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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3481 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Fabrizia Staniscia presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Filomena Daniela Piccolo presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025, ed esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli il 05.06.1985 e che dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti;
che tra i coniugi erano sorte incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, IGg. e , Controparte_1 Pt_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separatamente;
2) dare atto che i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale
e per l'effetto hanno concordato che il IG. continuerà a risiedere presso la casa Controparte_1
familiare, sita in Napoli alla via Sequino Nr. 1, mentre la IG.ra si è già trasferita presso Parte_1
l'immobile di propria titolarità, in Napoli alla via Sequino 73;
3) dare atto che i coniugi hanno concordato l'obbligo del IG. di versare un assegno CP_1 provvisorio di mantenimento in favore della IG.ra dell'importo mensile di euro 1.500,00 Parte_1
(millecinquecento,00), per la durata di 9 mesi, quindi dal mese di febbraio 2025 (data di sottoscrizione del predetto atto) a quello di ottobre 2025 (compreso), che verrà versato entro il 5 di ogni mese;
4) dare atto che il IG. si obbliga a corrispondere altresì alla IG.ra a CP_1 Parte_1 titolo di ulteriore contributo al mantenimento della stessa l'importo complessivo di euro 26.500,00
(ventiseimilacinquecento,00), importo che sarà versato in un'unica soluzione dal IG. , al CP_1
momento del deposito della sentenza di separazione, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , (del quale sono già note le coordinate al IG. ); detto Parte_1 CP_1
assegno è condizione obbligatoria tra le parti per la definizione dei loro rapporti economici, ovvero elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto tra di loro e per il nuovo assetto dei loro interessi economici.
5) salvo quanto stabilito e concordato dai coniugi al punto 3 e 4) del predetto accordo, le parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti economicamente, di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo;
6) i coniugi prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti, autorizzando sin da ora le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari;
7) per quanto altro non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
8) spese legali compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi ed (atto n. 121, Parte_1 Controparte_1
p. II, s. A, sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti