CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 153 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in via Roma 95, Sassari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. AR Alberto Ruggiu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
parte appellante
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in viale Umberto I, n. 46, CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Mariano Molotzu, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellata Oggetto: Contratto di appalto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo di primo grado
propose opposizione al d.i. n. 840/2010 con cui il Tribunale di Parte_1
Sassari gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 10.600,00, oltre interessi e spese, a titolo di penale dovuta a per il ritardato adempimento del contratto di appalto CP_1
stipulato tra loro, inerente alla ristrutturazione e all'ampliamento di un immobile di quest'ultimo, con corrispettivo globale di oltre euro 64.000,00.
In particolare, l'opponente, dato atto della data di ultimazione dei lavori prevista per il 30.04.2020,
dell'avvenuta interruzione degli stessi dal 22.03.2020 al 04.05.2020 a causa della diffusione della pandemia da Covid, del differimento unilaterale - del committente- della data di consegna dei lavori all'11.06.2020, per cui il aveva ottenuto il provvedimento monitorio per il pagamento della CP_1
penale contrattualmente prevista per il ritardo nella consegna, eccepì che il ritardo non era dipeso dalla responsabilità dell'appaltatore, ma dall'intervento non preventivato di una terza impresa (con conseguenti problemi di raccordo ed aggravio dei costi) e dalla richiesta di varianti da parte del committente. In conclusione, richiese la revoca del d.i. e l'accertamento di un credito residuo in suo favore per i lavori eseguiti in adempimento del contratto, come mancato guadagno, pari a euro 2.500,00, stante l'ingiustificato recesso parziale del committente.
si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione, considerato che: CP_1
- aveva fatto eseguire i lavori relativi all'impianto idraulico e di riscaldamento da un'altra impresa tenuto conto dei prezzi offerti inferiori rispetto a quelli inseriti nel computo metrico allegato al contratto d'appalto, nell'esercizio di una facoltà contrattualmente prevista di cui aveva dato tempestiva comunicazione;
- i ritardi nell'esecuzione erano dovuti all'impiego da parte di di maestranze Parte_1
insufficienti e alle frequenti assenze dal cantiere, come segnalato con pec del 2.09.2020; - stante il mancato provvedere dell'appaltatrice, il direttore dei lavori il 25.09.2020 aveva predisposto verbale di risoluzione contrattuale;
- subentrata così una terza impresa nell'esecuzione dell'appalto, quest'ultima aveva evidenziato le difformità rispetto alle prescrizioni tecniche, tra cui un pilastro distorto e lo scorretto posizionamento di alcuni controtelai;
- gli era dovuta la somma prevista a titolo di penale per le cento giornate di ritardo rispetto alle quali l'appaltatrice mai aveva fornito giustificazione alcuna.
così concluse richiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo domanda CP_1
riconvenzionale per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e risarcimento del danno, stante l'inferiorità del valore effettivo delle opere realizzate rispetto al corrispettivo, già versato all'impresa, di euro 30.500,00.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 198/2024 pubblicata il 13.02.2024, rigettò l'opposizione, alla luce del ritardo dell'impresa nell'esecuzione delle opere commissionate, stante il decorso del termine concordemente (e non unilateralmente) stabilito ai sensi dell'art. 11 del contratto di appalto,
debitamente prorogato a seguito della sospensione dei lavori resa necessaria dall'emergenza sanitaria.
Secondo il giudice di prime cure, difatti, la specifica contestazione dell'opponente circa la non riconducibilità del ritardo a sua inadempienza era del tutto generica e priva di riferimenti, anche temporali;
in particolare, l'opponente aveva provveduto soltanto con la seconda memoria ex art. 183,
co. 6, n. 2, c.p.c. (ratione temporis applicabile) a indicare la natura e la consistenza dei lavori ulteriori extra contratto, che avrebbero comportato l'allungamento dei tempi di esecuzione, senza tuttavia segnalare l'effettiva tempistica degli stessi e in assenza di alcun riscontro documentale sulla pattuizione degli stessi e di specifica contestazione del computo metrico, datato 16.11.2020, redatto dal direttore dei lavori, allegato dall'opposto.
