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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU AL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2275/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, Via Giacomo Parte_1
Puccini n. 16, presso lo studio dell'avv. Christian Di Pasquale che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato in Cassino, Piazza Labriola n. 49 presso la propria sede e rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bontempo, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha sostenuto di aver lavorato: Parte_1 dal 01.10.1976 al 30.06.1985 quale apprendista meccanico aggiustatore di mezzi pesanti;
dal 01.07.1985 sino al 06.06.1987 quale operaio
1 manovratore mezzi movimento terra e operaio messa in posa cavi;
dal
07.06.1987 al 27.01.2009 quale autista di trasporti internazionali;
dal
02.02.2009 al 04.2023 quale autista di trasporti nazionali e autista di trasporto rifiuti speciali;
dal 26.04.2023 alla data di proposizione della domanda quale autista di trasporti nazionali. Ha, quindi, descritto le attività svolte nei vari periodi e i turni di lavoro osservati, affermando che la protratta esposizione alle sollecitazioni dell'apparato muscolo-scheletrico e della colonna vertebrale (movimentazione manuale di carichi, alzate asimmetriche, sovraccarico biomeccanico, assunzione di posizione incongrue e uso di forza, posture incongrue obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali -soprattutto del tratto dorso-lombare-, vibrazioni trasmesse al corpo intero e microclima sfavorevole ecc.), gli ha indotto inevitabilmente l'insorgere di tecnopatie tenute indenni dell' e CP_2 di avere, perciò, presentato, in data 6.03.2023 le seguenti denunce di malattie professionali: a) “artrosi del rachide cervicale con protrusioni discali C3-C4 e C4-C5. Fenomeni spondiloscici nel tratto L3-S1 – grado di menomazione 12%; b) “tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla sx – grado di menomazione 8%”. Ha poi esposto che in data
17.06.2022 l' gli ha comunicato un provvedimento di reiezione della CP_2 domanda amministrativa, avverso cui il ricorrente ha presentato ricorso in via amministrativa in opposizione, con istanza di visita collegiale, allegando, altresì, la certificazione medica relativa alla quantificazione del danno biologico permanente.
A seguito del mancato riscontro da parte dell' sulla richiesta di visita CP_2 collegiale, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di vedere tutelati i suoi diritti ingiustamente negati dall' previdenziale, rassegnando le seguenti CP_3 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed oggetto del presente giudizio ossia “artrosi del rachide cervicale con protrusioni discali C3-C4 ee C4-C5. Fenomeni spondiloscici nel tratto L3-S1 – grado di menomazione 12% (doc. 1) o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito dell'espletanda C.T.U.;
2 b) Accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed oggetto del presente giudizio ossia “tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla sx – grado di menomazione 8%” (doc. 2) o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito dell'espletanda C.T.U.;
c) Accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto all'unificazione ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965 della percentuale risultante per le patologie di cui al presente giudizio e/o con ogni ulteriore valutazione di danno biologico riconosciuta o riconoscenda dall' in corso di causa;
CP_2
d) Per l'effetto condannare l' in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. di Parte_1 tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
e) Con vittoria di compensi professionali maggiorati del 30% ai sensi dall'art.
4, comma 1 bis, del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014,
n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è costituito l' che ha contestato quanto dedotto in ricorso e ha CP_2 sostenuto che la correttezza della propria valutazione medico-legale, per come evidenziata nei provvedimenti prodotti, concludendo per il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata istruita per testimoni e mediante l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato alla dr.ssa Per_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata discussa e decisa all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente.
***
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte e nei limiti di cui in motivazione.
3 Nella fattispecie, è oggetto del contendere la riconducibilità dei postumi lamentati da parte ricorrente alle patologie dedotte in giudizio nonché
l'origine professionale delle malattie denunciate, negata dall'istituto.
Il ricorrente chiede infatti che sia accertata l'origine professionale delle patologie da lui denunciate, “artrosi del rachide cervicale con protrusioni discali C3- C4 ee C4-C5. Fenomeni spondiloscici nel tratto L3-S1” e
““tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla sx”, con quantificazione del danno biologico permanente residuato rispettivamente pari al 12% e all'8%.
