò, se anche si ipotizzasse che non fossero stati posti in essere dolosamente per realizzare un piano ai danni della finanziatrice (e degli acquirenti, ovviamente), certamente sarebbero colposi, per non avere l'amministratore stesso soppesato le possibilità effettive e concrete che la società eseguisse le prestazioni a cui si era obbligata.
La soluzione discende da una lettura organica – non atomistica – di rilevanti ed
12 eterogenei elementi istruttori, documentali e dichiarativi: la società aveva acquisito varia clientela e stipulava altrettanti contratti di fornitura in poco tempo;
un cospicuo numero di contratti restava totalmente inadempiuto, mentre diversi contratti erano eseguiti soltanto parzialmente e in modi incompleti;
le dichiarazioni (svariate) di inizio dei lavori, allegate ai contratti, non corrispondevano alla realtà, quando non recavano sottoscrizioni fittizie (disconosciute dai loro apparenti autori); diversi impianti non sarebbero stati nemmeno fattibili;
l'attività di impresa cessava repentinamente, con impossibilità di reperire la società nella sua sede;
anche l'amministratore unico della società si rendeva irreperibile ai tentativi di contatto;
la società (una società per azioni) falliva ed era priva di qualsivoglia attivo, situazione accertata nell'ambito della procedura di fallimento;
la società (nonostante fosse una società di capitali) si identificava sostanzialmente con il proprio amministratore, che ne era anche socio unico.
Non si potrebbe dubitare che il danno da perdita delle somme finanziate sia un danno diretto dei comportamenti dell'amministratore della società, costituendo lo stesso una immediata conseguenza di inadempienze – è logico e ragionevole affermare – espressive, per sistematicità e per modalità, di scelte od omissioni gestorie.
A questi rilievi si deve aggiungere che la responsabilità risarcitoria degli amministratori di una società di capitali, per inadempimento contrattuale di questa, avendo natura extracontrattuale, «richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio “direttamente”» (Cass. n. 15822/19).
Più in generale, a proposito del nesso eziologico, in materia di illecito extracontrattuale, «il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici» (Cass. n. 23059/09).
In base a questi criteri, si deve ritenere esistente (e provato) il nesso tra le condotte dell'amministratore della società e l'erogazione dei prestiti e, comunque, tra le prime e la perdita delle somme erogate.
Si può adesso esaminare la questione della quantificazione del danno.
13 Un primo fattore di danno va individuato nei prestiti risolti a causa di totali inadempienze nelle forniture e nelle installazioni degli impianti.
L'attrice ha asserito che venticinque è il numero dei rapporti risolti (pag. 6 dell'atto di citazione e allegato n. 13).
Le somme erogate in relazione a tali contratti ammontano, complessivamente, ad euro 565.199,00.
Ai fini della quantificazione del danno e della liquidazione del risarcimento, appare più corretto considerare – osserva il Collegio – il detto importo, che corrisponde alla sommatoria del “netto erogato” (alla fornitrice), anziché l'importo che sarebbe dato dalla sommatoria del “totale da rimborsare” in relazione a ciascun mutuo.
E questo, per più di una ragione.
L'art. 125-quinquies del d.lgs. n. 385/93 prevede, al comma 2, che «il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore», importo che coincide con quello «che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi», inclusivo – si deve ritenere, per logica e in conformità alla ratio della norma – delle rate eventualmente già pagate dall'acquirente e che il finanziatore deve rimborsare.
Se, allora, per espressa previsione normativa il finanziatore può ripetere dal fornitore l'importo che allo stesso abbia versato e se, nella vicenda oggetto della causa, la non aveva potuto ottenere dalla la restituzione Parte_1 Controparte_2
delle somme erogate, a causa del fallimento della società fornitrice e dell'inesistenza di un attivo da ripartire (accertata nell'ambito della procedura di fallimento), è evidente che il danno coincide con quanto versato e non restituito.
L'ulteriore ragione è fondata sul rilievo che fare coincidere il danno risarcibile con le somme il cui rimborso spettava alla finanziatrice significherebbe includere nel risarcimento il lucro cessante.
Il lucro cessante deve essere oggetto di allegazione, come specifica tipologia di danno (cfr., su varia casistica, Cass. n. 30791/24; Cass. n. 26042/20).
Gli elementi e i fattori costitutivi del lucro cessante devono essere ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzati.
Nel caso in esame non appare dedotto, a rigore, un danno da lucro cessante, tramite l'allegazione degli specifici fatti che lo avrebbero integrato, estesi anche alle condizioni oggettive e soggettive degli acquirenti-consumatori tenuti al rimborso, per modo che si possa ritenere, con rilevante certezza, che le somme sarebbero state interamente restituite
14 con gli interessi e con i costi correlati ai finanziamenti.