Il tribunale adito, inoltre, rigettò:
- la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, avendo egli stesso dato causa, con l'omessa tempestiva esecuzione delle opere, all'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale;
- la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto, in quanto in contraddizione con l'avvenuta risoluzione del rapporto (v. lett. 27.10.2020 in cui il legale di ne diede evidenza) ed CP_1
incompatibile con le indicazioni fornite dal direttore dei lavori tramite il computo metrico datato
16.11.2020, indicante le lavorazioni effettivamente eseguite e il corrispettivo dovuto all'impresa
(corrisposto da ); CP_1
- la domanda di risarcimento del danno di considerato che, a seguito della cessazione del CP_1
rapporto per cui è causa era intervenuta una terza impresa, la quale aveva ultimato i lavori oggetto del primo appalto.
Quanto alle spese di lite, il giudice dispose la compensazione per un terzo e pose a carico dell'opponente i residui due terzi, stante la prevalente soccombenza.
2. Sui motivi di impugnazione
La parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza impugnata lamentando i) la violazione delle regole di interpretazione del contratto;
ii) il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova;
ha reiterato la domanda volta alla condanna al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti in base al contratto e del mancato guadagno.
2.1. Violazione delle regole di interpretazione del contratto
La parte appellante ha eccepito l'errata interpretazione della regolamentazione del contratto:
- in ordine all'applicazione della clausola regolante la penale per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori, senza riconoscere che, nel caso di specie, i lavori non erano mai stati conclusi stante l'interruzione del rapporto stesso determinata dalla dichiarazione di risoluzione contrattuale del direttore dei lavori, il quale ultimo avrebbe agito impropriamente, non avendo alcun potere in merito;
- in ogni caso, anche volendo ritenere applicabile la clausola della penale, circa la comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., avendo il giudice errato nel ritenere che tra le “cause di forza maggiore”
potesse essere contemplata la pandemia e l'emergenza sanitaria nota, imprevedibile anche quanto alle specifiche cautele oggettive e soggettive da adottare, con la conseguente determinazione unilaterale,
da parte del resistente, del termine ultimo di fine lavori alla data del 11.06.2020.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere l'emergenza Covid occorsa quale elemento straordinario generante la sperequazione delle posizioni contrattuali delle parti, con sbilanciamento a favore del committente, come a suo dire sostenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità; pertanto, il giudice di prime cure aveva errato nel non tenere conto che l'alterazione delle condizioni originariamente pattuite avrebbe potuto riaprire la rinegoziazione delle clausole contrattuali relative al termine di ultimazione dell'opera e alla clausola penale ove applicabile.
2.2. Vizio di motivazione per omessa ammissione della prova
L'appellante ha rilevato che le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure erano decisive al fine della positiva pronuncia di revoca del d.i. opposto, in quanto ben avrebbero potuto escludere l'addebito di responsabilità contrattuale della , essendo Parte_1
la sentenza n. 198/2024 fondata unicamente sulla prova offerta dalla controparte. L'interrogatorio formale di e le deposizioni dei testi indicati dall'opponente avrebbero consentito Parte_1
di mettere in luce le dinamiche patologiche derivanti dalle varianti imposte unilateralmente dal committente circa l'oggetto dell'appalto, comportanti il ritardo nell'esecuzione dell'opera.
Secondo la parte appellante, la decisone del giudice di prime cure era errata laddove quest'ultimo rilevò la mancata contestazione in fatto, da parte dell'opponente, dell'inutile decorso del tempo del termine stabilito e della congruità della proroga accordata a seguito della nota pandemia, senza tenere conto che:
- dalla lettura degli atti emergeva nella memoria 183 co. 6, n. 1 come l'odierno appellante avesse contestato il credito dell'intimante indicando quale specifica circostanza l'esecuzione dei lavori extra capitolato su richiesta del committente;
- i fatti posti a fondamento della domanda erano stati esplicitati secondo i termini 183 c.p.c. e tramite l'indicazione di circostanze specifiche facenti riferimento alla domanda (prove testimoniali dedotte capitolate secondo i crismi di legge). Peraltro, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere anche l'istanza istruttoria relativa alla consulenza tecnica, considerato che la stessa avrebbe permesso di accertare la reale portata dei lavori svolti da entrambe le imprese coinvolte nei lavori.
3. Difese della parte appellata
Costituitosi ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
348 bis c.p.c., stante la genericità delle asserzioni formulate dalla limitandosi a Parte_1
redigere “un atto privo di novità rispetto alla difesa di cui al primo grado di giudizio” senza indicare una diversa costruzione del fatto.