***
Giova premettere che la malattia professionale è definibile come evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in rapporto causale con le prestazioni di lavoro. Differisce dall'infortunio per la causa, non violenta, ma lenta e progressiva.
Il D.P.R. 1124/65 stabilisce, all'art. 3, che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle CP_2 lavorazioni tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (c.d. lavorazioni morbigene). Originariamente erano considerate di origine professionale solo le malattie indicate nell'elenco allegato al citato D.P.R., come modificato con D.P.R. 366/94, c.d. malattie tabellate, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L. 780/75, ossia la silicosi e l'asbestosi, derivanti da esposizione alle polveri, rispettivamente, di silicio e di amianto. Si è chiarito che, per tali patologie, sussiste una presunzione legale circa il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ciò che solleva il prestatore di lavoro dal relativo onere della prova, potendo egli limitarsi ad allegare e dimostrare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Ai fini dell'esclusione della tutela assicurativa dovrà, in queste ipotesi, risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (ex plurimis, Cass. 26.7.2004 n. 14023 e Cass.
21.11.2016 n. 23653).
4 La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 179/1988, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione anche per malattie diverse da quelle specificate nelle tabelle. Con tale decisione, la Corte ha escluso il carattere tassativo delle malattie indennizzabili ed ammesso la possibilità, per il lavoratore, di dimostrare l'origine professionale anche di malattie ulteriori ovvero causate da lavorazioni non incluse nelle tabelle. Si è, così, dato avvio ad un sistema misto con la previsione, fra l'altro, della tutelabilità anche delle malattie ad eziologia c.d. multifattoriale, riconducibili cioè a fattori di nocività di diversa provenienza anche al di fuori degli ambienti di lavoro ovvero a fattori genetici (fra le altre, Cass. 608837/09 e Cass.
5.8.2010 n. 18270 e Cass. 12.09.2019 n. 22837).
***
Ciò premesso in termini di inquadramento generale, nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale esperita è emersa conferma delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente. Il testimone , collega Testimone_1 del ricorrente dal 2014 al 2019-2020, ha dichiarato: “Eravamo autisti trasportatori, trasportavamo rifiuti. Caricavamo i mezzi qui nel Lazio e li portavamo in diversi depositi tra centro e nord Italia. Noi eravamo responsabili del carico, anche se erano presenti altri dipendenti che aprivano
e chiudevano i silos. In merito alle mansioni, preciso che in fase di carico ci occupavamo di disporre balle di fieno o segatura alla base del bilico da caricare, per agevolare lo scarico del rifiuto. Nella fase di scarico ci occupavamo poi di spalare manualmente la parte dei rifiuti che non riusciva
a scendere automaticamente dal cassone, per liberarlo e consentire il ricarico.