Peraltro, è da notare come, a fronte dell'asserzione di avere erogato (alla società fornitrice) la somma (totale) di euro 1.017.746,80 (pag. 5 dell'atto di citazione e allegato n. 5), la stessa attrice abbia indicato (contenuto) il danno nella somma di euro 754.868,80
(pag. 9 dell'atto di citazione e allegato n. 5 del fascicolo di parte del procedimento per sequestro conservativo), data dall'addizione degli importi “da ripetere” ex art. 125- quinquies (tra i quali quelli perduti per effetto dell'estinzione dei finanziamenti: euro
565.898,80, escluso l'importo riferibile a per difetto di prova), degli Controparte_7
importi pagati a titolo di transazione e ceduti alla mutuante (15.818,08, ma riconoscibili nel minore importo di euro 14.678,00, per quanto addietro rilevato) e dell'ammontare
(7.850,00) dei costi sostenuti per il completamento degli impianti, oltre che degli importi relativi ai rapporti contestati e quelli relativi a rapporti oggetto di verifiche.
La stessa attrice, del resto, ha corredato l'indicazione dell'importo con l'avverbio
“circa” (pag. 9 dell'atto di citazione).
Non è da trascurare, inoltre, che, per allegazione della stessa attrice (v. il prospetto all'allegato n. 5), gli importi da ripetere coincidono con quelli “netti erogati” e non con quelli “finanziati” (solitamente maggiori).
Quindi, il petitum, fondato su una congruente causa petendi, è il risarcimento del danno commisurato alla «somma» tra il «netto erogato» (alla fornitrice), i costi sostenuti per effetto (o a titolo) delle transazioni stipulate con gli acquirenti e gli importi che altri acquirenti hanno ceduto alla mutuante (pag. 18 e ss. dell'atto di citazione).
Ancora, bisogna considerare che «la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di società, per fatti illeciti posti in essere, con dolo o colpa, durante l'attività di contrattazione svolta in nome della società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivante all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata, del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendo farsi carico al medesimo, ai fini del risarcimento in favore dell'altro contraente danneggiato» (Cass. n. 14/82; in senso analogo, Cass. n. 5723/91).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi istruttori, il danno va liquidato, complessivamente, in euro 587.727,00.
15 Sulla somma, oggetto di un debito risarcitorio, quindi di valore, va riconosciuta la rivalutazione secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), oltre, sull'importo via via rivalutato anno per anno, interessi (compensativi) al tasso legale (ex art. 1284, comma 1, c.c.), stimato equo e ragionevole nell'assenza di elementi specifici per riconoscerli ad un tasso diverso (Cass.
n. 10376/24; sul metodo di computo, in generale, da Cass. Sez. Un. n. 1712/95), con decorrenza – in difetto di allegazione circa i giorni in cui si erano perfezionate le risoluzioni (unilaterali) dei contratti di finanziamento – dalla data (8.5.2013) di notificazione dell'atto di citazione (effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.).
Alla data della formazione del giudicato il credito di valore diventerà di valuta
(Cass. n. 5008/05).
Non può essere riconosciuto il lamentato danno all'immagine.
Sul punto, si deve osservare che in materia di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, «il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici» (Cass. n.
19551/23; in senso analogo, Cass. n. 20643/16).
Più in generale, la persona giuridica può subire un danno non patrimoniale da lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità
(Cass. n. 4542/12).
Prima ancora che non essere stati provati, non sono stati allegati, con la necessaria precisione, gli elementi costitutivi di un danno all'immagine della società attrice.
Se il danno lamentato fosse qualificato come danno patrimoniale, dovuto alla perdita di affari che, a causa delle ripercussioni della vicenda, la mutuante avrebbe subito, oltre a non esservene prova, non ne è data una allegazione specifica (se ci fosse stato un impatto della vicenda sui volumi di ricavi e quale ne sarebbe stata la portata, con dimostrazione di un nesso causale univoco tra eventi, quali particolari, effettive opportunità di affari sarebbero svanite, con relative perdite: la stessa circostanza dedotta a pag. 26 dell'atto di citazione, lettera r., è generica).
La domanda in esame, pertanto, si deve intendere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei
16 parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore, individuato considerando la causa di merito e i relativi esiti, non il procedimento cautelare ante causam, strumentale e privo di autonomia: fino ad euro 1.000.000,00), applicabili anche al procedimento per sequestro conservativo (Cass. n. 13840/24), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano, quanto alla causa di merito, la riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase, e, quanto al procedimento cautelare, la riduzione ai minimi (è esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di euro 587.727,00, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT da calcolarsi con decorrenza dall'8.5.2013 e fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno;
2) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida, per la causa di merito, in euro 1.525,80 per spese vive ed euro 17.515,80 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., e, per il procedimento cautelare, in euro 529,05 per spese vive ed euro 5.068,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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