Quanto ai motivi di gravame formulati dalla parte appellante, ne ha eccepito CP_1
l'infondatezza, ritenendo che la sentenza impugnata fosse priva di vizi e basata su un ragionamento logico giuridico lineare frutto di una corretta ricostruzione fattuale e di una attenta e corretta valutazione del contratto d'appalto e dei documenti di causa. Peraltro, la parte appellata ha sottolineato che:
- l'art. 11, quarto comma, prevede per il committente, per il caso di ritardi superiori a 1/3 della durata del contratto, imputabili all'appaltatore, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto;
- nel caso di specie, sarebbero emersi numerosi comportamenti elusivi della e le Parte_1
richieste circa il corretto rispetto degli accordi contrattuali volte al riallineamento delle opere ai tempi programmatici contrattuali (v. doc. 7 fasc. primo grado) non erano mai state accolte.
Secondo la parte appellata, pertanto, era stato pienamente dimostrato che la responsabilità della mancata esecuzione dei lavori fosse attribuibile esclusivamente all'impresa.
Quanto al calcolo concernente la somma complessiva dovuta a titolo di penale, la difesa di CP_1
ha rilevato che si trattasse di frutto della somma aritmetica dei giorni di lavoro intercorrenti tra la data dell'11.06.2020 (concordemente individuato come termine ultimo) e la data di risoluzione contrattuale del 25.09.2020, stante il mancato impiego, per oltre quattro mesi, della forza lavoro da parte dell'impresa, senza peraltro tenere conto della circostanza per cui soltanto il 28.10.2020 -a seguito di formale diffida- era stato liberato il cantiere. In ordine all'ultimazione dei lavori, la parte appellata ha precisato che, tenendo conto del ragionamento indicato dall'appellante nell'atto di gravame, la clausola penale non avrebbe mai potuto trovare applicazione, considerato che senza la dichiarazione di risoluzione del contratto, i lavori non avrebbero mai potuto concludersi per volontà della medesima. Parte_1
Infine, per quanto concerne il rigetto delle prove dedotte dall'appellante, ha rilevato la CP_1
correttezza della decisione del giudice di prime cure, considerata la tardività e la conseguente non ammissibilità dei mezzi istruttori.
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con ordinanza del 14.11.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
4. Sul primo motivo d'appello
L'appello, senz'altro ammissibile non essendo necessaria l'indicazione di una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. SS. UU. 16.11.2017, n. 27199), è infondato e deve essere pertanto rigettato.
In particolare, è infondato il primo motivo di impugnazione con cui Parte_1
ha denunciato l'errata interpretazione del regolamento contrattuale circa i requisiti di
[...]
applicazione della clausola penale.
Giova innanzitutto osservare in questa sede che l'art. 11, comma terzo, del contratto di appalto stipulato tra le parti in causa stabiliva che “Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei
lavori di cui al primo comma, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a
corrispondere una penale giornaliera pari ad euro 100,00”.
In altre parole, requisito per l'applicazione della penale giornaliera era il ritardo -imputabile all'appaltatore- rispetto al previsto termine di ultimazione.
Ciò posto, se è vero che “la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei
danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, così che ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è
operante anche rispetto a tale secondo evento” (cfr. Cass. n. 23706/2009; Cass. n. 23291/2014)”, è
vero anche che, qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, come nel caso di specie, il creditore non perde il diritto di pretendere anche la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, come previsto dall'art. 1383 c.c.
Potendo, dunque, il committente esigere in concreto la prestazione sino alla comunicazione del recesso dal contratto (poi avvenuta con dichiarazione sub all. 5 comparsa di cost. e risposta primo grado: “(…) dispone la risoluzione ai sensi dell'art. 11 del contratto citato in precedenza, a partire
da oggi, 25/09/2020” sottoscritta anche dal ), ebbene, sino a quel momento, la debitrice ben CP_1
poteva adempiere la propria obbligazione (sia pure dopo la scadenza del termine pattuito) e quindi,
era senz'altro configurabile un mero ritardo sul termine di ultimazione dei lavori. Sono,
conseguentemente, ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della penale contrattualmente convenuta per il ritardo sino alla perdita di efficacia del contratto per effetto del recesso (essendo diventata a quel punto irreversibile l'opzione del creditore per la risoluzione).
In altri termini, non si dubita della divergenza tra la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento,
tuttavia, al contempo, si ritiene che non vi sia alcuna preclusione nel richiedere, anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto per inadempimento della controparte, il pagamento della penale per il ritardo verificatosi tra il termine entro cui la prestazione doveva essere eseguita e la comunicazione o la pronuncia di risoluzione.
