CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 119/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2077/2021 emessa e pubblicata il 2.12.2021
TRA
(Avv. Montaruli Maria Domenica) Parte_1
E
(Avv. Salvatore Narciso) Parte_2
(Avv. Lia Caldarola) Parte_3
(Avv. Vito Angelo Ippedico) Parte_4
(Avv. Parte_5 Controparte_1
(Avv. Saverio Giurano) Parte_6
All'udienza del 3.12.2024 la Corte ha riservato la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio i germani Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
esponendo che:
[...]
- in data 6.11.2015, era deceduta ab intestato la madre lasciando un Persona_1
patrimonio relitto costituito dai diritti pari alla metà indivisa di alcuni beni immobili di scarso valore;
- invece, la gran parte degli immobili di maggior valore era stata oggetto di donazioni in favore soltanto di alcuni dei sei figli e che, pertanto, aveva il diritto di pretendere la propria quota di eredità pari ad 1/9 dell'asse ereditario.
Chiedeva, pertanto, pagina 1 di 5 - disporre preliminarmente la riunione del presente giudizio a quello già pendente tra le stesse parti, instaurato da ed iscritto al n. 5201/2016 R.G. relativo alla stessa Parte_2
successione materna;
- sentir dichiarare aperta la successione legittima della de cuius;
- sentir dichiarare, quale legittimaria pretermessa, il diritto a conseguire la quota riservatale ex art
537 c.c.;
- condannare i germani , e alla restituzione delle donazioni Parte_3 Parte_5 Pt_4
effettuate in vita dalla de cuius;
- disporsi la riduzione di tutte le donazioni della de cuius fino al conseguimento ed attribuzione della quota di riserva spettantele in natura (unitamente ai frutti percepiti e percipiendi dalla data di decesso di o per equivalente maggiorata di svalutazione ed interessi Persona_1
dalla data di apertura della successione;
- disporsi la nomina di un esperto per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario e la misura della quota di riserva spettante.
Si costituivano i convenuti che eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per averla già proposta nel giudizio n. 5201/2016 R.G. instaurato dalla germana Parte_2 avente, pure quest'ultimo, ad oggetto la successione ab intestato della de cuius Persona_1
nonché per aver omesso di esperire il tentativo di mediazione.
Eccepivano, inoltre, la nullità della domanda sia per mancanza dei presupposti per promuovere l'azione di riduzione, non essendo stata pretermessa l'attrice, risultando i beni dell'eredità relitta, in forza della successione legittima apertasi in data 6.11.2015, nella titolarità in parti uguali dei coeredi sia per mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine al valore di mercato dei beni, alla misura della asserita lesione.
Il convenuto , eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva Parte_6 rispetto all'azione di riduzione, non avendo ricevuto donazioni dalla de cuius.
Instavano, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Con provvedimento del 18.6.2018 il Tribunale disponeva la riunione al giudizio di primo grado dei giudizio n. 2774/2015 R.G., pendente tra le stesse parti, instaurato da ed avente Parte_2 ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dell'eredità di del padre Persona_2
, padre delle parti, al quale era stato già riunito il giudizio n. 5201/2016, pendente tra le stesse
[...]
parti, pure instaurato da , avente ad oggetto lo scioglimento della comunione Parte_2 ereditaria e la divisione dell'eredità della stessa de cuius Persona_1
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 2077/2021 pubblicata il 2.12.2021, il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione in favore di ciascuna parte convenuta delle spese di lite.
Richiamava preliminarmente la giurisprudenza di legittimità secondo cui il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando sia il valore della massa ereditaria sia quello della quota di legittima violata potendo, in tal modo, il giudice procedere alla sua reintegrazione.
Riteneva non adempiuto il predetto onere probatorio da parte dell'attrice limitatasi a prospettare genericamente un pregiudizio dei suoi diritti di legittimaria senza, tuttavia, specificare né l'esatto valore della massa ereditaria né quello della quota violata .
