Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile- settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3538/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CARACCIOLO, giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentato e difeso Controparte_1
dagli Avv.ti Marcello CARNOVALE e Umberto FERRATO, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato al Giudice del Lavoro di Castrovillari in data 28/10/2021, la parte ricorrente, affermando di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura per 88 giornate nell'anno
2020 e lamentando di non aver ricevuto l'indennità di malattia relativamente al periodo dal 4/01/2021 al 6/02/2021, ha adito l'intestato Tribunale, previa proposizione di ricorso amministrativo, chiedendo CP_ l'accertamento del proprio diritto alla predetta indennità, con condanna dell' al pagamento della prestazione pretesa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. CP_ In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che, a seguito di solleciti, l' a mezzo e-mail del
6/05/2021, ha comunicato testualmente: “Indennità liquidata, con importo zero, ci sono 34 gg di
(dal 18/10/2017) in Corigliano Rossano, A.U. Corigliano, alla C/Da nonché in considerazione Per_1
del fatto che lo stesso non ha mai ricevuto comunicazione di mancata reperibilità.
CP_ Costituitasi in giudizio, la parte resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto dal D.L 19/9/92, n. 384, convertito dalla legge 14/11/92, n. 438, l'inammissibilità della domanda, ove non sia provata la presentazione della domanda amministrativa, e l'improcedibilità della domanda ove non siano stati esperiti i ricorsi amministrativi.
Nel merito, ha domandato l'insussistenza della materia del contendere, in quanto l' ha CP_1
liquidato la prestazione richiesta per l'intero periodo di malattia, come emerge dal provvedimento di liquidazione allegato;
in subordine, ha eccepito, la prescrizione estintiva annuale ex l. 11/01/1943,
n.138 del preteso diritto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda essendo la domanda giudiziale tempestiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del preteso diritto. CP_ Deve essere affermata, altresì, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dall' stante la prova, fornita da parte ricorrente, di aver proposto sia la domanda amministrativa sia il ricorso amministrativo.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'istituto resistente, a sostegno della richiesta di insussistenza della materia del contendere, ha allegato alla propria memoria difensiva il documento di definizione del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, ove si legge: “Si comunica che il giorno 29/11/2021 il ricorso amministrativo presentato il 03/08/2021 in merito a: indennità di malattia, inviato da , è Parte_1
stato definito amministrativamente per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi di cui alla Determina CP_1
Presidenziale n. 195/2013 con la seguente motivazione: definita accolta indennità di malattia”. CP_ L' ha, inoltre, allegato lo “storico pratica” del ricorrente, dal quale risulta accolta e pagata totalmente la domanda di indennità di malattia per cui è causa (nella specie, per il periodo di malattia dal 4/01/2021 al 6/02/2021, viene riportato come corrisposto al ricorrente, con pagamento diretto a mezzo bonifico bancario, un importo lordo pari ad € 831,84, con indicazione del calcolo eseguito). CP_ La parte ricorrente, nelle note scritte successive alla costituzione dell' ha reiterato le richieste di cui al ricorso introduttivo e null'altro ha dedotto, né ha mosso contestazioni specifiche relativamente alla documentazione depositata dall'istituto resistente.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano AVALLONE - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti.
Castrovillari, 26 marzo 2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott. Giordano AVALLONE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021