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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/10/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
EL Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6211 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio sito in Roma, Via della Giuliana 80 dell'Avv. Vincenzo Noschese che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto p.t. c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da note scritte di trattazione ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza 519/19, pubblicata in data
16/5/2019 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, chiedendone l'integrale riforma, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il Giudice di Pace rigettato la domanda proposta in primo grado senza esaminare uno specifico motivo di impugnazione proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 0102002 20180821. CP_2
Non si è costituita in giudizio la . Controparte_1
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 22.10.2025, celebrata in modalità cartolare e con regolare deposito di note conclusionali da parte dell'appellante.
Questioni Preliminari e merito. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Del pari ammissibile è il gravame atteso che l'appellante ha proposto motivi concernenti la violazione di norme processuali.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
*
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della . Controparte_1
Ciò posto, l'appello spiegato da non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 112 c.p.c. “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Ebbene, quanto al vizio di “omessa pronuncia” esso si verifica allorquando il Giudice ometta di pronunciarsi specificamente su una domanda, ritualmente proposta, senza che possa ritenersi la stessa implicitamente rigettata in considerazione del ragionamento logico giuridico espresso in motivazione.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado, emerge chiaramente che l'odierna appellante aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 0102002 20180821 emessa nei suoi CP_2 confronti per la violazione dell'art. 1 della L. 386/1990. La condotta contestata è l'emissione di cinque assegni tratti sulla Banca Carime S.p.A. – Filiale di Baronissi senza l'autorizzazione del trattario. Gli assegni in questione avevano i seguenti nn. 5036365647, 5036365643, 5036365648, 5036365646 e 5036365644.
I motivi su cui l'opposizione era fondata concernevano sia vizi formali dell'intimazione e della notifica della stessa, nonché profili sostanziali, avendo ella invocato la scriminante della buona fede/caso fortuito o forza maggiore.
Dalla lettura della sentenza n. 519/19 è dato effettivamente evincere che il GdP si è soffermato solo sui motivi formali, evitando qualsivoglia statuizione sul motivo concernente la invocata buona fede;
né dalla motivazione
è possibile desumere i presupposti pe un implicito rigetto di siffatto motivo.
La sentenza è dunque effettivamente viziata sotto questo specifico profilo.
Quanto ora alle conseguenze derivanti da tale omissione, è pacifico che in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112
c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34777 del 12 dicembre 2023).
Bisogna dunque valutare nella presente sede la fondatezza di siffatto motivo di opposizione.
ha sostanzialmente dedotto di essere stata vittima di un raggiro, consistito nella apertura di Parte_1 un conto corrente presso la filiale di Baronissi della Banca Carime formalmente a nome della soc. ma in CP_3 realtà da questa sconosciuto;
probabilmente frutto dell'attività di ignoti.
Prova di questa situazione, ignorata senza suo colpa dall'attrice, si rinverrebbe nella denuncia querela sporta in relazione a tali fatti.
Ora, la sussitenza della scriminante deve essere dimostrata da chi la invoca e nel caso di specie la mera querela, in quanto atto di formazione unilaterale, non può da sola fornire idonea prova dei fatti in essa rappresentati. In assenza di elementi estrinseci non è possibile attribuire alla denunzia l'efficacia di piena ed idonea prova.
Nel caso specifico alcun elemento estrinseco è stato dimostrato a supporto della teoria attorea né si conoscono gli esiti del procedimento penale avviato a seguito della denunzia.
Sicché il motivo va rigettato.
Del pari infondato è il motivo concernente il vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che, in linea con pacifica Giurisprudenza, la motivazione dell'atto amministrativo può essere anche integrata per relationem, attraverso il richiamo ad altri precedenti atti disponibili al trasgressore e può essere redatta secondo criteri di sinteticità. Nel caso di specie è indicata la norma violata e vi è rinvio al verbale di contestazione e quanto alla pena, la stessa è determinata nei parametri legali.
Quanto poi ai motivi formali già affrontati dal GdP, alcun specifico motivo di gravame è stato proposto.
L'appello va pertanto rigettato con conferma dei provvedimenti impugnati.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- Rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
- Nulla sulle spese.
