CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, elettivamente domiciliato in Bari, via dei Mille n. Parte_1
181, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86
c.p.c. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Barletta, via delle Controparte_1
Querce n. 270, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rizzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 7 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
1 Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 14 d. lgs. 150/11 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.5.22 ed a definizione del giudizio n.r.g.
1726/16, comunicata il 18.7.22, il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, ha respinto la domanda di pagamento del compenso professionale proposta dall'avv. nei confronti di Parte_1
per l'importo di €26.100,00 (oltre interessi), e ha Controparte_1 condannato l'attore alla rifusione delle spese processuali.
Con citazione del 24.8.22, ha proposto appello sia Parte_1 contro tale ordinanza, chiedendo l'accoglimento della sua domanda, quale proposta nel giudizio n.r.g. 1726/16, sia contro un'altra ordinanza, emessa dal Tribunale di Trani all'udienza del 18.1.22, a suo dire nulla per omesso invito delle parti a precisare le conclusioni, con vittoria di spese.
Costituendosi, ha, in via pregiudiziale, eccepito la Controparte_1 nullità dell'appello, con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza del
18.1.22, in quanto estranea al giudizio n.r.g. 1726/16, cui il gravame è stato circoscritto, oltre a chiedere il rigetto dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della domanda emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.5.22, con vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura un provvedimento estraneo al giudizio (n.r.g. 1726/16 tra il e , ovvero Pt_1 Controparte_1 un'ordinanza collegiale del Tribunale di Trani emessa all'udienza del
18.1.22, così fissata con ordinanza del 9.11.21, perché – come agevolmente si desume dallo storico e dagli atti del fascicolo di primo grado n.r.g. 1726/16 – non si sono tenute udienze né il 9.11.21 né il
18.1.22 e comunque nessuno dei provvedimenti emessi nel predetto giudizio ha il contenuto di quello riportato nel primo motivo di appello.
Il motivo è, pertanto, inammissibile perché inerente ad un provvedimento estraneo al giudizio cui è stato delimitato l'appello.
2 Col secondo e terzo motivo di appello, questi sì relativi al giudizio in oggetto (n.r.g. 1726/16), si censurano l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ed il mancato esame della posizione difensiva dell'appellante.
Anche queste censure sono inammissibili.
Il Tribunale ha trattato e deciso la causa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/11, come agevolmente risulta dall'ordinanza di mutamento del rito (da ordinario a speciale ex art. 14) del 27.1.22 e dalla successiva ordinanza emessa a definizione del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.5.22 (comunicata il 18.7.22), che richiamano espressamente la norma in parola e motivano la scelta di applicare il rito speciale ex art. 14.
In particolare, il collegio, nell'illustrare lo svolgimento del processo, così scrive, nell'ordinanza impugnata: “Istruita la causa oralmente e documentalmente, con ordinanza del 27.1.22, il Tribunale, alla luce dei principi affermati dalla S. C. (Cass. ss.uu. 4485/18; in termini, Cass. ordinanza n. 1023/19), disponeva il mutamento del rito e fissava per il proseguo l'udienza collegiale ed all'udienza del 3 maggio 2022 si riservava per la decisione”.
L'ordinanza impugnata è stata, dunque, chiaramente pronunciata all'esito del mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 14 (disposto con ordinanza del 27.1.22).
Tale ordinanza, ai sensi del citato art. 14, non è, però, appellabile, per espressa previsione normativa.
D'altronde, per giurisprudenza consolidata della S.C., l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile dev'essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza (così, da ultimo, Cass. 16424/19; 13381/17; 9362/17; S.U. 4617/11).
Pertanto, l'esplicita qualificazione, da parte del Tribunale, del provvedimento impugnato quale ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/11 comporta l'applicazione del relativo regime impugnatorio, che, come già detto, esclude espressamente l'appello.
3 Per queste ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile.
La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri minimi fissati dal D.M. 147/22, attesa la collocazione del credito all'interno dello scaglione di riferimento), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione Parte_1 del 24.8.22, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate in €4.996,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
4