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando la genericità della Parte_1
motivazione adottata dal Tribunale per aver omesso di considerare tutti gli elementi indicati nella domanda al fine stabilire l'esatto valore della massa ereditaria e della quota violata al fine di disporre una CTU.
Lamentava, altresì, l'omessa concessione dei termini ai sensi dell'art. 5 co.1 bis della L. 28/2010 per procedere all'esperimento della mediazione obbligatoria;
Instava, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituivano , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
reiterando preliminarmente le medesime eccezioni di rito già sollevate in primo Parte_6
grado, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Il convenuto eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'avverso gravame ex Parte_6 art. 342 cpc mentre la convenuta , eccepiva, anch'ella la propria carenza di Parte_2
legittimazione passiva non avendo ricevuto donazione dalla de cuius Persona_1
Ciò posto, deve essere disattesa la censura relativa alla formale ammissibilità dell'atto di appello.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
pagina 3 di 5 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello contiene una sufficiente individuazione di tutti i punti contestati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa con cui sono state confutate le ragioni addotte dal primo giudice (vd. per tutte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
L'appello nel merito non può essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. n. 18199/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 348 del 10/01/2023).
Il principio è stato affermato già da Cass. n. 1357/2017 secondo cui una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene di aver correttamente adempiuto al suindicato onere probatorio, per aver indicato:
- la propria qualità di erede legittima della madre;
- la propria quota di riserva pari ad un nono dell'asse ereditario;
- la sussistenza di un relictum costituito dalla metà indivisa di pochi beni, elencati con indicazione dei dati catastali;
- la sussistenza di un donatum costituito da beni immobili di maggior valore , pure elencati con i dati catastali.
Ha, quindi, ulteriormente individuato la lesione della quota di riserva nel fatto che “ il relictum è costituito dalla metà indivisa di pochi immobili di esiguo valore mentre il donatum è costituito dal denaro e dalla metà indivisa di altri beni di maggior valore, nonché dal fatto che le donazioni sono state effettuate soltanto in favore di due dei sei figli” (vd. atto di appello).
Le suesposte indicazioni, tuttavia, si risolvono in una mera elencazione sia dei beni lasciati dalla de cuius che di quelli donati inidonea, in quanto tale, ad integrare le presunzioni gravi precise e concordanti richieste dalla giurisprudenza mancando qualsivoglia elemento informativo da cui evincere la lesione della quota di legittima peraltro a fronte di una massa ereditaria ancora indivisa.
pagina 4 di 5 L'appellante, infatti, al fine di individuare la lesione, ricorre ad un criterio meramente quantitativo indicando come “pochi” i beni che compongono il relictum e come di “maggior valore” quelli oggetto di donazioni nonché evidenziando che i beneficiari di dette donazioni sono stati solo due figli su sei.
Trattasi, tuttavia, di un'impostazione meramente assertiva mancando qualsivoglia ulteriore elemento concreto da cui desumere il “maggior valore “ dei beni donati rispetto a quelli lasciati ovvero determinare e/o a rendere determinabile i predetti valori.
Tali argomentazioni superano l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda proposta era carente esclusivamente dell'indicazione aritmetica e dell'entità monetaria della lesione e trattandosi di requisiti non richiesti dalla giurisprudenza di legittimità non era necessario depositare una perizia di parte.
A fronte della suindicata carenza, la nomina di una CTU, come richiesta dall'appellante, avrebbe funzione meramente esplorativa.