Al riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass., 31 ottobre 2018 n. 27994 in parte motiva) ha declinato i seguenti principi: costituisce principio consolidato quello secondo cui la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione all'ipotesi pattuita che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, sicché ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento. La clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore,
può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 c.c., per il caso d'inadempimento, ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento (ferma restando la possibilità di contemplare per lo stesso rapporto due diverse penali, per l'uno e per l'altro degli indicati casi). Pertanto, qualora la penale venga fissata per il solo ritardo (come nel caso di specie) il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 c.c.) né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima. Infatti, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo né esclude, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, che si possa chiedere il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore.
D'altra parte, era senz'altro legittima la risoluzione contrattuale esercitata da parte del committente,
tenuto conto di quanto disposto ai sensi del citato art. 11, che, al quarto comma, prevedeva che “Resta
ferma la facoltà per il committente, nel caso di ritardi superiori ad 1/3 della durata contrattuale,
imputabili all'appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R.
e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento” e considerato che,
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la comunicazione del recesso era stata sottoscritta anche dal (e non dal solo direttore dei lavori.). CP_1
Neppure sono condivisibili gli ulteriori rilievi.
Parte appellante ha censurato la decisione del tribunale giacché, a suo dire, avrebbe erroneamente interpretato le clausole contrattuali includendo tra le cause di forza maggiore giustificanti la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 12, co. 1 del richiamato contratto (in virtù del quale del contratto i lavori dovevano essere sospesi per cause di forza maggiore e comunque non imputabili all'appaltatore o al committente e in tale ipotesi l'appaltatore aveva diritto a un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa),
l'emergenza sanitaria da Covid19 e “ tutti gli imprevedibili disagi che questa ha causato nello svolgimento delle attività lavorative e interpersonali”. Secondo l'appellante, sarebbe inverosimile ritenere che durante la redazione del contratto di appalto le parti potessero avere contemplato che nel caso i lavori fossero stati sospesi per causa Covid, il termine per la prosecuzione degli stessi sarebbe decorso dal primo giorno successivo al divieto di uscita imposto dallo Stato, e ciò visto che la paura del contagio, non cessata certamente dal giorno successivo della “liberazione”, aveva imposto delle cautele oggettive e soggettive che non avrebbero potuto essere contemplabili nel contratto sottoscritto tra parte ricorrente e resistente. Da tale premessa deriverebbe, secondo la parte appellante, che il nuovo termine entro cui i lavori dovevano essere ultimati considerata la sospensione per effetto della pandemia (ossia l'11 giugno 2020) sarebbe stato unilateralmente determinato, da parte del solo committente. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto interpretare il contratto ritenendo la forza maggiore
COVID occorsa, e causa di sospensione dei lavori, quale elemento straordinario che aveva causato la sperequazione delle rispettive posizioni contrattuali, rendendo eccessivamente sbilanciato il rapporto sinallagmatico a favore del committente. Invece, il tribunale riteneva di non allinearsi a quella giurisprudenza che aveva individuato nella causa di forza maggiore COVID che ha determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili e che ben avrebbe potuto aprire la via della rinegoziazione delle clausole contrattuali e specialmente quella riguardante il termine per l'esecuzione dei lavori e il calcolo della penale, se applicabile.
La censura non coglie nel segno.
È sufficiente, al riguardo osservare che, a ben vedere, il senso della doglianza risiede nel fatto che non sarebbe stata riconosciuta all'appaltatore una proroga maggiore (rispetto a quella concretamente riconosciuta e pari all'interruzione dovuta al in conseguenza delle cautele oggettive e Pt_2
soggettive imposte dalla paura del contagio anche successivamente alla “liberazione” ossia alla fine del trattandosi di ipotesi che, in base alla stessa prospettazione della parte appellante (vd. Pt_2
supra) non sarebbe riconducibile all'art. 12 del contratto, la critica che si muove alla sentenza, in realtà, non attiene al piano dell'interpretazione delle clausole negoziali, bensì al diverso piano del mancato riconoscimento di un asserito diritto dell'appaltatore alla rinegoziazione delle clausole negoziali relative al termine o alla clausola penale ove applicabile in dipendenza delle ulteriori cautele, successive alla fine del Lockdwn, imposte dalla paura del contagio. Ebbene, si tratta di pretese (oltre che del tutto generiche, mancando specifici riferimenti di tipo cronologico tali da individuare la misura in cui tali cautele avrebbero influito sullo slittamento del termine di ultimazione dei lavori e quindi avrebbero potuto, se del caso, comportare una nuova rinegoziazione di detto termine), in realtà mai fatte valere nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo,
laddove mai venne richiesta alcuna rinegoziazione delle clausole contrattuali tra le parti, e quindi del tutto tardiva, perché formulata per la prima volta in appello, in violazione di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c. (v. Cass. n. 29324/2023).