In merito alla frequenza di tale attività, questa dipendeva dalle tratte: se le tratte di percorrenza erano brevi, potevamo scaricare e caricare anche due o tre volte al giorno, mentre quando si doveva andare al nord si scaricava il giorno dopo. I mezzi utilizzati erano dei bilici, Fiat Iveco, non erano particolarmente moderni dunque per la schiena potevano essere scomodi. Le sospensioni dei mezzi erano di tipo meccanico e non pneumatico, e non a balestra;
ci occupavamo anche dello sgancio ed aggancio dei cassoni al
5 mezzo, oltre che della manutenzione del mezzo”. Il teste Testimone_2 ha riferito: “Abbiamo lavorato molti anni insieme, ma non sempre per
[...] le stesse ditte (..) Quando lavoravamo per le ditte RI e LMV ci occupavamo di trasporti internazionali, partendo da Pontecorvo arrivavamo a
Barcellona e in altri paesi europei. Ognuno aveva il suo mezzo ma a volte ci muovevamo anche insieme. Il primo modello che abbiamo guidato erano camion più vecchi, modello Fiat IVECO 190-35, o 190-48 turbostar, successivamente abbiamo condotto dei camion SCANIA 450 e uno SCANIA Con 420, poi siamo passati a condurre camion VOLVO. Con l'altra ditta ( ed
) erano tutti IVECO 450. Nel primo periodo partivamo la domenica sera, CP_5 guidando per quasi una settimana o dieci giorni con le pause obbligatorie dopo i tempi di guida. Nella fase di carico e scarico ci occupavamo di aprire il mezzo, togliere i tendoni, togliere 24 stecche e sei piantoni di ferro e otto sponde da aprire. In seguito, i carrellisti lo caricavano e noi dovevamo poi richiudere il mezzo. In fase di scarico poteva accadere che ci domandassero di eseguire direttamente lo scarico, e dunque utilizzavamo il transpallet per scaricare. A volte è anche accaduto che dovessimo occuparci di riparare le pedane, quando si danneggiavano. Il nostro compito era anche gestire la manutenzione del mezzo e cambiare le gomme;
tale eventualità in passato era frequente, si utilizzavano per le gomme di dietro spesso “gomme ricoperte”, che scoppiavano facilmente, e dovevamo cambiarle da soli. Questo accadeva negli anni passati, quando ho iniziato a fare questo lavoro, ma accadeva ancora anche in tempi più recenti, quando lavoravo con il ricorrente.
Le gomme sono molto pesanti e dovevamo manualmente utilizzare il cric per il cambio. Nel secondo periodo ci occupavamo di trasportare rifiuti. In fase di scarico, dovevamo provvedere a spalare quanto non cadeva con delle pale, per liberare e ricaricare il mezzo. In fase di carico dovevamo sganciare le casse dall'autotreno e poi riagganciarle dopo il carico. Ad ogni carico ci occupavamo anche di disporre paglia o segatura sul fondo del cassone, da disporre in modo uniforme per far poi scivolare i fanghi. Questa operazione era eseguita manualmente, caricando delle ballette di paglia o sacchi di segatura e poi provvedendo a spandere la stessa sul fondo del cassone.
6 Questa operazione era necessaria per il bilico, mentre non lo era per
l'autotreno; noi eravamo addetti a condurre entrambi, a seconda della disponibilità. Preciso che il ricorrente aveva assegnato un bilico, ma all'inizio si “partiva” con l'autotreno e dunque ha condotto anche quello. Preciso che le operazioni di aggancio e sgancio delle casse erano eseguite quando si conduceva l'autotreno, ma anche il bilico va sganciato per essere pesato e di questo si occupava l'autista. ADR il traspallett può essere a mano, o elettrico, che si conduce però sempre con i piedi sul pavimento, o ancora altri modelli che hanno una pedana, e sempre una guida elettrica, più moderni. Noi abbiamo utilizzato tutte le tipologie a seconda di quanto trovavamo nel luogo di scarico. ADR ho assistito direttamente al cambio di una gomma eseguito da parte del ricorrente, quando viaggiavamo insieme;
era comune aiutarci perché l'operazione è complessa. In merito alla frequenza di questi episodi, posso dire che a volte poteva accadere due volte in un mese, altre volte potevano trascorrere dei mesi senza che accadesse;
aggiungo che abbiamo cambiato delle gomme anche nell'officina, quando eravamo fermi, al tempo in cui lavoravamo con nell'ambito della manutenzione del mezzo”. Parte_2
Il teste anche lui collega del ricorrente (“Ho conosciuto Testimone_3
sul lavoro, dal 2013 e ho lavorato con lui fino al 2023”), ha dichiarato: Pt_1
“io ho incontrato spesso nel corso dell'attività e ho anche sostituito lui, Pt_1 che era adibito in particolare alla lunga percorrenza e lo è stato per tutto il periodo. Questo implicava il carico di fanghi disidratati, e il trasporto maggiormente verso la Lombardia, o anche altre Regioni del nord Italia. Nella fase di carico l'autista si occupa anche di stendere un materiale (che era fieno prima, poi è stato sostituito da segatura) alla base del cassone, per evitare il contatto diretto tra i fanghi e l'alluminio del cassone. Questa operazione avviene manualmente, e i materiali sono raccolti in ballette dal peso di 20 o
25 kg. Allo scarico è molto frequente, accade l'85% delle volte, che si debba poi manualmente, con l'ausilio della pala, scrostare il materiale che si è attaccato al cassone perché i fanghi sono troppo liquidi. I cassoni sono alti circa 1 metro e trenta da terra, e utilizziamo anche una scala per pulirli;
la scala è in dotazione sul mezzo, per fare il lavoro che ho descritto tanto per
7 stendere la segatura quanto per poi per spalare i residui all'arrivo è necessario salire sul cassone tramite la scala.”