Né, a tal fine, la Corte può tenere conto della documentazione prodotta, dalle altre parti in causa, nei giudizi riuniti a quello di primo grado, che parte appellante si è limitata ad invocare genericamente senza indicarne il contenuto né la valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria e ulteriore riduzione per assenza di questioni in fatto e/o diritto.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2077/2021 pubblicata il 2.12.2021 così Parte_1
decide: rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e delle spese del grado che liquida in € Parte_4 Parte_5 Parte_6
5.928,30 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
4.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 119/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2077/2021 emessa e pubblicata il 2.12.2021
TRA
(Avv. Montaruli Maria Domenica) Parte_1
E
(Avv. Salvatore Narciso) Parte_2
(Avv. Lia Caldarola) Parte_3
(Avv. Vito Angelo Ippedico) Parte_4
(Avv. Parte_5 Controparte_1
(Avv. Saverio Giurano) Parte_6
All'udienza del 3.12.2024 la Corte ha riservato la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio i germani Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
esponendo che:
[...]
- in data 6.11.2015, era deceduta ab intestato la madre lasciando un Persona_1
patrimonio relitto costituito dai diritti pari alla metà indivisa di alcuni beni immobili di scarso valore;
- invece, la gran parte degli immobili di maggior valore era stata oggetto di donazioni in favore soltanto di alcuni dei sei figli e che, pertanto, aveva il diritto di pretendere la propria quota di eredità pari ad 1/9 dell'asse ereditario.
Chiedeva, pertanto, pagina 1 di 5 - disporre preliminarmente la riunione del presente giudizio a quello già pendente tra le stesse parti, instaurato da ed iscritto al n. 5201/2016 R.G. relativo alla stessa Parte_2
successione materna;
- sentir dichiarare aperta la successione legittima della de cuius;
- sentir dichiarare, quale legittimaria pretermessa, il diritto a conseguire la quota riservatale ex art
537 c.c.;
- condannare i germani , e alla restituzione delle donazioni Parte_3 Parte_5 Pt_4
effettuate in vita dalla de cuius;
- disporsi la riduzione di tutte le donazioni della de cuius fino al conseguimento ed attribuzione della quota di riserva spettantele in natura (unitamente ai frutti percepiti e percipiendi dalla data di decesso di o per equivalente maggiorata di svalutazione ed interessi Persona_1
dalla data di apertura della successione;
- disporsi la nomina di un esperto per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario e la misura della quota di riserva spettante.
Si costituivano i convenuti che eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per averla già proposta nel giudizio n. 5201/2016 R.G. instaurato dalla germana Parte_2 avente, pure quest'ultimo, ad oggetto la successione ab intestato della de cuius Persona_1
nonché per aver omesso di esperire il tentativo di mediazione.
Eccepivano, inoltre, la nullità della domanda sia per mancanza dei presupposti per promuovere l'azione di riduzione, non essendo stata pretermessa l'attrice, risultando i beni dell'eredità relitta, in forza della successione legittima apertasi in data 6.11.2015, nella titolarità in parti uguali dei coeredi sia per mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine al valore di mercato dei beni, alla misura della asserita lesione.
Il convenuto , eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva Parte_6 rispetto all'azione di riduzione, non avendo ricevuto donazioni dalla de cuius.
Instavano, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Con provvedimento del 18.6.2018 il Tribunale disponeva la riunione al giudizio di primo grado dei giudizio n. 2774/2015 R.G., pendente tra le stesse parti, instaurato da ed avente Parte_2 ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dell'eredità di del padre Persona_2
, padre delle parti, al quale era stato già riunito il giudizio n. 5201/2016, pendente tra le stesse
[...]
parti, pure instaurato da , avente ad oggetto lo scioglimento della comunione Parte_2 ereditaria e la divisione dell'eredità della stessa de cuius Persona_1
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 2077/2021 pubblicata il 2.12.2021, il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione in favore di ciascuna parte convenuta delle spese di lite.
Richiamava preliminarmente la giurisprudenza di legittimità secondo cui il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando sia il valore della massa ereditaria sia quello della quota di legittima violata potendo, in tal modo, il giudice procedere alla sua reintegrazione.
Riteneva non adempiuto il predetto onere probatorio da parte dell'attrice limitatasi a prospettare genericamente un pregiudizio dei suoi diritti di legittimaria senza, tuttavia, specificare né l'esatto valore della massa ereditaria né quello della quota violata .