Inoltre, a integrazione della motivazione del tribunale, osserva la corte che le parti ebbero a introdurre,
con l'art. 12 del contratto, una previsione generale e astratta relativa alle cause di forza maggiore tali da giustificare la sospensione dei lavori, cause tra le quali rientra a pieno titolo la pandemia da
Covid19 per effetto della quale era stato istituito il cd. Lockdown – periodo durante il quale, pertanto,
correttamente, era stato riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla sospensione del termine di ultimazione dei lavori per cui si procede-. Il termine così prorogato risulta, quindi, pienamente conforme alla previsione negoziale frutto di accordo delle parti, sicché non è condivisibile la tesi della sua unilaterale determinazione da parte del committente con la conseguenza che correttamente il tribunale riteneva ampiamente decorso il termine concordemente stabilito (e quindi non
unilateralmente determinato dal committente: v. art. 11 del contratto – all. 2 – che prevedeva quale
termine di ultimazione il 30 aprile 2020), debitamente prorogato a seguito della sospensione dei
lavori resa necessaria dalla nota emergenza sanitaria”. Tutto ciò premesso, giova osservare che correttamente il tribunale riteneva che la parte appellante avesse omesso di fornire alcuna prova circa la non imputabilità del ritardo a essa appaltatrice. In
particolare, come di seguito meglio precisato, la tesi avanzata dall'opponente odierna appellante in tal senso, riguardante il rallentamento nell'esecuzione delle opere a causa della richiesta di lavorazioni extra da parte del committente, era stata genericamente enunciata in sede di prima memoria 183 c.p.c., senza essere supportata da specifiche argomentazioni. Le effettive lavorazioni oltre contratto asseritamente richieste – come di seguito meglio evidenziato – erano state elencate e precisate soltanto in sede di memoria 183, co. 6, n. 2, c.p.c., perciò tardivamente.
Quanto all'ulteriore fattore estraneo all'appaltatrice che avrebbe, a suo dire, cagionato la dilatazione della durata dell'opera, ossia l'intervento dell'impresa AR BR per la parte idraulica, non può
che confermarsi la valutazione, compiuta dal tribunale (avverso la quale, peraltro, nessuna specifica doglianza è stata introdotta nella presente sede) circa la genericità di tale contestazione in quanto priva di qualsivoglia riferimento, anche cronologico, alle problematiche asseritamente derivanti dall'intervento di una terza impresa (“La relativa contestazione, tuttavia, appare palesemente del
tutto generica e priva di alcun riferimento, anche temporale, … alle accennate problematiche
derivanti dall'intervento di una terza impresa incaricata della realizzazione dell'impianto idrico
…”).
5. Sul secondo motivo d'appello
Non può trovare accoglimento il secondo motivo d'appello concernente la supposta erroneità della decisione del giudice di prime cure in punto di (omessa) ammissione di mezzi di prova.
Con tale motivo di gravame la parte appellante ha affermato di avere in sede di memoria 183, comma
6, n. 1 c.p.c. contestato il credito dell'intimante, con argomentazione delle circostanze di fatto a supporto dell'opposizione ed in particolare indicando l'esecuzione di lavori extra capitolato su richiesta del committente in concomitanza a quelli effettivamente indicati nel contratto.
Alla luce delle specifiche doglianze richiamate, giova in questa sede osservare che il sistema processuale civile, ai sensi degli articoli 183 e ss. c.p.c., è governato da un sistema di preclusioni (assertive e asseverative) teso a “a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (…)” (v. Cass. n.
16800/2018), poiché si pone a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare,
l'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi – per quanto concerne il rito ordinario avanti il Tribunale – nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande (intese come esplicitazione del contenuto delle precedenti difese e allegazione di fatti secondari), come più
volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la memoria di cui all'art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte"”(v. Cass. n.
30745/2019). L'attività diretta all'indicazione dei mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione è deputata alla seconda memoria e, nei limiti della prova contraria, alla terza.
