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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3817/2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Valente;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Giarè; C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 07.06.2003 in Mentana (RM) con
[...]
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del CP_1
Comune di Mentana (RM) alla parte II, Serie A, N. 4, anno 2003 e che dall'unione sono nati i figli (Roma, 30.09.2006) e (Roma, Persona_1 Controparte_2
18.11.2011), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa depositata in data 13.03.2025, si è costituito in giudizio
[...]
che non si è opposto alla pronuncia sulla separazione ed anzi ha rappresentato CP_1 che medio tempore è pervenuto ad un accordo con la ricorrente in merito alle condizioni di separazione.
All'udienza di prima comparizione del 16.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni sottoscritte e depositate in data 30.05.2025.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento CP_2 presso la madre.
3. In ragione di quanto sopra, disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Via Firenze n. 20, Mentana, dalla quale il padre si è già allontanato, alla madre, la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e . CP_2 Per_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati CP_2 dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, oltre a un pomeriggio a settimana coincidente con il martedì, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche
e sociali del minore, ormai adolescente. Potrà inoltre tenerlo a festività alternate: tre giorni durante il periodo pasquale, alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tre giorni durante il periodo natalizio alternando il giorno di Natale con quello della vigilia. Infine potrà tenerlo ed averlo con sé dieci giorni durante il periodo estivo, previa comunicazione da fornire alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio minore e della figlia maggiore , non economicamente CP_2 Per_1 autosufficiente, la somma mensile di € 300,00 (cioè € 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
6. Il padre, come ulteriore contributo al mantenimento dei figli, continuerà a pagare in via esclusiva la rata di mutuo della casa familiare fino ad estinzione del mutuo stesso, prevista per l'anno 2027.
7. Entrambi i coniugi si impegnano a trasferire senza alcun corrispettivo ai figli
e , una volta estinto il mutuo dal sig. , la nuda proprietà della CP_2 Per_1 CP_1 propria quota delle seguenti porzioni e diritti immobiliari facenti parte del fabbricato per civile abitazione sito in Comune di Mentana (RM), Via Firenze n. 20 (già n. 14) e precisamente:
- appartamento al piano T, int. 1, ed annessa corte esclusiva, distinti al NCEU del
Comune di Mentana al foglio 17 Partt. 330 sub 1 e 331 graffate Z.C. Unica Cat. A/2
Classe 02, vani 5,5 Rendita € 511,29 (l'appartamento e la corte),
- quota di comproprietà pari ad 1/3 (un terzo) indiviso del lastrico solare costituente la copertura dell'intero edificio posto al piano secondo, distinto al NCEU del
Comune di Mentana al foglio 17 Part. 330 sub 6 Z.C. Unica mq. 127 – lastrico solare.
Il sig. riserva la quota di usufrutto alla sig.ra La sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_1 riserva a se stessa l'usufrutto della propria quota.
A tal fine le parti, in relazione all'attribuzione patrimoniale, potranno avvalersi dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e dei relativi privilegi per il trasferimento. Le parti stabiliscono che le spese del trasferimento (spese notarili, imposte e quant'altro occorra al trasferimento), saranno poste al 50% tra i coniugi. Le parti dichiarano che
l'accordo patrimoniale è finalizzato alla composizione della vicenda e alla risoluzione della crisi familiare, avendone costituito conditio sine qua non.
8. I coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno per sé al proprio mantenimento.” Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 7) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale delle parti, che hanno raggiunto un accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in 07.06.2003 in Mentana (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mentana (RM) alla parte II, Serie A, N. 4, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni indicate in parte motiva;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3817/2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Valente;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Giarè; C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 07.06.2003 in Mentana (RM) con
[...]
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del CP_1
Comune di Mentana (RM) alla parte II, Serie A, N. 4, anno 2003 e che dall'unione sono nati i figli (Roma, 30.09.2006) e (Roma, Persona_1 Controparte_2
18.11.2011), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa depositata in data 13.03.2025, si è costituito in giudizio
[...]
che non si è opposto alla pronuncia sulla separazione ed anzi ha rappresentato CP_1 che medio tempore è pervenuto ad un accordo con la ricorrente in merito alle condizioni di separazione.
All'udienza di prima comparizione del 16.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni sottoscritte e depositate in data 30.05.2025.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento CP_2 presso la madre.
3. In ragione di quanto sopra, disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Via Firenze n. 20, Mentana, dalla quale il padre si è già allontanato, alla madre, la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e . CP_2 Per_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati CP_2 dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, oltre a un pomeriggio a settimana coincidente con il martedì, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche
e sociali del minore, ormai adolescente. Potrà inoltre tenerlo a festività alternate: tre giorni durante il periodo pasquale, alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tre giorni durante il periodo natalizio alternando il giorno di Natale con quello della vigilia. Infine potrà tenerlo ed averlo con sé dieci giorni durante il periodo estivo, previa comunicazione da fornire alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio minore e della figlia maggiore , non economicamente CP_2 Per_1 autosufficiente, la somma mensile di € 300,00 (cioè € 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
6. Il padre, come ulteriore contributo al mantenimento dei figli, continuerà a pagare in via esclusiva la rata di mutuo della casa familiare fino ad estinzione del mutuo stesso, prevista per l'anno 2027.
7. Entrambi i coniugi si impegnano a trasferire senza alcun corrispettivo ai figli
e , una volta estinto il mutuo dal sig. , la nuda proprietà della CP_2 Per_1 CP_1 propria quota delle seguenti porzioni e diritti immobiliari facenti parte del fabbricato per civile abitazione sito in Comune di Mentana (RM), Via Firenze n. 20 (già n. 14) e precisamente:
- appartamento al piano T, int. 1, ed annessa corte esclusiva, distinti al NCEU del
Comune di Mentana al foglio 17 Partt. 330 sub 1 e 331 graffate Z.C. Unica Cat. A/2
Classe 02, vani 5,5 Rendita € 511,29 (l'appartamento e la corte),
- quota di comproprietà pari ad 1/3 (un terzo) indiviso del lastrico solare costituente la copertura dell'intero edificio posto al piano secondo, distinto al NCEU del
Comune di Mentana al foglio 17 Part. 330 sub 6 Z.C. Unica mq. 127 – lastrico solare.
Il sig. riserva la quota di usufrutto alla sig.ra La sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_1 riserva a se stessa l'usufrutto della propria quota.
A tal fine le parti, in relazione all'attribuzione patrimoniale, potranno avvalersi dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e dei relativi privilegi per il trasferimento. Le parti stabiliscono che le spese del trasferimento (spese notarili, imposte e quant'altro occorra al trasferimento), saranno poste al 50% tra i coniugi. Le parti dichiarano che
l'accordo patrimoniale è finalizzato alla composizione della vicenda e alla risoluzione della crisi familiare, avendone costituito conditio sine qua non.
8. I coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno per sé al proprio mantenimento.” Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 7) dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale delle parti, che hanno raggiunto un accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in 07.06.2003 in Mentana (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mentana (RM) alla parte II, Serie A, N. 4, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni indicate in parte motiva;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il presidente
Dott. Francesco Lupia