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando la genericità della Parte_1
motivazione adottata dal Tribunale per aver omesso di considerare tutti gli elementi indicati nella domanda al fine stabilire l'esatto valore della massa ereditaria e della quota violata al fine di disporre una CTU.
Lamentava, altresì, l'omessa concessione dei termini ai sensi dell'art. 5 co.1 bis della L. 28/2010 per procedere all'esperimento della mediazione obbligatoria;
Instava, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituivano , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
reiterando preliminarmente le medesime eccezioni di rito già sollevate in primo Parte_6
grado, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Il convenuto eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'avverso gravame ex Parte_6 art. 342 cpc mentre la convenuta , eccepiva, anch'ella la propria carenza di Parte_2
legittimazione passiva non avendo ricevuto donazione dalla de cuius Persona_1
Ciò posto, deve essere disattesa la censura relativa alla formale ammissibilità dell'atto di appello.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
pagina 3 di 5 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello contiene una sufficiente individuazione di tutti i punti contestati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa con cui sono state confutate le ragioni addotte dal primo giudice (vd. per tutte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
L'appello nel merito non può essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. n. 18199/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 348 del 10/01/2023).
Il principio è stato affermato già da Cass. n. 1357/2017 secondo cui una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene di aver correttamente adempiuto al suindicato onere probatorio, per aver indicato:
- la propria qualità di erede legittima della madre;
- la propria quota di riserva pari ad un nono dell'asse ereditario;
- la sussistenza di un relictum costituito dalla metà indivisa di pochi beni, elencati con indicazione dei dati catastali;
- la sussistenza di un donatum costituito da beni immobili di maggior valore , pure elencati con i dati catastali.
Ha, quindi, ulteriormente individuato la lesione della quota di riserva nel fatto che “ il relictum è costituito dalla metà indivisa di pochi immobili di esiguo valore mentre il donatum è costituito dal denaro e dalla metà indivisa di altri beni di maggior valore, nonché dal fatto che le donazioni sono state effettuate soltanto in favore di due dei sei figli” (vd. atto di appello).
Le suesposte indicazioni, tuttavia, si risolvono in una mera elencazione sia dei beni lasciati dalla de cuius che di quelli donati inidonea, in quanto tale, ad integrare le presunzioni gravi precise e concordanti richieste dalla giurisprudenza mancando qualsivoglia elemento informativo da cui evincere la lesione della quota di legittima peraltro a fronte di una massa ereditaria ancora indivisa.
pagina 4 di 5 L'appellante, infatti, al fine di individuare la lesione, ricorre ad un criterio meramente quantitativo indicando come “pochi” i beni che compongono il relictum e come di “maggior valore” quelli oggetto di donazioni nonché evidenziando che i beneficiari di dette donazioni sono stati solo due figli su sei.
Trattasi, tuttavia, di un'impostazione meramente assertiva mancando qualsivoglia ulteriore elemento concreto da cui desumere il “maggior valore “ dei beni donati rispetto a quelli lasciati ovvero determinare e/o a rendere determinabile i predetti valori.
Tali argomentazioni superano l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda proposta era carente esclusivamente dell'indicazione aritmetica e dell'entità monetaria della lesione e trattandosi di requisiti non richiesti dalla giurisprudenza di legittimità non era necessario depositare una perizia di parte.
A fronte della suindicata carenza, la nomina di una CTU, come richiesta dall'appellante, avrebbe funzione meramente esplorativa.
Né, a tal fine, la Corte può tenere conto della documentazione prodotta, dalle altre parti in causa, nei giudizi riuniti a quello di primo grado, che parte appellante si è limitata ad invocare genericamente senza indicarne il contenuto né la valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria e ulteriore riduzione per assenza di questioni in fatto e/o diritto.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2077/2021 pubblicata il 2.12.2021 così Parte_1
decide: rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e delle spese del grado che liquida in € Parte_4 Parte_5 Parte_6
5.928,30 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
4.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5