Sulla base dell'accertamento di tali fatti, fondato sulle dichiarazioni testimoniali che risultano attendibili e prive di incongruenze logiche, è stata espletata la consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il nesso di causalità tra le patologie denunciate e le lavorazioni così come descritte nonché l'entità del danno biologico eventualmente residuato al ricorrente.
Il consulente tecnico, dr.ssa ha riconosciuto che il ricorrente risulta Per_1 affetto da “Artrosi del rachide cervicale con protrusioni discali C3-C4 e C4-C5.
Fenomeni spondilosici nel tratto L3-S1” e “tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla sx”, da considerarsi in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Ha, infatti, evidenziato che “tenuto conto del lavoro di autista su mezzi pesanti prestato dal ricorrente, appare evidente che il suddetto ricorrente durante il turno lavorativo fosse esposto ai citati fattori di rischio: sovraccarico biomeccanico, posture obbligate con elevati valori di carico sui dischi intervertebrali, assunzione di posizioni incongrue e uso di forza, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi e microclima sfavorevole. Secondo la sottoscritta CTU appare pertanto evidente che esiste la correlazione tra l'attività lavorativa di autista su mezzi pesanti, con connesse mansioni, per il periodo successivo al 2009, di preparazione del mezzo e pulizia dello stesso allo scarico, e le patologie presentate dal periziando stesso”. Ha quindi concluso quantificando l'entità del danno biologico unificato nella misura del 10% secondo le tabelle ed in CP_2 particolare applicando i codici 224 e 227 delle attuali tabelle delle menomazioni di cui al d.lgs. 38/2000.
L'accertamento peritale è congruamente motivato, risulta immune da censure, anche di ordine logico, e le conclusioni proposte possono essere interamente condivise, anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni da parte dei consulenti di parte in sede di operazioni così come di specifiche contestazioni all'udienza di discussione. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la natura professionale delle malattie
8 denunciate come sopra indicate e il conseguente grado complessivo di lesione all'integrità psic-fisica residuato al ricorrente nella misura del 10%.
***
Deve dunque accertarsi che la parte ricorrente ha subito una lesione permanente alla propria integrità psico-fisica nella misura complessiva del
10% come conseguenza immediata e diretta delle patologie denunciate, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Per l'effetto, va disposta la condanna dell' a liquidare, in favore del CP_2 ricorrente medesimo, l'indennizzo previsto dall'art. 13 comma 2 lett. b del d.lgs. 38/2000 in misura corrispondente a quanto accertato.
Le spese di lite, considerato l'accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto della limitata complessità della controversia e del valore della stessa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, aumentate del 20% in considerazione della predisposizione degli atti con modalità idonee ad agevolarne la consultazione.
Allo stesso modo, vanno poste a carico dell' soccombente le spese di CP_2
CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che le malattie denunciate da in data 6.03.2023 Parte_1 hanno origine professionale e che esse hanno determinato, a carico del medesimo, un danno biologico nella misura del 10%, a decorrere dalla domanda proposta in via amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] al pagamento in suo favore dell'indennizzo nella misura di legge e con la decorrenza prima specificata, oltre accessori dalla maturazione al saldo;
9 - condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.236,00 oltre all'IVA e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a definitivo carico dell' . CP_2
Così deciso in Cassino il 22/07/2025
IL GIUDICE
LU AL
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