Nocera Inferiore, 27/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EL Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
EL Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6211 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio sito in Roma, Via della Giuliana 80 dell'Avv. Vincenzo Noschese che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto p.t. c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da note scritte di trattazione ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza 519/19, pubblicata in data
16/5/2019 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, chiedendone l'integrale riforma, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il Giudice di Pace rigettato la domanda proposta in primo grado senza esaminare uno specifico motivo di impugnazione proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 0102002 20180821. CP_2
Non si è costituita in giudizio la . Controparte_1
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 22.10.2025, celebrata in modalità cartolare e con regolare deposito di note conclusionali da parte dell'appellante.
Questioni Preliminari e merito. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Del pari ammissibile è il gravame atteso che l'appellante ha proposto motivi concernenti la violazione di norme processuali.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
*
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della . Controparte_1
Ciò posto, l'appello spiegato da non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 112 c.p.c. “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Ebbene, quanto al vizio di “omessa pronuncia” esso si verifica allorquando il Giudice ometta di pronunciarsi specificamente su una domanda, ritualmente proposta, senza che possa ritenersi la stessa implicitamente rigettata in considerazione del ragionamento logico giuridico espresso in motivazione.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado, emerge chiaramente che l'odierna appellante aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 0102002 20180821 emessa nei suoi CP_2 confronti per la violazione dell'art. 1 della L. 386/1990. La condotta contestata è l'emissione di cinque assegni tratti sulla Banca Carime S.p.A. – Filiale di Baronissi senza l'autorizzazione del trattario. Gli assegni in questione avevano i seguenti nn. 5036365647, 5036365643, 5036365648, 5036365646 e 5036365644.
I motivi su cui l'opposizione era fondata concernevano sia vizi formali dell'intimazione e della notifica della stessa, nonché profili sostanziali, avendo ella invocato la scriminante della buona fede/caso fortuito o forza maggiore.
Dalla lettura della sentenza n. 519/19 è dato effettivamente evincere che il GdP si è soffermato solo sui motivi formali, evitando qualsivoglia statuizione sul motivo concernente la invocata buona fede;
né dalla motivazione
è possibile desumere i presupposti pe un implicito rigetto di siffatto motivo.
La sentenza è dunque effettivamente viziata sotto questo specifico profilo.
Quanto ora alle conseguenze derivanti da tale omissione, è pacifico che in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112
c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34777 del 12 dicembre 2023).
Bisogna dunque valutare nella presente sede la fondatezza di siffatto motivo di opposizione.
ha sostanzialmente dedotto di essere stata vittima di un raggiro, consistito nella apertura di Parte_1 un conto corrente presso la filiale di Baronissi della Banca Carime formalmente a nome della soc. ma in CP_3 realtà da questa sconosciuto;
probabilmente frutto dell'attività di ignoti.
Prova di questa situazione, ignorata senza suo colpa dall'attrice, si rinverrebbe nella denuncia querela sporta in relazione a tali fatti.
Ora, la sussitenza della scriminante deve essere dimostrata da chi la invoca e nel caso di specie la mera querela, in quanto atto di formazione unilaterale, non può da sola fornire idonea prova dei fatti in essa rappresentati. In assenza di elementi estrinseci non è possibile attribuire alla denunzia l'efficacia di piena ed idonea prova.
Nel caso specifico alcun elemento estrinseco è stato dimostrato a supporto della teoria attorea né si conoscono gli esiti del procedimento penale avviato a seguito della denunzia.
Sicché il motivo va rigettato.
Del pari infondato è il motivo concernente il vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che, in linea con pacifica Giurisprudenza, la motivazione dell'atto amministrativo può essere anche integrata per relationem, attraverso il richiamo ad altri precedenti atti disponibili al trasgressore e può essere redatta secondo criteri di sinteticità. Nel caso di specie è indicata la norma violata e vi è rinvio al verbale di contestazione e quanto alla pena, la stessa è determinata nei parametri legali.
Quanto poi ai motivi formali già affrontati dal GdP, alcun specifico motivo di gravame è stato proposto.
L'appello va pertanto rigettato con conferma dei provvedimenti impugnati.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- Rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
- Nulla sulle spese.
Nocera Inferiore, 27/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EL Cuomo