Pertanto, ogni deduzione volta a dedurre in giudizio fatti costitutivi della domanda realizzata oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è tardiva, con la conseguenza che sarà tardiva la proposizione delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., potendone essere così compromesso l'intero esito del giudizio.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure correttamente rilevò la tardività delle allegazioni riguardanti le opere realizzate non previste nel computo metrico allegato al contratto oggetto di discussione, per cui veniva richiesta nel giudizio di primo grado l'ammissione dei mezzi istruttori secondo quanto indicato nella memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
In particolare, l'impresa appaltatrice aveva specificato l'effettiva consistenza di tali lavorazioni extra soltanto in sede di memorie 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. (“I lavori eseguiti e non previsti nel
computo metrico sono: 2 di 3 - rimozione vecchio legno con nuovo legno nel sottotetto, lunghezza
6mt, - creazione tracce aggiuntive impianto elettrico, - allargamento di 20 cm in larghezza della
scala in calcestruzzo, - demolizione tramezzo sottoscala, - posizionamento legno aggiuntivo soppalco e salita della scala, - demolizione muro della cucina con uscita in cortile e rifacimento dello stesso
con blocchi 30x50, - realizzazione ponteggio e demolizione intonaco facciata esterna e rimozione
rottame, - posizionamento delle travi di legno a rinforzo del solaio del garage, - posa di n. 10
controtelai in alluminio nelle finestre interne ed esterne, - posa di uno scrigno fuori computo;
4. il
costo per la realizzazione delle suddette opere ammonta ad euro 13.950,00 comprensivo di
manodopera e materiali (…) (v. pagg 1-2 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. , essendosi Parte_1
invece limitata in sede di memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. a rilevare genericamente l'impossibilità di concludere i lavori nel termine indicato da parte opposta per responsabilità del committente “in
quanto a dispetto dei lavori previsti e pattuiti nel contratto e nel computo metrico, lo stesso ha
richiesto delle varianti che hanno comportato un allungamento dei tempi di esecuzione”, senza dare atto di fatti ed elementi precisi giustificanti tale asserito prolungamento.
Ciò posto, tenuto anche conto del principio di diritto chiarito dalla giurisprudenza della Corte
Suprema di Cassazione, secondo cui “Nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e
184 cod. proc. civ. come formulati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, ed applicabili alla
fattispecie "ratione temporis", la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla
disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù
del principio secondo cui il "thema decidendum" non è più modificabile dopo la chiusura della prima
udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183,
quinto comma, cit.; ne consegue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei
termini perentori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a
causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di rito” (v. Cass. n.
947/2012), non può rilevarsi alcun vizio di motivazione concernente la mancata ammissione dei mezzi di prova, in quanto la seconda memoria 183 comma 6 c.p.c. non poteva essere utilizzata come ulteriore appendice asservita, con la conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo. Con l'ulteriore conseguenza che, corretta la mancata ammissione delle prove e stante, quindi,
l'omessa dimostrazione della non imputabilità del ritardo all'appaltatrice, in difetto di ulteriori specifici motivi d'impugnazione (diversi dal rigetto delle istanze istruttorie) anche la riconvenzionale tesa al risarcimento del danno da mancato guadagno per effetto del recesso unilaterale del committente deve ritenersi correttamente rigettata dal tribunale sul presupposto che l'opponente “in
quanto inadempiente, non può dolersi dell'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale, cui egli
ha dato causa con l'omessa tempestiva esecuzione delle opere”.
Quanto, inoltre, alla dedotta ctu per accertare l'ammontare delle opere asseritamente realizzate in forza del contratto, neppure essa può essere ammessa, in difetto di precisa allegazione dei lavori svolti secondo le previsioni di contratto (essendo pacifica la mancata ultimazione di essi), posto che,
diversamente, avrebbe carattere esplorativo non potendo invece la consulenza tecnica essere utilizzata per supplire a carenze assertive della parte. Del resto, come ben evidenziato dal tribunale (senza che peraltro alcuno specifico motivo di impugnazione sia stato introdotto al riguardo) difetta altresì
qualsivoglia riscontro documentale alla pattuizione di opere extra-contratto.
In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere confermata, sulla scorta delle superiori considerazioni, anche in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente reiterata nel presente giudizio tesa all'ottenimento dell'asserito credito dell'appaltatrice nei confronti di CP_1
per i lavori eseguiti in forza del contratto, come anche per il mancato guadagno.
[...]
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
6. Sulle spese del procedimento
Le spese processuali di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi, per quella di trattazione e istruttoria stante la natura meramente documentale di essa e l'assenza di elementi istruttori nuovi rispetto a quelli acquisiti in primo grado, delle cause entro
26.000,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Sassari n. 198/2024 pubblicata il 13.02.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di nella CP_1
misura di euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Sassari, il 21/02/2025
La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
La Consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi